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COMPROPRIETA' DOTATO DI PECULIO

Se finora si è parlato del contratto di società in cui i soci esercitano direttamente l'attività sociale, è importante rimarcare che tramite il contratto di società si poteva costituire tra soci un vincolo sociale in cui le attività di gestione della società sono attribuite ad uno schiavo incomproprietà (servus communus) oppure tale ruolo era attribuito ad un socio.

Nel caso in cui i soci scelgano di attribuire il ruolo di gestore ad uno schiavo in comune potevano o compiete un atto di preposizione, preponendo lo schiavo in comune come institore o come comandante della nave, oppure possono affidare a tale schiavo un peculio con cui gestire l'attività sociale.

Si deve distinguere un profilo interno e quello esterno. Il primo è basato sulle quote di proprietà sullo schiavo in comune: questo significa che i profitti e le perdite tra soci sono in proporzione alle quote di proprietà.

proprietà sullo schiavo in comune, e questo vale sia nel caso di schiavo in comune istitutore o comandante, sia nel caso di schiavo comune dotato di peculio. Per quanto riguarda i rapporti dello schiavo con terzi, si analizza anzitutto il profitto che ricade nel patrimonio dei soci oppure nel caso il peculio va ad accrescere lo stesso peculio; le cause per ottenere la soddisfazione dei crediti che lo schiavo comune ottiene dai suoi contratti sono esercitate dai padroni, sempre in proporzione alle loro quote di proprietà sullo schiavo, per cui opera sempre il meccanismo basato sulla potestà dominica. Nel caso in cui invece i terzi che hanno concluso il contratto con lo schiavo divengono creditori in base allo stesso contratto, allora se lo schiavo non paga il debito allora possono far valere la responsabilità solidale dei soci padroni dello schiavo: questo significa che possono chiedere a uno qualsiasi di loro la restituzione integrale delle somme prestate o la.ma una gestione condivisa della nave. In questo caso, il socio gestore avrà la responsabilità di gestire la nave e di assumere decisioni in nome e per conto della società. Tuttavia, anche in questa situazione, la presenza del peculio può limitare la responsabilità dei soci. Ad esempio, se la nave subisce danni durante la navigazione e viene citata in giudizio, il creditore potrà chiedere il risarcimento del danno a tutti i soci, ma potrà ottenere solo il pagamento fino all'ammontare del peculio della nave. Quindi, anche in questo caso, la presenza del peculio ha l'effetto di limitare la responsabilità dei soci.e quindi la ripartizione dei profitti e delle perdite dipende dalle loro pattuizioni quando hanno concluso il contratto. Inoltre, poiché non si ha comproprietà non può esserci nemmeno il peculio; a ciò si aggiunge che sotto il profilo della responsabilità verso terzi creditori, il creditore in caso di inadempienza di uno dei soci allora può far valere una responsabilità solidale dei soci del soggetto in questione. Actio de peculio annalis Si poteva esperire entro un anno. L'editto del pretore l'aveva previsto per tutte quelle situazioni in cui a un certo punto il peculio si estingue. Il riferimento all'estinzione del peculio si riferisce a eventi dai quali conseguiva la cessazione dell'esistenza: Morte dello schiavo Morte del figlio Il peculio, dunque, confluiva nel patrimonio dell'avente potestà. Poteva anche accadere la manomissione dello schiavo e dunque non si poteva imputare un peculio a una persona.liberanon in potestà. In alcuni casi, il padrone, nel momento in cui manometteva lo schiavo, glidonava il peculio. Esso però non era più un peculio, ma diventava il suo stesso patrimonio. Lo stesso discorso si poteva fare con l'emancipazione del figlio/a. Altro caso che poteva presentarsi era quello dello schiavo senza peculio. Questi eventi, presi in considerazione dall'editto del pretore, vengono considerati in merito ai creditori. Il peculio stesso veniva utilizzato per le attività economiche - con l'actio de peculio annuale, permetteva ai creditori entro un anno dall'estinzione del peculio per queste cause, di agire contro l'avente potestà, come se il peculio ancora esistesse. Nel caso di vendita dello schiavo con peculio, si può considerare il moderno processo di trasferimento di un'impresa. I creditori possono scegliere: Actio de peculio annuale - Agire con l'azione de peculio senza il limite.di un anno nei confronti del nuovo titolare− dell’impresa, vale a dire nei confronti dell’acquirenteI creditori, caso per caso, valuteranno la soluzione più convenienteGruppi di impresaImprese collegate che oggi danno luogo alle holding-> in epoca romana i fenomeno aveva unraggio d’azione minore, ma pur sempre era un fenomeno che esisteva e interessante daconsiderare sotto il profilo giuridico proprio perchè tramite i gruppi d’impresa vi è un’ulterioreriduzione della responsabilità= diminuito il RISCHIO D’IMPRESA di incapacità di far fronte aidebiti.Si deve sottolineare in via preliminare che il fenomeno dei gruppi d’impresa è strettamentecollegato alla presenza del peculio. Innanzitutto, un primo gruppo d’impresa si può concepirein senso VERTICALE (1): vi in cima l’avente potestà, al piano sottostante un figlio/schiavodotato di peculio. Per iniziativadell'avente potestà o del sottomesso, all'interno del peculio si potevano suddividere altri peculi di dimensioni e farli gestire ad alcuni Servi Vicarii: schiavi che fanno parte del peculio di un altro schiavo, detto Servus Ordinarius. L'operazione di divisione in peculi di importo minore serve perché i creditori che hanno concluso un contratto con il servovicario, se questo non adempie alla sua obbligazione, si possono rivalere al titolare dellapotestà. Quest'ultimo limita la propria responsabilità al valore del peculio del vicario, quindi la limita a un importo minore del servo. Qui siamo in presenza di più negotiationes collegate, dove gli elementi di collegamento sono costituiti dalla potestà del pater o del dominus e dal peculio del figlio o del servo. Si può dunque parlare di un gruppo a tre piani. Vi è poi un gruppo in senso ORIZZONTALE (2): non vi è solo un servo ordinario, ma più di uno che

svolge una propria attività economica con un proprio peculio. Il dominus ha una pluralità di servi ciascuno dei quali svolge una propria attività imprenditoriale. Esiste un gruppo d'impresa che è la combinazione delle precedenti: vi è un piano orizzontale e uno verticale di separazione dei peculi. Viene detto gruppo di imprese a GRAPPOLO (3): possono essere più servi ordinari che hanno fra loro un diverso numero di servi vicari. Per quanto concerne le imprese A PECULI SEPARATI (4) a un singolo schiavo si attribuiscono più peculi che egli gestisce separatamente. I creditori potranno chiedere soddisfazione all'avente potestà solo nei limiti dell'importo del peculio che concerne quella determinata attività economica.

CAPITOLO 5: COSE, PROPRIETÀ, DIRITTI REALI MINORI E POSSESSO

Classificazione di cose, proprietà, diritti reali minori e possesso

Il diritto romano quando tratta della proprietà

inizia con la classificazione delle cose: questo si vede nei manuali istituzionali di Gaio e Giustiniano, e anche nelle codificazioni moderne; la parte sulla proprietà è aperta sempre da una classificazione delle cose. Dopo aver classificato le varie categorie si parla del diritto di proprietà e dei diritti reali minori, di cui entrambi rientrano in una stessa categoria che in termini moderni è detta diritti reali; questa categoria è qualificata con riferimento al momento processuale.

Classificazione delle cose

In apertura del secondo libro delle Istituzioni di Giustiniano è esposta una classificazione delle cose sotto il profilo della loro appartenenza: questa si apre con la grande bipartizione tra cose comprese nel nostro patrimonio e cose al di fuori del nostro patrimonio; ad essa segue un'ulteriore ripartizione tra:

  • Cose comuni: sono l'aria, l'acqua corrente, il mare e il lido del mare. A nessuno, infatti, può essere

impedito l'accesso al lido del mare e il suo uso.

Cose pubbliche: si distinguono in cose destinate all'uso pubblico (fiumi, porti, stadi e teatri) e in cose pubbliche patrimoniali.

Cose di una collettività: ne hanno proprietà non i singoli che compongono la collettività, ma la collettività stessa.

Cose di nessuno: racchiudono le cose diritto divino, distinte in sacre (templi, santuari), religiose (luoghi di sepoltura) e sante (mura della città).

Cose di proprietà dei singoli.

Mettendo a confronto le due classificazioni si potrebbe concludere che le cose comuni a tutti, le cose di nessuno e le cose destinate agli usi pubblici facciano parte delle cose extrapatrimonium, non potendo infatti formare oggetto di rapporti giuridici patrimoniali; tra le cose in patrimonio invece si ricordano le cose di proprietà individuale e le cose patrimoniali pubbliche.

Si può poi fare accenno a fianco a queste ripartizioni ad una differente,

prospettata soprattutto in tema di compravendita: si distingue tra cose in commercio (suscettibili di commercio giuridico, passibili di alienazione) e cose al di fuori del commercio, che ne sono cioè escluse; tra queste ultime chiaramente si comprendono tutte le categorie di cose extra patrimonium. Categorie di cose private All'interno delle cose che possono essere oggetto di proprietà individuale emergono anche suddivisioni: Res mancipi e res nec mancipi. ● Si tratta di una distinzione molto antica che è legata ai mutamenti dell'economia privata e alle origini della proprietà privata. Le prime erano costituite da quattro categorie di cose reputate più preziose, quali fondi rustici e urbani, schiavi, animali da trasporto o lavoro, e le più antiche servitù prediali rustiche. Tutte le altre cose invece rientravano tra quelle nec mancipi. Tale classificazione continua a rivestire un ruolo centrale fino al III sec. d.C., tramontando in seguito.

L'età postclassica è stata formalmente abolita con una costituzione di Giustiniano del 531.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
164 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AgneseSocci01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Petrucci Aldo.