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Estratto del documento

Per delitto anche Giustiniano intende i quattro atti illeciti indicati dallo Ius civile (danneggiamento, furto,

rapina, ingiuria), per il quasi diritto ci si riferisce allo Ius onorario (es. responsabilità oggettiva).

Il diritto moderno conosce la nozione di contratto in modo generale “ogni atto lecito che sia in grado di

produrre effetti”.

Art. 1322 cod. civ. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del

contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai

tipi aventi una disciplina particolare [art. 1323 c.c.], purché siano diretti a realizzare interessi [art. 1411 c.c.]

meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [artt. 1343, 2035 c.c.].

Anche i contratti che conosce l’ordinamento romano sono tipici: sistema negoziale romano costituito da

figure tipiche. Solo in età classica si parlerà di alcune figure atipiche.

I contratti, così come i negozi, possono essere:

• Solenni (formali)

• Non solenni (Informali)

• Causali

• Astratti

• Unilaterali

• Bilaterali

L’ultima classificazione si distingue dal significato che ha per i negozi. Per i contratti la classificazione

contratti unilaterali e contratti bilaterali ha un significato diverso da quello per i negozi: infatti il negozio

unilaterale non può significare contratto voluto da una sola parte, perché per definizione il contratto è un

accordo e quindi stipulato tra diverse parti, dunque significa contratto che produce effetti per una sola parte,

ma presuppone un accordo tra almeno due parti. Il contratto bilaterale obbliga entrambe le parti che si

obbligano appunto a prestazioni reciproche (rapporto sintagmatico).

Inoltre vi è il cosiddetto contratto “imperfettamente bilaterale”, ossia il contratto che individua l’obbligo di

una parte, ma eventualmente può obbligare anche l’altra parte.

Nell’esperienza romana, gli obblighi sono considerati come effetti del contratto. Le figure tipiche del sistema

romano hanno solo effetti obbligatori: contratto visto solo come fonte di obbligazione.

Nella logica di Gaio “il contratto è visto come fonte di obbligazione”  ripreso dal nostro art. 1173 c.c.

Art. 1376 c.c. “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,

la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il

diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”

 I contratti ad effetti reali sono, dal punto di vista del perfezionamento, consensuali, nel senso che il

trasferimento o la costituzione del diritto avviene per effetto immediato del consenso delle parti, senza la

necessità di consegnare (traditio) il bene oggetto del contratto (principio consensualistico). Proprietà che

passa solo per effetto del consenso delle parti (principio del consenso traslativo art. 1376 c.c.).

Consenso = incontro della volontà delle parti. È elemento essenziale e sufficiente a produrre l’effetto

traslativo.

Nel diritto romano poiché non esisteva il principio del consenso traslativo, si aveva:

1) Titulus acquirendi;

2) Modus acquirenti (mancipatio, tradio, intercessio).

Dal codice napoleonico viene abolito il modus, mentre negli ordinamenti che derivano da quello tedesco il

modus è ancora ravvisabile. Infatti il codice civile tedesco segue la costruzione romana, secondo la quale il

contratto è solo fonte di obbligazione e la proprietà è basata sul principio consensualistico; passaggio della

proprietà in base ad atto traslativo. Pertanto nel nostro ordinamento è sufficiente esprimere il consenso per

trasferire una proprietà, di cui normalmente l’effetto traslativo è immediato.

I contratti si dividono ulteriormente in:

• Consensuali

• Reali

• Verbali

• Letterali

Classificazione coniata da Gaio, che riguarda il momento della perfezione dell’atto.

“Perfezione del contratto” = il concetto di perfezione indica il momento in cui il contratto è idoneo a

produrre i suoi effetti. Dunque ne identifica l’efficacia. Può non coincidere con il momento del semplice

consenso. L’efficacia può richiedere qualcosa in più oltre al consenso, poiché può presupporre passaggi

ulteriori.

I contratti consensuali  sono i contratti che si perfezionano mediante il semplice scambio del consenso

comunque manifestato tra le parti. Per questi il consenso non è solo necessario, ma è anche sufficiente

(perché ne rappresenta la perfezione) per l’efficacia. Dunque sono contratti non solenni.

I contratti reali  sono i contratti che si perfezionano mediante la consegna di un bene, dunque il consenso è

necessario ma non sufficiente.

I contratti verbali  sono i contratti che si perfezionano mediante pronuncia di formule solenni (verba). Il

consenso non è dunque sufficiente, ma sono necessari anche caratteri formali della formula, che se vengono

sbagliati annullano l’efficacia del contratto (formula tipica con parole ben precise). Contratto solenne.

I contratti letterali  sono i contratti che si perfezionano mediante la scrittura di un certo documento (littera).

Anche in questo caso il consenso non è sufficiente.

CONTRATTI REALI (alla luce dell’art.1376 c.c.)

I contratti reali sono diversi dai contratti ad effetti reali.

Si chiamano contratti reali perché si perfezionano con la consegna del bene, che garantisce l’efficacia del

contratto. Questa consegna non è l’effetto del contratto ma è la circostanza che produce il contratto, ne è

dunque il presupposto. La circostanza della sua efficacia non è ad effetti reali, ma ad effetti obbligatori. Ne

contratti reali dunque, la consegna fa parte della fattispecie costitutiva, ma non ne è un effetto.

• Mutuo – Comodato – Pegno

IL MUTUO

È un contratto reale, casuale, unilaterale e gratuito. È il contratto che consiste nella consegna di una certa

quantità di denaro o di altro bene fungibile da una parte detta “mutuante” in favore della controparte detta

“mutuatario”, che si assume l’obbligo di restituire l’equivalente che gli è stato dato, a scadenza del contratto

o a richiesta del mutuante. Particolare risalto della consegna del bene (denaro o bene fungibile).

La consegna è il momento di perfezione del contratto (reale)  solo in questo momento nasce l’obbligo del

mutuatario, a restituire l’equivalente a scadenza. Il mutuo dunque si perfeziona con la consegna (datio) e al

momento di questa obbliga una sola parte, ossia il mutuatario (unilaterale). Contratto casuale perché il

mutuo è prestito di consumo che assicura al mutuatario la disponibilità di un bene fungibile, e quindi può

consumarlo e distruggerlo. La datio si realizza a titolo di proprietà: infatti nel mutuo la consegna rende il

mutuatario proprietario di quel bene fungibile prestato; ciò non avviene in nessun altro tipo di contratto,

poiché solo il proprietario può consumare legittimamente il bene o distruggerlo poiché ne è proprietario.

Se la causa è il consumo (prestito di consumo), il mutuatario dovrà restituire soltanto l’equivalente

(restituzione dopo distruzione del bene), cioè non restituisce esattamente quel bene (soldi equivalenti, ma

non gli stessi: banconote diverse)  equivalente in quantità. Il mutuo infatti si adopera solo per i beni

fungibili. Il creditore mutuante ha mera aspettativa dal debitore mutuatario, cui deve collaborare affinché

soddisfi tale aspettativa. Il debitore ha infatti responsabilità ad adempire. Se quest’ultimo non adempie, il

creditore mutuante può procedere giudizialmente contro il suo debitore inadempiente (coercibilità

dell’obbligo del debitore; se non adempie spontaneamente, sarà obbligato giudizialmente).

Ogni figura contrattuale prevede una specifica azione (mezzo processuale) che rende coercibile la

prestazione non adempita. Nel caso del mutuo, l’azione del creditore è la conditio (azione per la ripetizione).

Il mutuo romano è n contratto gratuito perché non produce interessi: restituzione infatti solo dell’equivalente

di ciò che è stato ricevuto (* vedi scheda!).

Via via la pratica del mutuo comportò interessi altissimi, infatti furono emanate leggi che fissavano un tasso

legale (misura del 100% all’anno), di anno in anno il capitale raddoppiava.

Le 12 Tavole fissavano il tasso del 12%, nel periodo tardo antico scese al 6%.

Il contratto di mutuo obbliga il debitore a dare il tutem. La previsione di interessi si affiancava al contratto di

mutuo separatamente, perché lo schema del mutuo non prevedeva in sé obblighi di interessi  contratto

unilaterale nella forma della stipulatio (tutti i vincoli che vuoi).

Questo documento a parte dal mutuo che ne contempla gli interessi viene chiamato stipulatio usuraria.

ES. Mutuante consegna 1000 al mutuatario e lo stipulatio è fissato al 6%, quanti obblighi ha il mutuatario?

Il mutuatario, in caso di stipulatio, è obbligato a due obblighi, ossia due prestazioni distinte che potrà

eseguire anche separatamente. Se inadempiente sia alla prestazione del mutuo che della stipulatio, il

mutuante dovrà proporre due distinte azioni per ogni prestazione inadempiuta del mutuatario. Dunque:

MUTUO + STIPULATIO = 2 contratti = 2 rapporti = 2 obblighi = 2 azioni (conditio  per il capitale;

actio ex stipulatu  per il tasso di interesse) .

Prestito di una banca  prestito di consumo

Prestito di una biblioteca  prestito di uso (il comodato)

IL COMODATO

È un contratto reale, casuale, imperfettamente bilaterale ed essenzialmente gratuito. Consiste nella consegna

da parte del comodante di un bene di regola inconsumabile a favore del comodatario, affinché usi quel bene

con l’obbligo di restituirlo a scadenza o a richiesta del comodante. Se la causa è l’uso, il comodatario ne

diventa mero detentore. Basta la semplice consegna che rende detentori. Se la causa è l’uso, si spiega che la

restituzione sia di specie e non equivalente come per il mutuo (restituzione del bene determinato e

inconsumabile, non può essere distrutto, ma va restituito lo stesso bene e nelle stesse condizioni in cui è stato

dato in uso). Quando il bene viene consegnato, il comodatario incontra dei limiti nell’uso di quel bene

prestato? Se non vi è un’espressa indicazione contrattuale, il comodatario del bene può svolgere solo la sua

funzione naturale (es. un libro per leggere).

L’uso difforme configura a carico del c

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lafais di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Giunti Patrizia.