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DIRITTO DELLE PERSONE
-CAPACITÀ GIURIDICA = idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, ossia di diritti e
obblighi
-CAPACITÀ DI AGIRE = capacità di compiere atti giuridicamente validi, ossia di disporre dei diritti e
degli obblighi di cui si è titolari
TEORIA DEI 3 STATUS
ogni persona poteva essere rappresentata come appartenente ad uno degli status:
1) STATUS LIBERTATIS (divisione tra liberi e schiavi)
2) STATUS CIVITATIS (divisione tra cittadini romani e stranieri solo persone libere)
3) STATUS FAMILIAE (divisione che riguardava la posizione occupata nel nucleo familiare)
-SUI IURIS (tutti coloro che non avevano un ascendente maschio superstite dalla linea paterna)
-ALIENI IURIS (quelli che invece ce l’avevano ed erano sottoposti alla sua potestà)
La capacità giuridica apparteneva solo a chi godeva della pienezza dei tre status ed era quindi libero,
cittadino romano e sui iuris; la capacità di agire apparteneva invece agli adulti maschi sani di mente (l’età
adulta coincideva con l’inizio della pubertà, che veniva accertato attraverso un INSPECTIO CORPORIS in
età augustea si stabilì un’età convenzionale di 14 anni per i maschi e 12 per le femmine; le donne potevano
avere capacità di agire, ma di regola erano sottoposte ad un tutore).
La capacità giuridica di diritto pubblico (capacità di partecipare alla vita politica, ossia di partecipare ai comizi
e di votare) era esclusiva degli uomini cittadini liberi e sani di mente che avessere raggiunto i 17 anni di età.
Non era tuttavia necessario che fossero sui iuris.
Gli alieni iurs non avevano capacità giuridica, ma avevano una limitata capacità di agire (solo se gli atti
compiuti erano favorevoli al pater familias)
Il pater familias aveva un complesso di poteri nei confronti dei suoi sottoposti che prende il nome di
MANCIPIUM:
1) PATRIA POTESTAS (potere nei confronti dei figli e dei loro discendenti)
2) MANUS (potere nei confronti della moglie e delle mogli dei suoi discendenti)
3) DOMINICA POTESTAS (potere nei confronti degli schiavi)
4) DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (potere nei confronti dei propri beni)
STATUS LIBERTATIS
Nella prima fase di Roma gli schiavi erano molto pochi (civiltà rurale, coltivazione dei campi di cui i romani si
occupavano con i figli e tavolta qualche schiavo)
schiavitù = appartenenza di una persona come se fosse una cosa
MOTIVI:
• PRIGIONIERI DI GUERRA (un romano non poteva essere schiavo in patria, quindi veniva venduto
trans tiberim; se egli fosse riuscito a rientrare a Roma sarebbe tornato libero POST LIMINIUM)
• SCHIAVI PER NASCITA (c’era un principio che stabiliva che il nuovo nato seguiva lo status del
padre al momento del concepimento, se entro il matrimonio, altrimenti quello della madre al
momento della nascita, se fuori dal matrimonio gli schiavi non potevano sposarsi, quindi chiunque
fosse figlio di madre schiava nasceva schiavo)
• PER DEBITI
• PER RETICENZA ALLA LEVA MILITARE
• PER SOTTRAZIONE AL CENSIMENTO
• PER EVASIONE FISCALE
• FURTUM MANIFESTUM (ladro catturato dal derubato)
Il dominus (padrone) poteva far lavorare lo schiavo, punirlo, farlo uccidere, ma anche liberarlo. La
liberazione avveniva con un atto chiamato MANUMISSIO.
Secondo il ius civile esistevano 3 tipi di manomissione:
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1) MANUMISSIO VINDICTA
liberazione attraverso un finto processo; il dominus si accordava con un terzo (adsertor libertatis),
che doveva affermare dinanzi al pretore la libertà dello schiavo, toccandolo con una bacchetta
chiamata vindicta. Il dominus non ribatteva e il pretore annunciava la liberazione
2) MANUMISSIO CENSU
liberazione attraverso l’iscrizione dello schiavo alle liste di censimento (avveniva ogni 5 anni)
3) MANUMISSIO TESTAMENTO
liberazione attraverso la nomina dello schiavo ad erede del padrone (la manomissione produce i
suoi effetti solo in seguito alla morte del dominus)
Le 3 manomissioni civili attribuivano allo schiavo libertà e cittadinanza.
In età classica il numero degli schiavi aumenta in conseguenza dell’espansione e delle campagne di
conquista il loro valore diminuisce e la loro condizione peggiora
(schiavitù per nascita: ora è libero chi nasce da madre libera al momento del concepimento o
della nascita)
Augusto voleva aumentare il numero dei cittadini romani per nascita e diminuire quello dei cittadini
romani per manomissione. Vengono quindi emanate due leggi:
• LEX FUFIA CANINIA (2 a.C.) proporzione tra numero di schiavi posseduti e numero di
schiavi da liberare; maggiore era il numero di schiavi posseduti, minore era quello di schiavi da
liberare (tra i 2 e i 10 se ne poteva liberare la metà; tra i 100 e i 500 solo un quinto)
• LEX AELIA SENTIA (4 d.C.) età minima del padrone per poter liberare lo schiavo e dello
schiavo per essere liberato (20 anni il padrone, 30 lo schiavo)
Mentre la prima era una lex perfecta (le manomissioni fatte in violazione erano nulle), la seconda no le
manomissioni in violazione erano valide e lo schiavo diventava quindi libero, ma non cittadino romano.
Acquisiva invece lo status di LATINO AELIANO.
I padroni cominciarono a ricorrere sempre meno alle manomissioni civili, creandone invece di nuove:
1) MANUMISSIO PER MENSAM
il padrone invitava lo schiavo ad un banchetto, durante il quale lo presentava come uomo libero
2) MANUMISSIO PER EPISTULAM
il padrone inviava allo schiavo una lettera in cui gli presentava la sua intenzione di liberarlo
3) MANUMISSIO INTER AMICOS
il padrone presentava ai suoi amici lo schiavo come uomo libero
Queste manomissioni non avevano tuttavia validità per il ius civile e gli schiavi così liberati non erano
tutelati dal diritto il padrone avrebbe potuto rivendicarli come schiavi
Tale situazione cominciò a sembrare ingiusta al pretore, il quale decise di tutelarla attraverso il ius
honorarium. Venne approvata nel 18-19 a.C. la LEX IUNIA NORBANA, che sanciva definitivamente lo
status di liberi dei soggetti manomessi attraverso le cosiddette “manomissioni pretorie”. Questi ultimi
acquisivano lo status di LATINI IUNIANI
Tutti coloro che erano liberati prendevano il nome di LIBERTI e rimanevano legati al dominus tramite un
rapporto di PATRONATO; il liberto era tenuto ad una particolare reverenza sociale nei confronti dell’antico
padrone, che poteva pretendere prestazioni lavorative gratuite e una serie di ossequi, tra cui il saluto
mattutino. Se il liberto moriva senza eredi, i suoi bene passavano al patrono
In età postclassica avviene un fenomeno opposto a quello dell’età classica Roma smette di espandersi e le
vittorie diminuiscono il numero di schiavi diminuisce
Si affermano anche una serie di filosofie che vedono negativamente il fenomeno della schiavitù, tra cui lo
stoicismo e il cristianesimo.
Ci furono inoltre vari provvedimenti imperiali a tutela dello schiavo nei confronti del padrone:
• Claudio iniziò a punire l’abbandono dello schiavo malato e a considerare l’uccisione dello
schiavo altrui come omicidio e non più danneggiamento
• Nel 319 d.C. Costantino stabilì che anche l’uccisione del proprio schiavo era omicidio
• Nel 334 d.C. sempre Costantino vietò la separazione delle famiglie di schiavi, anche in seguito a
divisione ereditaria
Comincia a venire meno la principale manodopera nella coltivazione delle terre, che si era per secoli retta
sulla manodopera servile, per evitare problemi economici, Costantino emanò una costituzione imperiale in
cui impediva a tutti coloro che lavoravano le terre per conto di terzi (anche uomini liberi) di spostarsi da
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quelle terre COLONI, liberi che rappresentavano la nuova manodopera. I figli di madre colona erano coloni.
I coloni erano anche chiamati SERVI TERRAE e sono l’inizio del fenomeno della servitù della gleba.
STATUS CIVITATIS
Divisione tra cittadini e stranieri
La cittadinanza romana si poteva acquistare:
-per nascita (il nuovo nato seguiva lo status del padre al momento del concepimento, se entro il matrimonio,
altrimenti quello della madre al momento della nascita, se fuori dal matrimonio)
-per manomissione civile
-per concessione da parte dei romani
I cittadini avevano dei privilegi in confronto agli stranieri:
-diritto di partecipare alla vita politica
-diritto di appellarsi al popolo (PROVOCATIO AD POPULUM)
Ci furono tre grandi momenti di concessione della cittadinanza romana
1) 338 a.C. Roma concede la cittadinanza ai Latini (abitanti del Lazio)
2) 90 a.C. Roma concede la cittadinanza a tutta l’Italia
le città autonome avevano le proprie regole interne, ma in quanto a politica estera erano subordinate
a Roma, la quale ne approfittava per chiedere loro soldati in caso di guerre: ci fu una ribellione nel
91, in seguito alla quale fu concessa la cittadinanza romana
3) 212 d.C. Caracalla concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero
C’era una classe di stranieri privilegiati LATINI (essendo essi stessi latini, i romani riconoscevano loro uno
status privilegiato)
LATINI PRISCI (antichi latini) Roma costituisce con loro la LEGA LATINA nel 493, la quale termina del 338
quando i latini ottengono la cittadinanza. Essi godevano dei seguenti diritti:
• IUS MIGRANDII: diritto di trasferirsi a Roma, diventando automaticamente cittadini romani
• IUS SUFFRAGII: diritto di votare, se al momento di un comizio di trovavano a Roma
• IUS CONUBII: diritto di sposare dei romani
• IUS COMMERCII: diritto di partecipare alla MANCIPATIO
MANCIPATIO
più importante negozio giuridico romano, serve ad acquistare la proprietà delle RES MANCIPI (cose di
maggior importanza economico-sociale) terra in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma,
servitù rustiche .
Per il corretto svolgimento della mancipatio è necessaria la presenza del MANCIPIO DANS (soggetto
venditore), del MANCIPIO ACCIPIENS (soggetto acquirente), del LIBRIPENS (colui che teneva la libra per
pesare il bronzo con cui veniva pagato il prezzo) e di 5 TESTIMONI (dovevano essere romani e puberi).
C’era un altro modo, oltre alla mancipatio, per trasferire la proprietà delle res mancipi:
IN IURE CESSIO: negozio giuridico basato su un finto processo. Di fronte al pretore, l’acquirente sostiene
che il bene gli appartiene; il proprietario, convenuto in giudizio, non si oppone e il pretore assegna il bene in
proprietà all’acquirente. Il pagamento è al di fuori della struttura, precede o segue il processo.
Mancipatio e in iure cessio potevano essere utilizzate anche per le donazioni.
RES NEC MANCIPI: tutte le altre cose; si trasferiscono con un negozio chiamato TRADITIO semplice
consegna senza bisogno di formalità
STATUS FAMILIAE
Esis