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Istituzioni di diritto romano

Tutti i sistemi di Civil e Common Law derivano dal diritto romano: esso è un linguaggio comune a tutti e può essere considerato come un fattore unificante di tutti i codici nazionali. Fino a tutto il 1700 il diritto romano è vigente in tutta Europa, fino a che (verso la fine del secolo) si formano correnti come l’Illuminismo ed eventi come la Rivoluzione francese, e si iniziano a formare i primi codici nazionali.

Il primo codice europeo fu il Codice Civile Napoleonico (1804), molto legato al diritto romano; questo codice fu introdotto anche in Italia. Nel 1811, in contrapposizione con il Codice Civile francese, fu emanato il Codice Generale austriaco; 1 gennaio 1900 entra in vigore il Codice Civile tedesco, e così via.

Il diritto romano viene quindi codificato in altri codici che lo prendono da modello; in alcuni Paesi il diritto romano continua ad essere vigente (in Grecia, San Marino e Andorra). Il Common Law deriva meno però dal diritto romano: il Civil Law è basato sui Codici e su tutte le fonti scritte, mentre il Common Law è basato su esperienze giurisdizionali precedenti (essendo che le codificazioni romane sono presenti dal V secolo, prima nulla era scritto e veniva tutto imparato a memoria).

Origini e sviluppo del diritto romano

Il diritto romano nasce con la fondazione di Roma (754-753 a.C.) e finisce con la morte di Giustiniano, il grande codificatore (565 d.C.). Per convenzione il diritto romano viene distribuito su un arco temporale:

  • Periodo arcaico: iniziato con la fondazione di Roma fino alle Leggi Liciniae Sestiae (367 a.C.); queste leggi creano una nuova figura di magistrato: il praetor, che fa la parte del “curcus honorum”, in quanto prevedeva la copertura della procura. Questa figura diventa un fattore di evoluzione del diritto, si pone come creatore per la trasformazione giuridica poiché Roma stava diventando sempre più una grande potenza mondiale. Più tardi si istituisce il praetor peregrinus (per le leggi sugli stranieri 241 a.C.). Lo stato arcaico nel quale si passa da monarchia a repubblica si fonda su un’economia rurale. Il diritto si fonda sulle usanze (mores maiorum), garanti dell’interpretazione della classe sacerdotale. Le fonti sono scarse, si rammenta solo la legge delle XII tavole e ci si confronta con una realtà agro-pastorale, dove gli scambi commerciali sono limitati e Roma è ancora un piccolo villaggio.
  • Periodo preclassico: dal 242 a.C. fino alla nascita dell’Impero, instaurato da Augusto nel 27 a.C. Roma è una potenza che domina nel Mediterraneo e l’economia dei traffici e dei commerci richiede nuovi istituti giuridici. L’attività giurisdizionale del pretore permette il superamento dei limiti imposti dall’antico ius civile. Ai mores maiorum si affiancano le leges publicae, leggi votate dal popolo riunito nei comizi e proposte dai magistrati, gli edicta magistratum, editti che i magistrati emettevano al momento della loro entrata in carica e le interpretatio prudentium, cioè le interpretazioni dei giuristi. Il primo manuale di argomento giuridico è stato scritto da Pomponio circa nel 150 a.C.
  • Periodo classico: che va da Augusto (27 a.C.) fino alla fine della dinastia dei Severi (235 d.C). Questo periodo inizia con la silenziosa rivoluzione di Augusto che pone le basi per la trasformazione da istituzioni repubblicane all’affermarsi di un nuovo organo, il princeps. Il periodo classico a sua volta si divide in protoclassico, medioclassico e tardoclassico.
  • Periodo del tardo impero: che inizia con l’ascesa di Diocleziano (284 d.C.) fino al 565 d.C. con la morte di Giustiniano.

Le fonti del diritto romano

Per Gaio, il diritto romano risulta composto da: fonti di cognizione, che è lo strumento che ci permette la materiale conoscenza della norma (es. scritti, documenti) e da fonti di produzione, che sono dei meccanismi che pongono in essere la norma.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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