1. LA OBLIGATIO “OBBLIGAZIONE”
1.1. Origine
● Prima di giungere a concepire – all’incirca attorno al 500 a.C. (e comunque prima delle
Dodici Tavole, 450 a.C.) – la nozione di obligatio “obbligazione” come impegno a
soddisfare una utilità futura, il diritto romano arcaico si serve di pochi atti negoziali, spec. la
mancipatio, con la sua evoluzione e i suoi adattamenti [← mod. I, n. 5.2].
Inizialmente, infatti, l’attenzione è tutta rivolta allo spostamento immediato (e non futuro)
di cose o di persone dal potere di un pf a quello d’un altro pf.
Lo spostamento può essere definitivo, ad es. quando muta l’appartenenza di una cosa
(mancipatio di un fondo), oppure temporaneo, ad es. nella mancipatio di un figlio.
Questa concezione arcaica si spiega – oltre che con la primitiva diffidenza verso l’altro –
con la sostanziale autosufficienza della famiglia e dunque con la scarsa necessità di
ricorrere allo scambio: un pf può scambiare cosa contro cosa (baratto) o una cosa contro
una quantità pesata di metallo (mancipatio originaria, come compravendita reale).
Conformemente a tale concezione, un pf che necessiti di beni (ad es., sementi o metallo) e
non disponga di beni da scambiare deve sottoporsi all’assoggettamento immediato, ossia
contestuale alla consegna dei beni, nel potere del pf che glieli consegna.
L’arcaica figura giuridica costruita allo scopo (peraltro poco nota nei particolari e d’inter-
pretazione dibattuta) è il nexum, che consiste in un atto analogo alla mancipatio, insieme
alla quale è attestato nelle Dodici Tavole, in Tav. VI.1 [← Priv. III “Successioni”, n. 3.3]:
QUANDO FARA’ UN NEXUM O UN MANCIPIUM, COME CON LA LINGUA HA DICHIARATO COSI’ SIA
IL DIRITTO (ITA IUS ESTO).
Dunque, con il nexum un pf si assoggetta a un altro pf, che contestualmente gli consegna
qualcosa (es.: sementi, metallo).
Il primo pf rimane in condizione di assoggettamento (= libertà compressa) fino a quando
avvenga la restituzione dei beni ricevuti con un apposito atto formale speculare (uguale e
contrario) – solutio per aes et libram [→ n. 12.1, sub a, spec. per la sua evoluzione] –
il quale ha come effetto la fine della soggezione: lo schema è quello primitivo della prigionia
redimibile (riscattabile), con cui si riscatta un ‘ostaggio’.
L’assoggettamento immediato crea un vincolo di soggezione, che però non è ancora
un vincolo obbligatorio.
● Il vincolo obbligatorio nasce quando si giunge ad ammettere che l’assoggettamento sia
eventuale e differito, ossia posposto alla mancata restituzione: deve esservi, cioè, uno
stato di pendenza; e occorre pure che sia lo stesso pf che si è impegnato a un dato
comportamento (= il pf debitore) a rispondere del mancato risultato con la sua persona o,
più tardi, con il suo patrimonio.
▪ Con la nozione di obligatio “obbligazione” come soddisfacimento di una utilità futura si
realizza una grande conquista del pensiero giuridico, rimasta nei secoli fino a oggi.
Grazie ad essa, si esce dallo schema primitivo della soggezione immediata con possibilità
di riscatto, perché l’obbligazione comporta la individuazione del dovere giuridico 1 1
da parte del debitore di eseguire una prestazione a favore del creditore, prestazione
che al principio consiste in un dovere di dare (dare oportère “dover dare”) e, più tardi,
anche di fare (fàcere oportère “dover fare”).
▪ L’atto negoziale più antico e rilevante da cui si riconosce il sorgere di una obbligazione è
la sponsio “promessa (formale)”, che si compie tra due pf con l’impiego di determinate
parole, e quindi è un atto formale verbale [si veda già ← mod. I, n. 20, sub b].
Lo schema, semplice, consiste in una domanda di un pf e in una risposta dell’altro pf.
Ad es., un pf chiede: “Prometti che mi siano dati cento? (Spondes mihi centum dari?)”.
L’altro pf risponde: “Prometto (Spòndeo)”.
La risposta deve essere immediata e congrua (con l’uso dello stesso verbo spondère “promettere”).
A carico del pf che risponde sorge una “obbligazione assunta mediante parole”, obligatio
verbis contracta: da questo participio passato, contracta, nascerà, cinque secoli dopo, il
sostantivo contractus “contratto” [→ n. 2.2], per qualificare anche questa come altre fonti
di obbligazione da atto lecito.
Lo schema verbale della sponsio può servire anche ad assumere un obbligo accessorio
di garanzia (praestare “garantire, assicurare”), tanto in proprio quanto per un terzo; anzi,
secondo alcuni studiosi moderni, la funzione di garanzia per il fatto di un terzo sarebbe
quella originaria, come si evincerebbe dalla locuzione all’infinito passivo mihi dari “che
mi sia(no) dato/i”, e non te mihi dare “che tu mi dia”.
Comunque sia, nella funzione accessoria di garanzia personale la domanda suona: “Prometti
di darmi tu lo stesso (idem) che mi deve Tizio (= debitore principale)?”, alla quale il
garante risponde: “Prometto”.
Nello schema della sponsio può essere calato qualsiasi contenuto lecito.
Perciò la sponsio ha un campo di applicazione assai ampio, che consente di assumere ogni
obbligo di dare e, poi, anche di fare [→ n. 1.3].
L’uso del verbo spondère resta riservato ai cittadini romani.
▪ Quando, a séguito della espansione (prima nell’Italia peninsulare, poi nel Mediterraneo)
[← mod. I, nn. 10.3, 11], si avvertirà l’esigenza di contrarre con stranieri, si utilizzerà
lo stesso schema, ma con ricorso ad altri verbi latini, come promìttere, dare, fàcere, o ai loro
equivalenti greci.
Allora, questo schema verbale, destinato a grande e secolare fortuna, sarà dai giuristi
denominato stipulatio [→ n. 6.2; un cenno già ← mod. I, n. 20, sub b] (e non sponsio) e
sarà fatto rientrare nel ius gentium “diritto dei popoli” (nell’ottica romana), mentre la
sponsio resterà per sempre una figura di ius civile.
▪ Per estinguere il vincolo obbligatorio nato dalla sola sponsio, non è sufficiente, in età
arcaica, eseguire la prestazione promessa, ma è necessario un atto formale (verbale) speculare.
Ora è il debitore che ha adempiuto a domandare: “Hai ricevuto quel che io ti ho promesso?
(Quod ego tibi spopondi habesne acceptum?)”; ed è il creditore che ha ricevuto la presta-
zione a rispondere: “Ho (ricevuto) (Habeo)” [→ n. 12.1, sub b].
* * *
1.2. Definizione 2 2
● L’unica definizione pervenuta di obbligazione proviene dalle Istituzioni di Giustiniano [←
mod. I, n. 19.3]. Tale unicità, se non dovuta alla casualità nella trasmissione dei testi
antichi, potrebbe addebitarsi alla sostanziale diffidenza dei giuristi classici verso il definire,
come esemplarmente mostra questa riflessione di uno di loro, Giavoleno: “ogni definizione
nel ius civile presenta dei rischi (periculosa est), perché non è difficile poterla capovolgere”.
La definizione di obbligazione si legge nel testo 26:
Giustiniano, Ist. 3.13 pr. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstrìngimur alicuius solvendae
rei secundum nostrae civitatis iura.
L’obbligazione è il vincolo giuridico per il quale, secondo le norme del nostro ‘Stato’, siamo costretti
dalla necessità di adempiere una prestazione.
Probabilmente, questa definizione non è di mano dei due professori autori delle Istituzioni
imperiali, ma potrebbe risalire a un giurista tardoclassico (sul nome la dottrina è discorde),
anche se non si può escludere che essi l’abbiano adattata alle concezioni giuridiche correnti
in tema nel loro tempo (VI secolo), forse servendosi di una elaborazione compiuta nelle
scuole giuridiche tardoantiche (Berìto e Costantinopoli).
Non è questa la sede per approfondire la questione, peraltro insolubile allo stato delle
attuali conoscenze, e neppure per discutere della adeguatezza della definizione in ottica
moderna, fermo restando che, nei secoli trascorsi da allora, non se n’è trovata una migliore e
che, significativamente, il vigente Codice civile rinuncia a proporre qualsivoglia definizione
di obbligazione.
● E’ invece opportuno rimarcare sùbito tre aspetti della definizione antica e riflettere breve-
mente su di essi.
▪ In primo luogo, la definizione pone l’accento sulla giuridicità del vincolo (iuris vinculum
“vincolo giuridico”) e, così facendo, traccia il confine tra il dovere giuridico e gli altri doveri
(morali, sociali, religiosi), oltre che con l’arcaico vincolo di soggezione personale, il nexum,
illustrato poco sopra [← n. 1.1].
Tale vincolo ha un carattere di cogenza, di coercibilità (quo necessitate adstrìngimur “per
il quale siamo costretti dalla necessità”), che si concretizza quando il debitore (soggetto
passivo) non adempie spontaneamente l’obbligazione.
Nei suoi confronti il creditore insoddisfatto (soggetto attivo) dispone di un’azione dapprima
di cognizione (accertamento) e poi, decorso inutilmente il tempo per ottemperare alla
sentenza, di esecuzione, ormai da secoli soltanto patrimoniale, ossia effettuata sui beni del
debitore insolvente [← Priv. II “Processo”, n. 2.3].
▪▪ In secondo luogo, l’impiego del verbo sòlvere, letteralmente “pagare” (e, in origine,
“sciogliere”), ma nel presente contesto da intendere come “adempiere” (alicuius solvendae
rei “adempiere una prestazione”), fa emergere incisivamente il carattere patrimoniale
della prestazione, che dell’obbligazione rappresenta il contenuto [→ n. 1.3, qui di séguito].
▪▪▪ In terzo luogo, il richiamo alle “norme giuridiche del nostro ‘Stato’ (nostrae civitatis
iura)”, può considerarsi equivalente alla formulazione del vigente Codice civile, art. 1173
(fonti delle obbligazioni), “in conformità dell’ordinamento giuridico”. 3 3
Malgrado l’opinione più restrittiva di alcuni studiosi moderni, tale richiamo va inteso
come allusivo a tutti gli obblighi giuridici: non solo, ovviamente, quelli previsti dal ius
civile, ma anche quelli inizialmente protetti dal solo pretore con azioni in factum.
Infatti, già i giuristi tardoclassici – e dunque ben prima di Giustiniano – parlano senza
difficoltà di obbligazioni onorarie e, un poco prima, Gaio, nelle sue Istituzioni, allude
all’intero ordinamento giuridico romano con il medesimo termine: iura populi Romani.
La nozione, di antica tradizione, “popolo romano” è incompatibile ideologicamente con
l’età giustinianea, poiché evoca una concezione ormai tramontata e superata da quella
assolutistica, che si riflette nella locuzione “nostro ‘Stato’ (nostra civitas)”.
* * *
1.3. Contenuto
● Un breve ma preciso passo del giurista tardoclassico Paolo (testo 27) descrive il rapporto
obbligatorio e lo distingue didascalicamente dai rapporti reali:
Paolo, D.: L’essenza delle obbligazioni non sta nel fare nostra una cosa corporale o una servitù (prediale),
ma nel costringere un altro a dare o fare o assicurare (dare fàcere praestare) qualcosa a nostro favore.
A differenza della definizione [← n. 1.2], costruita nella prospettiva del debitore, il testo
di Paolo assume la prospettiva del creditore, come usa fare in riferimento alle azioni
processuali, e sintetizza l’antica idea che il rapporto obbligatorio vincola nei nostri confronti
un altro, debitore, a qualche cosa, che può consistere in un dare “dare” o fàcere “fare” o
praestare “assicurare”.
Il testo di Paolo va posto in connessione logica con quanto, prima di lui, scrive Gaio,
quando vuole distinguere le azioni in rem da quelle in personam:
con le azioni in rem “pretendiamo che una cosa sia nostra o che ci competa un diritto di
usufrutto o di servitù prediale”, ossia affermiamo di essere proprietari o titolari di un diritto
reale limitato;
con le azioni in personam “pretendiamo che qualcuno, che riteniamo obbligato nei nostri
confronti, debba (oportère) dare, fare, assicurare” qualcosa in nostro favore.
● E’ opportuno soffermarsi con speciale attenzione sul significato tecnico-giuridico
di dare, fàcere, praestare.
► Il verbo dare esprime anzitutto l’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, non solo
nella sua titolarità, ma anche nella sua disponibilità materiale; ed esprime pure l’obbligo di
costituire su di una cosa propria – nei modi idonei – un diritto reale limitato (un usufrutto,
una servitù prediale) a vantaggio di un altro.
► Il verbo fàcere “fare” allude all’assunzione di qualunque altro obbligo, compreso quello
di “non fare”, cioè di astenersi da un certo comportamento: può trattarsi, ad es., dell’obbligo
di compiere un’attività lavorativa di vario genere o di non bruciare sterpaglie sul confine
col vicino.
► Il verbo praestare, che è composto da praes e stare “stare garante”, ha un significato
specifico e uno generico. 4 4
▪ Nel significato specifico, che è quello del testo di Paolo e anche il più usuale, esso vuol
dire “garantire” o, meglio, “assicurare” la controparte a proposito di qualcosa che riguarda
l’obbligo principale, che è sempre un obbligo di dare o di fare: insomma, si tratta di
un dovere accessorio rispetto a un dare o a un fare.
Ad es., chi vende un animale deve assicurare (praestare) il compratore che l’animale è
sano, ossia esente da vizi occulti (= non visibili) [→ n. 8.1].
▪ Nel significato generico, ma anch’esso tecnico, praestare equivale a “eseguire la pre-
stazione” e quindi comprende sia il dare, sia il fare.
Da tale valenza generica – com’è evidente – discende quella odierna dell’italiano
“prestazione”.
● Dall’esame dei molti casi affrontati e risolti dai giuristi classici è possibile ricavare
quali siano i requisiti della prestazione, che – si ripete – è il contenuto della obbligazione.
La prestazione deve essere: a) possibile, b) lecita, c) determinata o determinabile.
Con esemplificazione a contrario, sono passati in rapida rassegna questi tre requisiti.
a) Non sorge obbligazione se la prestazione appare impossibile per ragioni di natura fisica
o giuridica: ad es., non ci si può impegnare a dare un centauro (animale mitologico), oppure
una cosa pubblica o sacra (il lido del mare o un tempio).
b) Non sorge obbligazione se la prestazione appare illecita in quanto vietata dall’ordina-
mento o contraria alla morale comune: ad es., non ci si può impegnare a commettere
un furto o a prostituirsi; illecita è anche la promessa di un compenso per non commettere
furto oppure quella di pagare una penale se sposerà (o non sposerà) una certa persona.
c) Non sorge obbligazione se la prestazione appare troppo generica: ad es., non ci si può
impegnare a dare uno dei propri molti schiavi senza precisare quale.
La determinazione della prestazione può essere lasciata a uno degli autori del negozio
[→ n. 6.2] o a un terzo, quando la si intende come scelta fra più oggetti o all’interno
di un genere non esteso (uno dei miei tre schiavi).
Il terzo può esser chiamato a determinare, ad es., il prezzo da pagare in una compravendita
e, di regola, deve determinarlo secondo la valutazione di un bonus vir, ossia di un galan-
tuomo [→ n. 8.1, con testo 40, § 140].
************************************************************************* 5 5
2. OBBLIGAZIONI E CONTRATTO
2.1. Generi di obbligazioni
● Ogni ordinamento giuridico abbastanza sviluppato avverte l’esigenza di individuare
i meccanismi che fanno sorgere obbligazioni, ossia quali siano le loro fonti, e talvolta
avverte anche l’esigenza di darne una classificazione [→ n. 3, per il diritto romano].
Da un lato, tale esigenza è pratica, poiché è necessario conoscere come e quando nasca
(a carico di un pf, in diritto romano) il dovere giuridico di tenere un dato comportamento
nei confronti di un’altra persona (un altro pf, in diritto romano) e come essa possa agire
in giudizio se quel dovere non è adempiuto.
Dall’altro lato, si fa strada, presto o tardi, un’esigenza ordinatoria, di chiarezza, sia scientifica,
sia didattica.
A rispondere a tali esigenze sono, in qualunque tempo, i giuristi, benché spesso – specie
in età moderna – i risultati della loro riflessione assumano la veste di norme codificate
da un legislatore.
● Nella esperienza giuridica romana, a lungo i giuristi si limitano a individuare singoli atti,
leciti o illeciti, di ius civile, dai quali riconoscono il sorgere di una obbligazione.
Soltanto dal 100 a.C. circa, i giuristi, all’interno del loro lavoro di prima sistemazione della
materia giuridica [← mod. I, n. 14.4], cominciano a elaborare una risposta alle esigenze
pratiche e ordinatorie in àmbito obbligatorio, con l’attenzione rivolta alle obbligazioni nascenti
da atti leciti.
Ne è riflesso una considerazione di Cicerone (cultore del diritto, sebbene non giurista in
senso stretto, del I secolo a.C.) a proposito della azionabilità della pretesa di una certa pecunia
“somma determinata di denaro”, in una sua orazione forense (pro Roscio comoedo 5.14):
“La richiesta riguarda una somma determinata di denaro … Questo denaro deve essere stato
versato in contanti, o registrato in uscita, o promesso con stipulatio”.
Queste parole fanno comprendere che, un po’ prima
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