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Estratto del documento

ANFREDINI

Istituzioni di diritto romano, rist. emendata della III ed., Torino 2007, pp. 329-352.

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7. OBBLIGAZIONI LITTERIS (CONTRATTI LETTERALI)

Il contenuto dell’unica obbligazione nascente da scritture (lìtteris) consiste sempre

in una prestazione di dare e si realizza tramite una operazione contabile, eseguita dal pf

nei libri della sua contabilità: il nomen transscripticium “credito trascritto”.

L’annotazione può essere compiuta in due modi (testo 37), che necessitano della collabo-

razione di tutti gli interessati:

Gaio 3.128: L’obbligazione mediante scritture (litteris) si ha nei crediti trascritti.

Il credito trascritto (nomen transscripticium) si fa in due modi: da cosa a persona o da persona a persona.

▪ Il primo – trascrizione “da cosa a persona”, a re in personam – riguarda un pf che sia già

creditore di una determinata somma di denaro, ad es., a titolo di mutuo (da cui un’obbli-

gazione re). Il pf creditore registra fra le entrate la somma che gli è dovuta come se

l’avesse incassata, ma – sùbito dopo – registra la stessa somma fra le uscite come data

in prestito al medesimo debitore.

A carico del debitore non esiste più il debito originario (da mutuo, nell’esempio); esiste

solamente l’obbligazione sórta da scritture, della quale al pf creditore è più agevole dare

prova in caso di contestazione processuale.

▪ Nel secondo modo – trascrizione “da persona a persona”, a persona in personam – un pf

compie una identica registrazione fra le entrate, ossia annota come incassata la somma

dovuta da un proprio debitore, ma – sùbito dopo – registra la somma fra le uscite come

data in prestito ad un terzo. Anche qui rimane soltanto l’obbligazione sórta da scritture,

a carico però del terzo, col medesimo vantaggio probatorio.

In ambedue le situazioni descritte, si verifica una novazione (novatio), cioè la trasfusione

del contenuto economico di una precedente obbligazione, che viene estinta [→ n. 12.1, sub c],

in un’altra obbligazione avente qualcosa di nuovo.

* * *

Fra i sudditi stranieri (i peregrini sub imperio) delle province orientali sono diffusi due tipi

di documento, che, secondo Gaio, producono obbligazioni letterali fra i soli peregrini:

la sìngrafe e il chirògrafo, entrambi riconoscimento di un debito.

▪ La sìngrafe (greco syngraphé “scritto insieme”) è redatta in terza persona e in duplice

esemplare, uno per ciascuna parte. 2

22

▪ Il chirògrafo (greco cheirógraphon “scritto di propria mano”) è redatto in prima persona

singolare dal debitore e in unico esemplare per il creditore.

Nella prassi, però, se ne avvalgono anche i romani, quando concedono prestiti di denaro

ai provinciali.

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8. OBBLIGAZIONI CONSENSU (CONTRATTI CONSENSUALI)

8.1. Compravendita

● Le obbligazioni consensu “da consenso” si affermano in séguito allo sviluppo economico

portato dalla espansione nel Mediterraneo, dagli inizi del II periodo: l’intensa trama

dei rapporti commerciali sollecita la riflessione dei giuristi, i quali individuano nuovi schemi

fondati sulla buona fede, che deve caratterizzare i rapporti di commercio, soprattutto

con gli stranieri.

Dai nuovi schemi, emergenti da quell’àmbito che sarà definito ius gentium [← mod. I, n.

13.1], l’obbligazione si fa sorgere dal solo consenso delle parti comunque manifestato

(anche con gesti o tramite un nuncius “messaggero”) e quindi libero da forme.

Quattro sono le figure, che, a sviluppo compiuto, riceveranno tutela con azioni tipiche di

buona fede [← Priv. II “Processo”, n. 2.4, sub d, con l’esempio F3]:

▪ compravendita; ▪ locazione conduzione; ▪ società; ▪ mandato.

Va sùbito notato che nella società e nel mandato il consenso deve essere non solo iniziale

(come nelle altre due figure), ma anche continuativo (persèverans), perché in questi

rapporti il venir meno della volontà di una delle parti determina l’estinzione dell’obbliga-

zione; mentre tutte le obbligazioni consensu si estinguono per contrario consenso (= dissenso),

purché nessuna delle parti abbia iniziato ad adempiere.

Tranne che nel mandato, in cui la bilateralità è eventuale (anche se frequente), si tratta

di contratti bilaterali (o plurilaterali), nel senso che ne sorgono due o più obbligazioni

reciproche e interdipendenti. * * *

● Nella compravendita (emptio venditio), il venditore si obbliga a far conseguire

al compratore il pacifico godimento di una cosa, detta merce (merx).

Il compratore si obbliga a trasferire, come corrispettivo, la proprietà di una somma di

denaro, detta prezzo (pretium).

Merce e prezzo sono gli elementi essenziali della compravendita.

● Per la essenzialità della merce si veda, a contrario, spec. il testo 38, nel quale l’errore

sulla integrità dell’oggetto del contratto (casa bruciata) rende nulla la compravendita:

Paolo, D. Ho comprato una casa che sia io (compratore) sia il venditore ignoravamo fosse bruciata.

Nerva, Sabino e Cassio affermano che, sebbene sia rimasta l’area, nulla è stato venduto e si può ripetere

il prezzo già pagato. 2

23

La merce può anche non essere in proprietà del venditore (perciò il suo obbligo riguarda

il solo pacifico godimento) e può consistere anche di una cosa incorporale (cosa che non

si tocca), come un credito o una eredità.

E’ ammessa la compravendita di cose future, in due modi, come risulta dal testo 39 di

Pomponio, D. [1] Né compera né vendita possono aversi senza la cosa che è venduta.

[2] Tuttavia, si comprano validamente i frutti e i parti futuri, di modo che, quando il prodotto sia

nato, la vendita s’intende avvenuta allorché fu concluso il negozio.

Se però il venditore avrà fatto in modo che il frutto non nasca o non venga a esistenza, il compratore

potrà agire contro di lui.

[3] Ma talvolta può aversi vendita anche senza la cosa, come quando si compra, per così dire, l’àlea:

ciò avviene allorché si compra quanto sarà pescato o cacciato ...; infatti, la compera è conclusa anche se

nulla si cattura, giacché è compera della speranza (emptio spei).

▪ Il primo modo è detto dai giuristi medievali “ compera di cosa sperata” (emptio

rei speratae), in cui l’accordo è concluso per un prezzo stabilito per ogni unità di

misura: ad es., il compratore s’impegna a pagare 10 per ogni agnello nato dalle pecore del

venditore: se non nasceranno agnelli, la compravendita non avrà effetti; se però il

venditore impedirà che la cosa (gli agnelli) venga ad esistenza, sarà chiamato a rispondere

per inadempimento.

▪ Il secondo modo è detto “compera della speranza” (emptio spei), quando le parti

si accordano su un prezzo globale, che è dovuto in ogni caso, anche se la cosa non verrà ad

esistenza: ad es., 1.000 come prezzo per il prodotto di una battuta di pesca o di caccia, o per

il raccolto di una vendemmia: evidente è il carattere aleatorio di questa compra-vendita.

● Quanto al prezzo, il suo pagamento è l’unico obbligo del compratore, che – se il contratto

è efficace – deve pagarlo anche qualora la cosa, prima che gli sia consegnata, sia perita

per caso fortuito o per forza maggiore: vale infatti la regola per cui “il rischio è del

compratore” (periculum est emptòris).

Il prezzo deve essere certo e – malgrado qualche perplessità giurisprudenziale ricordata da

Gaio (nel testo 40) – può anche essere determinato da un terzo, purché questi faccia la

stima secondo i criteri di un bonus vir “galantuomo” (cfr. art. 1349 c.c.):

Gaio 3.140. Il prezzo deve essere certo.

Se invece fra noi si è convenuto che la cosa sia comprata per quanto Tizio la stimerà, Labeone negò che

un tal negozio avesse effetti; e Cassio ne approva l’opinione.

Ma per Ofilio anche questa è compravendita; e Pròculo ne ha seguito il parere.

▪ Il diritto classico non conosce alcuna dottrina del giusto prezzo e interviene soltanto se

la sproporzione rispetto ai valori correnti è dovuta a dolo negoziale (raggiro, inganno).

Sarà nel III periodo, e soltanto per i beni immobili, che si affermerà, a salvaguardia del

venditore, il principio secondo cui il prezzo di un immobile non può essere inferiore alla

metà del valore corrente; altrimenti, si ha la laesio enormis “lesione abnorme”, e il venditore

può ottenere la rescissione del contratto, a meno che non riceva l’integrazione al giusto prezzo.

▪ Gaio afferma (ancora testo 40, § 141) che il prezzo deve consistere in denaro contante,

sebbene si ricordi il parere dei sabiniani (“i nostri maestri”), per i quali anche una cosa può

avere funzione di prezzo nei confronti di un’altra cosa:

Gaio 3.141. Inoltre, il prezzo deve consistere in denaro contante.

■ Che il prezzo possa consistere anche in altre cose e, ad es., uno schiavo o una toga o un fondo possa

essere prezzo di un’altra cosa, è assai discusso. 2

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▪ I nostri maestri ritengono che il prezzo possa consistere anche in altre cose: ne deriva l’opinione corrente

fra loro che con la permuta si compia una compravendita ...

▪ Gli autori della opposta scuola dissentono e ritengono che altro sia la permuta di cose, altro la compra-

vendita, e che, diversamente, in caso di permuta non si potrebbe individuare quale cosa sia stata venduta e

quale data a titolo di prezzo e, inoltre, che sarebbe assurdo considerare vendute e date a titolo di prezzo

entrambe le cose.

Per i sabiniani, dunque, anche la permuta (permutatio), ossia lo scambio di cosa contro

cosa, è compravendita e fruisce della relativa tutela con le azioni tipiche di buona fede,

per pretendere la prestazione della controparte inadempiente.

A prevalere è però l’opinione dei proculiani (“gli autori della opposta scuola”), che escludono

la permuta dai contratti tipici [→ n. 9, contratti innominati (o atipici)]; e pertanto la parte

che ha eseguito la prestazione può agire solo per riavere la cosa e non per la contro-

prestazione.

● Il venditore ha l’obbligo fondamentale di far conseguire il possesso della merce al

compratore e, nell’assetto finale, gli obblighi accessorî di dargli garanzia sia per la evizione,

sia

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Publisher
A.A. 2013-2014
45 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattepu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.