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Estratto del documento

LE PERSONE.

Presuppongono la nozione di soggetto del diritto che si è sviluppata nel mondo odierno = l’uomo nel sistema giuridico è

destinatario delle sue regole.

CAPACITA’ = idoneità ad essere titolari di diritti (proprietà, obblighi o situazioni giuridiche soggettive)

[≠ capacità di agire = possibilità di compiere atti giuridici, creare o modificare rapporti giuridici]

Nel nostro ordinamento:

→ sono richieste la maggiore età e la non infermità di mente

→ la capacità di agire presuppone la capacità giuridica

Nel mondo romano non abbiamo teorizzazioni elaborate dai giuristi su questo tema poiché vige il principio di

disuguaglianza, nonostante la corrente stoicista cercasse di far prevalere il principio dell’uguaglianza = c'è

disuguaglianza sia sociale che giuridica.

Persona = è un termine generale che indica indistintamente tutti gli esseri umani con qualsiasi capacità giuridica, è il

termine generale per indicare il singolo. Oggi si distingue la persona fisica (essere vivente) da quella giuridica (entità

astratta formata da una complessità di persone). Nel mondo romano si intendeva solo la persona fisica (almeno fino al

Tardo Impero).

Gaio cominciò distinguere tra personae, res e actiones; le personae possono essere liberi oppure schiavi (ma questa

divisione contraddice ciò che afferma la filosofia stoica e ciò che sostiene Ulpiano, ovvero che per il diritto naturale

tutte le pesone sono uguali, ma nel diritto di ciascun popolo esistono situazioni di schiavitù). Coloro che sono liberi

possono essere libertini (cioè coloro che erano schiavi ma sono stati liberati dal loro padrone con una “manumissio”,

cioè manumissione) oppure ingenui (cioè coloro che sono nati liberi); inoltre i libertini possono essere cittadini romani,

latini oppure coloro che rientrano nel novero dei “dediticii”(= tale espressione designa, genericamente, i discendenti dei

“dediti”, cioè dei componenti di quelle comunità, una volta del tutto autonome, le quali, per mezzo della più semplice

forma di sottomissione volontaria,cioè la “deditio”, erano entrati in rapporto di dipendenza con Roma). Le persone

inoltre possono essere sui iuris, cioè giuridicamente autonome, oppure alieni iuris, cioè soggette a potere altrui; le

personae alieni iuris, infine, possono essere in potestà, in manu o in mancipio.

Si usano anche i termini:

Homo, homines→ indica ogni essere vivente

✗ Caput (testa) → indica il singolo, che è inserito in una determinata società o in una determinata famiglia

✗ (membro con una determinata condizione giuridica)

Capitus demunitio = mutamento dello stato precedente, diminuzione della condizione giuridica di una persona (al

contempo è la perdita di un “capo” per la comunità).

→ Massima = esclusione di un membro (caput) da una determinata organizzazione sociale, attraverso l’allontanamento

su un’isola, perdita in via definitiva della cittadinanza e della libertà (es. chi rifiuta di fare censimento perde la

cittadinanza; la donna libera colta con uno schiavo, non diventa schiava solo se il padrone è consenziente, anche se il

padre fosse accondiscendente all’unione).

→ Media = l’individuo non perde la cittadinanza ma perde la libertà (es. per condanna non definitiva, ma un esilio

temporaneo), perdita in via temporanea.

→ Minima = cambiamento della condizione giuridica all’interno della famiglia, che non presuppone per forza una

diminuzione di status (es. arrogazione; matrimonio cum manu; emancipatio).

Nascita.

Coincide con il momento in cui termina la gravidanza. Il feto non è un individuo (in quanto fino al momento della

nascita non è una persona e non può avere capacità giuridica), la gravidanza doveva essere portata avanti per almeno 7

mesi, e il nato doveva essere formato (se deforme non veniva riconosciuto come persona e il padre poteva ucciderlo).

Venter (ventre) = indica la condizione della donna gravida (la si considera un tutt’uno con il bambino che ha dentro), in

alcune situazioni si nomina un curatore per il ventre (che deve affiancare e tutelare la donna gravida e la gravidanza

stessa)→ quando il marito è morto (per evitare un aborto e per constatare che la nascita avvenga entro 7 mesi), in caso

di divorzio (perché il padre potesse accertarsi che la gravidanza fosse portata a termine in quanto i figli sono del padre).

Rispetto all’individuazione del nato come individuo i giuristi hanno due posizioni differenti:

Paolo è favorevole a non considerare come individui i bambini deformi o malati.

✗ Secondo Ulpiano il nato è un individuo semplicemente perché respira (la respirazione è l’elemento vitale)

I sette mesi→ servono a determinare la condizione del nato rispetto al padre e rispetto alla civitas (se il padre è cittadino

acquisisce la cittadinanza), tutelano i figli postumi (concepiti prima della morte del padre, e nati entro 7 mesi dalla

morte). Si tutela solo il figlio LEGITTIMO (o naturale) nato da giuste nozze e non il figlio spurio (che non ha padre).

Aborto.

È modo di interruzione della gravidanza, diventato molto frequente già nel periodo repubblicano delle grandi conquiste,

a causa del contatto con altri popoli che hanno apportato usi diversi anche rispetto all’aborto e ai metodi anti

concezionali. Non viene considerato reato (perché siamo nel mondo pagano, che ad esempio accetta anche l’eutanasia),

ma dal punto di vista morale vi sono alcune censure provenienti da letterati che disapprovano le pratiche abortive, non

causava una grossa percentuale di mortalità (che forse era maggiore per i parti), ma dalle fonti conosciamo solo i metodi

abortivi delle persone di alto rango.

I rescritti sull'aborto (interventi normativi che mirano a regolamentare un caso specifico sollevato all’attenzione

dell’imperatore) risalgono all’età dei severi (220 d.C.)

12. Rescritto di Settimio severo e Caracalla che prevede l’esilio temporaneo per una donna divorziata che ha

abortito (motivo della punizione non è l’aborto, ma il fatto che questo sia avvenuto contro la volontà del

marito).

13. Rescritto che punisce con la pena di morte chi ha somministrato farmaci abortivi provocando la morte della

donna (stessa pena per chi somministra rimedi amatori, ovvero afrodisiaci, ad un uomo).

Giustiniano inserirà l’aborto nell’elenco degli atti offensivi compiuti dalla donna nei confronti del marito, che possono

provocare la giusta richiesta di divorzio da parte del marito.

Morte.

È il venir meno della persona come centro di riferimento, la fuga dello spirito dal corpo. L'eutanasia non viene

sanzionata e il suicidio è apprezzato come gesto estremo nei momenti di dissidenza politica o quando la persona non

voleva più vivere (era come una scelta filosofica). Dopo la morte rileva la successione ereditaria.

Diritto al nome.

Il nome romano per i maschi consiste in 3 nomi → “Tria nomina”, e cioè il prenomen , il nomen (che è il nome della

Gens a cui appartiene l'individuo) e il cognomen (riprende una caratteristica della famiglia, per esempio lo storico

Fabio Pittore ha come cognome Pittore perché un suo antenato aveva dipinto un tempio molto importante a Roma).

Invece le donne hanno solo due nomi e portano il nomen gentilizio del padre e il cognome del padre ma trasformato al

femminile. Gli schiavi portano il loro nome e quando vengono liberati aggiungono al loro nome il gentilizio del

padrone. Anche i nomi riflettono le varie disuguaglianze.

Gli status dell'individuo.

3 qualificazioni giuridiche:

✗ Status familiae→ status dell’individuo all’interno della famiglia

✗ Status libertatis→ status di libertà = liberti e schivi.

✗ Status civitatis→ condizione di cittadinanza = cittadini e stranieri/peregrini

Per avere capacità giuridica l’individuo deve possederle tutte e tre. Nello status familiare fondamentale è il pater

familias.

SATUS FAMILIAE.

Pater familias.

È la persona di sesso maschile più anziana della famiglia, è sui iuris (gli altri sono sui discendenti, sono alieni iuris).

Poteri.

1. Ha la PATRIA POTESTAS nei confronti dei figli legittimi, adottati e arrogati

2. Ha la MANUS nei confronti della moglie e delle mogli dei figli sposate con mano

3. Ha la DOMINICA POTESTAS rispetto agli schiavi

4. Può avere sotto di sé figli altrui in mancipio(che gli sono stati venduti e hanno subito un cambiamento di status) →

è una condizione temporanea (il pater può riscattarlo, o il pater che lo tiene in mancipio può manometterlo)

5. Ha DIRITTO DI VITA E DI MORTE sui suoi sottoposti→ può scegliere se esporre (ius exponendi) o sollevare (ius

tollendi) il nato (se deforme per il figlio maschio e in ogni caso per la femmina, anche se andava tenuta la

primogenita), punizione dei figli per comportamenti ritenuti gravi (di fronte ad un tribunale domestico).

→ si riduce quando lo stato comincia ad istituire organi per i processi pubblici di materia penale, ma non viene mai

eliminata = alla fine della repubblica l’uccisione del figlio viene equiparata ad omicidio, a metà del principato viene

condannato a morte un padre che ha ucciso il figlio colto in adulterio con la matrigna, la donna poteva essere uccisa

se colta in flagrante per adulterio dal marito e dal padre, ma con la lex iulia de adulteriis questo potere viene

riservato solo al padre (progressiva limitazione e punizione della vendetta privata)

6. Ha DIRITTO DI VENDITA

7.  nel principato viene proibito sia per neonati, sia per figli, ma nella prassi questa pratica viene ancora utilizzata

8. Può fare l’EMANCIPAZIONE

Responsabilità del pater nei confronti dei sottoposti.

- Responsabilità per gli illeciti (delitti) commessi da schiavi o figli→ risponde il titolare della patria potestà che

paga la pena o consegna il figlio (nossalità)

- Responsabilità rispetto ai negozi giuridici compiuti dai sottoposti (che gestiscono autonomamente il peculio,

consistente in attività o somme di denaro, che è autonomo rispetto al patrimonio familiare)→ responsabilità

addiettizia (aggiunta).

Estinzione della patria potestas→ morte, perdita della libertà (prigionia), condanna per gravi crimini

Morte del pater.

4) Figli puberi→ patres

5) Figli maschi impuberi→ sui iuris

6) Donne→ sui iuris ma hanno bisogno del tutore

Il tutore.

Il tutore può essere:

Testamentario→ assegnato con testamento dal pater

✗ Legittimo→ agnato prossimo (lo stesso che può raccogliere l’eredità legittim

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
31 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.