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FIGLI IN POTESTà E MATRIMONIO

il diritto romano classico non definisce il termine matrimonio, la definizione risale all'età bizantina.

Inst:” sono in nostra potestà i figli che abbiamo generato da nozze conformi al diritto. Le nozze o

matrimonio,poi, si identificano nell'unione di un uomo e una donna,tale da implicare un'intima

comunione individuale di vita”

In origine esisteva il matrimonio cum manu ovvero quel matrimonio per cui la donna passava

dall'ercto non cito familiare all'ercto non cuito del marito,perdendo i suoi diritti ereditari e

acquistando gli stessi diritti er. Della figlia di famiglia del nucleo in cui entrava a far parte. Anche se

la manu appartiene al marito la potestà appartiene al padre del marito finchè è in vita.

Per le nozze confarreate intervenivano anche l'istituto della coemptio, compravendita vicendevole, e

dell'usus,ovvero il matrimonio era valido se la donna restava sotto il tetto maritale ininterrottamente

per un anno. In tal modo il marito acquisiva la potestà su di lei come per usucapione.

Con le XII tavole però si raggiunse un compromesso con i plebei che di eredità non vogliono

proprio sentir parlare e si genera l'unione SINE MANUS basata esclusivamente sull'usus.

se la donna interrompe per tre notti di seguito la convivenza il matrimonio si considera

– sciolto automaticamente e lei torna ad ereditare dal padre.

Nei tituli ex corpore ulpiani troviamo invece che per iustas nuptias si intendono quelle nozze ove

esisteva il diritto di connubio

• l'uomo è pubere e la donna viripotente

• 2

se c'è consenso reciproco e quindi affectio maritalis

• se c'è consenso degli aventi potestà sui due; se la donna non ha padre occorre il consenso del

• tutore agnatizio

c'è la coabitazione

era concesso alla figlia o al figlio di un pazzo di sposarsi senza il consenso del padre(Inst.)+

1 Questa doveva essere disposta in forma solenne e imperativa altrimenti il servo non acquistava automaticamente la

libertà ma questa gravava sull'erede come un obbligo c.d. “manumissio fidecommissaria”.

2 Notare che il consenso nel diritto classico era continuato,invece nel diritto tardo e giustinianeo era solo quello

iniziale sancito dalla benedizione.

Gai: la stessa donna non può essere sposata a più uomini e viceversa.

C:Nessuno può essere costretto né a contrarre matrimonio né a ripristinarlo dopo che sia stato

sciolto. 3

D: l'unione matrimoniale si scioglie per effetto del divorzio ,morte,prigionia,oppure del cadere in

chiavitù dell'uno o dell'altro coniuge.

Nelle XII tavole invece pare che esistesse un formulario di frasi ad es:prendi le tue cose! Che

consentivano il ripudio maschile; il ripudio femminile era raro perchè la donna non aveva mezzi di

sussistenza[aneddoto di Cicerone contro Antonio]

Nel Digesto viene riportato il caso di Mecenate: si dice che Mecenate avesse sposato 1000 volte la

stessa donna.

se i servi liberati sposano una donna romana o donna della loro stessa condizione(una volta

➢ sola)acquistano la cittadinanza

se il soldato che vive sul limes si unisce ad una donna del luogo non può vedersi

➢ riconosciuto il matrimonio ammesso che la donna straniera non appartenga ad una provincia

con diritto di connubium. A questo il senato provvederà con l”errore”

Augusto cerca invano di rendere più difficile il divorzio imponendo l'annuncio da un messo liberto

oppure la testimonianza di 5 cittadini puberi.

TEORIA DEL CONCUBINATO[Pauli sent]: un uomo non può avere una concubina se sposato. Di

conseguenza la concubina si distingue dalla moglie solo sulla base dell'affetto che le porta. È lecito

avere una concubina originaria della provincia nella quale un uomo svolge funzioni pubbliche.

[D] nell'unione con una donna libera si deve individuare sempre una situazione matrimoniale e non

un concubinato,a meno che essa non abbia fatto mercimonio di sé.

Ulpiano definisce prostituta solo la donna che non ha possibilità di scelta.

ACQUISIZIONE DELLA PATRIA POTESTAS

il figio segue la posizione paterna dal concepimento e dopo 9 giorni gli viene imposto il nome.

Sappiamo infatti che il padre conferisce lo status familiae mentre la madre lo status civitatus e

libertatus.

Per qualificare il neonato come romano,latino o spurio il criterio usato era in connubium.

Con connubium:

cittadina romana + cittadino romano : cittadino romano

• cittadina romana + latino : bimbo latino

• cittadina romana + straniero: bimbo straniero

senza connubium

cittadina romana + straniero o latino:cittadino romano spurio

Mentre Gaio scrive le Istituzioni viene a sapere dell'istituto dell'erroris causae probatio.

Se un cittadino romano prende in moglie una latina o straniera non sapendola tale e con lei avrà

procreato,il figlio non sarebbe in sua potestà. Però provando l'errore con un senatoconsulto sia la

moglie che il piccolo acquistano la cittadinanza rientrando nella potestà paterna. Però se si tratta di

una dediticia lei non diventa cittadina romana.

i divi fratres crearono la “custodia del ventre” per monitorare la gravidanza di una donna che

– minacciava di abortire privando l'ex marito della patria potestas;

la donna deve partorire in un luogo luminoso per evitare la sostituzione del nascituro.

– L'aborto inizialmente era imputato ad una colpa della donna ed era causa di divotzio,dopo

– non più perchè era difficile stabilire se questo fosse voluto o casuale.

3 La benedizione cristiana non ostacolava il divorzio,bensì sanzionava il ripudio che è il divorzio unilaterale,perchè

premeva molto sulla parità degli obblighi coniugali.

La certificazione relativa alla figlia nata ad un soldato si chiama testatio, quella di un figlio

legittimo nato cittadino romano invece professio.

- nel 25esimo libro del digesto incontriamo una serie di provvedimenti sulle situazioni di

paternità incerta.

TUTELA

Gaio distingue tra le persone sui iuris quelle che sono in curatela,tutela e quelle che non lo sono;una

celebre definizione dell'istituto è di Servio Sulpicio Rufio: la tutela è un potere esercitato su un

soggetto libero che per la sua età non può difendersi; è un potere nell'interesse della famiglia tanto

che può essere rifiutata(abdicatio tutelae),anche se in seguito si richiedeva un'adeguata

giustificazione. Nel diritto romano tale istituto svolgeva la fumnzione di proteggere gli interessi del

patrimonio e del pupillo.

Tutela dei minori: maschi fino a 14 anni,femmine fino a 12

➢ legittima: agnati alla morte del padre

◦ testamentaria

◦ dativa: legge Atilia del 211 a.C. Sia per i minori che per le donne che non sono provviste

◦ di tutore; NB nel 216 c'era stata la battaglia di canne

Mentre in epoca classica il tutore poteva compiere ogni atto di amministrazione, in età postclassica

divenne sempre più frequente la necessità dell'autorizzazione del magistrato di straordinaria

amministrazione.

Le fonti sottolineano che «se non interviene l'auctoritas del tutore, di certo chi contrae con il pupillo

poi resta obbligato, mentre al contrario il pupillo non resta obbligato». Il tutore trattava gli affari del

pupillo come propri, diventando personalmente proprietario e obbligato.

La responsabilità del tutore era assai grave; al termine della tutela, egli era tenuto al rendimento dei

conti, ed in caso di cattiva amministrazione (dolosa o per negligenza) erano date contro di lui delle

azioni infamanti:

actio suspecti tutoris, intentabile da chiunque e tendeva alla rimozione del tutore venuto

• meno alla fides,

actio rationibus distrahendis, azione privata che condannava il tutore al doppio risarcimento

• dei beni sottratti,

actio tutelae bonae fidei.

• Al tutore era altresì concessa l'actio tutelae contaria, allo scopo di ottenere il rimborso delle

spese e la liberazione dalle obbligazioni assunte durante l'amministrazione.

In epoca imperiale fu introdotta la cauzione prestata dal tutore (satisdatio pupilli salvam

fore) su ordine del pretore.

tutela femminile: allo scadere della tutela minorile dice Gaio la donna passa ad una tutela a

➢ vita “a causa della leggerezza dell'animo loro”, e subito specifica la pretestuosità di tale

legittimazione. La tutela femminile era per lo più legata all'amministrazione del suo

patrimonio,infatti la donna necessitava del consenso del tutore qualora

1. volesse agire in giudizio,

2. contrarre obbligazioni,

3. consentire ad una propria liberta di convivere con un servo altrui:se una liberta

viveva con uno schiavo e ignorava la sollecitazione dello schiavo per 3 volte allora

diveniva schiava del padrone dello schiavo

4. alienare una res mancipi.

Dunque la donna poteva compiere da sola tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per garantire la libertà di scelta alla moglie un pater familias poteva concederle di scegliere il

proprio tutore con una formula testamentaria.

Altrimenti le donne di condizione ingenua si liberano dalla tutela dopo aver partorito 3 figli,la

liberta 4.

il marito della donna pazza è tenuto ad occuparsi di lei solo fino all'esaurimento del di lei

patrimonio.

Gaio riferisce che con una riforma di Claudio la tutela agnatizia sulle donne è stata eliminata dalla

legge Claudia.

un modo per evitare la tutela agnatizia era quello di effettuare una coemptio a titolo

– fiduciario con un estraneo, sempre con la verghetta,acquisisce un tutore fiduciario di sua

scelta.

Si utilizzava la coemptio fiduciaria anche al fine di far acquisire alla donna il potere di fare

– testamento,ma poi questa prassi viene eliminata da Adriano che lascia solamente la tutela

degli impuberi.

CURA: istituto risalente alle XII tavole si riferiva alla cura del pazzo e del prodigo,il curatore si

sostituiva interamente nella cura del patrimonio.

PRIGIONIA DI GUERRA: quando un cittadino romano cade prigioniero dei nemici,per preservare

in vita la sua volontà testamentaria si applica la fictio legis corneliae per la quale si opera una

sospensione dei diritti del prigioniero

1. i figli ereditano sotto condizione

2. se la donna si risposa il matrimonio no è più ripristinabile

una volta tornato a casa o cmq nell'impero il citadino riacquista tutti i suoi diritti in virtù del

postliminium

1. se la donna partorisce in prigionia ed era già incinta prima allora il bambino fruisce del

postliminium

2. se esce incinta da prigioniea e partorisce, no.

3. se il figlio nasce in prigionia da padre romano vale il postliminium se madre e figlio

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A.A. 2012-2013
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dreamgirl:) di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Venturini Carlo.