8-‐I DIRITTI REALI
143-‐LA PROPRIETA’:Diritto reale per eccellenza è il diritto di proprietà,nel quale vi è obbligo assoluto di non
ingerenza,per chi non sia proprietario.Se un bene mi appartiene,io potrò goderlo e disporne a mio piacimento,
tenendo conto comunque che ad esso possano essere apportati dei limiti.I Romani ponevano limiti all’esercizio del
diritto a quei proprietari i cui fondi si trovassero in prossimità di corsi d’acqua pubblici o pubblici edifici e inoltre si
passava all’esproprio forzato qualora il bene di un proprietario privato ostacolasse la costruzione di un’opera pubblica.
144-‐CENNI SULL’ORIGINE DELLA PROPRIETA’:Anticamente la proprietà fu concepita come un bene collettivo
appartenente a gruppi politici come familiae o gentes.Successivamente ci sarebbe passati da questa forma di
proprietà collettiva alla proprietà individuale incentrata sul pater familias.Poi,poiché davanti alla civitas era necessaria
la determinazione dell’appartenenza della cosa a un determinato titolare,si passò alla proprietà esclusiva del singolo.
145-‐ACQUISTO DELLA PROPRIETA’,ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO:L’acquisto della proprietà poteva avvenire o a
titolo originario,cioè quando c’era un rapporto diretto con la cosa;o a titolo derivativo cioè quando derivava da un
rapporto con una determinata persona,precedente titolare della cosa.
L’occupazione è il più tipico modo di acquisto della proprietà a titolo originario.Con occupazione si intende il concreto
impossessamento di cosa con l’intenzione di renderla propria(es. gli animali selvatici).
-‐Accèssione si verificava quando una cosa si univa ad un’altra,in modo da costituire una cosa sola.Il proprietario della
cosa principale acquistava la proprietà della cosa accessoria.
-‐Specificàzione:si aveva nei casi in cui una cosa,a seguito di lavorazione,perdeva la sua connotazione e struttura
iniziale,trasformandosi in una res diversa,avente una diversa funzione.Giustiniano stabilì che,laddove la cosa poteva
ritornare allo stato primitivo,la proprietà spettasse al proprietario della materia;nel caso inverso allo specificatore.
-‐Confusione e commistione:si aveva quando più quantità di materie,come grano,farine o liquidi appartenenti a
proprietari diversi,si mescolano tra loro fondendosi in una unica massa.Si ha quindi un regime di comunione,in cui le
quote sono date dall’ammontare dei rispettivi apporti.
146-‐ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO,MANCIPATIO:La mancipatio si svolgeva nel modo seguente:alla presenza di
cinque testimoni e di un pesatore pubblico,l’acquirente,tenendo tra le mani alcuni pezzi di bronzo,dichiarava
solennemente che la cosa oggetto della mancipatio gli apparteneva.Successivamente colpiva la bilancia del pesatore
con il bronzo che poi veniva consegnato,quale prezzo,all’alienante.La mancipatio comportava l’obbligo di prestare una
sorta di garanzia per l’evizione.
147-‐IN IURE CESSIO:L’acquirente e l’alienante fingevano di voler instaurare una lite sulla proprietà della
cosa,comparendo davanti al magistrato con la cosa.
L’acquirente pronunciava la formula “dico solennemente che questa cosa è mia”e toccava la cosa con la bacchetta.
L’alienante taceva,concretando una confèssio in iure; il magistrato dava causa vinta al rivendicante,che in tal modo
acquistava la proprietà.È bene tener presente che nella pratica,si usava ricorrere alla in iure cessio quando il ricorso
alla mancipàtio risultava difficoltoso.
Successivamente la tradìtio fu considerata la forma più idonea a trasferire qualsiasi cosa corporale.
148-‐TRADITIO:Era la forma più semplice di trasferimento della proprietà in quanto consisteva nella materiale
consegna di una cosa.
149-‐ALTRI MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’,USOCAPIONE E PRESCRIZIONE ESTINTIVA:
Adiudicatio:Provvedimento del giudice,grazie al quale veniva assegnata in proprietà,ad un singolo soggetto,una cosa
che prima apparteneva ad un patrimonio in comunione.
Litis aestimatio:quando un soggetto dichiarato colpevole di furto non voleva o non poteva dare esecuzione all’invito
del giudice a restituire la cosa,veniva condannato a corrispondere il valore pecuniario e in tal modo la cosa stessa
diventava di sua proprietà.
Usucapio:L’usucapio era definita come “l’annessione di una cosa al proprio dominium attraverso il possesso
continuativo,per un periodo di tempo stabilito dalla legge”;Il termine fissato dalla legge delle XII Tavole fu di due anni
per i fondi e di un anno per tutte le altre res.L’usucapione non poteva verificarsi,per le cose rubate,o per quelle
sottratte con la violenza.
Bona fides:consisteva nella convinzione dell’usucapione di non ledere con il suo possesso un diritto altrui.
Possessio:Equivale all’antico usus e consiste nelle signoria di fatto sulla cosa.
Tempus:La praesctiptio longi temporis tutelava quindi il possessore contro l’azione del proprietario effettivo,il quale
non esercitava da molti anni la sua signoria sulla proprietà.
Longìssimi tèmporis præscrìptio:fu un modo di acquisto a titolo originario del domìnium unificato.
L’acquisto poteva avere ad oggetto qualsiasi res e richiedeva:bòna fìdes e un possesso ininterrotto della cosa per la
durata di 30 anni (40 anni per i beni dello Stato,della Chiesa,o di comunità minori od opere pie).
Usucapio pro herede:Il possesso di una sola cosa appartenente alla eredità giacente protratto per un anno,avrebbe
fatto acquistare non solo la proprietà della cosa posseduta,ma anche tutta l’eredità.
Usurecèptio:nei casi in cui una cosa era stata trasferita a titolo fiduciario da &nbs
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