Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Istituzioni di diritto romano - diritto delle persone Pag. 1
1 su 4
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO DELLE PERSONE

-CAPACITÀ GIURIDICA = idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, ossia di diritti e

obblighi

-CAPACITÀ DI AGIRE = capacità di compiere atti giuridicamente validi, ossia di disporre dei diritti e

degli obblighi di cui si è titolari

TEORIA DEI 3 STATUS

ogni persona poteva essere rappresentata come appartenente ad uno degli status:

1) STATUS LIBERTATIS (divisione tra liberi e schiavi)

2) STATUS CIVITATIS (divisione tra cittadini romani e stranieri  solo persone libere)

3) STATUS FAMILIAE (divisione che riguardava la posizione occupata nel nucleo familiare)

-SUI IURIS (tutti coloro che non avevano un ascendente maschio superstite dalla linea paterna)

-ALIENI IURIS (quelli che invece ce l’avevano ed erano sottoposti alla sua potestà)

La capacità giuridica apparteneva solo a chi godeva della pienezza dei tre status ed era quindi libero,

cittadino romano e sui iuris; la capacità di agire apparteneva invece agli adulti maschi sani di mente (l’età

adulta coincideva con l’inizio della pubertà, che veniva accertato attraverso un INSPECTIO CORPORIS  in

età augustea si stabilì un’età convenzionale di 14 anni per i maschi e 12 per le femmine; le donne potevano

avere capacità di agire, ma di regola erano sottoposte ad un tutore).

La capacità giuridica di diritto pubblico (capacità di partecipare alla vita politica, ossia di partecipare ai comizi

e di votare) era esclusiva degli uomini cittadini liberi e sani di mente che avessere raggiunto i 17 anni di età.

Non era tuttavia necessario che fossero sui iuris.

Gli alieni iurs non avevano capacità giuridica, ma avevano una limitata capacità di agire (solo se gli atti

compiuti erano favorevoli al pater familias)

Il pater familias aveva un complesso di poteri nei confronti dei suoi sottoposti che prende il nome di

MANCIPIUM:

1) PATRIA POTESTAS (potere nei confronti dei figli e dei loro discendenti)

2) MANUS (potere nei confronti della moglie e delle mogli dei suoi discendenti)

3) DOMINICA POTESTAS (potere nei confronti degli schiavi)

4) DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (potere nei confronti dei propri beni)

STATUS LIBERTATIS

Nella prima fase di Roma gli schiavi erano molto pochi (civiltà rurale, coltivazione dei campi di cui i romani si

occupavano con i figli e tavolta qualche schiavo)

schiavitù = appartenenza di una persona come se fosse una cosa

MOTIVI:

• PRIGIONIERI DI GUERRA (un romano non poteva essere schiavo in patria, quindi veniva venduto

trans tiberim; se egli fosse riuscito a rientrare a Roma sarebbe tornato libero  POST LIMINIUM)

• SCHIAVI PER NASCITA (c’era un principio che stabiliva che il nuovo nato seguiva lo status del

padre al momento del concepimento, se entro il matrimonio, altrimenti quello della madre al

momento della nascita, se fuori dal matrimonio  gli schiavi non potevano sposarsi, quindi chiunque

fosse figlio di madre schiava nasceva schiavo)

• PER DEBITI

• PER RETICENZA ALLA LEVA MILITARE

• PER SOTTRAZIONE AL CENSIMENTO

• PER EVASIONE FISCALE

• FURTUM MANIFESTUM (ladro catturato dal derubato)

Il dominus (padrone) poteva far lavorare lo schiavo, punirlo, farlo uccidere, ma anche liberarlo. La

liberazione avveniva con un atto chiamato MANUMISSIO.

Secondo il ius civile esistevano 3 tipi di manomissione:

1

1) MANUMISSIO VINDICTA

liberazione attraverso un finto processo; il dominus si accordava con un terzo (adsertor libertatis),

che doveva affermare dinanzi al pretore la libertà dello schiavo, toccandolo con una bacchetta

chiamata vindicta. Il dominus non ribatteva e il pretore annunciava la liberazione

2) MANUMISSIO CENSU

liberazione attraverso l’iscrizione dello schiavo alle liste di censimento (avveniva ogni 5 anni)

3) MANUMISSIO TESTAMENTO

liberazione attraverso la nomina dello schiavo ad erede del padrone (la manomissione produce i

suoi effetti solo in seguito alla morte del dominus)

Le 3 manomissioni civili attribuivano allo schiavo libertà e cittadinanza.

In età classica il numero degli schiavi aumenta in conseguenza dell’espansione e delle campagne di

conquista  il loro valore diminuisce e la loro condizione peggiora

(schiavitù per nascita: ora è libero chi nasce da madre libera al momento del concepimento o

della nascita)

Augusto voleva aumentare il numero dei cittadini romani per nascita e diminuire quello dei cittadini

romani per manomissione. Vengono quindi emanate due leggi:

• LEX FUFIA CANINIA (2 a.C.)  proporzione tra numero di schiavi posseduti e numero di

schiavi da liberare; maggiore era il numero di schiavi posseduti, minore era quello di schiavi da

liberare (tra i 2 e i 10 se ne poteva liberare la metà; tra i 100 e i 500 solo un quinto)

• LEX AELIA SENTIA (4 d.C.)  età minima del padrone per poter liberare lo schiavo e dello

schiavo per essere liberato (20 anni il padrone, 30 lo schiavo)

Mentre la prima era una lex perfecta (le manomissioni fatte in violazione erano nulle), la seconda no  le

manomissioni in violazione erano valide e lo schiavo diventava quindi libero, ma non cittadino romano.

Acquisiva invece lo status di LATINO AELIANO.

I padroni cominciarono a ricorrere sempre meno alle manomissioni civili, creandone invece di nuove:

1) MANUMISSIO PER MENSAM

il padrone invitava lo schiavo ad un banchetto, durante il quale lo presentava come uomo libero

2) MANUMISSIO PER EPISTULAM

il padrone inviava allo schiavo una lettera in cui gli presentava la sua intenzione di liberarlo

3) MANUMISSIO INTER AMICOS

il padrone presentava ai suoi amici lo schiavo come uomo libero

Queste manomissioni non avevano tuttavia validità per il ius civile e gli schiavi così liberati non erano

tutelati dal diritto  il padrone avrebbe potuto rivendicarli come schiavi

Tale situazione cominciò a sembrare ingiusta al pretore, il quale decise di tutelarla attraverso il ius

honorarium. Venne approvata nel 18-19 a.C. la LEX IUNIA NORBANA, che sanciva definitivamente lo

status di liberi dei soggetti manomessi attraverso le cosiddette “manomissioni pretorie”. Questi ultimi

acquisivano lo status di LATINI IUNIANI

Tutti coloro che erano liberati prendevano il nome di LIBERTI e rimanevano legati al dominus tramite un

rapporto di PATRONATO; il liberto era tenuto ad una particolare reverenza sociale nei confronti dell’antico

padrone, che poteva pretendere prestazioni lavorative gratuite e una serie di ossequi, tra cui il saluto

mattutino. Se il liberto moriva senza eredi, i suoi bene passavano al patrono

In età postclassica avviene un fenomeno opposto a quello dell’età classica  Roma smette di espandersi e le

vittorie diminuiscono  il numero di schiavi diminuisce

Si affermano anche una serie di filosofie che vedono negativamente il fenomeno della schiavitù, tra cui lo

stoicismo e il cristianesimo.

Ci furono inoltre vari provvedimenti imperiali a tutela dello schiavo nei confronti del padrone:

• Claudio iniziò a punire l’abbandono dello schiavo malato e a considerare l’uccisione dello

schiavo altrui come omicidio e non più danneggiamento

• Nel 319 d.C. Costantino stabilì che anche l’uccisione del proprio schiavo era omicidio

• Nel 334 d.C. sempre Costantino vietò la separazione delle famiglie di schiavi, anche in seguito a

divisione ereditaria

Comincia a venire meno la principale manodopera nella coltivazione delle terre, che si era per secoli retta

sulla manodopera servile, per evitare problemi economici, Costantino emanò una costituzione imperiale in

cui impediva a tutti coloro che lavoravano le terre per conto di terzi (anche uomini liberi) di spostarsi da

2

quelle terre  COLONI, liberi che rappresentavano la nuova manodopera. I figli di madre colona erano coloni.

I coloni erano anche chiamati SERVI TERRAE e sono l’inizio del fenomeno della servitù della gleba.

STATUS CIVITATIS

Divisione tra cittadini e stranieri

La cittadinanza romana si poteva acquistare:

-per nascita (il nuovo nato seguiva lo status del padre al momento del concepimento, se entro il matrimonio,

altrimenti quello della madre al momento della nascita, se fuori dal matrimonio)

-per manomissione civile

-per concessione da parte dei romani

I cittadini avevano dei privilegi in confronto agli stranieri:

-diritto di partecipare alla vita politica

-diritto di appellarsi al popolo (PROVOCATIO AD POPULUM)

Ci furono tre grandi momenti di concessione della cittadinanza romana

1) 338 a.C. Roma concede la cittadinanza ai Latini (abitanti del Lazio)

2) 90 a.C. Roma concede la cittadinanza a tutta l’Italia

le città autonome avevano le proprie regole interne, ma in quanto a politica estera erano subordinate

a Roma, la quale ne approfittava per chiedere loro soldati in caso di guerre: ci fu una ribellione nel

91, in seguito alla quale fu concessa la cittadinanza romana

3) 212 d.C. Caracalla concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero

C’era una classe di stranieri privilegiati  LATINI (essendo essi stessi latini, i romani riconoscevano loro uno

status privilegiato)

LATINI PRISCI (antichi latini)  Roma costituisce con loro la LEGA LATINA nel 493, la quale termina del 338

quando i latini ottengono la cittadinanza. Essi godevano dei seguenti diritti:

• IUS MIGRANDII: diritto di trasferirsi a Roma, diventando automaticamente cittadini romani

• IUS SUFFRAGII: diritto di votare, se al momento di un comizio di trovavano a Roma

• IUS CONUBII: diritto di sposare dei romani

• IUS COMMERCII: diritto di partecipare alla MANCIPATIO

MANCIPATIO

più importante negozio giuridico romano, serve ad acquistare la proprietà delle RES MANCIPI (cose di

maggior importanza economico-sociale)  terra in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma,

servitù rustiche .

Per il corretto svolgimento della mancipatio è necessaria la presenza del MANCIPIO DANS (soggetto

venditore), del MANCIPIO ACCIPIENS (soggetto acquirente), del LIBRIPENS (colui che teneva la libra per

pesare il bronzo con cui veniva pagato il prezzo) e di 5 TESTIMONI (dovevano essere romani e puberi).

C’era un altro modo, oltre alla mancipatio, per trasferire la proprietà delle res mancipi:

IN IURE CESSIO: negozio giuridico basato su un finto processo. Di fronte al pretore, l’acquirente sostiene

che il bene gli appartiene; il proprietario, convenuto in giudizio, non si oppone e il pretore assegna il bene in

proprietà all’acquirente. Il pagamento è al di fuori della struttura, precede o segue il processo.

Mancipatio e in iure cessio potevano essere utilizzate anche per le donazioni.

RES NEC MANCIPI: tutte le altre cose; si trasferiscono con un negozio chiamato TRADITIO  semplice

consegna senza bisogno di formalità

STATUS FAMILIAE

Esis

Dettagli
A.A. 2013-2014
4 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia Lanzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gagliardi Lorenzo.