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Il concetto di homo nel diritto romano

Homo: individuo umano, il termine si riferisce sia al genere maschile che al genere femminile.

Vir: persona di sesso maschile.

Mulier: persona di sesso femminile.

Capacità giuridica e divisione delle persone

Nel diritto romano, tutti hanno la capacità di agire, ma pochi la capacità giuridica. Nello specifico, il cittadino maschio libero è il caso più concreto. Gaio, nelle Istituzioni, definisce così la "summa divisio de iure personarum": la prima divisione è fra liberi e schiavi. I liberi possono esserlo per nascita (ingenui) oppure liberti, che a loro volta possono essere cittadini, latini o dediticii.

La distinzione si ha poi fra le persone sui iuris (giuridicamente autonome) e alieno iuris subiectae. Di queste ultime, alcune si trovano:

  • In potestate: servi, figli generati da nozze giuste, figli adottivi.
  • In manu: mogli, ma solo quelle che avevano fatto il matrimonio cum manu.
  • In mancipio: persone che erano state già in potestate o in manu ed erano state liberate tramite un atto solenne.

Pare che in origine tale tripartizione non esistesse, ma esistesse un'unica situazione di assoggettamento detta "mancipium".

Distinzione tra status e adozioni

La dottrina suole distinguere tra status libertatis, status familiae e status civitatis (quest'ultima non esiste in Gaio). Una modificazione dello status di una persona consisteva nella capitis deminutio, che poteva essere:

  • Maxima: perdita della libertà.
  • Media: perdita della cittadinanza.
  • Minima: emancipazione.

Situazioni particolari includono il redemptus ab hostibus, che diventava schiavo del redemptor finché non avesse pagato il riscatto o ottenuto la remissione; Nexus: schiavo per debiti, la lex Poetelia de nexis del 326 la abolì; Auctoratus: il gladiatore, che deve lasciarsi urere, vincire, necare (bruciare, legare, uccidere).

Tipologie di adozione

L'adozione avviene in due modi:

  • Adrogatio: (populi auctoritate) si adotta un individuo sui iuris e per questo gli si chiede se accetta di cedere la sua potestà al popolo di essere testimone. Se si adotta un pater familias, di fatto scompare un nucleo familiare e quindi è necessaria l'autorizzazione del comizio curiato. Tale adozione ha luogo solo a Roma.
  • Adoptio: (mercè l'imperium del magistrato) si adotta un individuo in potestate di nostri ascendenti; può avvenire anche nelle province.

Le donne non possono adottare perché non hanno in potestate neanche i figli, hanno altresì la dominica potestas.

Matrimonio e potestà

Gaio continua poi distinguendo tra nozze confarreate, la coemptio e l'usus. Definisce poi come mancipatio un istituto proprio dei cittadini romani che consiste in una sorta di vendita fittizia alla presenza di 5 testimoni puberi più un altro di analoga condizione detto libripende, che regge una bilancia di bronzo, e chi riceve in mancipio pronunciando delle parole solenni dichiara di acquistare una persona libera, uno schiavo o una res mancipi.

Con la mancipatio, i figli perdono lo status familiae e quindi il diritto all'eredità. Potranno partecipare all'eredità del padre solo se mettono in comune i propri beni con i fratelli e le sorelle.

Definisce invece emancipatio quell'istituto per cui un figlio, dopo 3 mancipazioni, esce dalla potestà del padre, mentre una figlia, un ascendente o uno schiavo per effetto di una sola. Coloro che si trovano in condizione di mancipati si trovano in condizione analoga a quella servile ma divengono giuridicamente capaci una volta terminato il rituale con la verghetta.

Spesso il padre emancipa la figlia per liberarla dalla tutela dei fratelli o degli agnati che hanno evidenti interessi sulla sua eredità. L'emancipazione dello schiavo avviene invece per:

  • Manumissione testamentaria c.d. Testamentum calatis comitiis.
  • Iscrizione nelle liste del censo (ogni 5 anni).
  • Inter amicos: lo schiavo non diveniva libero ma poteva comportarsi come se lo fosse e non diveniva cittadino romano bensì latino. I Latini Iuniani potevano disporre del loro patrimonio in vita, ma una volta morti il loro patrimonio tornava nelle mani del patrono.

In nessun modo la figlia può costringere il padre ad emanciparla, la moglie invece può tramite il ripudio.

Digesto di Ulpiano

Ulpiano nel Digesto: la famiglia (insieme di persone sottoposte alla potestà di una persona sola munita di capacità giuridica) si distingue in proprio iure e in communi iure. Ricorda che Ulpiano confonde la familia c.i. con la gens, quella cioè che comprende gli agnati (parenti in linea maschile) e i cognati (parenti in linea femminile).

Il pater familias è il titolare della potestà domestica anche se è privo di prole; infatti si chiama pater familias anche l'impubere sottoposto a tutela. Quando il pater familias muore, tutti gli individui (sia maschi che femmine) prima sottoposti alla potestà diventano pater familias; lo stesso effetto si realizza per chi è stato emancipato.

Figli in potestà e matrimonio

Il diritto romano classico non definisce il termine matrimonio, la definizione risale all'età bizantina. Inst.: "sono in nostra potestà i figli che abbiamo generato da nozze conformi al diritto. Le nozze o matrimonio, poi, si identificano nell'unione di un uomo e una donna, tale da implicare un'intima comunione individuale di vita".

In origine esisteva il matrimonio cum manu, ovvero quel matrimonio per cui la donna passava dall'ercto non cito familiare all'ercto non cuito del marito, perdendo i suoi diritti ereditari e acquistando gli stessi diritti ereditari della figlia di famiglia del nucleo in cui entrava a far parte. Anche se la manu appartiene al marito, la potestà appartiene al padre del marito finché è in vita.

Per le nozze confarreate intervenivano anche l'istituto della coemptio, compravendita vicendevole, e dell'usus, ovvero il matrimonio era valido se la donna restava sotto il tetto maritale ininterrottamente per un anno. In tal modo il marito acquisiva la potestà su di lei come per usucapione.

Con le XII tavole, però, si raggiunse un compromesso con i plebei che di eredità non vogliono proprio sentir parlare e si genera l'unione sine manus basata esclusivamente...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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