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IL CONTRATTO
È un negozio bilaterale Oggi definito dal codice come accordo atto
a costituire, modificare o estinguere il rapporto tra le parti. È una
dichiarazione di volontà.
È produttivo di effetti obbligatori e non di effetti reali.
Il testamento, emancipatio sono i primi negozi che furono conosciuti
dai romani, ma non producevano obbligazioni
CONTRATTI VERBALI E LETTERALI
Gai. 3.89
4 modi per far nascere un’obbligazione dal contratto:
Cosa
• Parole
• Scritti
•
• Consenso (coincide con la definizione attuale dell’art. 1321)
La ragione della tipicità del contratto è il fato che vi era
un problema processuale quindi deriva dalla tipicità delle
azioni. Soltanto i contratti tipici possono produrre
obbligazioni.
VERBIS CONTRAHERE
Il contratto verbale sorge da un’obbligazione contratta
con la pronuncia di parole solenni (verbi). La stipulatio ne
è l’esempio più importante, ma si conoscono anche la
dotis dictio (dichiarazione con cui ci si obbliga a costituire
la dote), il iusiurandum liberti (giuramento compiuto dal
servo prima della manomissione), la vadiatura e la
praediatura (eterogaranzia per l’adempimento di atti
processuali o per la restituzione della cosa).
[Oggi non vi è più la parola solenne, in quanto il modo
che ha maggior valore è quello scritto].
STIPULATIO
GAI. 3.92
L’obbligazione mediante parola si fa con domanda (fatta
dal creditore stipulante) e risposta
(debitorepromittente), come per esempio: prometto che
sarà dato? Prometto, darai? Darò, prometti?....
È una promessa orale con una domanda orale e una
risposta simmetrica. In origine era un giuramento
(sposio).
È un contratto formale, astratto e unilaterale, in
quanto l’obbligazione nasce solo a carico del
promittente.
La prestazione può consistere in una somma di denaro
o una cosa determinata (certum), successivamente
può avere un qualsiasi contenuto (incertum) e quindi
consiste ione un dare, tacere o prestare
È un contratto unilaterale.
CASI DI APPLICAZIONE DELLA STIPULATIO:
PENA CONVENZIONALE E CAUTIONES
La stipulatio, potendo avere un qualsiasi contenuto
o obbligatorio, viene utilizzata per gli scopo più diversi
ed è una valvola di sfogo nelle maglie della tipicità
contrattuale.
Per esempio può avere ad oggetto una pena
o convenzionale (stipulatio poenae) e quindi la
promessa di pagare una somma di denaro se non
venga effettuata una prestazione determinata.
Per esempio può avere ad oggetto anche una
o promessa a scopo di garanzia, assumendosi
un’obbligo di indennità in relazione ad una
determinata ipotesi prevista (cautio).
LE GARRANZIE PERSONALI
La stipulatio può avere ad oggetto anche una
o promessa a scopo di garanzia al firme di rafforzare
un’obbligazione propria o altrui già esistente.
Per esempio la promessa di prestazione uguale a
o quella del debitore principale: le figure più antiche
sono la sposio e la fidepromissio che garantiscono
un’obbligazione verbale, la più recente è la fideiussio
(fideiussione) che può garantire qualsiasi obbligazione
ed è accessoria dell’obbligazione principale, ovvero
deve accedere a un contratto valido è da
quest’ultima che si sviluppa la concezione odierna.
D.12.1.24
Se qualcuno si sarà fatto promettere con stipulazione
una cosa determinata, non ha l’azione nascente da
stipulazione, ma deve essere richiesta giudizialmente
tale cosa con quell’azione “di ripetizione” (condictio),
mediante la quale si richiede una cosa determinata.
CONDICTIO E ACTIO EX STIPULATU
La stipulati fa nascere una pretesa secondo il ius civile:
Si tratta di un certum, il creditore in caso di
- inadempimento può esperire la condictio
Se si tratta di un incertum, il creditore in caso di
- inadempimento può esperire la astio ex stipulati