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Istituzioni di diritto romano - contratto Pag. 1
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Estratto del documento

IL CONTRATTO

È un negozio bilaterale Oggi definito dal codice come accordo atto

a costituire, modificare o estinguere il rapporto tra le parti. È una

dichiarazione di volontà.

È produttivo di effetti obbligatori e non di effetti reali.

Il testamento, emancipatio sono i primi negozi che furono conosciuti

dai romani, ma non producevano obbligazioni

CONTRATTI VERBALI E LETTERALI

Gai. 3.89

4 modi per far nascere un’obbligazione dal contratto:

Cosa

• Parole

• Scritti

• Consenso (coincide con la definizione attuale dell’art. 1321)

La ragione della tipicità del contratto è il fato che vi era

un problema processuale quindi deriva dalla tipicità delle

azioni. Soltanto i contratti tipici possono produrre

obbligazioni.

VERBIS CONTRAHERE

Il contratto verbale sorge da un’obbligazione contratta

con la pronuncia di parole solenni (verbi). La stipulatio ne

è l’esempio più importante, ma si conoscono anche la

dotis dictio (dichiarazione con cui ci si obbliga a costituire

la dote), il iusiurandum liberti (giuramento compiuto dal

servo prima della manomissione), la vadiatura e la

praediatura (eterogaranzia per l’adempimento di atti

processuali o per la restituzione della cosa).

[Oggi non vi è più la parola solenne, in quanto il modo

che ha maggior valore è quello scritto].

STIPULATIO

GAI. 3.92

L’obbligazione mediante parola si fa con domanda (fatta

dal creditore stipulante) e risposta

(debitorepromittente), come per esempio: prometto che

sarà dato? Prometto, darai? Darò, prometti?....

È una promessa orale con una domanda orale e una

 risposta simmetrica. In origine era un giuramento

(sposio).

È un contratto formale, astratto e unilaterale, in

 quanto l’obbligazione nasce solo a carico del

promittente.

La prestazione può consistere in una somma di denaro

 o una cosa determinata (certum), successivamente

può avere un qualsiasi contenuto (incertum) e quindi

consiste ione un dare, tacere o prestare

È un contratto unilaterale.

CASI DI APPLICAZIONE DELLA STIPULATIO:

PENA CONVENZIONALE E CAUTIONES

La stipulatio, potendo avere un qualsiasi contenuto

o obbligatorio, viene utilizzata per gli scopo più diversi

ed è una valvola di sfogo nelle maglie della tipicità

contrattuale.

Per esempio può avere ad oggetto una pena

o convenzionale (stipulatio poenae) e quindi la

promessa di pagare una somma di denaro se non

venga effettuata una prestazione determinata.

Per esempio può avere ad oggetto anche una

o promessa a scopo di garanzia, assumendosi

un’obbligo di indennità in relazione ad una

determinata ipotesi prevista (cautio).

LE GARRANZIE PERSONALI

La stipulatio può avere ad oggetto anche una

o promessa a scopo di garanzia al firme di rafforzare

un’obbligazione propria o altrui già esistente.

Per esempio la promessa di prestazione uguale a

o quella del debitore principale: le figure più antiche

sono la sposio e la fidepromissio che garantiscono

un’obbligazione verbale, la più recente è la fideiussio

(fideiussione) che può garantire qualsiasi obbligazione

ed è accessoria dell’obbligazione principale, ovvero

deve accedere a un contratto valido  è da

quest’ultima che si sviluppa la concezione odierna.

D.12.1.24

Se qualcuno si sarà fatto promettere con stipulazione

una cosa determinata, non ha l’azione nascente da

stipulazione, ma deve essere richiesta giudizialmente

tale cosa con quell’azione “di ripetizione” (condictio),

mediante la quale si richiede una cosa determinata.

CONDICTIO E ACTIO EX STIPULATU

La stipulati fa nascere una pretesa secondo il ius civile:

Si tratta di un certum, il creditore in caso di

- inadempimento può esperire la condictio

Se si tratta di un incertum, il creditore in caso di

- inadempimento può esperire la astio ex stipulati

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cavia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fargnoli Iole.