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MANCIPATIO VINDICTA IN IURE CESSIO

combinazione di questi negozi. In altre parole: tizio vuole dare in adozione il proprio figlio a Caio: Tizio deve fare innanzitutto estinguere la propria patria potesta: mancipa a sempronio il figlio. Sempronio, che lo ha avuto in causa mancipii, lo manomette vindicta. Il figlio torna nella potestà che lo mancipa nuovamente a sempronio, che lo manomette. Il figlio torna nella potestà del padre. Il padre lo mancipa per la terza volta a sempronio. Sempronio non lo manomette, ma lo remancipa al padre.

Il figlio si trova in causa mancipii presso il padre davanti al pretore Sempronio, l'adottante, dichiara che si tratta di un suo figlio legittimo e il genitore originario cede in iure, non si oppone. Questa è l'adozione!

Si vede la coerenza di questi giuristi i pilastri sono sempre quelli: mancipatio, L.A.S da cui derivano manumissio vindicta e in iure cessio si parla di economia di mezzi giuridici è con quei mezzi.

giuridici che si costruisce il sistema. Per quanto concerne le persone in potestate, si trova sotto patria potestas chi è nato da un matrimonio legittimo, ma anche per altre situazioni: 1) chi si è fatto adrogare (subendo una capitis deminutio minima), 2) con l'adozione, con cui ci si trova sotto la potestà di un diverso pater familias.

CONVENTIO IN MANU

Par. 109 I libro: Gaio ci dice che riguarda solo le donne: un tempo le donne i trovavano in 3 modi sotto la manus:

  1. USU: (l'usus è inteso come usucapione modo di acquisto della proprietà). Sotto la manus si trovava la donna che per un anno perseverava nella convivenza coniugale la legge delle XII Tavole aveva introdotto l'istituto del TRINOTIUM (3 notti): se una donna non voleva essere sotto la manus del marito, ogni anno doveva assentarsi per 3 notti dal domicilio coniugale.
  2. FARREO: la conferratio è una cerimonia religiosa: vi era una specie di sacrificio fatto a Giove Farreo,

In cui si consumava un pane di farro si pronunciavano parole solenni alla presenza di 10 testimoni. Si ricorreva a questo istituto all'epoca di Gaio solo perché i sacerdozi maggiori potevano essere rivestiti solo da chi avesse fatto un matrimonio conferrato. Era quindi un matrimonio attraverso il quale si veniva ad acquistare la manu della donna ma, con il tempo, matrimonio e conventio in manu si sono distinti.

3. COEMPTIO: si basava sulla mancipatio.

N.B: in quest'epoca matrimonio e conventio in manu sono 2 istituti distinti, ma allo stesso tempo bisogna prendere atto che uno dei modi di costituzione della manus della donna era la conferratio.

Per la giurisprudenza romana, il matrimonio si fondava sulla reciproca volontà dei coniugi di considerarsi come tali.

In ogni caso, poteva servire dare rilevanza al matrimonio, in modo che esso dimostrasse la considerazione che aveva questa donna: per esempio, quando si costituiva un matrimonio tra coniugi lontani in questo caso.

serviva la DEDUTIO IN DOMUM, cioè l'entrata della moglie in casa del marito. Il matrimonio si basava solo sulla volontà dei coniugi. Era il consenso a costituire il matrimonio, CONSENSUS FACIS NUPTIAS. Queste parole hanno un diverso significato per un giurista classico e per uno giustinianeo: secondo la concezione cristiana, infatti, il consensus non deve essere continuato, ma per il vincolo basta il divorzio; nel diritto giustinianeo si ammette il divorzio. PERSONALITÀ GIURIDICA DI ENTITÀ DIVERSE DALLE PERSONE FISICHE Nelle istituzioni di Gaio non si dà conto di come sia stato affrontato e portato a soluzione il problema della personalità giuridica di entità diverse dalle persone fisiche. I romani su questo punto, contrariamente a quanto qualcuno ritiene di poter sostenere, erano andati avanti nel senso che molte delle teorizzazioni moderne hanno un riscontro nelle fonti. Anche i romani, quindi, hanno avuto la percezione del rilievo che

È stato assunto da entità diverse dalle persone fisiche. Occorre ricordare che quando parliamo di problemi attinenti alla personalità giuridica dal punto di vista del diritto privato, alla persona sui iuris, libero, cittadino romano; anche al figlio di famiglia nella compilazione giustinianea, si riconosce la capacità giuridica. Vediamo l'allargamento che c'è stato e che è di tutta evidenza nei sistemi moderni: il nostro codice distingue persone fisiche, da persone giuridiche (cioè entità diverse dalle persone fisiche e a cui si riconosce la personalità giuridica). A noi interessano le persone giuridiche che sono previste e regolate nel libro I del codice, con riferimento a 1) ASSOCIAZIONI, 2) FONDAZIONI (oggi se ne parla molto, per esempio: fondazioni bancarie o come istituto per risolvere i problemi universitari). E' stato più difficile nel tempo il percorso che ha portato alla configurazione della fondazione,

Rispetto all'associazione, l'associazione è un tipo di persona giuridica, di ente, diverso dalla persona fisica. È caratterizzato, rispetto alla fondazione, per la preminenza dell'elemento personale, rispetto a un altro elemento imprescindibile anche nell'associazione: un patrimonio.

L'associazione viene considerata come un'organizzazione stabile di persone, intesa al perseguimento di determinate finalità, scopi, che per noi non sono lucrativi, attraverso un'attività comune.

Gli associati (che per i giuristi romani sono persone fisiche, ma per noi possono anche essere persone giuridiche: vi sono associazioni, infatti, costituite da altre associazioni). Più persone, in questa logica, costituiscono l'associazione, vi partecipano, per la realizzazione attraverso un'attività comune (anche economica) supportata da un patrimonio che può essere costituito attraverso i conferimenti degli associati, per realizzare,

secondo le nostre concezioni, uno scopo che non è lucrativo. Ciò che nel nostro sistema giuridico distingue l'associazione dalla società, è il fatto che lo scopo di queste ultime è lucrativo: nelle società, la finalità che si persegue è quella di un risultato utile, da suddividere tra i soci. L'associazione, invece, ha finalità "ideali". Una volta si esitava a qualificare come economica anche l'attività di un'associazione; in realtà questa preoccupazione non ha ragion d'essere: ciò che importa è che lo scopo dell'associazione non sia lucrativo perché anche uno scopo ideale (meglio dire NON LUCRATIVO), per esempio, rappresentato da una esplicazione dell'associazionismo attraverso la creazione di impianti sportivi dei quali possono godere gli associati, può concretizzarsi in un'attività economica e che quindi porta ad un

vantaggio patrimoniale, MA NON è questo lo scopo dell'associazione quando vi fosse un profitto, esso deve andare a vantaggio delle attività che si svolgono non c'è l'obiettivo che, nel nostro sistema, è proprio delle società: la ripartizione del profitto, dell'utile. Quindi, ciò che la distingue dalle società, è che è estraneo dall'associazione uno scopo lucrativo.

Nelle associazioni vi è dunque la preminenza dell'elemento personale: gli associati. Inoltre, non si può prescindere da un patrimonio, cioè un complesso di beni e di rapporti di pertinenza dell'associazione.

FONDAZIONI

In questo tipo di persona giuridica l'elemento preminente non è l'elemento personale (gli associati), MA è il patrimonio che, secondo le nostre logiche, è destinato ad uno scopo di interesse generale. Quindi, nella fondazione è una entità astratta.

che è lo stesso patrimonio destinato ad un scopo in quanto personificato, il soggetto, il titolare dei rapporti che lo costituiscono. In altre parole: sappiamo che la fondazione si caratterizza per la preminenza dell’elemento patrimoniale il soggetto titolare di questo patrimonio, al quale quindi riferire questo complesso patrimoniale è una astrazione: è lo stesso patrimonio in quanto personificato! è come dire che, essendo il patrimonio un complesso di beni e di rapporti, soggetto di questi non è una persona fisica, non è una persona giuridica di tipo associativo, ma è lo stesso patrimonio personificato ecco perché l’idea della fondazione ha incontrato difficoltà che non sono state incontrate nell’elaborare l’idea dell’associazione, perché si è!arrivati ad un grado di astrazione non necessario per avere l’idea dell’associazione iromani, infatti, l’ideadell'associazione l'hanno avuto in epoca risalente nel tempo perché: 1) è proprio della natura umana il mettersi insieme per raggiungere determinate finalità; 2) c'è un punto di riferimento concreto perché questa tendenza alla socialità ha dato luogo a comunità statuali o anche a comunità che, con locuzione venuta dopo, diremmo "intermedie" (siamo nell'ambito del diritto pubblico). È connaturata a questa concezione pubblicistica l'idea di una città stato, ma vi sono altri importanti riferimenti: per esempio i municipi (comunità di cittadini romani). Chi studiava queste problematiche, non solo prendeva atto della costituzione, della operatività di gruppi di persone nell'ambito più propriamente privatistico, ma si poteva avvalere di questi riferimenti pertinenti al diritto pubblico. PATRIMONIO = complesso di beni e rapporti. La fondazione, invece, poneva dii e dai membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, la fondazione ha uno scopo benefico o di utilità sociale. Nell'associazione, invece, l'elemento personale è preminente. Gli associati sono coloro che si uniscono volontariamente per perseguire uno scopo comune, senza scopo di lucro. Le altre istituzioni, invece, sono quelle che non rientrano né nella categoria delle fondazioni né delle associazioni. Possono essere ad esempio enti pubblici o privati che svolgono attività di interesse generale. In conclusione, il nostro codice prevede diverse forme di organizzazioni senza scopo di lucro, ma le due principali sono le fondazioni e le associazioni.
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Publisher
A.A. 2008-2009
162 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Masi Antonio.