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LATINO.
I latini
Questo termine nasce pochi anni dopo il 509, nel 493 a,C, quando viene istituita una confederazione
con il nome di lega latina.
La condizione del latino è una condizione intermedia tra l’optimus status e i non cittadini ed ha
origine da una condivisione storica.
Nel 493, appunto, il console Spurio Cassio si fa protagonista di un accordo internazionale, il primo
che mette in comunicazione comunità distinte e autonome che si trovano nell’area, prevedendo un
aiuto militare reciproco conseguenza di un vincolo interno, ovvero, il fatto di conoscersi
reciprocamente.
La lega che ne deriva prende il nome di lega latina.
I secoli successivi vedono Roma come capitale di conquiste a Nord e poi lungo l’appennino,
momento in cui è Roma a decidere tutto e nel 338 scioglie la lega, affermando la propria
supremazia.
Alcune comunità accetteranno questo assorbimento venendo trasformate in municipi, altre, non
verranno dotate di uno statuto e saranno prive di ogni riconoscimento.
Sul piano della soggettività, agli abitanti di queste comunità viene dato il nome di latini, qualifica
che indica che non sono cittadini romani, ma hanno:
a. Il commercium come questi ultimi
b. Hanno il conubium, possono sposarsi con cittadini romani pur non essendolo loro; se un
uomo latino sposa una donna romana, il matrimonio è legittimo e i figli saranno latini, se,
invece, un uomo latino ha uno o più figli con una donna romana i figli saranno romani e il
matrimonio è legittimo. Se la donna latina sposa un uomo romano, il matrimonio è legittimo
e i figli sono romani, se ha uno o più figli con un uomo romano, il matrimonio è legittimo e i
figli sono latini.
c. Ius migranti, in quanto possono trasferirsi a Roma
d. Ius suffragi, hanno diritto a votare facendosi iscrivere nel registro.
La vera ed unica differenza tra cittadini romani e cittadini latini è che, questi ultimi, NON hanno
ELETTORATO PASSIVO, non hanno diritto a candidarsi.
Le varie categorie di latini
I latini coloniari
La stessa categoria di latini si compone di diversi status; i latini appartenenti alla prima lega
prendono il nome di LATINI VETERES o LATINI PRISCI. La categoria ulteriore prenderà,
invece, il nome di LATINI COLONIARI, dunque, con questi, la latinità, diventerà una posizione
svincolata dal territorio, i latini non sono più solo gli abitanti del Lazio.
Dal 338 a.C. Roma allarga i propri confini e ciò detta la necessità di un controllo del territorio,
garantito dalla deduzione di colonie effettuata di volta in volta per mezzo della lex coloniae.
La categoria dei latini coloniari nasce in rapporto alla politica coloniaria, per mezzo delle colonie,
Roma, rappresenta la sua espansione militare e territoriale. Le colonie sono avamposti militari che
servono a perfezionare la conquista militare, strutture nuove, nate come presidi militari. Nascono
con la struttura tipica dell’accampamento militare:
1. Si tracciano i confini della colonia;
2. Si tirano i 2 assi che si incrociano nel foro ed i quadrati identificati vengono parcellizzati da
linee parallele alle principali;
Questa politica rappresenta un motore d’integrazione in quanto tramite i cittadini delle colonie
viene diffusa la cultura romana; nelle colonie sono mandati i cittadini romani ed i soldati con le
proprie famiglie a cui viene riconosciuto l’attribuito di latini coloniari.
I diritti di cui possono avvalersi sotto il punto di vista del diritto privato sono:
a. Commercium, facoltà di porre in essere atti negoziali disciplinati dallo ius civile;
b. Conubium, solo se previsto dalla legge istitutiva della colonia la quale disegna l’assetto
tecnico della colonia stessa;
Sotto il punto di vista del diritto pubblico, invece:
a. Non hanno ius migrandi, sono appunto destinati alla colonia;
b. Non hanno ius suffragi, non possono votare né essere eletti.
La giustificazione a queste scelte è una ragione di carattere economico, in quanto, i lotti ricavati
dalla parcellizzazione venivano assegnati ai singoli coloni che, perdendo la cittadinanza, si
assicuravano una condizione economica sicura. Questo spiega perché, soprattutto nel II secolo,
rappresenta un’apertura di risorse, diventando un atteggiamento della pressione sociale interna.
Latini Iuniani
Altra categoria che nasce in età imperiale è quella dei latini iuniani chiamati così perché questa
condizione venne introdotta da una legge chiamata, appunto, LEX IUNIA NORBANA la quale
stabiliva che gli schiavi che fossero stati manomessi senza l’uso di forme ed istituti dello ius civile,
ma secondo le modalità dell’editto del pretore, sarebbero stati liberi, ma non cittadini romani.
Questa latinità prevede:
a. Commercium, ma limitatamente agli atti inter vivos, dunque i latini iuniani non possono
redigere testamento, il patrimonio torna al dominus, “i latini iuniani vivono da liberi, ma
muoiono da schiavi.”
b. Conubium, ma non possono sposare senatori o discendenti da questi.
STATUS FAMILIAE
Ultimo requisito necessario per possedere capacità giuridica è lo status familiae, che rappresenta la
posizione occupata dall’individuo rispetto al sistema familiare, in particolare, rispetto al potere
familiare. La condizione richiesta è quella di persona sui iuris, concetto che aggancia l’idea di
autonomia, indipendenza, che letteralmente indica la persona di proprio diritto, che ha una propria
sfera di soggettività.
Evidentemente contrapposta alla persona alieni iuris la quale, invece, è “di diritto altrui,” non ha
una propria sfera giuridica che viene, a questo punto, rinviata a qualcun altro.
È persona sui iuris chi non è sottoposto al potere del pater familias, chi è fuori dalla patria potestas.
La patria potestas è una condizione tendenzialmente perpetua, che non cessa con il raggiungimento
di una determinata età, è un potere assoluto, alla base della famiglia romana, che ha un modello
patriarcale, il padre è titolare di tutti i poteri sul figlio.
Il metodo più semplice per diventare sui iuris è la morte del padre, con questa tutti i figli divengono
persone sui iuris, a prescindere dal sesso, però, solo i soggetti maschi potranno a loro volta
esercitare patria potestas sui discendenti.
La patria potestas evidenzia il fatto che il potere del padre non termina in relazione all’età del figlio,
ma continua.
La figura della donna
Altro esempio di persona alieni iuris, oltre ai figli, sono le donne. La donna sposata è nella manus
del marito, la MANUS è il potere esercitato dal marito sulla moglie e sulle “nuore”. Se la manus è
eventuale, la patria potestas, invece, non lo è, poiché il matrimonio può essere accompagnato o
meno da patria potestas.
La manus è un atto apposito che accompagna o meno la celebrazione del matrimonio, i giuristi
affermano che la donna sposata con mano sia “figlia in loco”, ovvero sia in posizione di figlia
rispetto al marito.
Nel caso in cui il matrimonio venisse svolto senza manus, invece, la donna può:
Continuare ad essere sui iuris, se lo era già precedentemente e avere autorità propria;
Continuare ad essere alieni iuris e rimanere nel potere del capo famiglia.
Per tutta l’età arcaica il matrimonio fu accompagnato da manus, ma nel caso in cui la donna fosse
già sui iuris, può decidere se accordare con la manus o meno.
Con il passaggio da età arcaica a preclassica saranno sempre meno i matrimoni ad essere
accompagnati da manus, mentre in età imperiale questa sarà limitata ad alcune categorie di soggetti.
In caso di divorzio, invece, la manus viene estinta con una particolare procedura.
Quali sono i metodi per diventare sui iuris?
Metodo per eccellenza con cui si diventa sui iuris è sicuramente la morte del pater familias;
Successivamente nascerà un istituto che consentirà di diventare sui iuris anche durante la vita del
padre.
All’art.390 del c.c. si trova “l’emancipazione di diritto”, infatti, gli art. 390 e seguenti, affrontano
l’istituto dell’emancipazione.
Tra le facoltà possedute dal padre rientra lo IUS VENDENDI, il diritto di vendita dei propri figli
come vendita forza-lavoro. I figli rappresentano una risorsa sotto questo punto di vista e possono
essere oggetti di trasferimento che può avvenire dietro lo scambio di un corrispettivo o per uno
scopo diverso: a scopo di garanzia, con conseguenza di dar luogo a un trasferimento temporaneo,
transitorio. Il figlio trasferito a favore del debitore a garanzia del futuro adempimento del debitore;
la vendita deve avvenire tramite mancipatio.
La facoltà di vendita, riportata nelle dodici tavole la quale venne fornita dal collegio ponteficiale,
dice che se il figlio è stato venduto per tre volte, la patria potestas verrà meno, si possono vendere i
figli per un massimo di due volte se si vuole mantenere intatta la patria potestas.
La ratio della norma è di tipo sanzionatorio, mira a sanzionare a carico di un padre che si ritiene
abbia abusato. La norma ha quindi l’obiettivo di sanzionare il pater che superi il tetto massimo di
vendite.
L’istituto previsto nella legge delle dodici tavole prende il nome, appunto, di emancipatio e prevede
che il padre venda per tre volte il figlio ad un fittizio acquirente. Si chiede al pater di trovare un
suo pari, un fiduciario, che possa ricoprire questo ruolo e dopo di che la vendita si effettua tramite
mancipatio:
1. Il pater effettua la prima vendita, la prima macipatio del figlio al fiduciario; il figlio è in
condizione di mancipio, condizione simil servile;
2. Il fiduciario effettua immediatamente la prima manomissione con cui il figlio torna nella
potestas del pater familias;
3. Il pater effettua esattamente il primo passaggio con una seconda mancipatio;
4. Il fiduciario effettua quindi la seconda manomissione;
5. Il pater, a questo punto, effettua la terza mancipatio;
6. Con questa si estingue la patria potestas, però, il figlio si trova in condizione simil servile
presso il fiduciario, il quale effettuerà la vendita al genitore naturale;
7. Una volta che il pater riceve il figlio dal fiduciario lo riceve come schiavo ed effettuerà
l’ultima definitiva manomissione.
Questa complicazione è necessaria così che il rapporto di patronato si venga a creare con il
genitore naturale e non con il fiduciario il che implica:
a. Obbligo alimentare
b. Aspettativa ereditaria;
Riassumendo, la patria potestas si acquista per nascita o come effetto di un atto volto a produrre tale
acquisto, mentre si estingue con la morte del pater familias ed in seguito alla triplice vendita del
filiusfamilias.
A