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MUTUO COMODATO DEPOSITO PEGNO
Si attuava a Il comodante consegnava Il depositario riceveva PIGNUS DATUM (P.MANUALE): il
mezzo della una cosa al comodatario una cosa dal creditore pignoratizio riceveva una
consegna dal affinché la usasse (prestito di depositante, cosa solitamente mobile in garanzia
mutante a un uso), questa res aveva natura l’accipiens assumeva dell’adempimento dell’obbligazione,
mutuatario di infungibile. L’elemento in conseguenza della ma la consegna lo obbligava alla
una res o di più caratterizzante era la consegna l’obbligo restituzione in caso di adempimento
cose di natura gratuità, a fronte della della restituzione, ma regolare.
fungibile, consegna a scopo di uso il la causa del deposito PIGNUS CONVENTUM (P.
all’atto della comodatario non era era la custodia della CONVENZIONALE): il pignus ha origine
consegna obbligato al pagamento di cosa depositata, nel contesto del rapporto tra il
queste cose nulla (altrimenti locazione). l'interesse era del padrone di un fondo rustico e il
fungibili La gratuità implicava una depositante, non compratore del raccolto. il dominus
venivano valutazione severa del dell’accipiens. Inoltre il cedendo la terra allo sfruttamento
contate, comportamento del depositante non aveva altrui diveniva creditore verso il
misurate o comodatario laddove la cosa l’obbligo di pagare un concessionario per il pagamento del
pesate. fosse stata perduta o non corrispettivo in quanto corrispettivo, merces. In caso di
fosse possibile restituirla. questo era un mancato pagamento si sarebbe
contratto gratuito e impossessato di attrezzi e schiavi del
esclusivamente a contadino. Il pegno si diceva
vantaggio del conventum perché derivava da un
depositante. accordo tra pignorante e creditore
pignoratizio.
Vi era un’intesa Il comodatario era un Il depositario era P convenzionale: Il pretore (I a.c)
tra le parti circa debitore che habet responsabile solo concesse al dominus un’azione contro
il passaggio custodiam praestare il che entro il limite del dolo, l’affittuario e contro chi avesse
della proprietà implicava l’assoggettamento quindi solo se si fosse ottenuto la disponibilità delle res su
di cose fungibili del debitore a un regime di rifiutato di adempiere cui si sarebbe dovuto soddisfare il
dal mutante al responsabilità rigoroso, e o se si fosse messo creditore. (metà II d.c.) si estese l’actio
mutuatario. una volta ricevuto in nella condizione di per la realizzazione di qualunque
affidamento la res era non poter restituire. credito garantito da pegno.
obbligato a restituire la cosa Inoltre il depositario Nel pegno manuale e poi in quello
nella sua integrità. Il furto o il poteva esperire convenzionale le parti potevano
danneggiamento erano l’azione da deposito pattuire che il creditore, in caso di
classificati nelle fonti di casus contraria contro il inadempimento, avrebbe potuto
minor, meno accidentali di depositante per il trattenere in proprietà la cosa
quelli di casus maior rimborso di spese e pignorata (LEX COMMISSORIA),
(rapina). risarcimento di danni. avrebbe potuto venderla e
Sul comodante gravava appropriarsi del prezzo. Ma costantino
l’obbligo di rimborsare le vietò la lex commissoria e la vendita
spese straordinarie erogate rimase l’unico sblocco, il diritto di
dal comodatario e risarcire vendita era diventato elemento
eventuali danni. naturale del pegno.
2) OBBLIGAZIONI CONTRATTE VERBIS: quelle obbligazioni contratte tramite la pronuncia di parole a formare
un’interrogazione e una risposta. Gaio spiega che è necessario servirsi di una delle formule che constava la promessa
del debitore rispondente di eseguire una certa prestazione in favore de creditore interrogante. In antico il contratto
verbale era chiamato SPONSIO poi STIPULATIO/FIDEPROMISSIO/FIDEIUSSIO (obbl. di garanzia). La stipulatio
prevedeva che ci fosse una perfetta congruenza tra il contenuto della domanda e quello della risposta (gaio “è inutile
la stipulazione in cui uno non risponda in conformità a ciò per cui è stato interrogato”. Se si poteva richiedere subito
l’adempimento della prestazione non c’era bisogno di un termine o di una condizione. Giustiniano “è usuale inserire
in una stipulazione l’indicazione del luogo dell’adempimento”.
TERMINE: fissazione di un termine espresso con cui le parti convenivano di differire l’esecuzione della prestazione in
un momento successivo alla nascita dell’obbligazione, solitamente era stabilito nell’interesse del debitore che poteva
avere il tempo di adempiere se non fosse stato possibile l’adempimento immediato. Il creditore avrebbe perso la
causa se avesse agito contro il debitore prima dello scadere del termine, anche se l’inadempimento fosse certo.
CONDIZIONE: giustiniano “la stipulazione sotto condizione quando l'obbligazione è differita al verificarsi di un
avvenimento si che la stipulazione è rimessa a se qualcosa sia o non sia stato fatto:...” essa subordinava la produzione
degli effetti di una stipulatio al verificarsi di un avvenimento futuro e obiettivamente incerto. Durante il periodo di
pendenza della condizione il debitore non era obbligato e non esisteva un debito ma solo la spes del suo insorgere al
verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Giustiniano: “le condizioni che siano riferite al passato o a quello
presente o invalidano subito l'obbligazione oppure non la differiscono affatto … Se questi eventi non si sono
verificati, la stipulazione nulla, E se invece sussistono è da subito valida. poiché i fatti che per natura sono certi non
sospendono l'obbligazione per quanto essi possano essere Incerti per noi”
-impossibilità della prestazione in tutti i casi in cui fosse stato impossibile da eseguirsi fin dal momento della sua
promessa nel contesto della stipulatio, l’obbligazione non sarebbe sorta
-impossibilità sopravvenuta della prestazione ne avrebbe determinato l’estinzione a meno che il fatto non fosse stato
addebitabile al debitore, al debitore si poteva rimproverare l’inadempimento se determinato da lui. giustiniano:
“Perché non possono in alcun modo essere dedotte in obbligazione quelle prestazioni che sfuggono per natura al
nostro potere”.
Era invece invalida quella stipulatio in cui lo stipulante si fosse fatto promettere la costruzione di un edificio senza che
la promessa di questo fare fosse accompagnata dall’indicazione del luogo, la nullità di qualunque obbligazione era
prevista quando l’oggetto non fosse sufficientemente determinato. Era invalida la stipulatio nella quale il promittente
si fosse impegnato a eseguire una prestazione turpe o a pagare oltre il saggio consentito dalla legge.
OBBLIGAZIONE CON PLURALITA’ SOGGETTO: più creditori o debitori anche insieme.
OBBLIGAZIONE PARZIARIA: XII t. stabilivano che i creditori e debitori ereditari del defunto si dividevano sia i
crediti che i debiti, ciascuno avrebbe potuto esigere dal debitore il pagamento della propria quota, ciascuno
avrebbe potuto domandare il pagamento della sua quota.
OBBLIGAZIONE SOLIDALE: in questo caso i diversi creditori o debitori erano in solidum, quindi ciascun
debitore poteva pretendere/ciascun debitore poteva adempiere l’intero. Essa derivava da contratto e poteva
essere attiva o passiva. Giustiniano: “in conseguenza di stipulazioni così concepite i singoli stipulanti è dovuto
l’intero e i singoli promittenti sono obbligati per l'intero. Tuttavia In entrambe le obbligazioni si attribuisce
una cosa; e così tanto l'uno con il ricevere, quanto l'altro con il pagare il dovuto estingue l'obbligazione di
tutti e libera tutti”. L’adempimento ricevuto da uno tra i creditori/fatto da uno dei debitori aveva l’efficacia di
estinguere l’obbligazione per tutti i concreditori, condebitori.
3)OBBLIGAZIONI CONTRATTE LITTERIS: tramite particolari scritturazioni (non in uso all’epoca di giustiniano). Gaio:
“l'obbligazione da scrittura viene in essere attraverso trascrizioni di titoli obbligatori” per questo il pater famlias aveva
un CODEX ACCEPTI ET EXPENSI (registro delle entrate e delle uscite) dove trascriveva in una colonna le partite a
credito nell’altra quelle a debito.
La più significativa era la TRASCRIPTICIUM (TRASCRIZIONE). Gaio: “la trascrizione da cosa persona si verifica, per
esempio, nel caso in cui quanto tu mi debba per compera, conduzione o società, io lo abbia registrato Come speso a
tuo favore. la trascrizione avviene da persona a persona…”
-TRASCRIPTIO A RE IN PERSONAM: il creditore di una somma di denaro in base a un precedente rapporto
obbligatorio la registrava nella colonna delle entrate come se l’avesse ricevuta in pagamento e nella colonna delle
uscite a nome del debitore originario come se gliel’avesse prestata (era un caso di mutamento del titolo a causa
dell’obbligazione).
-TRASCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM: avveniva una doppia registrazione in riferimento a una somma di denaro,
nella colonna delle uscite il creditore non indicava il nominativo del debitore originario ma quello di una terza
persona che per l’effetto assumeva l’obbligazione fondata su litterae (un caso di mutamento della persona del
debitore).
4) OBBLIGAZIONI CONTRATTE CONSENSU: l’obbligazione sorgeva in conseguenza del consenso dei contraenti che
avveniva quando fosse stato concluso uno dei contratti (oggi: consensuali): compravendita, locazione-conduzione,
società, mandato.
Gaio: “... le obbligazioni basate sul consenso si contraggono in questo modo perché non è richiesta alcuna proprietà
nelle parole pronunciate o scritte, ma è sufficiente che le persone che trattano l’affare abbiano acconsentito. col che
tali negozi si contraggono anche tra assenti per esempio per lettera servendosi di messaggeri. pavimenti in questi
contratti l'uno è obbligato a vantaggio dell'altro in ciò che è necessario che l'uno presti all'altro secondo quanto è
buono ed equo; Mentre nelle obbligazioni verbali uno interroga, l'altro promette, e nei registri l'uno obbliga ponendo
incontro la somma spesa, l'altro è obbligato.” Il carattere di questi contratti è la collaborazione e la cooperazione
paritaria almeno dal punto di visa giuridico, l’una parte era impegnata nei confronti dell’altra sicchè si realizzava uno
scambio di prestazione strutturalmente concesse, quindi tutti e due erano debitori e creditori nel medesimo
rapporto. Queste obbligazioni sono BILATERALI (diverse dai contratti nexum, muutum,,sponsio,stipulatio, nei quali
non c’era parità o collaborazione, ma uno obbligava e l’altro era assoggettato). Inoltre il comportamento delle parti
doveva essere secondo buona fede,