Diritto delle persone
Capacità giuridica e capacità di agire
Capacità giuridica = Idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, ossia di diritti e obblighi.
Capacità di agire = Capacità di compiere atti giuridicamente validi, ossia di disporre dei diritti e degli obblighi di cui si è titolari.
Teoria dei 3 status
Ogni persona poteva essere rappresentata come appartenente ad uno degli status:
- Status libertatis (divisione tra liberi e schiavi)
- Status civitatis (divisione tra cittadini romani e stranieri solo persone libere)
- Status familiae (divisione che riguardava la posizione occupata nel nucleo familiare)
- Sui iuris (tutti coloro che non avevano un ascendente maschio superstite dalla linea paterna)
- Alieni iuris (quelli che invece ce l'avevano ed erano sottoposti alla sua potestà)
La capacità giuridica apparteneva solo a chi godeva della pienezza dei tre status ed era quindi libero, cittadino romano e sui iuris; la capacità di agire apparteneva invece agli adulti maschi sani di mente (l'età adulta coincideva con l'inizio della pubertà, che veniva accertato attraverso un inspectio corporis in età augustea si stabilì un'età convenzionale di 14 anni per i maschi e 12 per le femmine; le donne potevano avere capacità di agire, ma di regola erano sottoposte ad un tutore).
La capacità giuridica di diritto pubblico (capacità di partecipare alla vita politica, ossia di partecipare ai comizi e di votare) era esclusiva degli uomini cittadini liberi e sani di mente che avessero raggiunto i 17 anni di età. Non era tuttavia necessario che fossero sui iuris.
Gli alieni iuris non avevano capacità giuridica, ma avevano una limitata capacità di agire (solo se gli atti compiuti erano favorevoli al pater familias).
Mancipium e poteri del pater familias
Il pater familias aveva un complesso di poteri nei confronti dei suoi sottoposti che prende il nome di mancipium:
- Patria potestas (potere nei confronti dei figli e dei loro discendenti)
- Manus (potere nei confronti della moglie e delle mogli dei suoi discendenti)
- Dominica potestas (potere nei confronti degli schiavi)
- Dominium ex iure Quiritium (potere nei confronti dei propri beni)
Status libertatis
Nella prima fase di Roma gli schiavi erano molto pochi (civiltà rurale, coltivazione dei campi di cui i romani si occupavano con i figli e talvolta qualche schiavo).
Schiavitù = Appartenenza di una persona come se fosse una cosa.
Motivi di schiavitù
- Prigionieri di guerra (un romano non poteva essere schiavo in patria, quindi veniva venduto trans Tiberim; se egli fosse riuscito a rientrare a Roma sarebbe tornato libero post liminium).
- Schiavi per nascita (c'era un principio che stabiliva che il nuovo nato seguiva lo status del padre al momento del concepimento, se entro il matrimonio, altrimenti quello della madre al momento della nascita, se fuori dal matrimonio gli schiavi non potevano sposarsi, quindi chiunque fosse figlio di madre schiava).
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Istituzioni di diritto romano
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