vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Terminologia legale sulla comproprietà
Comproprietà/Communio: Termine che identifica la comproprietà o la contitolarità di un bene.
Res Communis: Il bene oggetto di comproprietà.
Actio Communi dividendo: Azione volta ad ottenere la divisione della res.
Dominus Socius: Comproprietario.
Mancipatio: La funzione di essa è quella di attuare in maniera formalizzata, lo scambio di un oggetto dietro il contestuale pagamento in bronzo pesato. Era utilizzata per il trasferimento della proprietà e aveva ad oggetto res mancipi. Nel caso in cui è uno schiavo o un animale da lavoro, la res oggetto della mancipatio, affinché l'atto formale potesse attuarsi bisognava che le res fossero presenti. Se si trattasse di un fondo la presenza di esso non era necessaria.
Usucapio: L'usucapione era un modo d'acquisto della proprietà basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo della possessio di una res. Non tutte le res potevano essere usucapite, solamente le res private.
anche fra queste vi fu un impedimento d'acquisto per le res furtivae. Era necessaria per l'acquisto una iusta causa e la presenza della buona fede. I termini per il compimento dell'usucapione furono: 1 anno per le cose mobili; 2 per le cose immobili. Specificazione Nel caso in cui un individuo (in buona o in mala fede) utilizzasse del materiale altrui, creando qualcosa di nuovo. Si pose il quesito se tale nuovo bene spettasse o al proprietario del materiale utilizzato o spettasse all'autore del bene realizzato. I sabiniani ritennero che rimanesse proprietario il possessore del materiale utilizzato. I proculiani sostennero il contrario, poiché si trattava di qualcosa di nuovo. In bonis habere e sua tutela Periodo (tardo-repubblicano) Fu un tipo di tutela riconosciuta iure civili, a chi avesse acquistato, mediante l'atto informale della traditio in base ad una giusta causa, una res mancipi, e che quindi sarebbe divenuto proprietario una volta maturati i tempi.Dell'usucapione. Per chi si trovasse in tale situazione venne concessa un actio in rem, detta actio publiciana, con cui si poteva richiedere giudizialmente la res da chiunque. Se nel caso in cui l'alienante (rimasto proprietario iure civili) esperisse la rei vindicatio, il pretore tutelava il possessore con un exceptio.
Servitù. Diritto legale d'accesso che veniva a gravare su un fondo altrui, essendo un diritto su cose altrui. La servitù costitutiva un peso permanente sul fondo servente.
Caratteristiche affinché nascesse una servitù:
- Affinché possa sorgere servitù è necessario che i due fondi siano di proprietari diversi
- La servitù non implicava un comportamento attivo, ma un atteggiamento di sopportazione
- Dovevano presentare un utilitas per le oggettive esigenze del fondo dominante
- I fondi dovevano essere vicini per permettere l'utilizzo della servitù
- Vi doveva essere una perpetua causa, ovvero...
Condizioni naturali che ne lasciassero prevedere la tendenziale perpetuità.
Le servitù potevano essere costituite per in iure cessio, quelle rustiche per mancipatio.
Usufructus
Diritto su cose altrui.
Con l'usufrutto si ha il diritto di godere della cosa altrui utilizzandola, di percepirne i frutti e quindi di acquistare la proprietà su di essi.
Ma egli non può alterare l'essenza e la struttura della cosa, non potendo quindi apportare innovazioni di alcun genere né migliorative.
Sono soggetti ad usufrutto sia beni mobili che immobili.
Caratteristiche dell'usufrutto:
- Il Proprietario è privo della disponibilità della res, rimanendo ad esso soltanto la nuda proprietà.
- Non è trasmissibile ereditariamente.
I giuristi si preoccuparono di stabilire il concetto di fructus e chiarire quale poteva essere percepito.
I Frutti che spettavano all'usufruttuario erano tutto ciò che dal fondo può essere percepito rapportato.
alla equilibrata valutazione di un bonus vir.Complicato concetto derivava dagli schiavi: non appartenevano all'usufruttuario i nati dagli schiavi,ma al nudo proprietario.Piuttosto erano dell'usufruttuario gli acquisti degli schiavi compiuti con mezzi provenienti dalpatrimonio dell'usufruttuario .Il suo mezzo di tutela era la vindicatio usufructus, ma poteva godere anche di una tutela interdittaleper il caso in cui venisse scacciato con violenza dall'immobile.MutuoContratto che faceva nascere obbligazioni solo a carico di una parte.Il mutuo si perfeziona attraverso la consegna dal mutuante al mutuatario di una certa quantità di res,con eventuale pesatura, misurazione o conteggio che trasferiva la proprietà.A carico del mutuatario sorgeva l'obbligazione di restituire non le stesse cose, ma un altrettantaquantità di cose entro i termini stabiliti.Pertanto il mutuo era un contratto a titolo gratuito poiché non si potevano chiedere
somme aggiuntive a titolo di interessi.Depositum
Contratto che fa nascere obbligazioni solo a carico di una parte. Aveva ad oggetto cose mobili. Si consegnava una res al depositario in modo che egli la custodisse. Il possessore della res rimaneva sempre il depositante. Data la natura gratuita del contratto, Gaio ricorda che il depositario è responsabile solo per dolo. Ovviamente il depositario non poteva utilizzare la cosa depositata, in questo caso sarebbe nato il furtum.
Fiducia
Gaio distingue due figure di fiducia: fiducia cum creditore e fiducia cum amico. La fiducia cum creditore funzionava come l'istituto del pegno: il debitore consegnava come pegno una res al creditore affinché questo lo tenga fino a quando il debitore non adempia alle sue obbligazioni. La fiducia cum amico permetteva di mettere al sicuro i propri beni trasferendone la proprietà ad un amico fidato. Mediante mancipatio o in iure cessio.
Emptio-venditio
Un contratto consensuale volto a pianificare latermini e le condizioni affinché avvenisse una compravendita. Si perfezionava sul consenso delle parti, accordate oltre che sul bene anche sull'ammontare del corrispettivo. Essendo un contratto bilaterale nascevano reciproche obbligazioni: da una parte il venditore era tenuto alla consegna del bene, dall'altra il compratore era tenuto a pagare il prezzo stabilito. Una volta venduto il bene, il venditore era tenuto ad eseguire l'atto di trasferimento della proprietà, formale se era res mancipi, non formale se res nec mancipi. Locatio-conductio Contratto consensuale e bilaterale. Lo schema della locatio-condutio comprendeva da una parte il locator con l'intenzione di collocare, per finalità varie, qualcosa; dall'altra il conductor che si occupava di condurre le finalità preposte al locator. Tra le varie ipotesi troviamo quella del locato che intende collocare una res permettendone l'utilizzo e lo sfruttamento economico al conductor: in
Questa ipotesi il conductor si impegnava a pagare una mercede come corrispettivo del vantaggio che ne traeva dalla res. Ma vi fu un'ipotesi contraria secondo cui il locator interessato a migliorare le prestazioni lavorative del proprio schiavo, collocava lo stesso al conductor non perché ne traesse utilità, ma piuttosto affinché lo addestrasse. In questo caso è il locato che paga il conductor.
Vi era un ulteriore caso, quando oggetto della locatio-conductio era l'attività lavorativa. Così chi si impegnava a prestare sotto corrispettivo le proprie forze, faceva la locator delle proprie energie e il conductor, che dirigeva i lavori, pagava il corrispettivo (mercenarius).
Mandatum
Vi era mandatum quando il mandante incaricava il mandatarius di svolgere una determinata attività gratuitamente. In caso di inadempimento, il mandante poteva esperire un actio mandati. Ma anche il mandatario poteva esperire un actio mandati contraria nel caso in cui si
erano subitidanni durante l'esecuzione del mandato. Novatio Si aveva novazione quando il debitum di una precedente obbligazione veniva travisato in una nuova obbligazione. Quindi la vecchia si estingue e viene sostituita dalla nuova, che aveva ad oggetto lo stesso debito ma presentando novità. La novazione si attuava tramite atto formale: potevano essere utilizzati anche i nomina trascripticia, ma più diffusamente veniva utilizzata la stipulatio. Esempio: Il creditore si fa promettere da tizio, cioè che avrebbe dovuto darmi. Così che a carico di tizio viene travisata l'obbligazione di cui prima era a carico e così si avrà novazione. Concezione romana del matrimonio Concetto di base per contrarre matrimonio era avere il diritto per farlo (ius conubi). Per aver un iustum matrimonium, occorreva che fra i due vi fosse conubium e vi fosse la volontà di vivere insieme come marito e moglie. Quindi il matrimonium, essendo una situazione giuridicamente rilevante,necessitava del consenso dei coniugi. Tale consenso si sarebbe dovuto manifestare attraverso una serie di atteggiamenti, quali il trasferimento della moglie nella casa del marito, cosi che per i giuristi si concretizzasse il momento iniziale del matrimonium. Se uno dei due coniugi era ancora alieni iuris, occorreva il consenso del patria potestas affinché si potesse contrarre matrimonium. Per i romani il matrimonio era l'istituo su cui si fondava la famiglia romana, che conseguentemente costituiva la base della società stessa. La Dote La dote era un apporto patrimoniale in primo luogo del pater, ma anche da parte della donna stessa (se fosse stata sui iuris), destinato a contribuire agli oneri economici della vita matrimoniale. La dote si costituiva, anzitutto, trasferendo tali beni al marito con seguenti atti idonei. Ma per tutelare codesti beni emersero due problemi: da un canto si volle evitare che il marito disperdesse la dote, dall'altro si volle assicurare laRestituzione di esse in caso di scioglimento di matrimonio. Alla prima esigenza, la legislazione augustea vietò al marito di alienare senza il consenso dell'amoglie, i fondi costituiti in dote. Per la seconda esigenza si fece promettere tramite stipulatio, in caso di scioglimento di matrimonio, tale restituzione.
Forme di Testamento. Il testamento per i romani fu sempre considerato un atto di grande importanza. Varie forme di Testamento:
- Il testatore, avendo scelto chi dovesse succedergli, dichiarava davanti al popolo riunito in comitia curiata, nelle due riunioni che si tenevano all'anno, chi avesse scelto.
- In caso di partenza in guerra, davanti a tutto il popolo armato ed ordinato in assetto da guerra si spiegava la stessa scelta.
- Tramite una speciale applicazione della mancipatio: In caso di presentimento di morte, tramite mancipatio venivano trasferiti la famiglia ad un amico investendolo fiduciosamente di tutti i diritti.