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Il giuramento nell'ambito dei contratti e del processo

Nell'ambito dei contratti, il giuramento era una pratica comune chiamata sponsio. In questa pratica, un soggetto prometteva ad un altro una prestazione e sanciva il proprio impegno attraverso un giuramento promissorio che aveva anche una valenza religiosa. Nel corso del tempo, la struttura verbale della sponsio è rimasta, ma il giuramento è scomparso.

Nel campo del processo, l'antico processo era caratterizzato da forme solenni. Le parti coinvolte dovevano giurare che ciò che dicevano era vero. Nel corso del tempo, il giuramento assertorio si è trasformato in una scommessa, in cui le parti scommettevano di versare una somma di denaro o dei capi di bestiame a seconda del valore contestato. Restano ancora due forme di giuramento: quello dello schiavo liberato (promisso iurata liberti), che prometteva prestazioni a chi lo aveva liberato, e il giuramento deferito da una parte all'altra parte del processo che decideva la causa, chiamato giuramento decisorio (ancora in vigore per certi casi).

Il giuramento, quindi, è stato un mezzo di prova anomala utilizzato sia nel contesto dei contratti che nel processo.

Una parte chiede all'altra di giurare la veridicità delle proprie asserzioni. Questo stato di cose si modifica con l'avvento del cristianesimo che non era tollerato solo nel caso in cui attaccasse il potere imperiale. Nel tardo-antico il cristianesimo influenza il potere imperiale (cesaropapismo).

Ordinamento giuridico: insieme delle norme vigenti per una società. L'ordinamento giuridico per eccellenza è quello dello Stato. Santi Romano: teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: quello statuale non è l'unico. La fonte principale del diritto ora è la Costituzione.

Le fonti del Diritto Romano (o fonti di produzione normativa) sono in elenchi che arrivano dai giuristi e elenchi retorici degli avvocati. Retorica Auctor ad Herennium: Opera del I secolo a.C. (un tempo attribuita a Cicerone) nel 2.19 vi è un elenco di fonti: natura (bonum et aequum), lex, iudicatum, pactum (in accordo fra le parti), consuetudo.

Partizione più che altro rivolta agli avvocati. Topica 28: leges, senatus consulta, res iudicatae, auctoritas iuris peritorum, edita magistratuum, mos, aequitas. Anche questi sono ad uso dei retori perché vi sono delle fonti che non sarebbero propriamente fonti di diritto. Elencazioni finora per i retori. Le elencazioni fatte da giuristi (più attendibili e soddisfacenti) sono le Istituzioni di Gaio, dove veniva esposto in maniera elementare il diritto privato: iura populi romani, ovvero delle leggi.
  1. Leges
  2. Plebiscita (poi equiparati alle leggi: sono atti normativi simili alle leggi ma sia l'organo proponente, sia l'organo assemblea sono diversi. Proposti da magistrati detti Tribuni della Plebe e esaminati in assemblea dai Concilia Plebis, è la Lex Ortensia del I secolo a.C. ad equiparare i plebisciti a leggi valide anche per i patrizi).
  3. Senatus Consulta
  4. Edita magistratuum
  5. Constitutiones
  6. Auctoritas prudentium
Certi profili più

Inconsueti non sono menzionati da Gaio, queste sono fonti di norme giuridiche elencate in maniera tecnica. L'introduzione delle fonti avviene da parte di chi detiene il potere. Epoca monarchica: influenza buona parte dell'epoca arcaica. I mores sono più che una fonte, un modo attraverso cui certe norme si manifestano, norme che non erano sempre state tali: fenomeni consuetudinari la cui ripetizione è doverosa. Opinio iuris vel necessitatis. Ripetizione dovuta. La natura dei mores è connessa alla sfera divina. Ordalia: giudizio degli dei mediante delle prove di sopravvivenza (quello che sopravviveva aveva ragione), non presente però a Roma. Auspicium (presente a Roma): si interroga la volontà degli dei per sapere la condotta da tenere nei confronti delle parti. L'auspicium riguarda un caso singolo e concreto. Ad esempio il volo degli uccelli e la visione delle interiora degli animali. Per i Romani certe norme erano immanenti nella struttura.

socio – economica dell’epoca: diritto divino immanente nelle cose da rispettare sempre (unpo’ come il fato Greco) (Es. Patria potestas). Il diritto consuetudinario è l’unico dell’epocamonarchica. In seguito anche il re interviene a porre norme di autorità (Sesto Papirio), ma questenorme potrebbero essere anch’esse frutto del diritto consuetudinario successivamente attribuito alre.Dopo la metà del V secolo a.C. (451 – 450) prima grande codificazione: legge delle XII tavole(Dopo epoca monarchica, ma epoca arcaica), lotta fra patrizi e plebei: primo fenomeno certo cheattesti tramite emanazione di leggi l’introduzione di norme giuridiche. La legge delle XII tavole nonera innovativa rispetto ai mores, ma dava ad essi un testo scritto. La legge è un atto di emanazionesecondo procedure prefissate che porta alla produzione di norme giuridiche. Comizi centuriati edemanazione di un testo contenente norme: impatto

però non consistente: le leggi vanno ad incidere solo su alcuni dettagli. Es. leggi delle garanzie che fissano un istituto e ne regolamentano i singoli aspetti. Solo nel danneggiamento a cose interviene la Lex Aquilia. La legge Petelia Papiria invece è abrogativa di un mos (un istituto di diritto privato, il nexum). Si distingue fra leges rogatae, dictae e datae. Dictae: fatte da un magistrato oralmente senza l'approvazione di un comizio. Datae: suproposta dei magistrati, approvate nei comizi e imposte a minoranze subordinate. Rogatae: fatte da un magistrato per iscritto. Per legge si intendeva anche l'assetto di interessi steso dalle parti in un contratto. La lex supera la sua operatività all'ombra dell'instaurazione del principato. La legge continua ad essere utilizzata fino alla prima parte del principato.

Edicta magistratuum: atti emanati da magistrati legittimati a farlo (pretori ed edili curuli). I magistrati lasciavano mezzi giudiziari ai

Cittadini che ne avessero bisogno. I pretori poimodificarono gli editti precedenti (edictum tralaticium, che era la parte immutata degli edittimodificati). La giurisprudenza era formata dalle opinioni e prese di posizione dei giuristi (Es.Pontefici). I privati si rivolgevano ai collegi pontificali che decidevano al loro interno il principio didiritto applicabile. La giurisprudenza successiva non si svolse più nell'ambito di collegi pontificali,ma nell'ambito di decisioni di giuristi privati. Nella contemporaneità si potevano costituire opinionidiverse tutte costituenti diritto.

Senatus consulta: deliberazioni del Senato (che permane anche nell'epoca imperiale). In origine ledeliberazioni del Senato non avevano l'effetto di porre delle leggi, ma di deliberare nei confronti deiconsoli. Deliberazioni che sfociano in attività del pretore (vincolato a tener conto delle deliberesenatorie). Modalità che continua fino alla fine del I secolo d.C.

Consulta che impediva alle donne di chiedere obbligazioni o che non fossero validi i mutui ai figli sotto patria potestà. Gli atti emanati dal Senato poi furono equiparati a legge. Ad un certo punto l'imperatore fu ritenuto princeps senatus, e quindi si ammise che siccome in presenza dell'imperatore le emanazioni come leggi.

Dalla II metà del II secolo d.C. viene introdotta la fonte dell'Oratio in senatu papita (dell'imperatore o di un suo questore). Dapprima secondo votazione, poi direttamente ritenuta norma giuridica. Orazione che dichiara la nullità delle donazioni fra coniugi.

Constitutiones: con forma e portate differenti: di 5 tipi. Edicta e mandata: forme di costituzione poco usate; gli edicta nell'ambito del diritto pubblico e solo in seguito leges generales. I mandata erano istruzioni dell'imperatore ai propri funzionari soprattutto nelle province (o di contenuto concreto o principi astratti), regolavano anche i testamenti dei militari.

Rescripta, epistulae edecreae le altre 3 forme. Rescriptae erano risposte della cancelleria imperiale a soggetti che avevano compiuto interrogazioni (o privati o magistrati o giudici). La cancelleria sanciva il principio secondo di diritto applicabile. Le lettere differiscono dai riscritti perché la lettera viene scritta da un magistrato in maniera ufficiale: il rescritto viene dato tramite affissione nel palazzo dove è l'imperatore nel momento della pubblicazione, la lettera viene inviata. Il decretum: riguarda una concreta controversia concerne un procedimento instaurato davanti al tribunale imperiale. Queste ultime 3 fonti riguardavano casi concreti però venivano presi come punto di riferimento. Risoluzione di un certo caso in base a un principio generalizzabile. La consuetudine torna ad essere esaminata prima della fine dell'epoca classica. Il popolo la accetta perché tutti vi si uniformano. I fenomeni ricondotti alla consuetudine riguardavano

Più che altro i cosiddetti mos regionis, ovvero regole che vigevano ai confini dell'impero, soprattutto nella parte orientale.

Iura Populi Romani: iuris prudentia è il momento caratterizzante l'esperienza romana. Una serie di persone che si occupano direttamente del diritto (dottrina dei giuristi). Giuristi che danno i loro pareri anche come singoli, in quanto dotti o appartenenti ad una classe sociale. Ius controversum metodo topico o casistica. Ius controversum: fenomeno che si ambienta nel quadro della giurisprudenza laica: poiché un giurista interrogato su un caso preciso poteva decidere diversamente. Però tutte le decisioni erano diritto. E un giudice può decidere riguardo un parere più persuasivo. Ius controverso viene regolato dal rescriptum divi Adriani: se su un determinato caso concreto i pareri di tutti i giuristi sono uguali, quella sentenza ha valore di legge. In seguito il parere dei giuristi fu regolato da uno ius respondendi.

Il diritto romano prevedeva che l'imperatore potesse conferire il diritto in modo discrezionale. Tra i giuristi romani vi erano i Sabiniani e i Procuriani (come Masurio Sabino e Procuro) che avevano giudizi completamente diversi tra loro. Ciò portava a risultati diversi in molti casi, creando una distinzione amministrativa.

Il metodo casistico o topico utilizzato dai giuristi romani consisteva nell'analizzare il caso singolo come punto di riferimento: partendo dai principi, si arrivava ai corollari e infine all'applicazione pratica. Per i Romani, il diritto si ricavava dall'analisi di un caso pratico, utilizzando un metodo induttivo anziché deduttivo. Si prestava maggiore attenzione alla casistica del caso pratico.

I sistemi giuridici si distinguono tra chiusi e aperti, a seconda dei soggetti e delle modalità del diritto. In un sistema aperto, i valori sono stabiliti dai giuristi che contribuiscono a disciplinare la vita sociale. Nel sistema chiuso, invece, non vi è la partecipazione del giurista nel porre i valori dell'ordine. Il giurista nel sistema chiuso opera in un contesto in cui i valori non sono stabiliti da lui.

Nel diritto Romano (sistema aperto) il giurista pone i valori e li adegua alla società. I giuristi inseriscono criteri di valutazione. A Roma nella medesima situazione potevano essere evidenziati dai giuristi profili.

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Publisher
A.A. 2011-2012
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Diliberto Oliviero.