Istituzioni di Gaio e di Giustiniano-> La scansione di questi due manuali sta alla base del
moderno codice civile-> il più antico è il codice civile dei francesi, ricordato anche come
napoleonico, approvato nel 1804. Quando viene redatto questo primo codice, tra tanti possibili
schemi di esposizione delle regole giuridiche privatistiche, viene scelto quello più consolidato
da secoli nella pratica. Si tratta anche qui delle persone, delle cose, dei diritti reali, delle
successioni e delle obbligazioni, visti come modi di acquisto della proprietà.
Il modello dei francesi ha profondamente influenzato i codici ottocenteschi, tra cui quello
italiano del 1865, che noi avevamo in vigore prima dell’attuale, che è del 1942. Se si passa
dallo schema del codice civile del 1865 a quello attuale, il primo libro sostanzialmente regge, i
quanto anche in quello attuale il primo libro è dedicato alle persone e alla famiglia, ma nel
corso degli altri libri abbiamo un allontanamento da Gaio e Giustiniano: dal secondo libro
abbiamo le successioni ereditarie e la donazione. Il fenomeno delle successioni viene viso in
collegamento più con gli istituti del diritto di famiglia che come modo di acquisto della
proprietà (come nel codice francese). Nel fare questa scelta, il codice civile vigente, si ispira al
codice civile svizzero perché da un punto di vista storico la trattazione delle successioni subito
dopo il diritto di famiglia lo troviamo appunto nel codice svizzero del 1907. Nel terzo libro si
riprende Gaio e Giustiniano (secondo libro): si hanno la classificazione di varie categorie di
cose con la proprietà e con i diritti reali. Nel codice civile attuale c’è anche la donazione però,
che si allontana dalle fonti rimane, in quanto queste comprendono la donazione come un modo
di acquisto della proprietà e quindi ne parlano dopo essa (questo perché la donazione come le
successioni sono atti di liberalità).
Il quarto libro del codice civile contiene parte generale delle obbligazioni, del contratto e le
figure dei contratti tipici, con un ritorno a Gaio e Giustiniano.
Nel moderno codice vi son poi il quinto libro che tratta dell’impresa (manuale di commercio,
dallo svizzero)-> la parte di diritto commerciale romana è strettamente collegata alla struttura
della famiglia con al vertice la figura del pater familias condizione e influenza anche la materia
del diritto commerciale e in modo particolare l’esercizio delle attività che oggi chiamiamo
“attività d’impresa”.
Nel sesto libro del codice civile italiano si parla della tutela dei diritti e si toccano problemi di
responsabilità dei debitori inadempienti, di garanzie reali e problemi di prescrizione per il
decorso del tempo-> nel diritto romano si trattano in posti più opportuni da u punto di vista
sistematico: le garanzie reali fra i diritti reali, la responsabilità del debitore nelle obbligazioni, il
decorso del tempo in materia di usucapione e di processo privato (actiones).
Le actiones del processo civile romano vengono approfondite nel codice di diritto processuale
civile.
I tre grandi periodi storici dove si sviluppa il diritto romano:
età arcaica-> dalle origini alla fine della prima guerra punica
● età commerciale o classica-> rivoluzione economica, sociale e culturale che apre una
● nuova fase anche nel diritto privato: dalla metà del III secolo a.C. fino al termine della
dinastia dei Severi. A volte si parla di diritto pre-classico (fino a Augusto)
età del diritto romano del tardoantico e giustinianeo (periodo post-classico e
● giustinianeo)-> dal regno di Diocleziano fino alla codificazione di Giustiniano. Il termine
tardoantico indica che il mondo romano della fine della repubblica e dell’età augustea
non c’è più, ma si pongono le basi per l’alto medioevo
CAPITOLO 1: LE PERSONE E LA FAMIGLIA
Le personae 1
Nel diritto privato romano si fa riferimento alle persone fisiche, agli esseri umani. Il termine
“persona” come non solo persona fisica si avrà solo nell’epoca medievale a cominciare dal
diritto canonico.
Se nel diritto privato romano si fa riferimento solo alle persone fisiche non vuol dire che questo
diritto non abbia conosciuto anche diversi soggetti di diritto, solo che questi enti collettivi
soggetti di diritto diversi da persone fisiche sono chiamati in modo diverso, non “personae”
(municipi, colonie, città, collegi professionali..).
Oggi al centro del concetto della persona si ha la “capacità giuridica” e “capacità di agire”: nel
momento della nascita si è dotati della prima, ovvero si hanno diritti e obblighi (ereditando dal
diritto romano addirittura un soggetto può avere determinati diritti e obblighi anche prima d
nascere, ma sono ovviamente potenziali e non reali); la seconda significa la possibilità
riconosciuta alla persona di concludere degli atti giuridici (maggiore età).
Queste nozioni moderne prendono solo in parte dal diritto romano che offre certi spunti, ma il
diritto romano fonda quello delle persone essenzialmente su tre status (situazioni di carattere
personale):
contrapposizione fra liberi e schiavi: status libertatis
● contrapposizione fra uomo cittadino e uomo straniero: status civitatis
● posizione della persona all’interno della famiglia-> personae sui iuris (persone
● giuridicamente indipendenti perché non sottoposte ad alcuna potestà) e personae alieni
iuris (persone soggette ad una potestà, un sinonimo latino infatti è personae alieno iuri
subiectae): status familiae
Questi status non sono fissi e immutabili, ma una persona può passare all’interno di uno
status, da una condizione all’altra o da uno status all’altro. Contrariamente al sistema delle
caste, ad esempio, l’esperienza del diritto romano che ha forgiato la nostra tradizione permette
una certa mobilità, un cambiamento, definito “De minutio capitis”.
In questo senso, con riferimento allo status di libertà, quando un uomo libero diventa schiavo
(capitis de minutio maxima), viceversa si parla di manomissione-> lo schiavo liberato prende il
nome di liberto
->Con riferimento allo status di cittadinanza quando un cittadino diventa straniero (capitis de
minutio media), viceversa lo straniero che diventa cittadino non ha un termine preciso, ma può
avvenire in diverse circostanze (scompare dopo la costituzione antoniniana)
-> Con riferimento allo status familiae, una persona può divenire soggetta ad un’altra potestà
da giuridicamente indipendente (capitis de minutio minima), viceversa divenire anche
giuridicamente indipendente
La capacità giuridica: era posseduta solo da persone che avevano lo status libertatis di libero,
lo status civitatis di cittadini e lo status familiae di sui iuris (dalle origini a Giustiniano-> se
però alle origini era molto marcato, già la situazione cambia con la costituzione antoniniana del
requisito della cittadinanza, ma anche per i figli alieni iuris progressivamente gli viene
riconosciuta una capacità giuridica, seppur anche limitata
La capacità di agire: anche uno straniero o una persona alieni iuris può compiere atti giuridici e
giuridicamente rilevanti con il solo limite di aver raggiunto una maturità intellettuale per
comprendere il contenuto degli atti (non necessariamente 18 anni ma molto prima, per gli
uomini 14 anni e per le donne 12)
Breve accenno al diritto postliminio: diritto oltre il confine, istituito per far riacquistare ad un
romano caduto in prigionia da straniero il suo precedente status-> una persona giuridica con
un determinato status familiae va in territori straniero e di lui volontariamente o no si perdono
le tracce (guerra e prigionia di guerra; commerci). Non ha applicazione per chi sceglier esilio
volontario per uscire al di fuori della cittadinanza romana (scelta irreversibile). Nei due casi di
guerra e commercio quando l’individuo ritorna in patria torna ad avere la stessa giurisdizione
della sua condizione di partenza.
La persona scomparsa in guerra o durante attività commerciali, però, se era sposata prima
non si considera essere automaticamente di nuovo sposata. L’altra situazione che non torna in
2
vita con il diritto postliminio è quella di possesso, che va ripristinata allo stesso modo del
matrimonio.
Lo status libertatis
Esistevano giuridicamente istituti come la schiavitù-> Ulpiano nei primi decenni del terzo
secolo d.C. dice esplicitamente che tutti gli esseri viventi nascono liberi e che la manomissione
e la schiavitù sono propri del diritto delle genti.
Una caratteristica del diritto romano è la mobilità tra la condizione di schiavo e quella di libero:
in un’alta percentuale di casi, gli schiavi cessano di essere tali e n un determinato momento
vengono manomessi, ovvero liberati-> più sono elevate le loro competenze (economiche,
diplomatiche) più è semplice che vengano manomessi. La circostanza è constatabile in due
elementi:
regolamentazione giuridica delle manumissioni: atto con il quale il proprietario dello
● schiavo (dominus) lo libera
quando si parla di persone libere i giuristi romani sottolineano che queste possono
● essere libere per nascita (=ingenui) o dalla nascita in condizione servile sono poi
trasformati dalle manumissioni in persone libere (=liberti)
Anche il modo in cui si concepisce la schiavitù varia nel tempo:
Epoca arcaica: nelle XII Tavole sono considerati, anche in condizione di schiavitù, sono
● considerati membri della famiglia-> l’aspetto di persona prevale sull’aspetto di
elemento del patrimonio. Questo dovuto anche al fatto che il numero di schiavi non era
molto alto e proveniva dai prigionieri di guerra dagli scontri che la Roma arcaica ha nei
confronti dei popoli vicini. Anche un cittadino romano poteva però diventare schiavo di
un altro cittadino romano
Dopo le guerre puniche, con estensione imperialistica della civitas romana: ci sono
● grandi guerre e grandi quantità di prigionieri. La schiavitù si diffonde tanto che secondo
gli studiosi nel primo secolo a.C. in Italia la metà della popolazione fosse composta da
schiavi (rivolte in Sicilia durante il tribunato di Tiberio Gracco; rivolta di Spartaco..). In
questa fase storica diventa meno importante la considerazione di schiavi come persone
in favore della considerazione come elemento del patrimonio del dominus-> secondo
Capogrossi si assiste a una reificazione: trasformazione degli schiavi in RES (elementi
del patrimonio). Nella classificazione di cose risulteranno anche questi (lasciati per
testamento, veduti, comprati= al centro dei rapporti privatistici al pari di tutte le altre
cose materiali elementi del patrimonio). Questa concezione di schiavitù dura per tutto il
periodo del diritto classico
Epoca giustinianea: lo schiavo presenta sempre la duplice natura di cosa e persona, ma
● per influsso del cristianesimo, che pure non nega la schiavitù, la condizione generale
degli schiavi ottiene un miglioramento-> molte regole spirate al Fabor Libertatis: nelle
situazioni di incertezza se una persona sia schiava o libera, prevale sempre la seconda.
Inizialmente, pur essendo privi della capacità giuridica, nell’età fra i 12 e 14 anni gli schiavi
possono concludere atti giuridici e i vantaggi di questi atti si riflettono sul patrimonio del
dominus. Lo schiavo è rappresentante del dominus ma questa sua posizione risulta sbilanciata
perché al patrimonio del dominus si trasmettono solo i vantaggi di ciò che è concluso dal
servo. Questa condizione però viene superata nell’età commerciale o classica perché i pretori si
fanno rappresentanti degli schiavi. Essi opereranno come veri e propri strumenti di
rappresentanza organica o diretta del dominus-> trasmettono direttamente al dominus tutti gli
effetti della loro attività giuridica, sia vantaggi che svantaggi. Usare lo schiavo come
rappresentante vuol dire usarlo come persona capace di compiere atti giuridici e questa
condizione non è usata solo per schiavi appartenenti a domini privati, ma anche quelli di enti
pubblici (schiavi statali, di una colonia, di un municipio..).
Come si diventa schiavi: la fonte principale era la prigionia di guerra, ma esistono anche
altri modi su cui però non vale la pena trattenersi.
Anche nelle Istituzioni di Giustiniano vediamo come la condizione era prevista da tutti i
popoli (ius gentium) ma contraria alla natura primordiale dell’uomo che nasce libero. 3
Le manumissioni: l’importanza dell’atto è dovuto al fatto che quando il padrone manomette
uno schiavo, nel diritto romano fin dall’epoca arcaica, lo schiavo liberato non solo acquisisce la
condizione di persona libera ma anche la cittadinanza romana. Tale liberazione portava anche
delle conseguenze a livello privato, come il promettere successioni ereditarie all’ex-padrone.
L’atto volontario del dominus, dunque, incide anche sul numero di cittadini.
Esistono tre tipi di manumissioni
due sono atti inter vivos:
manumissio censu: iscrizione alle liste del censo
● manumissio vindicta: mediante la bacchetta, molto ritualizzata (ispirata a un
● processo di giuramento arcaico) in quanto avveniva recandosi in iure, davanti al
tribunale del magistrato, e lì dovevano essere presenti lo schiavo da liberare, il
padrone e una terza persona la cui funzione era quella di partecipare al rituale come
promotore della libertà dello schiavo (=adsertor libertatis). L’adsertor toccava con
una bacchetta lo schiavo e lo rendeva libero; il padrone, ovviamente d’accordo,
taceva e dunque il magistrato non poteva far altro che riconoscerne la libertà
il terzo tipo è mortis causa (dove gli effetti si producono solo dopo la morte di chi ha
compiuto l’atto), la manumissio testamentum, all’interno del testamento, dove si indicava che
gli schiavi fossero manomessi con una precisa formula. S poteva anche inserire una condizione
in base alla quale lo schiavo sarebbe stato liberato e che egli doveva provvedere a realizzare
(si definiva così statuliber)
Dato che appunto il numero degli schiavi aumenta esponenzialmente, il numero degli schiavi
liberati e quindi dei cittadini poteva modificare largamente la composizione del populus e delle
assemblee popolari. Essi portavano una concezione e tradizione culturale e sociale che
potevano alterare quella del populus romano. In età repubblicana però non si procedette in
alcun modo a limitare la libertà dei padroni per la manomissione degli schiavi, anzi gli atti
aumentano oltre alle tre forme più antiche di liberare uno schiavo:
manumissio per epistulam: si ammette che un padrone potesse manomettere uno
● schiavo con una lettera inviata a amici, conoscenti o magistrati
manumissio inter amicos: compierla in occasione di incontri fra amici, ad esempio in
● occasione di un banchetto
In epoca imperiale si mantengono la manumissio censu e testamentum si semplifica la
manumissio vindicta, in quanto sempre davanti a un magistrato, bastava che il padrone si
presentasse con lo schiavo, senza che ci fosse anche l’adsertor: era il dominus stesso che
toccava il servo con la bacchetta e lo dichiarava libero.
Si pongono però alcuni limiti all’introduzione di nuovi cittadini, provenienti da Augusto che
vuole riordinare la cittadinanza romana. Nel recupero del carattere tradizionale della società è
necessario limitare le manomissioni-> si crea la situazione intermedia fra cittadino e straniero,
ovvero la condizione di latino: condizione ibrida che rappresenta la tappa precedente alla
cittadinanza.
Augusto sollecita i consoli del 2 a.C. a proclamare una legge a proposito, la Fufia Caninia:
stabilisce il numero massimo di schiavi che si potevano manomettere nel testamento a
seconda di quanti se ne possedevano:
da due a dieci: la metà
− da undici a trenta: un terzo
− da trentuno a cento: un quarto
− da cento a cinquecento: un quinto
− sopra i cinquecento: massimo cento
−
Più articolata è la disposizione di un’altra legge di poco successiva sempre di ispirazione
augustea, approvata nel 4 d.C. dai consoli dell’anno, la Aelia Sentia:
si vietavano le manomissioni fatte in frode ai creditori, ovvero quando il debitore che
▪ non aveva pagato i suoi debiti, anziché provvedere a conservare un suo patrimonio con
il quale i creditori avrebbero potuto soddisfarsi, in modo intenzionale e doloso lo 4
diminuisce e chiaramente questa diminuzione può provenire dalla liberazione di uno
schiavo
uno schiavo che commetteva un crimine poteva subire una pena infamante e se il
▪ padrone di questo schiavo lo avesse manomesso, questi diventavano liberi ma non
erano né cittadini né latini, ma come stranieri che si erano arresi, ovvero stranieri
dediticii
se veniva manomesso uno schiavo minore di 30 anni, da parte di un padrone minore di
▪ 20 anni, lo schiavo era libero ma acquistava lo status di latino-> latino aeliano (schiavo
manomesso in linea con questa legge). Augusto riteneva che per rendere cittadini gli
schiavi bisognasse avere più di 20 anni, maturità sufficiente per compiere questo atto
Un’ultima legge concepita da Augusto ma approvata sotto Tiberio che evidentemente la
condivideva, la Iunia Norvana: si stabilisce che gli schiavi liberati con forme non solenni
(diversi dai tre più antichi tipi di manumissio) non diventavano cittadini ma latini-> latini
iuniani (liberati in modo non solenne).
La condizione degli iuniani e aeliani è identica ma varia il modo in cui sono stati liberati. Essi
restano anche dopo la costituzione Antoniniana e la loro scomparsa è dovuta alla legislazione
di Giustiniano: ogni persona manomessa diventava anche cittadino (=Fabor libertatis: togliere
categorie intermedie e favorire semmai quella di libero).
Esistevano dunque tre c
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