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I rapporti assoluti del ius privatum

L'epoca tra i secoli VIII-VII segnò il lento passaggio da un’economia comunistica a carattere essenzialmente pastorale alle prime espressioni di un'economia individualistica di tipo agricolo individualizzata non nelle persone singole ma nelle famiglie di cui il pater era espressione.

La ragione per la quale i patres divennero i protagonisti del ius privatum è da vedere nella struttura fortemente chiusa dei gruppi familiari agnatizi. L'interesse di queste famiglie non era di assicurarsi l’appartenenza delle terre (esuberanti e non richiedenti un grande dispendio di mezzi per la loro cultura) ma di garantire la loro stessa autonomia di fronte alle altre famiglie e alla nascente civitas.

Conseguenze del ius privatum

Le conseguenze quindi furono:

  • Il regime dell’appartenenza dei beni economici rimase a lungo quello della loro utilizzazione a titolo di occupazione di fatto, cioè di possessio.
  • Il bisogno di tutela stabile di certi valori ritenuti fondamentali si tradusse nella salvaguardia erga omnes dei nuclei familiari e di tutto ciò che vi fosse connesso.

Il rapporto assoluto del ius quiritium

Queste le ragioni per le quali ai tempi del ius quiritium fu riconosciuto e tutelato un unico schema di rapporto assoluto in senso proprio che intercorreva tra il pater e tutti gli altri quirites. Tale rapporto fu chiamato manus o anche mancipium.

Oggetti del mancipium

Il mancipium aveva come oggetto la familia in tutti i suoi elementi:

  • Fili, nepotes ex filio, pronepotes di entrambi i sessi, cioè i discendenti in linea maschile legati al padre oltre che dal mancipium anche dal vincolo della procreazione. Tutti erano chiamati filii familias (adgnati in senso stretto).
  • Adrogati cioè i patres familiarum che si fossero liberamente assoggettati mediante adrogatio al pater e fossero quindi ridotti alla condizione di filii familias (adgnati in senso lato).
  • Uxores in manu, le donne provenienti da altre famiglie ed entrate a far parte di quella del pater per essere le mogli di lui o dei suoi figli e quindi in condizione di filiae.
  • Membri di altre familiae acquistati dal padre, temporaneamente o perpetuamente a titolo di forze di lavoro aggiuntive e quindi sottoposti al mancipium.
  • Servi, prigionieri di guerra di altre comunità che non fossero stati uccisi ma conservati per il lavoro.
  • Domus, l’abitazione familiare con il piccolo heredium cioè il podere ereditario o il fundus in agro Romano, cioè il fondo agricolo ottenuto a seguito di una pubblica spartizione delle terre.
  • Animali domestici di maggiore importanza destinati a lavori di coltivazione e di trasporto.

Condizione giuridica degli oggetti del mancipium

La condizione giuridica di questi oggetti non era uguale per tutti infatti: casa, fondo e animali erano oggetti giuridici per loro natura che non avevano...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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