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Il contratto

È un negozio bilaterale. Oggi definito dal codice come accordo atto a costituire, modificare o estinguere il rapporto tra le parti. È una dichiarazione di volontà. È produttivo di effetti obbligatori e non di effetti reali. Il testamento, emancipatio sono i primi negozi che furono conosciuti dai romani, ma non producevano obbligazioni.

Contratti verbali e letterali

Gai. 3.894 modi per far nascere un’obbligazione dal contratto:

  • Cosa
  • Parole
  • Scritti
  • Consenso (coincide con la definizione attuale dell’art. 1321)

La ragione della tipicità del contratto è il fatto che vi era un problema processuale quindi deriva dalla tipicità delle azioni. Soltanto i contratti tipici possono produrre obbligazioni.

Verbis contrahere

Il contratto verbale sorge da un’obbligazione contratta con la pronuncia di parole solenni (verbi). La stipulatio ne è l’esempio più importante, ma si conoscono anche la dotis dictio (dichiarazione con cui ci si obbliga a costituire la dote), il iusiurandum liberti (giuramento compiuto dal servo prima della manomissione), la vadiatura e la praediatura (eterogaranzia per l’adempimento di atti processuali o per la restituzione della cosa). [Oggi non vi è più la parola solenne, in quanto il modo che ha maggior valore è quello scritto].

Stipulatio

GAI. 3.92

L’obbligazione mediante parola si fa con domanda (fatta dal creditore → stipulante) e risposta (debitore → promittente), come per esempio: prometto che sarà dato? Prometto, darai? Darò, prometti?...

È una promessa orale con una domanda orale e una risposta simmetrica. In origine era un giuramento (sposio). È un contratto formale, astratto e unilaterale, in quanto l’obbligazione nasce solo a carico del promittente. La prestazione può consistere in una somma di denaro o una cosa determinata (certum), successivamente può avere un qualsiasi contenuto (incertum) e quindi consiste in un dare, tacere o prestare.

È un contratto unilaterale.

Casi di applicazione della stipulatio: pena convenzionale e cautiones

La stipulatio, potendo avere un qualsiasi contenuto obbligatorio, viene utilizzata per gli scopi più diversi ed è una valvola di sfogo nelle maglie della tipicità contrattuale. Per esempio, può avere ad oggetto una pena convenzionale (stipulatio poenae) e quindi la promessa di pagare una somma di denaro se non venga effettuata una prestazione determinata.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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