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Istituzioni di diritto romano - parte 1

Legis plebis scita (epoca classica)

Lex Publica: La lex veniva votata, su proposta di un magistrato, dal popolo (ciò che il popolo comanda e stabilisce).

Lex plebis scita: Il plebiscitum veniva votato dai concilia plebis costituito dalla sola plebe (ciò che la plebe comanda e stabilisce). I patrizi non si sentivano vincolati da tali leggi. Ma con l’avvento della Lex Hortensia (286-287 a.C.), tutti i cittadini erano vincolati dalle deliberazioni prese dai concilia plebis.

Constitutiones Principum

Provvedimenti presi dall’imperatore in via generale per scopi e modalità diverse. Sono 4: Edicta, Decreta, Mandata e Rescripta.

  • Gli edicta erano provvedimenti rivolti a tutti ad efficacia generale.
  • I decreta erano provvedimenti che l’imperatore adoperava per singoli casi o fattispecie. Per esempio, in una controversia tra privati.
  • Il mandata era un provvedimento amministrativo, in cui ad un funzionario, mediante mandatum, dava istruzioni su come si sarebbe provvedere in determinate situazioni.
  • Il Rescripta era una risposta sullo stesso libellus del privato che si era rivolto al Princeps.

Limitazione della capacità di agire per le donne

Le donne puberi sui iuris venivano sottoposte alla tutela mulierum. Diventava tutore l’agnatus proximus, a meno che il padre avesse provveduto alla nomina di un tutor testamentarius. I "veteres" giustificarono la tutela della donna facendo leva sulla "levitas animi" ovvero su una loro presunta "leggerezza" e quindi mancanza di sufficiente fermezza d’animo.

Res Mancipi e Res nec Mancipi

Prime distinzioni: Le Res Mancipi necessitano di un rigoroso regime di circolazione giuridico poiché era richiesto per il suo trasferimento l’atto formale della Mancipatio o la in Iure Cessio. Le Res Nec Mancipi non avevano invece alcun bisogno di alcun atto formale (venivano esperite tramite la Traditio).

  • Sono res mancipi: gli immobili, gli schiavi, gli animali da traino, le servitù rustiche.
  • Sono res nec mancipi: Fondi Provinciali, Servitù Urbane, cammelli ed elefanti.

Dolus (malus) e Culpa

Il dolus e la culpa erano criteri di imputabilità.

Dolus (Malus): la volontà e intenzione di compiere l’atto illecito.

Culpa: Quando si agisce con negligenza, ovvero con mancanza di diligenza. In mancanza di tali criteri non poteva sorgere alcuna responsabilità.

  • Culpa Lata: negligentia eccessiva, una incomprensibile per chiunque.
  • Imperitia: Mancanza di specifica preparazione e competenza per lo svolgimento dell’atto che viene compiuto.

Simulazione

Atto compiuto in modo fittizio, poiché all’esterno le parti vollero far apparire di averlo attuato, ma in realtà non vollero avesse valore ed effetti.

  • Nuptia simulate: Nel caso di nozze simulate con lo scopo di evitare di incorrere nelle limitazioni stabilite dalle leggi demografiche augustee a carico delle persone non sposate.
  • Divortio Simulatum: Fatto apparentemente e momentaneamente per poter effettuare donazioni aggirando il divieto fra coniugi.

La Causa

Il termine causa in Diritto Romano venne utilizzato nel suo significato eziologico di cagione determinante un certo effetto. In seguito lo schema logico, causa-effetto venne utilizzato in riferimento agli effetti degli atti giuridici, ma con esiti differenti a seconda degli atti a cui si riferivano.

Se si trattava di atti produttivi ad effetti obbligatori, la causa viene individuata nell’atto stesso. Ma se l’obbligazione nasceva da una stipulatio, l’individuazione della causa era pressoché superflua potendo i verba della stipulatio limitarsi ad indicare l’oggetto della promissio.

Per quanto riguarda gli atti ad effetti reali, dobbiamo distinguere tra atti formali e atti non formali. Nel caso dell’atto formale della mancipatio, affinché l’atto producesse i suoi effetti non era necessaria la rilevanza della causa, poiché era indipendente da essa. Diversamente era per la Traditio (atto non formale). Pur rimanendo al di fuori della struttura dell’atto, la causa assumeva un ruolo determinante affinché, oltre al possesso, ne trasferisse la proprietà. Se veniva fatta per donationis o venditionis, la causa trovava la sua giustificazione per il trasferimento della proprietà, ma se altresì veniva compiuta a titolo di locazione, deposito, comodatum essa non trovava giustificazione e non produceva i suoi effetti.

Illeicità degli effetti

Erano privi di valore ed effetti gli atti che avevano ad oggetto prestazioni illecite, esempi:

  • Nel caso di mandato, non si aveva alcun mandato se ad oggetto vi era una un’attività illecita.
  • Nel caso di societas, nel caso in cui non fosse stata honesta et lecita, ovvero volta ad attività delittuose, non si ha alcuna societas.

Dies

Clausola con cui si stabilisce un termine di scadenza, una determinazione temporale, affinché nasca o cessi la produzione di certi effetti. Con l’aggiunta di un termine iniziale, veniva stabilita la nascita di determinati effetti, in altri casi la possibilità di...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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