Il processo arcaico
Per tutelare le posizioni giuridiche soggettive si faceva ricorso ad un mezzo di tutela chiamato sacramentum, quasi a ricordare che sull’onorabilità della propria parola ci si impegna nella sfera sacra, assumendosi le conseguenze che ne possano derivare in caso di perdita. Sacramentum perché chi non lo avesse rispettato sarebbe stato spergiuro. La sua struttura merita di essere analizzata.
Il ruolo dell'attore e del convenuto
L’attore, cioè colui che agisce in giudizio perché vanta un diritto (in rem, se reale; ovvero in personam, se di obbligazione) nei confronti di chi gliene impedisce il pacifico godimento o addirittura glielo nega. Nel caso in cui un soggetto non fosse riuscito a dimostrare che quanto aveva asserito era vero, rischiava la multa sacramenti.
Il convenuto, cioè colui che è stato chiamato in giudizio per contraddire, fa altrettanto. Per contraddire intendiamo dicere contra, cioè affermare in positivo una cosa uguale e contraria alla prima. La precisazione va fatta perché il sacramentum per molti secoli fu l’unico mezzo di tutela per difendere ogni tipo di posizione soggettiva. Risulta naturale che tanto l’attore quanto il convenuto, si impegnino a dimostrare la propria asserzione. L’azione di entrambi deve essere allo stesso tempo attiva e passiva, ossia di attacco e di difesa, per vincere.
Sacramentum in personam
Per i diritti di obbligazione esisteva il sacramentum in personam. In questo caso il creditore avanzava la sua pretesa e il debitore la negava, con quanto ne seguiva nel caso in cui l’affermazione del creditore fosse stata dimostrata come vera. Abbiamo notato che nel sacramentum in rem le due parti pronunciavano frasi contrarie ed uguali, quindi questo ci fa supporre che il sacramentum in personam sia nato dopo. Ancora successivo sembra essere il ricorso alla tutela giudiziaria per le obbligazioni nate da atto illecito, per le quali si sarebbe tollerato, per un certo tempo, un componimento totalmente privato, compreso tra il fare pace ed il ricorso alla vendetta.
La celebrazione del sacramentum
Durante questa celebrazione vi è uno scambio di affermazioni, il conserere manus, l’individuazione dell’oggetto della controversia, la verifica dei sacramenta e quindi la pronuncia definitiva dello stato del diritto. Il tutto non davanti ad un re o a un suo delegato ma davanti ad un’autorità in grado di prendere atto della perdita della promessa e di pronunciare solennemente l’atto conclusivo. La parte vittoriosa aveva “scommesso” col cielo che era così come lui diceva, cioè il fatto è proposto in giudizio già qualificato giuridicamente, e chi giudica, senza creare nulla ex auctoritate sua, deve semplicemente verificare se ciò che è stato detto corrisponda al vero.
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Istituzioni di diritto romano
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