Istituzioni di diritto romano
Diritto delle persone
L'espressione "diritto delle persone" è elaborata da Gaio, che fa la distinzione tra diritto delle persone, delle cose e le azioni. Una prima grande distinzione è tra uomini liberi ma anche schiavi (per tutti si usa il termine persona, benché gli schiavi siano considerati di fatto res). Gli uomini liberi sono detti ingenui o libertini o ancora liberti e questi ultimi possono essere o cittadini romani o equiparati ai latini, oppure ancora dediticii che è la condizione più deteriore.
Partiamo da una considerazione di fatto: per i romani il principio della disuguaglianza è completamente accettato e lo si nota nel fatto che nella società vengono fatte moltissime distinzioni: puberi, impuberi, chi ha subito condanne gravi e chi no, uomini e donne, pater familias e alieni iuris. Il concetto di uguaglianza nell'essere soggetti di diritto è dunque aliena alla mentalità romana, anzi potremmo dire a quella antica in generale. L'unico, in questo panorama vasto, ad avere il completo godimento dei diritti è il pater familias, mentre tutti gli altri si trovano in una condizione inferiore.
Non si capisce con precisione quale sia stata l'origine del termine persona, che troviamo sì in Gaio ma anche nelle Istituzioni di Giustiniano e in generale nel panorama del diritto. In latino la persona è l'essere umano indipendentemente dalla condizione giuridica e in un'altra accezione persona equivale a maschera, a un tipo e gli attori portano delle maschere che rappresentano un tipo chiamato appunto persone (nell'accezione di tipologie diverse di esseri umani), dunque un riferimento al mondo teatrale (commistione dei due significati potrebbe essere quella di tipi umani diversi).
Parola chiave nel diritto delle persone è "caput" che significa capo, testa, o quantomeno era questo il suo significato originale, perché con il passare del tempo questo termine cominciò a significare molto di più: il singolo individuo e la sfera giuridica alla quale egli appartiene. Dunque la sua "testa" è tale in quanto unità di una sfera giuridica, che può essere la famiglia come può essere anche l'intera società. L'appartenenza a una comunità ha rilevanza dal punto di vista giuridico (essere caput nella società significa essere cittadino) e quando avviene il passaggio da una sfera all'altra, logicamente in una sfera ci sarà una caput in meno, e nell'altra una caput in più.
Capitis deminutio
Parliamo allora del concetto di capitis deminutio, ovvero la diminuzione di un caput. In taluni casi la capitis deminutio è accompagnata da un cambiamento di status, pensiamo all'arrogazione: è vero che un soggetto è rimasto comunque cittadino ma lo status dell'ex pater arrogato cambia. Lo stesso avviene per la donna che si sposa e passa conseguentemente da una famiglia all'altra. Capiamo che in questi casi le conseguenze non sono negative ma si tratta di avvicendamenti fisiologici, mentre in alcuni casi le conseguenze potrebbero essere disastrose. Dobbiamo distinguere allora in base alla loro gravità i casi di capitis deminutio:
- Capitis deminutio minima: si mantiene intatto il fondamento dello status, quali la cittadinanza e la libertà, avviene un semplice spostamento da famiglia a famiglia.
- Capitis deminutio media: mutamento più deciso, perché con essa si perde la cittadinanza pur mantenendo la libertà. Sono esempi in questo senso alcune pene che si comminano a seguito di un processo, ad esempio un esilio che originariamente era solito essere temporaneo e che nel periodo in ci si colloca comporta la perdita della cittadinanza. Rientrando dall'esilio la persone riacquistava la cittadinanza.
- Capitis deminutio maxima: perdita della cittadinanza e della libertà a conseguenza di una pena molto grave e a sua volta portatrice di conseguenze pesanti. Esempi in questo senso sono l'esilio definitivo che si chiama relegazione, detto relegatio o deportatio, la persona non può più rientrare nel territorio romano. Solitamente l'esilio era su un'isola, con confisca di tutto patrimonio e perdita di tutti i diritti acquisiti e senza alcuna possibilità di tornare. La donna poteva incorrere in questa pena perché aveva rapporti continui con uno schiavo e magari continuava ad averli dopo un'ammonizione del padrone: se lo faceva, diventava schiava perdendo definitivamente la cittadinanza. Questa scelta venne fatta dall'imperatore Claudio, con il c.d. senatoconsulto claudiano, che pure aveva fatto in generale una politica abbastanza favorevole alle donne (si pensi che aveva abolito il tutore legittimo). Altro esempio di capitis deminutio maxima è quella per colui che evita l'arruolamento nell'esercito e, ovviamente, la morte comporta anch'essa la scomparsa dalla società del caput. Con la condanna a morte va da sé che c'è una capitis deminutio maxima, nel senso che il capo esce definitivamente dalla società.
La nascita
Quando un individuo può essere considerato giuridicamente tale? Nel diritto romano il nascituro non è considerato individuo, ma c'è qualcosa di più della nascita come condicio iuris della capacità giuridica. Il nato non deve anzitutto respirare per essere ritenuto tale e non essere deforme né disabile (ricordiamo che il pater aveva diritto di vita). Su questo punto si sono espressi sia Paolo che Ulpiano. Il primo afferma che se il nato non ha sembianze precipuamente umane non possa essere considerato individuo, mentre Ulpiano lascia cadere l'aspetto della deformità e della disabilità dicendo che deve essere considerato individuo il nato che ha respiro.
Nascere è rilevante nella successione ereditaria, e su quella testamentaria in particolare (anche perché su quella legittima c'è una regolamentazione già tracciata. Il testamento è però uno strumento elastico che permette di riconoscere come erede un figlio che deve ancora nascere, il quale non sarebbe considerato individuo fino alla nascita. È chiaro che se la moglie è incinta e il pater muore si deve aspettare per sapere a chi attribuire l'eredità. È così importante questa nascita che le parti possono istituire un curatore del ventre, che deve elargire delle cure alla donna incinta fino al momento della nascita, che soprattutto viene istituito quando c'è un'eredità in sospeso per stabilire che tutto avvenga in regolarità.
Anche nell'ipotesi in cui avvenga un divorzio tra il marito e la donna incinta può essere nominato un curatore che si accerti che la gravidanza venga portata avanti dalla donna e quindi viene nominato nell'interesse del marito. Il termine venter allora acquisisce un significato più ampio: quello di una donna incinta e del bambino che aspetta.
L'aborto
L'aborto nel mondo romano, sopravvivendo anche all'avvento del cristianesimo, era dovuto alla presenza di anticoncezionali empirici, e ciò comportava che le donne spesso facevano figli per tutta l'età fertile. Ricordiamo che peraltro l'aborto non era una pratica che comportava un particolare scalpore, anche se per darvi luogo era necessario che ci fosse il consenso del marito che, se assente, poteva essere motivo di ripudio della donna, quantomeno nel periodo antico.
In questo senso è tardo l'intervento politico, un primo intervento normativo si deve a un rescritto dei Severi, e in particolare a Settimio Severo e Caracalla (nel momento della coreggenza): la punizione per un aborto non consentito è la capitis deminutio media che si traduce in un esilio temporaneo, dunque tutto sommato una punizione abbastanza lieve. Vengono d'altro canto severamente puniti coloro che nel procurare l'aborto causano contestualmente la morte della donna; esso viene considerato alla stregua di un omicidio e quindi si puniscono quei soggetti che con l'uso delle erbe causano la morte della donna. Giustiniano inserì poi anche l'aborto come causa di divorzio e in quel caso sono previste anche delle conseguenze patrimoniali per la donna che si è procurata l'aborto senza consenso.
Come abbiamo detto, la morte comporta la fine della persona come soggetto di riferimento di situazioni giuridiche, tanto che ad un certo punto, per una ragione di certezza del diritto, vengono istituiti dei registri di morte. A questo proposito si può ricordare che nel mondo romano l'eutanasia non è considerata un reato, anche perché la morte veniva vista come una fuga dello spirito dal corpo.
Status giuridico degli individui
Gaio classifica gli individui da un punto di vista del loro status giuridico:
- Status familiae
- Status civitatis
- Status libertatis
Status familiae
Status familiae = condizione dell'individuo rispetto alla famiglia.
Come sappiamo il pater familias esercita la propria potestà su tutti gli altri (i figli, la moglie, le figlie, le mogli in manu) e gli schiavi. Quello del pater (che in una famiglia può essere uno soltanto) è l'unico potere in grado di agire sul patrimonio e con piena capacità di agire, ovvero la capacità di compiere atti rilevanti dal punto di vista giuridico, diremmo che era l'unico che aveva la capacità di agire.
Il padre poteva fare o subire adozioni e arrogazioni e cambiare così l'assetto della famiglia. La cosa che del pater colpisce maggiormente gli scrittori greci e latini è il potere di vita e di morte posseduto dal pater (vitae necisque potestas): si comporta verso i suoi sottoposti come un re verso il suo popolo e ha anche il potere comminare punizioni come la fustigazione o le percosse per comportamenti gravi dei figli. Le fonti parlano di un vero e proprio tribunale domestico che poteva essere riunito dal pater, soprattutto nell'età più antica, che non passava nemmeno attraverso la mediazione dei magistrati (così come per reati compiuti da magistrati potevano essere puniti dal pater, che puniva i figli per reati compiuti contro di lui o contro la famiglia).
Con il principato le cose cambiano un po' e il pater può essere punito per avere ucciso un figlio colto nell'atto di adulterio con la matrigna, o addirittura essere obbligato all'emancipatio. Perché poi il matrimonio sia valido ci deve anche essere il consenso di chi alieno iuris del pater. Il pater è poi responsabile dei delicta, ovvero degli illeciti del diritto privato dei suoi sottoposti, quali: ingiurie, danneggiamento, danno dato con ingiuria (legge Aquilia), rapina, furto. Il pater è responsabile perché la conseguenza di questi illeciti è un risarcimento del danno e solo il pater può attingere al patrimonio; o risponde lui, oppure dà il figlio a nostra: il colpevole viene consegnato definitivamente all'offeso (nossalità), espressione che ha a che fare con qualcosa che nuoce. Questo succede sia per i figli che per gli schiavi. Con la fine della Repubblica si pone fine a questa pratica, che rimane in vigore per lo schiavo, mentre il figlio maschio comincia a diventare personalmente responsabile.
Il pater è responsabile limitatamente a quegli atti giuridici che fa compiere ai suoi sottoposti a nome suo. Il peculio è una somma di denaro che serve ai figli maschi e agli schiavi per fare commerci e commissioni a nome del pater. Il peculio rimane comunque intestato a quest'ultimo, a cui è attribuita una responsabilità avventizia nel caso di indebitamento dello schiavo o del figlio nell'ambito dello svolgimento di un'attività (poniamo che il pater ne avesse messo uno a capo di un'azienda) in quanto incaricati dal pater: questi risarcisce i debitori. Parliamo di actiones adiecticiae qualitatis riferendoci a quelle azioni concesse ad alcuni sottoposti in nome del pater, attraverso l'esercizio della quale però i sottoposti potevano imbattersi in qualche forma di responsabilità. La somma per cui il pater risponde è varia: nel caso in cui abbia posto figlio o schiavo a capo di un'attività commerciale, egli risponde per intero, se non c'è questa situazione egli risponde per il peculio, mentre non risponde se i sottoposti, non avendone la titolarità, hanno investito il peculio senza consenso del pater. La patria potestas cessa con la morte oppure con la capitis deminutio maxima o media (mai con quella minima) oppure può avvenire l'emancipazione.
I figli impuberi e la loro tutela
Non necessariamente gli individui sui iuris sono pater: lo sono ad esempio le figlie alla morte del pater e la moglie, così come gli impuberi che alla morte del pater non possono comunque essere pater loro stessi (questo è il destino dei figli maschi puberi).
Il problema degli impuberi orfani non era evidentemente di scarsa rilevanza, tanto che studi recenti evidenziano che gli impuberi orfani erano circa un terzo dei totali (ricerca sulla base delle iscrizioni mortuarie). La figura materna non era evidentemente sufficiente, anche perché la donna non poteva fare nulla giuridicamente. Veniva allora nominato un tutore, che poteva essere l'agnato prossimo (legittimo), oppure poteva essere testamentario o infine dativo, ovvero assegnato dal magistrato.
La legge Attilia (intorno al 210 a.C.) prevede che l'assegnazione del tutore sia di competenza del tribuno della plebe e del pretore urbano ai quali si deve fare una domanda di assegnazione del tutore, la datio tutoris, che deve essere richiesta possibilmente avendo già qualche nominativo, questo avviene quando non c'è né l'agnato prossimo né quello dativo. Nel tempo il tutore venne assegnato sempre più frequentemente, soprattutto nel principato, in cui gli autori si interessano e approfondiscono sempre di più l'argomento. C'è un intero titolo del Digesto dedicato a ciò. Con l'espansione dell'impero crebbe anche la necessità di assegnare tutori, soprattutto per pupilli molto ricchi; nel principato il tutore ha l'obbligo di gestire il patrimonio il che comportava multe o condanne in caso venisse disatteso questo obbligo, e venne sempre più percepito come onere. A partire da Claudio fino ai Gordiani gli imperatori si interessarono molto di questo problema. Erano soprattutto i consoli (perso il loro imperium che avevano nel periodo repubblicano e acquisito un potere invece nel diritto privato) ad avere in un primo momento la funzione di assegnare il tutore (oltre che nelle cause relative ai fedecommessi).
Esisteva peraltro un tribunale speciale per gestire le cause relative al tutore e ai fedecommessi e quindi si prevede un controllo migliore, dato che prima la gestione era in mano ai pretori, che evidentemente avevano molte questioni da gestire. Si voleva così sventare la non amministrazione, che per il tutore era un pericolum, ovvero un rischio, qualcosa che se il tutore non faceva comportava per lui delle sanzioni. L'esigenza della gestione derivava probabilmente dalla difficoltà nel reperire tutori legittimi o testamentari (per la maggior parte erano così). Come sappiamo col tempo la tutela cominciò ad essere percepita come un onere ("De excusationibus" di Modestino) e cominciarono ad essere richieste delle dispense da parte dei tutori testamentari, pertanto ci fu bisogno di una maggiore regolamentazione dell'ambito tutelare, dato che era sempre più difficile trovare parenti in linea maschile.
Venne data allora la competenza della datio tutoris ai magistrati municipali in Italia, poi anche nei municipi provinciali, ai governatori di provincia e poi ancora agli iuridici, che subentrano quando viene fatta da Adriano e poi da Marco Aurelio dell'Italia in quattro regioni, amministrate dagli iuridici appunto. Agli orfani ricchi il tutore serviva necessariamente per l'amministrazione del patrimonio e poteva anche esserci l'accusa del tutore sospetto. Si occuparono molto di questo aspetto l'imperatore Claudio e i Gordiani.
In Egitto questa competenza era del prefetto d'Egitto e del suo legato. Il tutore ha dei compiti di rappresentanza del pupillo (orfano impubere) per tutti gli atti di natura giuridica. La tutela ha termine al momento del raggiungimento dell'età pubere e il tutore può essere rimosso se risulta sospetto, determinando così la necessità di attribuirne un altro.
Il curatore
C'è poi la figura del curatore, che era prevista per i furiosi e i prodighi già all'interno delle XII tavole. Adesso la sua funzione cambia: egli inizia ad essere affiancato ai minori di 25 anni. Benché puberi, i soggetti dai 14 ai 25 anni non erano considerati pronti per compiere atti di una certa rilevanza in autonomia. Non si trattò mai di un obbligo comunque; Marco Aurelio, fautore di una serie di riforme in favore dei più deboli, regolò questo aspetto dicendo che tutti i minori di 25 anni potevano chiedere il tutore. Il curatore, inizialmente marginale e poi sempre più importante, però non compie atti giuridici ma collabora nella gestione del patrimonio. Se ricordiamo, era già presente nelle 12 tavole per furiosi e prodighi, mentre ora subentra per una categoria diversa, ovvero i minori di 25 anni.
Il minore di 25 anni di per sé è capace di agire, ma non la si considera ancora del tutto maturo e allora se compie un atto giuridico a suo sfavore può chiedere al pretore di annullare gli effetti di questo atto, ripristinando la situazione precedente: si parla appunto di "in integrum restitutio". Marco Aurelio introdusse molte riforme in favore di persone più deboli e lui, benché non impose l'obbligo, ammise che tutti i minori di 25 anni chiedessero il curatore e questo comportò che aumentò la richiesta.
Il matrimonio
La forma di matrimonio più antica era quella che prevedeva il passaggio della manus nei tre possibili modi (confarreatio, coemptio e usus). A lungo il matrimonio cum manu venne riservato...
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