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CLASSIFICAZIONI DEI NEGOZI GIURIDICI

I negozi giuridici possono essere classificati secondo diverse distinzioni:

Formali e non formali:

• I negozi formali richiedono, oltre agli elementi essenziali, il rispetto di una determinata forma, pena la nullità.

• I negozi non formali, invece, non richiedono particolari formalità per la loro validità, purché vi sia un accordo tra le parti e la volontà sia

manifestata liberamente.

Inter vivos e mortis causa:

• I negozi inter vivos sono posti in essere tra persone vive, e i loro effetti si producono immediatamente o comunque in vita dei soggetti

coinvolti (es. la compravendita o la donazione).

• I negozi mortis causa, invece, producono effetti solo alla morte del soggetto che li ha posti in essere (es. testamento).

A titolo oneroso e a titolo gratuito:

• I negozi a titolo oneroso implicano un reciproco vantaggio tra le parti, basato su un corrispettivo.

• I negozi a titolo gratuito comportano un vantaggio per una sola parte senza un corrispettivo (es.comodato)

Ad effetti reali e ad effetti obbligatori:

• I negozi ad effetti reali comportano il trasferimento della proprietà

negozi giuridici a effetti reali non avevano effetti reali diretti. Per esempio, nella compravendita era necessario un ulteriore negozio

◦I

giuridico che ne stabilisse il cambio di proprietà.

• I negozi ad effetti obbligatori, invece, fanno sorgere obbligazioni, come per esempio il contratto di locazione, che crea un obbligo per il

locatore di concedere l’uso del bene, ma non trasferisce la proprietà.

Causali e astratti:

• Il negozio giuridico causale richiede, ai fini della sua validità, l’esistenza di una causa, intesa come la funzione economico-sociale

dell’atto, rappresentata dallo scambio di cosa e denaro.

• Il negozio giuridico astratto non richiede la presenza o l’esistenza di una causa evidente per la sua validità.

stipulatio

Nel diritto romano, così come nel diritto moderno, per produrre effetti giuridici un negozio deve essere valido. Tuttavia, mentre oggi

distinguiamo chiaramente tra nullità e annullabilità, i romani raggruppavano tutte le situazioni in cui un negozio era viziato sotto la nozione

generale di invalidità.

VALIDITÀ E INVALIDITÀ NEL DIRITTO MODERNO

Attualmente, distinguiamo tra validità ed efficacia di un negozio giuridico, che sono concetti diversi:

validità

• La riguarda la conformità del negozio ai requisiti di legge: se mancano elementi essenziali, il negozio è invalido.

• L’efficacia, invece, riguarda la capacità del negozio di produrre i suoi effetti concreti, per esempio il testanto produce effetti

successivamente alla morte del testamentario.

invalido,

Quando un negozio è possono esserci due tipi di invalidità:

Nullità:

• si ha quando manca uno dei requisiti essenziali per la formazione del negozio (come oggetto, causa, o forma nei casi in cui è

richiesta). La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e, una volta dichiarato nullo, il negozio è considerato come

mai esistito. Si dice per questo che “il negozio nasce morto”. Essendo un difetto che colpisce il negozio alla radice, l’azione di nullità è

imprescrittibile, ossia non è soggetta a un termine di decadenza.

Annullabilità:

• si ha quando il consenso delle parti è stato viziato da dolo, violenza o errore. L’azione di annullamento può essere

richiesta solo da una delle parti contraenti che ha subito il vizio della volontà, e deve essere esercitata entro cinque anni dal momento in

cui il vizio si è manifestato o è stato scoperto. nullo

Nel diritto romano, la distinzione tra nullità e annullabilità non esisteva nella forma che conosciamo oggi. I romani consideravano

qualsiasi negozio che:

• era contrario a una legge;

• mancava di uno degli elementi costitutivi essenziali;

vizio della volontà.

• era concluso in presenza di un

Inoltre, per i romani, nelle fasi arcaica e preclassica, la validità di un negozio dipendeva quasi esclusivamente dal rispetto della forma. Solo

con l’espansione di Roma e l’evoluzione del diritto civile si iniziò a considerare anche la volontà e i vizi del consenso.

dolo

Il è un concetto chiave nel diritto romano e si riferisce a una condotta fraudolenta messa in atto da una parte per indurre l’altra a

compiere un negozio giuridico in suo danno. Il dolo si distingue in due categorie:

• dolo passato (dolo specialis): si verifica quando il dolo è stato messo in atto al momento della conclusione del negozio giuridico, con

l’intento di ingannare una delle parti.

• dolo presente (dolo generalis): si verifica quando il dolo si manifesta durante l’esecuzione dell’azione, e non necessariamente al

momento della conclusione del negozio.

Nel diritto romano, il pretore, attraverso il suo editto, riconobbe specifiche azioni per tutelare la parte lesa da un comportamento doloso:

• Exceptio doli: era una difesa utilizzata dal convenuto in un processo per paralizzare la pretesa dell’attore, quando quest’ultimo agiva

con dolo o aveva posto in essere un comportamento fraudolento nella conclusione del negozio. Questa eccezione permetteva al

giudice di rigettare la richiesta dell’attore che aveva agito con dolo.

exceptio doli poteva essere:

◦La ‣ Passata (specialis): quando il dolo era stato commesso al momento della conclusione del negozio.

‣ Presente (generalis): quando il dolo si manifestava durante l’azione giudiziaria o l’esecuzione del negozio.

Actio doli: era un’azione riservata a chi aveva subito un danno a causa del dolo altrui. Si trattava di un’azione sussidiaria, utilizzabile solo

quando non vi erano altre azioni disponibili per tutelare la situazione giuridica lesiva. L’actio doli mirava non solo al risarcimento del danno

subito, ma anche alla punizione del comportamento fraudolento dell’altra parte.

L’errore indica una divergenza tra ciò che è stato dichiarato e ciò che era effettivamente voluto. Oggi è classificato in due tipologie:

• Errore ostativo: si verifica quando l’errore è causato da una svista o da una mancata conoscenza della lingua, portando a

incomprensioni tra le parti.

• Errore vizio: riguarda il processo di formazione della volontà. Si verifica quando un soggetto è convinto di determinate circostanze che,

in realtà, non corrispondono alla verità. In questo caso, il soggetto conclude un negozio giuridico che, se fosse stato a conoscenza delle

vere circostanze, non avrebbe concluso.

Nel diritto romano, non esisteva una distinzione tra queste due tipologie di errore, come facciamo noi oggi. I romani parlavano

semplicemente di “errore negoziale”.

• Per loro, se l’errore riguardava la parte fissa del negozio formale, ovvero quella che rispettava la forma prescritta dallo ius civile, esso

era considerato irrilevante.

• Diventava invece rilevante, e quindi poteva essere causa di nullità del negozio giuridico, solo se riguardava gli elementi decisi tra le

parti, come ad esempio l’errore sull’identità o sulla qualità del soggetto.

violenza

La (metus) non consisteva in un’azione fisica, ma in una minaccia verbale che induceva una persona a concludere un negozio

giuridico contro la sua volontà.

• Il metus veniva tutelato dal pretore, il quale inizialmente introdusse un rimedio giuridico chiamato exceptio metus, che permetteva di

opporsi a un’azione legale basata su un negozio concluso sotto minaccia.

• Successivamente, il pretore introdusse anche l’actio quod metus causa, un’azione che permetteva alla parte lesa di ottenere il

risarcimento dei danni subiti a causa della violenza. Questa azione aveva un carattere residuale, simile all’actio doli.

Il contratto a favore di terzo è un negozio giuridico in cui due parti stipulano un accordo che ha come beneficiario un terzo soggetto, il

quale non deve necessariamente prestare il proprio consenso. Un esempio moderno è il contratto di assicurazione.

Nel diritto romano arcaico, questo tipo di contratto non era ammesso, in base al principio “alteri stipulari nemo potest” (nessuno può

stipulare a favore di un altro).

• Secondo i giuristi di quell’epoca, un contratto del genere mancava di un requisito fondamentale: l’interesse. Infatti, lo stipulante, non

avendo un interesse diretto nel beneficio destinato al terzo, non poteva agire in giudizio in caso di inadempimento, poiché non ne

avrebbe tratto alcun vantaggio. Allo stesso modo, il terzo beneficiario non poteva intentare un’azione legale poiché non era parte del

contratto.

Tuttavia, con il superamento della fase arcaica, divenne comune stipulare contratti a favore di terzi. Di fronte a questo cambiamento, il

pretore intervenne concedendo actiones in factum o actiones utili, permettendo così di far valere gli interessi del terzo beneficiario in

giudizio.

• Per esempio, il padre della sposa (o un terzo) fa una promessa solenne al marito di dare la dote. Anche se il marito non era una parte

del contratto tra la sposa e il padre, il marito riceveva la dote come beneficiario del contratto.

• Per esempio, una disposizione testamentaria in cui il testatore incaricava l’erede di trasferire parte dei beni a un terzo. Il terzo, pur non

essendo parte diretta del testamento, diventava beneficiario di una prestazione ereditata tramite l’intervento del fiduciario.

PERSONE E FAMIGLIA

La capacità giuridica non si acquisiva semplicemente al momento della nascita, ma richiedeva la presenza di tre specifici status, secondo

la dottrina degli status:

Status libertatis:

• essere liberi. Non tutte le persone erano considerate tali; infatti, gli schiavi non erano considerati persone (da cui il

termine “persona” in latino significa “maschera”), bensì erano trattati come “res” (cose).

era libero?

◦Chi

‣ Coloro che nascevano da madre libera, detti ingenui.

‣ Coloro che diventavano liberi, detti liberti.

era schiavo?

◦Chi

‣ I prigionieri di guerra.

‣ Coloro che nascevano da madre schiava.

Status civitatis:

• la condizione di cittadino, che conferiva diritti e doveri specifici.

Status familiae:

• essere sui iuris, ovvero giuridicamente indipendenti, non sottoposti alla patria potestà di un’altra persona (come il pater

familias).

schiavo,

Lo pur non essendo libero, non essendo cittadino e non essendo sui iuris (quindi non giuridicamente indipendente), poteva agire

in determinate situazioni.

• In caso di illecito commesso da un cittadino libero, quest’ultimo era perseguito tramite

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofia.magnii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Di Maria Sabrina.
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