Le cose
Il concetto giuridico di res è "bonum" = bene, ovvero cosa che produce utilità.
Res corporales e res incorporales
Res corporales → cose corporali, che si toccano e che possono essere oggetto di consegna quindi di possesso e di usucapione, cose che sono oggetto dei diritti patrimoniali. La proprietà è considerata nell’ambito delle cose corporali perché considera il modo con cui esse si acquistano → acquisto di singole cose e acquisto delle cose in blocco (riconducibile alle successioni).
Res incorporales → cose incorporali, che si concretano in un diritto quali eredità, usufrutto, obbligazioni, successioni, diritti dei fondi urbani o rustici detti anche servitù.
Res in patrimonio e res extra patrimonium
Res in patrimonio → rientrano nel patrimonio e possono essere commerciate.
Res extra patrimonium → restano fuori dall'appartenenza e dalla disposizione privata = res extra commercium.
→ Res divini iuris, cose di diritto divino che sono contrapposte alle res humani iuris.
- Res sacrae → templi, are e boschi dedicati agli dei dell’Olimpo e poi al Dio cristiano.
- Res religiosae → sepolcri dedicati agli dei inferi detti Mani.
- Res sanctae → cose particolarmente venerabili come le porte delle città.
→ Res publicae che sono cose della collettività come strade e teatri.
→ Res communes omnium che sono cose comuni a tutti come aria, acqua, corrente, mare e lidi, anche se per gli ultimi due è ammessa la proprietà privata se questa permette comunque l'uso pubblico.
Res mancipi e res nec mancipi
Res mancipi → cose che costituiscono oggetto di mancipatio = fondi situati sul suolo italico (non quelli provinciali), schiavi, animali da tiro e da soma, servitù rustiche (incorporali). Distingue le cose più preziose, con riferimento all’ambiente agricolo anche quando il contesto economico muta. Res mancipi che sono trasferibili solo attraverso mancipatio e successivamente in iure cessio.
Res nec mancipi che sono trasferibili con la traditio (semplice consegna corporale) o con in iure cessio. Successivamente la traditio viene estesa alle res mancipi → costituzione di Diocleziano del 296 + formale abolizione con Giustiniano.
Altre classificazioni
Cose consumabili e inconsubabili
Cose consumabili → il cui uso comporta la distruzione come cibo e denaro.
Cose inconsubabili → ad utilizzazione ripetuta → distinzione rilevante in materia di usufrutto.
Cose fungibili e infungibili
Cose fungibili → appartengono ad un genere nel cui ambito sono intercambiabili con altre e vengono individuate sulla base di numero, peso o misura come denaro, grano, olio, vino.
Cose infungibili → individuate nella loro specifica identità → nel mutuo il mutuatario ha l’obbligo di restituire altrettante cose fungibili: tantundem.
Cose di genere e di specie
Cose di genere → evidenziano l’appartenenza ad una categoria più ampia → sono oggetto delle obbligazioni generiche che implicano una scelta del debitore.
Cose di specie → sono individuate con il loro nome.
Cose divisibili e indivisibili
Cose divisibili → una loro materiale partizione non ne distrugge l’utilità economica - es. fondo o comproprietà in cui ciascuno ha una pars quota.
Cose indivisibili → se si dividono si distruggono – es. schiavo o servitù.
Cose semplici, composte e complesse
Cose semplici → costituiscono un’unità naturale – es. schiavo.
Cose composte → constano di parti tra loro contingenti – es. armadio.
Cose complesse → constano di parti tra loro distanti – es. gregge.
→ Cose composte e cose complesse erano dette universitas = termine con cui si designavano anche corpora (ovvero le cose corporali o patrimonia, bona) e iura (cose incorporali o hereditas).
→ Distinzione importante per l’usufrutto: se muore una pecora, in quanto cosa semplice, l’usufruttuario non è tenuto alla reintegrazione; ma nel gregge i capi morti devono essere reintegrati con i nuovi nati.
Cose mobili e immobili
Cose mobili → tra cui vi sono i semoventi come gli animali, sono usucapibili in 1 anno ed è necessaria la presenza della cosa per la mancipatio.
Cose immobili → sono usucapibili in 2 anni e non potevano essere venduti i fondi italici della dote dal marito in base a una legge Giulia.
La proprietà pretoria, provinciale ed unificata
La proprietà pretoria
Gaio “la proprietà accettò una divisione, per cui uno può essere proprietario (dominus) secondo il diritto dei Quiriti e un altro avere il bene in bonis (avere il bene nel patrimonio)”. Nasce nell’ultimo secolo della Repubblica, quando il pretore (forse Publicio) decide di dare tutela ai possessori ad usucapione Res mancipi a domino tradita.
Quando una res mancipi viene trasferita tramite traditio l’accipiente acquista solo il possesso sulla cosa e il nudum ius Quiritum resta al trasmittente (detto dominus ex iure Quiritium) → il pretore introduce nell’editto due rimedi a favore del possessore.
- Actio Publiciana = consente al possessore di recuperare il possesso venduto. Simile alla rei vendicatio, infatti è in rem e con clausola arbitraria o restitutoria, con l’aggiunta di una fictio. Il pretore finge che il possessore sia diventato proprietario civile tramite usucapione, e gli permette di rivendicare il possesso. Se il nudo proprietario oppone la exceptio iusti dominii, egli può opporre la replicatio doli.
- Exceptio rei venditae et traditae (eccezione di cosa mancipi venduta e semplicemente consegnata con traditio) = neutralizza l’azione di rivendica del nudo proprietario.
Quando perde il possesso del bene può esercitare l’a. Publiciana, con il limite che se l’attuale possessore è proprietario del bene il rimedio del pretore è paralizzato da un’eccezione di giusto dominio (exceptio iusti dominii).
Acquirente che acquista dal no
Soggetti che acquistano il possesso in forza di un provvedimento ufficiale → bonorum possessor che acquista i beni ereditari in forza di un provvedimento pretorio, bonorum emptor che riceve il possesso dei beni del debitore insolventi dopo averli comprati all’asta bonorum venditio, chi acquista una res mancipi pagando la stima della lite → possono esercitare l’a. Publiciana + a. Serviana (il bonorum possessor per recuperare il possesso è considerato erede civile; il bonorum emptor debitore civile).
Considerazioni → tutti i possessori sono destinati a divenire dominus ex iure Quiritium a seguito dell’usucapione. Il primo caso scompare quando non si usano più mancipatio e in iure cessio per i trasferimenti di proprietà, per cui si comincia a pensare alla traditio come atto attributivo del diritto di proprietà. L’ultimo caso si risolve quando gli atti dei magistrati cominciano a considerarsi attributivi di proprietà.
Proprietà provinciale
Si afferma in seguito all’espansionismo e alla formazione delle province: Si trasmettono con traditio. In quanto appartenenti al populus Romanus erano amministrati dal Senato → con il principato ci sarà un dualismo tra province imperiali, rette da legati e procuratori di nomina imperiale, e senatoriali, rette da un proconsole nominato dal Senato → Gaio “stipendiari (praedia stipendiaria) sono quelli propriamente ritenuti del popolo romano, tributari (praedia tributaria) quelli che sono nelle province di Cesare”.
In esse non è esercitabile la proprietà fondiaria (riservata ai cittadini residenti nel suolo italico, considerato anch’esso res mancipi) in quanto la proprietà di questi territori preesiste in capo a soggetti pubblici → Gaio “sul suolo provinciale la proprietà è del popolo romano o di Cesare e noi pare che non abbiamo altro che il possesso o l’usufrutto”.
Cittadini o peregrini potevano ottenere la concessione di un fondo tramite il pagamento di stipendium o tributum e divenivano il “possessio vel usufructus” (trasmissibile inter vivos o mortis causa con la possibilità di esercitare un’azione plasmata sulla rivendica).
Proprietà unificata
Proprietà civile (dominium ex iure Quiritium) + pretoria (in bonis habere) + provinciale (possessio vel usufructus) = "dominium, proprieas, firma possessio".
Vi sono opinioni contrastanti: Può derivare dalla prevalenza della praescriptio sulla usucapio. Può derivare dall’adattamento del dominium ex iure Quiritium. Di sicuro i fattori di unificazione sono stati:
- Imposizione del tributo sui fondi italici (disposta da Aureliano o in età diocleziana) che rende irrilevante la sopravvivenza della proprietà fondiaria.
- Giustiniano si attribuisce il merito di aver unificato i fondi stipendiari a quelli tributarii, forse perché abolisce il regime dell’usucapio a favore della praescriptio.
- Decadenza delle res mancipi (grazie a Giustiniano non si ha più la differenza tra proprietà pretoria e fondiaria in quanto si usa la traditio come mezzo di trasferimento della proprietà).
Comunione di proprietà
La communio rende più domini (o socii) contitolari del diritto di proprietà su un bene pars pro indiviso.
→ Paolo “Quinto Mucio dice che con il termine parte si vuole indicare una cosa per indivisa; infatti ciò che è nostro per diviso, non è una parte ma un tutto”
→ Ulpiano “Uno schiavo comune a vari proprietari non appartiene interamente a ciascuno di loro, bensì in parti indivise, parti piuttosto ideali che materiali”.
Ciascun comproprietario ha una quota del diritto di proprietà che corrisponde ad una frazione aritmetica. Ciascuno può disporre della propria quota e la quota è il parametro per la distribuzione dei frutti e delle spese comuni.
Storia
→ Consortium ercto non cito → dominio non diviso = consorzio che riuniva i beni del padre alla sua morte e veniva conferito ai figli (che potevano richiederlo anche attraverso una legis actio) = forma di proprietà plurima integrale in quanto ogni consorte era considerato proprietario dell’intero (non vi era parziarietà).
Costituzione della comunione
Comunione incidentale
- Coeredità
- Colegato (con legato per vindicationem)
- Confusione
- Commistione (il coacervo frutto della mescolanza cade in comunione)
Comunione volontaria
Più persone decidono di fare un contratto di società (consensuale, che si perfeziona con l’accordo) → questa societas è detta omnium bonorum.
→ Paolo e Gaio “sebbene non intervenga una traditio vera, tuttavia si considera avvenuta tacitamente” → questo transitus legalis è un automatismo che opera ex lege.
Gestione della cosa comune
Atti di ordinario godimento → potevano essere compiuti, nei limiti in cui analoghi atti potessero essere compiuti dai contitolari e nel rispetto di eventuali accordi.
Atti innovativi → chi voleva intraprenderli doveva avere il consenso di tutti gli altri soci (ius prohibendi, per cui la proibizione di uno solo impediva l’opera, a patto che non fosse espresso dopo il compimento della stessa).
→ Papiniano “sebbene un comproprietario possa impedire di fare qualcosa sul fondo comune, non può comunque togliere ciò che si è omesso di impedire di fare”.
Atti necessari per lo sfruttamento e conservazione del bene → potevano essere esercitati da un comproprietario che aveva diritto alla spartizione delle spese.
Atti di disposizione della cosa comune
Le servitù, in quanto indivisibili, non sono costituibili per quote, per cui tutti i contitolari devono partecipare agli atti costitutivi.
- A. confessoria servitus (azione di difesa della servitù a vantaggio del fondo comune) può essere esercitata in solidum.
- A. negatoria servitus (azione che respinge la pretesa di servitù) può essere diretta da un solo comproprietario.
- Non può esserci confusione.
Manomissione del servo comune → Tutti devono parteciparvi. Se si ha la manomissione di un singolo contitolare, egli rinuncia semplicemente alla sua quota che va ad accrescere quella degli altri. Giustiniano ammette, per il favor libertatis, che la manomissione da parte di un solo socio liberi lo schiavo, a patto che il socio paghi agli altri il valore delle loro quote.
Difesa della cosa comune
Contempla sia mezzi pro parte che in solidum.
Divisione
La communio era intesa come situazione giuridica transitoria in quanto mater omnium rixarum, per cui era necessaria la divisione = attribuzione di un diritto di proprietà solitaria a ciascun socio su una parte materiale del bene, proporzionale alla pars pro indiviso.
Divisione stragiudiale → un comproprietario rinunciava alla sua parte e la cedeva all’altro a titolo derivativo con manumissio, in iure cessio, traditio.
Divisione giudiziale:
- A. familiae erciscundae (azione di divisione della famiglia, ovvero del patrimonio ereditario, già presente nelle 12 tav).
- A. communi dividundo (azione di divisione della cosa comune) nel processo per legis actiones si esercitavano nei modi della legis actio per iudicis arbitrive postulationem.
- Nel processo formulare vi era l’aiudicatio che conferiva all’arbitro il potere di dividere il bene e di attribuire in proprietà le singole parti, per cui si tratta di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario + condemnatio che attribuiva al giudice il potere di pronunciare una condanna (per risarcire l’altro socio delle spese o nel caso in cui attribuisse la proprietà a uno e lo condannasse a pagarne il valore all’altro).
- La communi dividundo era usata anche per domande risarcitorie, forse per questo le due azioni sono considerate s. tam in rem quam in personam e sono annoverate tra i giudizi di buona fede.
Le servitù prediali
Marciano “Le servitù sono a favore delle PERSONE, come l’uso e l’usufrutto, o a favore delle cose, come le servitù dei fondi rustici e urbani”.
Fondo servente → fondo che serve un altro fondo, il quale per questo riceve un incremento.
Servitù prediali
Peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un altro proprietario (1027 c.c.)
- Istituto civilistico riservato all’Italia e ai cittadini.
- Diritto soggettivo patrimoniale appartenente al proprietario del fondo dominante, anche se riguarda i rapporti tra fondi.
- Protetto con actio in rem (a. confessoria o vindicatio servitutis).
Tipologie
Principio della tipicità (anche se i privati possono stabilire alcuni modi di esercizio o limitazioni: modus servitutis).
Servitù rustiche
- SERVITUS (IUS) EUNDI AGENDI = servitù di passaggio su fondo altrui
- Iter (passaggio delle persone)
- Actus (conduzione di giumenti e veicoli)
- Via (passaggio e conduzione insieme) → consentiva la costruzione di strade
- SERVITUS ACQUAE DUCENDAE (ACQUAEDUCTUS) = dà diritto di derivare acqua da una fonte e di condurla, attraverso un fondo altrui, sul mio.
- SERVITUS ACQUAE HAUSTUS = diritto di attingere alla fonte altrui.
- SERVITUS PECORIS PASCENDI = servitù di pascolo.
- SERVITUS CALCIS COQUENDAE = cuocere calce.
- SERVITUS ARENAE FODIENDAE = prendere sabbia.
- SERVITUS CRETAE EXIMENDAE = prendere creta.
- SERVITUS SILVAE CAEDENDAE = tagliare boschi.
- Sono res mancipi nonostante siano cose incorporali.
Servitù urbane
- Ineriscono agli edifici.
- SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI = servitù di non sopraelevazione.
- SERVITUS NE PROSPECTUI OFFICIATUR, NE LUMINIBUS OFFICIATUR = dà diritto a che il vicino, con costruzioni o piante, non ostacoli la vista o tolga luce (riguardo a luci e vedute non era vietato aprire finestre sul fondo vicino a meno che la struttura dell’edificio o il suo stato non lo richiedessero).
- SERVITUS PROICIENDI = diritto di far sporgere balconi sul fondo del vicino.
- SERVITUS STILLICIDI = diritto di far cadere dai tetti l’acqua piovana sul fondo attiguo.
- SERVITUS CLOACAE MITTENDAE = diritto di far passare i canali di scarico sul fondo altrui nella direzione delle fogne pubbliche.
- SERVITUS TIGNI IMMINTENDI IN PARIETEM VICINI = diritto di mantenere o inserire una trave nel fondo del vicino.
Classificazioni
Rustiche e urbane. Positive → fare del proprietario del fondo dominante // negative → non fare da parte del proprietario del fondo servente.
Principi fondamentali
- Fondo dominante e fondo servente devono appartenere a due proprietari distinti (nemini res sua servit, altrimenti si stabilisce iure dominii).
- I fondi devono essere vicini.
- Il fondo servente deve prestare un’utilità al fondo dominante e non al suo proprietario (da cui divieto delle servitù industriali).
- La servitù deve essere duratura, causa servitutis perpetua esse debet (per cui non può essere ad tempus e avere termine o condizione risolutiva).
- La servitù è una qualità (habitus) del fondo e si trasferisce con esso.
- Della servitù possono godere solo il proprietario e pochi altri legittimati (come usufruttuario, locatario e precarista del fondo) e non possono costituirsi diritti di godimento sulla stessa (come usufrutto di servitù: fructus servitutis esse non potest).
- Servitus in faciendo consistere nequit (la servitù non può consistere in un fare) eccetto nel caso della s. oneris ferendi (in cui il proprietario del fondo servente deve sopportare un peso).
- Le servitù sono indivisibili (quando un fondo ha servitù attiva e diviso perviene a più proprietari, ciascuno ha lo ius eundi agendi).
Modi di costituzione
Età classica
Modi di diritto civile.
- Mancipatio per le res mancipi.
- In iure cessio.
- Legato ad effetti reali (diritto di passaggio che secondo Giustiniano era un obbligo di consentire il passaggio).
- Giudice divisorio nell’aiudicatio.
Modi di diritto onorario.
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Istituzioni di diritto romano - seconda parte
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Istituzioni di diritto romano, parte scritta
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Istituzioni di diritto romano
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Appunti per esame di istituzioni di diritto romano