ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
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GLI ATTI NEGOZIALI
I romani non hanno mai parlato di negozio giuridico, perché esaminavano le varie situazioni che si
presentavano. Vi era solo una valutazione delle corrispettività delle prestazioni in base al criterio
della fides che non era solo la posizione soggettiva della persona che doveva comportarsi da uomo
I
probo , ma anche oggettiva della ragionevolezza.
Il diritto si divide in atti illeciti e atti leciti. Gli atti illeciti possono costituire illecito civile (se io non
pago un debito), oppure un illecito penale che a sua volta si distingue in delitto e contravvenzione.
In genere, all’illecito penale si accompagna l’illecito civile (i danni). Gli atti leciti costituiscono il
negozio giuridico ed è l’atto che ha rilevanza giuridica e si basa sulla volontà di chi compie l’atto. Il
risultato, il fine, del negozio giuridico deve essere lecito ed in questo modo è tutelato.
Gli elementi del negozio giuridico sono la volontà, il fine e la tutela dell’ordinamento giuridico:
Il soggetto che agisce deve avere la volontà dell’atto, perché non basta la consapevolezza,
• occorre anche che si voglia il risultato.
Il fine deve essere lecito o comunque consentito. Ad esempio se io voglio comprare uno
• schiavo, anche se ho il soggetto e la volontà, l’acquisto dello schiavo non è consentito.
II
La tutela da parte dell’ordinamento giuridico, in quanto l’ordinamento non solo consente di
• agire, ma fornisce gli strumenti per realizzare il fine. Ad esempio se io compro una pecora da
Tizio e la pago, e poi lui non me la consegna, io non lo posso picchiare, ma posso rivolgermi
all’ordinamento giuridico per essere tutelato, ossia mi da gli strumenti per agire legalmente. Su
questo punto è da aggiungere che la tutela dell’ordinamento stabilisce anche quale risultato è
effettivamente consentito e per questa ragione alcuni autori, come Scognamiglio, parlano di
automatismo degli effetti del negozio. Ad esempio il fine della vendita di un telefonino è quello
di cedere il bene in cambio di denaro; questo è riconosciuto dall’ordinamento come fatto lecito e
per questo il diritto interviene per tutelare il compratore e il venditore. Tutela il primo in quanto
entro due anni il venditore risponde del difetto sul bene venduto e il secondo nel caso
l’acquirente non paga. Questo è l’automatismo degli effetti del negozio.
I Romani non hanno mai elaborato una teoria del negozio giuridico perché questa parte dal
riconoscimento della personalità giuridica e fisica da parte dell’ordinamento. Il negozio giuridico fu
III
elaborato successivamente in epoca Pandettistica dagli studiosi tedeschi che utilizzarono il diritto
IV
romano per il diritto privato del loro tempo, fino alla codificazione di Bismark . Anche il codice
I Moralmente integro, onesto, retto.
II L’ordinamento è l’apparato amministrativo regolato da regole giuridiche.
III Lo Stato che è arrivato con maggior ritardo alla codificazione è stato la Germania, il cui codice civile (BGB) è entrato
in vigore solo nel 1900. Il BGB è il prodotto della scienza giuridica tedesca, c.d. Il termine pandettistica
pandettistica.
designa l’elaborazione concettuale e sistematica del diritto privato comune tedesco sulla base del diritto romano operata
dai giuristi tedeschi dell’ottocento. Il metodo utilizzato dai pandettisti è sistematico: il diritto è inteso infatti come un
sistema organico e razionale, rappresentabile come una piramide di concetti (che divengono sempre meno numerosi, ma
più generali avvicinandosi al vertice della piramide stessa) ordinati in istituti (ad es. la famiglia) o divisi per funzioni
(es. diritto pubblico e diritto privato). Tale sistema è inoltre completo, in quanto implicitamente contiene la disciplina di
ogni eventuale controversia: l’interprete infatti elabora i principi generali dell’ordinamento inducendoli dalle singole
disposizioni legislative; da quei principi è poi sempre possibile dedurre le norme per il caso concreto, anche qualora il
legislatore non abbia dettato disposizioni esplicite. L’ordinamento è cioè privo di normative. La dogmatica pone
lacune
quindi la priorità della dottrina sulla pratica, del professore sul giudice. Compete infatti non al giudice, ma al teorico
(che in Italia, come in Germania, è il professore universitario) elaborare i concetti per poi ricavare dagli stessi concetti
le regole da applicare al caso concreto.
IV Otto Eduard Leopold von Bismarck, soprannominato (Sassonia, 1 aprile 1815 - Friedrichsruh,
il Cancelliere di ferro,
nei pressi di Amburgo, 30 luglio 1898) è il fondatore e primo cancelliere dell'Impero Germanico. Dal 1865 fu Conte di
Bismarck-Schönhausen, dal 1871 principe von Bismarck e dal 1890 Duca di Lauenburg. Otto von Bismarck studiò
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italiano non ha una teoria del negozio giuridico, però i suoi criteri principali sono richiamati negli
elementi essenziali del contratto.
Gli elementi essenziali del negozio giuridico del diritto romano erano tre: la volontà. la causa e la
protezione.
La volontà
La volontà può essere pura o condizionata. Uno degli elementi essenziali del negozio giuridico è la
volontà che può essere viziata per dolo errore e violenza.
Il dolo
Il dolo è uno strumento di equità, quando non sembra equo che un soggetto tragga vantaggio da una
situazione, se non c’è un altro rimedio, contro di questo si può dare l’azione di dolo che può essere
buona fede non occorre
generale o speciale (quando è per un singolo negozio). Nei giudizi di
l’eccezione di dolo, perché quei giudizi si richiamano alla e dice al giudice di tenere conto di
fides
ciò che è buono ed equo e quindi il giudice può tenerne conto nella sentenza anche senza la richiesta
formale dell’eccezione di dolo.
All’inizio l’azione di dolo era penale, ma con il tempo viene depenalizzata e diventa una azione per
il risarcimento.
A chi chiede l’azione di dolo al pretore, egli concede l’eccezione di dolo che annulla il negozio.
L’azione di dolo quando si penalizza assume anche il carattere della sussidiarietà, nel senso che
viene data quando non ci sono altri rimedi.
L’errore
L’errore se c’è nella manifestazione non vi è nessun negozio.
L’errore può essere:
cioè sull’oggetto della cosa (credevo fosse un cavallo e invece è un asino);
in corpore
in cioè sulla qualità della cosa (credevo fosse un vaso d’argento, ma in realtà è solo
sub-stantia
placcato); cioè sull’identità e sulla qualità dell’altro contraente (io acquisto Tizio, uno schiavo
in personam
credendo fosse un abile giocoliere ed invece mi danno Caio che non sa fare nulla). Questo tipo
di errore è fondamentale nella società e nel matrimonio.
La violenza
La violenza può essere fisica e nell’animo (oggi è psicologica). La prima per i romani era
difficilmente configurabile perché per il negozio la volontà doveva essere espressa con una
dichiarazione o pronuncia specifica.
La violenza nell’animo è causata da uno stato di timore, cioè non si agisce fisicamente sulla
persona, ma si intimidisce al punto da farle dichiarare quello che in condizioni normali non avrebbe
mai fatto.
La violenza è tale se la persona di normale tempra e giudizio non può resistere e questo lo giudica il
giudice. Inoltre deve essere oggettivamente seria e si discute sulla violenza putativa che i romani
non presero in considerazione per molto tempo.
Giurisprudenza a Gottiga. Terminati gli studi lavorò presso il tribunale e fece il servizio militare. Nel 1838 abbandonò il
servizio pubblico e si dedicò ad amministrare la tenuta di famiglia presso Schönhausen. Ben presto mostrò di avere
delle forti ambizioni politiche, molto interessato alla filosofia, all'arte, la religione e la letteratura, Bismarck fin da
giovane fu un ottimo oratore e scrittore di lettere. Nel 1847 sposò Johanna von Puttkamer. In questo periodo divenne
attivo politicamente come membro del Landtag Prussiano. Nel 1849 e nel 1850 fece parte della camera del governo
(Landtag) ed era capogruppo dell'ala di estrema destra. Durante la rivoluzione del 1848 si mostrò difensore accanito del
"principio monarchico". Benché non avesse alcuna formazione di tipo diplomatico divenne, nel 1851, l'inviato
prussiano presso il governo di Francoforte. Nel 1859 fu inviato a San Pietroburgo e nel 1862 ambasciatore a Parigi. Il
23 settembre 1862 venne nominato dal re Guglielmo I Primo Ministro e successivamente ministro degli esteri. Appena
giunto al potere affermò di voler risolvere il problema dell'unità nazionale tedesca " non con discorsi ne con
deliberazioni della maggioranza, bensì col sangue e col ferro". In pochi anni l'uso della forza unitamente all'abilità
diplomatica consentì alla Prussia di portare a compimento il processo di unificazione e di diventare la principale
potenza europea. 2
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Nel nostro diritto la conseguenza della violenza è l’annullabilità del negozio, questo non c’è per i
romani, ma esiste l’azione penale modellata su quella per la rapina.
Dopo il pretore dette altri rimedi come la pro terrim, a causa della violenza.
restitutio in integrum
La era un provvedimento del pretore che si basava sulla finzione che un
restitutio in integrum
determinato atto non fosse avvenuto e quindi chi aveva un bene con un negozio fatto con la
violenza doveva restituirlo come se non fosse mai avvenuto. In sintesi con la restitutio in integrum
abbiamo l’annullamento dell’atto.
La causa
La causa è la motivazione oggettiva e soggettiva lecita del negozio giuridico. Nel diritto romano
tutti i negozi giuridici erano tipici, mentre la causa poteva essere solo atipica. I negozi senza causa
sono astratti.
La protezione
La protezione era data dal processo che nasce per assicurare protezione ai negozi.
Il temine nel negozio giuridico
Il negozio può avere un termine o non averlo (il matrimonio). L’elemento tempo si chiamava dies a
il giorno di inizio, mentre l’eventuale termine del negozio si chiama
quo, dies ad quem.
Il termine in un negozio può essere espresso e non (implicito), ma c’è sempre. Nelle obbligazioni il
momento dell’adempimento può essere espresso e non, in questo secondo caso per i romani era
stating (immediatamente), dalla richiesta dell’avente diritto perché le prime obbligazioni erano
gratuite e quindi chi concedeva qualcosa in prestito in qualsiasi momento poteva chiedere la
restituzione.
La condizione nel negozio giuridico
La condizione deve essere lecita e possibile e deve essere riferita ad un fatto futuro ed incerto ed ha
due ipotesi:
Gli effetti negoziali si produrranno solo quando si verifica l’elemento, futuro ed incerto, inserito
nel negozio. Ad esempio se si verifica farà freddo a maggio, se la condizione non si verifica il
negozio non produce alcun effetto. La condizione è sospensiva ad effetto retroattivo in quanto
se si verifica la condizione gli effetti partono dall’inizio del negozio.
La condizione è risolutiva risolve (cioè estingue o scioglie) gli effetti negoziali, già prodotti, se
si verifica l’elemento, futuro ed incerto, inserito nel negozio. In altre parole si acquista il diritto
immediatamente, ma con la possibilità di perderlo se si verifica la condizione risolutiva. Ad
esempio: compro un fondo sul confine oggi, a condizione che entro un anno non scoppi la
guerra, altrimenti il negozio cesserà di avere i suoi effetti.
In sintesi la condizione sospensiva fa iniziare il negozio, quella risolutiva lo fa cessare.
La cautio muciana è un espediente del giurista Quinto Mucio per risolvere il caso di una condizione
che non è impossibile, ma è molto difficile che avvenga (ti darò lo schiavo, se vado al
Campidoglio). La soluzione di Quinto Mucio sta nel fatto che il beneficiario doveva promettere una
somma di denaro nel caso si fosse verificata la condizione, ma nel frattempo dava esecuzione al
negozio, quindi, in riferimento all’esempio, lo schiavo lo do subito, ma se si verifica la condizione
pagherà la somma di denaro pattuita.
Un altro caso è la condizione tacita, ad esempio se io do una dote al futuro marito di mia figlia,
V questo è
senza dirlo a lei e questa muore; il marito deve restituirla? Per il giurista Nerasco Prisco
un caso di condizione tacita, in quanto la dote viene data a condizione che segue il matrimonio e
quindi se questo non avviene deve essere restituita.
La condizione tacita è importante per il nostro diritto perché sulla scorta di questo è stata elaborata
la presupposizione. Per Santoro Passarelli la presupposizione è la condizione non dichiarata o
implicita. Si ha quando le parti hanno considerato pacifica e determinante, per la conclusione del
negozio, una situazione attuale o futura non menzionata nel negozio. Classico è l’esempio del
V L. Nerasco Prisco è un giurista brillante, tanto da essere prescelto in un primo momento come erede di Traiano. E’ del
periodo medioclassico, da Nerva a Marco Aurelio (96-180 d.C.).
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contratto di locazione di un balcone per assistere ad uno spettacolo (si pensi a fuochi d’artificio) che
poi non si tiene più. VI
Furono create dagli edili curuli le azioni edilizie per la tutela del compratore che hanno previsto le
ipotesi dei vizi occulti che erano quelle qualità mancanti, o difetti esistenti, nel bene oggetto della
compravendita che non fossero rilevabili con la normale diligenza al momento dell’acquisto. Ad
esempio se compro uno schiavo non posso sapere se questo è malato di mente.
Le azioni edilizie consistono nel costringere il venditore a fare una promessa:
di pagare il doppio del valore della cosa, qualora il vizio è tale che non ha senso acquistare
quella cosa, avere liceve;
di pagare la differenza di valore tra il bene con il difetto e il prezzo realmente pagato, quanti
minoris.
In alcuni casi si può scegliere tra la prima e la seconda soluzione.
LA PERSONA
Nel manuale di Gaio si parla del diritto delle persone e del diritto delle cose.
I Romani non avevano la dottrina della personalità giuridica, per loro vi era rilevanza dove vi era un
uomo. La rilevanza giuridica può essere piena, quella dei padri, e meno piena quella dei figli e degli
schiavi.
La personalità (rilevanza giuridica) non derivava dal riconoscimento dell’ordinamento giuridico (la
civitas), ma dal fato di essere uomo, di nascere.
VII il diritto si distingue in diverse sfere e basato su un diritto che spetta tutti i viventi
Per Ulpiano
(uomini, animali, schiavi, eccetera), ma di cui si deve definire la rilevanza delle prerogative.
La persona è un elemento di classificazione giuridica che distingue gli uomini (padri, donne, figli e
schiavi) dal mondo esterno all’uomo.
Per i romani non esiste la distinzione oggetto del diritto e soggetto del diritto è infondata e quindi
non esiste il diritto oggettivo ne soggettivo: l’interesse della persona tutelato dall’ordinamento
giuridico.
Il diritto romano ha lo l’insieme delle fonti che possono dare rilievo giuridico. Ad esempio lo
ius, VIII
schiavo non ha rilievo per lo ius civile, ma ha rilievo per lo (diritto onorario).
ius honorarium
L’uomo era considerato una entità biologica e quindi comunque rilevante per il diritto, sino
all’avvento della Chiesa quando, con la speculazione cristiana viene elaborata la teoria della dignità,
divenuta fonte di lotte e spargimento di sangue.
Con il concilio di Nicea viene forgiata la definizione di un'unica persona con tre identità, cioè la
santissima Trinità che porta una notevole carica di valore e rappresenta il massimo bene.
Per la Chiesa all’uomo veniva riconosciuta la personalità quando acquistava due valori: la ragione e
la virtù. Il valore della ragione distingueva l’uomo dagli animali, mentre il valore della virtù (oggi
significa essere credenti) era la qualità di chi riusciva a far crescere la città, l’attività bellica,
l’attività oratoria.
Fino a Costantino la virtù per i cristiani era la lotta contro lo Stato, infatti per S. Agostino la città di
Dio era contrapposta alla città del diavolo, quella dello Stato, cioè gli uomini senza la grazia di Dio.
Costantino lo Stato viene santificato e l’imperatore diventa l’autorità voluta da Dio. Per questa
Con
ragione, da allora, l’imperatore governa per grazia di Dio e il popolo non conta più.
Da Costantino la virtù non più la lotta contro lo Stato, ma contro il proprio corpo, cioè la capacità di
vincere pulsioni e in questo modo nascono gli asceti e gli anacoreti, quelli che si flagellano.
VI Magistrati che sovraintendevano i mercati.
VII Domizio Ulpiano originario di Tiro in Fenicia e discepolo di Papiano. Divenne praefectus pretorio. Compose u
commentario di 81 libri e il commento ad Sabinium di 51 libri, ma rimase incompiuto. E’ il primo a codificare tutto il
diritto romano, ma non tiene conto di tutte le costituzioni imperiali che sono il nuovo diritto. Nella sua produzione
prevalgono i commentari. E’ un autore della tarda fio
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