Non risponderà, invece, nel caso in cui la cosa venga danneggiata o rubata da terzi.
- Deposito necessario: viene effettuato in situazione di grave pericolo. Se il depositario non la restituisce o la
cosa perisce per suo dolo, è intentabile un’azione penale in duplum .
- Deposito ( o sequestro) giudiziale: la cosa contesa è affidata a un terzo che si impegna a restituirla a lite
decisa. Il sequestratario ha il possesso ad interdicta.
- Deposito irregolare: Va restituito su semplice richiesta e produce interessi senza bisogno di ricorrere alla
stipulatio. A differenza del mutuo, va a vantaggio anche del depositante.
Il deposito è diretto a soddisfare l'interesse del depositante, che affida ad un terzo la detenzione di una cosa
per meglio assicurarne la conservazione.
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53. Diritto romano: il comodato
Il comodato consiste in un prestito d'uso.
Si ricorre ad esso quando un soggetto trasferisce ad un altro soggetto la detenzione di una cosa
inconsumabile, affinchè costui ne faccia un uso gratuito, per uno scopo determinato, ed alla scadenza la
restituisca nella sua individualità.
Come nel deposito, la cosa deve essere restituita, e la proprietà e il possesso restano al comodante.
Anch'esso è gratuito.
Il comodato è posto in essere nell'interesse del comodatario, che può usare per un certo periodo di tempo
della cosa stessa.
Per tutelare questa obbligazione il pretore ha introdotto un'actio in factum. Anch'essa viene tutela con una
formula in ius concepta di buona fede.
La formula in factum non prevedeva che il comodatario rispondesse per la mancata restituzione solo se ciò
fosse avvenuto dolo malo. Esso rispondeva per custodia, oltre che per colpa. Questo implicava che il
comodatario doveva risarcire il comodante, se non poteva restituire la cosa come l'aveva ricevuta.
Rispondeva quindi dell'intero valore della cosa.
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54. vDiritto romano: il pegno
Il pegno si configura come diritto reale su cosa altrui, che sorge per effetto di una convenzione diretta a
costituire una garanzia per un rapporto obbligatorio preesistente.
Il pegno si costituisce convenzionalmente mediante il trasferimento del possesso di una cosa mobile dal
debitore al creditore di un precedente rapporto obbligatorio.
La tutela di questo rapporto venne introdotta dal pretore mediante un'actio in factum pigneraticia, diretta ad
ottenere la restituzione della cosa data in pegno qualora l'obbligazione garantita fosse stata adempiuta.
Il creditore non poteva usare la cosa, e ne rispondeva solo per custodia.
Nel momento in cui il debitore non adempi l'obbligazione, il creditore non ne diventa proprietario, ma ha il
potere di vendere il pegno e di soddisfarsi sul ricavato sino all'ammontare del suo credito, essendo obbligato
e restituire l'eventuale superfluo.
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55. Diritto romano: la fiducia
Questo negozio è caratterizzato dal contenuto fiduciario dell'accordo fra le parti che si riflette sulla struttura
della tutela processuale.
La fiducia consisteva nel trasferimento della proprietà di una res mancipi mediante mancipatio o in iure
cessio. Colui che trasmetteva la cosa lo faceva con un particolare intento pratico per il raggiungimento del
quale si affidava la buona fede del terzo.
Nella fiducia con amico la finalità generale dell'atto può individuarsi nello scopo di una migliore e più sicura
conservazione della cosa.
Nella fiducia cum creditore il trasferimento della proprietà assume invece la finalità tipica dello scopo di
garanzia: con un patto in continenti l'obbligo di restituzione della cosa veniva subordinato al
soddisfacimento di un credito.
L'obbligo di restituzione ha ad oggetto la cosa nella sua individualità.
Veniva tutelata tramite un'azione unica, bonae fidei e in ius concepta.
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56. Diritto romano: obligationes verbis contractae e la stipulatio
Obligationes verbis contractae
E' quella che si costituisce mediante una formula verbale espressa in un'interrogazione e in una risposta
congrua.
La stipulatio
La stipulatio è lo sviluppo diretto della sponsio, l'atto formale dell'antico ius civile.
Divenuta iuris gentium, la stipulatio mantiene la struttura formale fondamentale di domanda e risposta
congrua.
Stipulator era detto chi si faceva promettere e diventava creditore; sponsor, o più spesso promissor chi
prometteva e diventava debitore.
Rimangono fermi i requisiti dell'oralità e della contestualità dell'atto. Esso si presenta idoneo ad esprimere
l'obbligo di qualunque prestazione.
Il valore costitutivo della obligatio era attribuito nella stipulatio alla pronuncia dei verba, se nella formula
verbale non era contenuto l'assetto di interessi fra le parti, il negozio si considerava astratto.
Se chi sta per consegnare una somma a mutuo si fa promettere mediante stipulatio quella stessa somma di
denaro, ma non versa il denaro, potrebbe comunque chiedere il pagamento con l’actio ex stipulatu
civilistica. Sarà il pretore a intervenire concedendo l’exceptio doli o l’exceptio non numeratae pecuniae
(denaro non versato).
Sino al III sec il documento non ha alcun valore costitutivo della obligatio, ma ha solo valore di prova in
quanto attesta l'avvenuta pronuncia della forma solenne.
Successivamente si diffuse l'idea che lo stesso documento incorpora l'obbligazione, costituendo in definitiva
l'unico modo idoneo di farla valere. Il documento acquista quindi un valore obbligante, in quanto
considerato rappresentazione scritta dei verbi pronunciati.
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57. Obligationes litteris contractae e nomen transcripticium o
expensilatio
Obligationes litteris contractae
La sua caratteristica è la costituzione necessaria al compimento di alcune formalità di scritturazione, che
formalizzano un consenso sottostante. Si tratta di un contratto astratto.
Nomen transcripticium o expensilatio
La expensilatio consisteva nella trascrizione di una somma nel registro delle entrate e delle uscite, sotto la
voce delle uscite, come somma data a prestito ad un terzo.
La trascrizione poteva essere compiuta con valore costitutivo della obligatio, se l'iscrizione della somma di
denaro nella voce delle uscite avveniva con il consenso di colui che in questo modo ne diventava debitore
(nomen transcripticia).
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58. Diritto romano: le obligationes consensu contractae
Sono i contratti consensuali (compravendita, locazione, società, mandato). Gaio nel descrivere la natura di
queste obbligazioni afferma che per il sorgere delle stesse è sufficiente che le parti abbiano espresso il loro
consenso. La tutela ex fide bona evidenzia l'origine iuris gentium di questi contratti. Gaio precisa che in
questi contratti le parti sono entrambe obbligate a praestare ciò che è reciprocamente dovuto secondo i
criteri del bonum et aequum.
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59. Diritto romano: la compravendita
Essa può definirsi come un contratto consensuale e bilaterale in forza del quale una parte, il venditore, si
obbliga a trasferire la disponibilità di una cosa, il compratore invece si obbliga a trasferire la proprietà di una
somma di denaro, detta prezzo.
Questa definizione evidenzia le caratteristiche della compravedita: consensualità e l'efficacia meramente
obbligatoria.
Infatti, la natura consensuale della compravendita implica che essa si perfezioni in virtù del semplice
accordo fra le parti sulla cosa da vendere ed il prezzo da pagare a titolo di corrispettivo, l'efficacia
meramente obbligatoria comporta che la compravendita romana del periodo classico non ha effetti reali, nel
senso che non è di per sé traslativa del diritto di proprietà sulla merce.
La conclusione del contratto, però, produce solo obbligazioni reciproche, mentre il trasferimento della cosa è
subordinato al compimento di un ulteriore atto ad effetti reali (mancipatio, in iure cessio, traditio).
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60. Diritto romano: oggetto di compravendita
Oggetto di compravendita può essere qualsiasi cosa che abbia un valore economico.
Deve consistere in un cosa determinata o determinabile nella sua individualità.
Data la struttura obbligatoria della compravendita, è possibile la vendita di una cosa futura.
Si distinguono varie possibilità: una cosa che dipende dalla volontà o dall'attività del venditore (ad esempio
una cosa da fabbricare); oppure la vendita della cosa futura il cui esistere dipende da eventi naturali o dal
caso.
Si differenziano in questo caso due ipotesi:
- Emptio rei speratae: l'obbligazione sia del venditore sia del compratore è subordinata al venire in essere
della cosa. (Raccolto distrutto non produce obbligazione).
- Emptio spei: le parti si accordano nel senso che il compratore pagherà comunque un determinato prezzo,
indipendentemente dalla quantità della cosa.
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61. Diritto romano: compravendita e prezzo
Nel periodo classico prevalse l'idea che il prezzo può consistere solo in denaro contante. Gaio inoltre
afferma che il prezzo deve essere determinato; la sua determinazione può essere affidata ad un terzo.
Diocleziano ammette la rescissione del contratto se il prezzo è meno della metà del valore della cosa (laesio
enormis ): al compratore spetta la scelta se restituire la cosa o integrare il prezzo.
Il compratore è obbligato a trasferire al venditore la proprietà del prezzo, altrimenti risponde ex vendito; il
venditore non è obbligato a trasferire la proprietà ella cosa, ma è sufficiente che trasmetta il possesso della
cosa venduta, che si obblighi per l'evizione, e che assicuri l'assenza di dolo.
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62. Diritto romano: compravendita e stipulationes
La compravendita consensuale nasce probabilmente nell’ambito dei rapporti con gli stranieri, perché questi
non potevano servirsi dei modi di trasferimento della proprietà propri dei cittadini romani (mancipatio,
traditio, in iure cessio).
Le ob
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