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Divisione delle province nell'antica Roma
A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:
- Province senatorie, nelle quali erano situati i fundi stipendiarii, così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto stipendium;
- Province imperiali, nelle quali erano situati i fundi tributarii, così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo.
detto
tributum.
-‐Proprietà
pretoria(In
bònis
habère): per
tutti
quegli
atti
in
cui
mancavano
le
forme
solenni
richieste
dal
ius
civile
che
però
il
pretore
considerava
comunque
valide
dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa, al fine di ottenerne la restituzione.
stato
spossessato
prima
di
averla
usucapita.
In
tale
caso,l'acquirente-spoliatus
poteva,attraverso
l'actio
publiciana,chiedere
la
restituzione
della
res
nei
confronti
di
chi
gliela
aveva
sottratta.
&
tràditæ(Eccezione)
di
cosa
venduta
e
consegnata):Exceptio
originariamente
non
autonoma,
concessa
al
titolare
dell’in
bònis
habère
contro
il
dòminus
che
agiva
con
l’azione
di
rivendica.
Il
pretore
concedeva
l’
exceptio
rèi
vènditæ
et
tràditæ
se
gli
risultava
che
la
cosa
rivendicata
era
stata
oggetto
di
una
compravendita
ed
era
stata
consegnata
al
compratore
mediante
tradìtio
:quest’ultima
non
trasferiva
il
domìnium
ex
iùre
Quirìtium
,ma
solo
il
possesso,per
cui
sulla
res
gravavano,insieme,il
dominium
del
cedente
e
l’in
bonis
habere
dell’acquirente.
&
-‐L’iudicium fìnium regundòrum, (giudizio di regolazione dei confini) era, in particolare, esperibile dal proprietario di un immobile nei confronti del proprietario di un immobile confinante, per ottenere la determinazione dei confini.
-‐Àctio negatoria: era concessa al dominus, ossia il proprietario, contro chiunque reclamasse illecitamente la titolarità
sulla cosa di diritti di usufrutto,servitù...Essa era finalizzata a contestare l’esistenza di tale diritto e ad affermare la piena libertà della cosa da ogni vincolo estraneo al potere illimitato del proprietario.