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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO DERIVATIVO
Ai modi di acquisto della proprietà a titolo derivati appartiene la donazione e tutto il
fenomeno della successione (legati e istituzione di erede); accanto a questi fenomeni
noi troviamo tre atti, che sono la MANCIPATIO, li IURA CESSIO e la TRADITIO:
• MANCIPATIO: modo di trasferimento della proprietà di quelle 4 cose che
rientrano nella categoria dei RES MANCIPI; e' un atto traslativo della
proprietà, che avviene con l’atto rigido e formale della MANCIPATIO.
• IN IURE CESSIO (cessione davanti al tribunale dei magistrati): vale sia per la
cessione RES MANCIPI sia per le RES NEC MANCIPI; consiste in un
processo fittizio: solo in quella parte del processo che avviene davanti al
tribunale del magistrato; vi e' un soggetto che dichiara di essere proprietario
della cosa portata in tribunale (se e' una cosa immobile basta portare
qualcosa che rappresenti quella cosa) e, di fronte all’affermazione di questo
soggetto (acquirente) della proprietà sulla cosa, l’altro soggetto (il precedente
proprietario) tace; il processo e' finto perche le due parti sono già d’accordo
tra di loro. Il processo IN IURE CESSIO vi era anche per realizzare l’adozione
(era anch’esso un processo fittizio).
• TRADITIO: e' l’unico che resta nel diritto giustinianeo e che viene trasmesso
alla tradizione giuridica successiva, e in molti posti ancora esiste. La
TRADITIO, letteralmente vuol dire consegna, ma non tutte le consegne di
cose trasmettono la proprietà della stessa. La consegna di una cosa può
trasmettere il possesso, e la detenzione. Il possesso si ha quando chi riceve
la cosa consegnata, la riceve come se fosse una cosa propria. La detenzione
si ha quando chi riceve la cosa in consegna sa che quella cosa appartiene ad
un altro. la TRADITIO, affinché sia un atto di trasmissione della proprietà,
deve presentare i seguenti requisiti:
1) il TRADENS (colui che consegna) deve essere il proprietario: se chi
consegna non e' il proprietario, non può trasmettere ad altri la proprietà.
2) ci deve essere l’accordo tra chi consegna la cosa (TRADENS) e chi la
riceve (ACCIPIENS) nel trasmettere la proprietà su quella cosa.
3) la giusta causa (IUSTA CAUSA TRADITIONIS): la ragione, da un punto di
vista giuridico, che giustifica il passaggio di proprietà della cosa dal tradens
all’accipiens (una giusta causa potrebbe essere, ad esempio, una donazione,
una compravendita, l’adempimento di un legato, la costituzione in dote ecc).
La traditio originariamente vale per le RES NEC MANCIPI. Si vengono poi ad
affermare altre regole, che sono importanti perche arrivano fino al diritto
moderno (non in Italia); queste regole riguardano la consegna della cosa,
perche la traditio nasce come modo di consegna materiale della cosa,
laddove si trattasse di una cosa immobile, la consegna si faceva accedendo
sul fondo: l’atto di consegna che il tradens faceva all’accipiens trovandosi sul
fondo, che doveva essere consegnato. Tra il II e il III secolo d.C., alla
necessità della consegna materiale si introducono alcune deroghe (casi in cui
la tradizione si compie senza la consegna materiale della cosa):
1) TRADITIUM CLAVIUM (consegna delle chiavi o traditio symbolica): si ha
quando il tradens vuole consegnare all’accipiens tutte le merci che si trovano
in un magazzino e, invece di consegnare ad una ad una le singole merci, gli
consegna direttamente le chiavi del magazzino (la consegna delle chiavi
equivale alla consegna delle singole merci); la stessa regola poi si estende,
non si sa se nel diritto romano o nel diritto medievale, nel caso, per esempio,
della consegna degli edifici (con la consegna simbolica delle chiavi).
2) TRADITIO LONGA MANU (consegna a mano lunga): anche questo caso
fa riferimento alla consegna di immobili, in particolare di fondi agricoli situati in
campagna, quando il tradens anziché recarsi sul fondo insieme all’accipiens
glielo indica dall’alto di una collina, di una torre o di un edificio (questa è
un’immagine che sembra più medievale che romana).
3) TRADITIO BREVI MANU (consegna fatta a mano breve): l’inquilino, il
conduttore che ha preso in affitto un immobile, se il proprietario glielo vende,
come effettua la consegna di una cosa che l’inquilino ha già in detenzione?
L’inquilino ha la disponibilità della cosa perche quella cosa, siccome l’ha
comprata, non l’avrà più in detenzione ma ne sarà il proprietario. In realtà non
vi è nessuna consegna materiale della cosa, ma, siccome cambia titolo, e da
inquilino diventa proprietario e, in base a questo, cambia la disponibilità della
cosa. Chi aveva la disponibilità della cosa a titolo diverso acquista la cosa
come propria.
4)CONSTITUTUM POSSESSORIUM (costituto possessorio): quando, per
esempio, chi vive in un immobile lo vende ad altri ma continua ad abitarci
come inquilino; non vi è una consegna materiale dell’immobile dal tradens
all’accipiens; il tradens trasferisce la proprietà ma ne conserva la disponibilità
a diverso titolo.
ALTRI MODI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
Questi altri modi di acquisto della proprietà sono difficilmente classificabili nella
bipartizione a titolo originario e a titolo derivativo.
1) COMMIXTIO VEL CONFUSIO: le nostre fonti ne trattano, quando cose
appartenenti a proprietari diversi si confondono in una sola, ad esempio, quando si
mescola il vino, che appartiene a più proprietari, ecc. In questo caso, a tante
situazioni di proprietà individuale si sostituisce una situazione di comproprietà; da
situazioni di proprietà singola, si passa ad una situazione di comproprietà.
2) ADIUDICATIO (aggiudicazione): e' il caso opposto e si ha quando un giudice, con
la propria sentenza, sostituisce a una situazione di comproprietà, diverse situazioni di
proprietà individuale; e' l’atto di aggiudicazione contenuto alla sentenza del giudice
che da vita alla nuova situazione di proprietà individuali che sostituiscono la
comproprietà.
3) LITIS AESTIMATIO (pagamento della stima dell’oggetto della lite): fino
all’affermazione della COGNITIO EXTRA ORDINEM, nel campo del processo civile,
il possessore che aveva perso la lite e che quindi avrebbe dovuto restituire la cosa al
proprietario, non poteva essere costretto con la forza dall’apparato pubblico a
effettuare tale restituzione. Quindi si cercava di costringere il possessore
indirettamente a restituire la cosa al proprietario. La costrizione indiretta avveniva
cosi: il giudice chiedeva all’attore (proprietario) di giurare una somma di denaro
corrispondente al valore che aveva la cosa che il possessore avrebbe dovuto
restituire (il giudice deferiva al proprietario vittorioso nella causa un giuramento e
l’oggetto del giuramento era l’indicazione del valore della cosa che il possessore
avrebbe dovuto restituire): nell’effettuare il giuramento ovviamente, per spingere il
possessore a restituire la cosa, si indicava un valore maggiore; il possessore o
restituiva la cosa, oppure pagava la stima dell’oggetto della lite e pagandone la
stima, ne diventava il proprietario. Questo sistema non esiste più nel diritto
giustinianeo e nemmeno oggi.
4) USUCAPIO E PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS: l’usucapione e' importante
anche oggi. Nel diritto romano nasce prima l’usucapione della prescrizione; nel
nostro ordinamento la prescrizione e' solo estintiva, però accanto ad essa vi e' la
prescrizione acquisitiva; per questo, in molti paesi, si preferisce parlare di
usucapione insieme alla prescrizione. L’usucapione e' un modo di acquisto della
proprietà che esiste già nelle 12 tavole, e richiede 5 elementi, che i medievali
riassumono in un esametro:
-RES HABILIS: cosa capace di essere usucapita. Non tutte le cose sono soggette
alla proprietà individuale (come le cose pubbliche, le cose rubate, ecc.)potevano
essere usucapite, ma bisognava vedere quali potevano e quali non potevano.
-TITULUS (IUSTA CAUSA): è la giusta causa. Sia la giusta causa che la buona fede
fanno riferimento al requisito del possesso. Il possessore, per poterla usucapire,
deve possedere questa cosa in base a una giusta causa, riconosciuta
dall’ordinamento giuridico, e in buona fede (se io rubo non acquisto in buona fede,
ma se acquisto uno schiavo, ne acquisto il possesso, ma ho un titolo e una giusta
causa, data dalla compravendita: un rapporto giuridico che giustifichi il possesso).
-FIDES (BONA FIDES): è la buona fede oggettiva. Il possessore deve sapere di non
ledere l’altrui diritto, quindi deve essere persuaso di non violare diritti altrui. Nel diritto
romano, ai fini dell’usucapione, la buona fede deve esistere solo nel momento in cui
il possesso si acquista (solo nel momento iniziale) e questo principio si esprime
dicendo questo: “la malafede sopravvenuta non nuoce ai fini dell’usucapione”. La
buona fede soggettiva ci deve essere, ma solo al momento iniziale.
-POSSESSIO: il possesso deve essere tale; se un soggetto non e' possessore ma
detentore di una cosa, non ci può essere l’usucapione.
-TEMPUS: questo possesso deve essere prolungato nel tempo. Le 12 tavole
prevedono per l’usucapione di cose immobili (fondi) un tempo di 2 anni, e, per tutte le
altre cose il tempo di 1 anno; sono tempi brevi, ma che arrivano fino all’età di
Giustiniano. Le 12 tavole vogliono risolvere le situazioni di incertezza di proprietà
individuale delle cose in tempi brevi.
Se il possessore di un fondo, prima del decorso di due anni muore, il suo erede
ricomincia da capo il possesso dell’usucapione o no? No, il successore del
possessore succede nel possesso, e il possesso prosegue, da un punto di vista
temporale, al capo del successore: non vi è interruzione del tempo dell’usucapione.
In questo caso si parla, nelle fonti, di SUCCESSIO POSSESSIONIS (successione
nel possesso).
Se il possessore, prima di due anni, trasmette la cosa ad un altro (la vende ad
un’altra persona), l’acquirente che entra in possesso di questa cosa ricomincia da
capo il tempo del possesso, o anche in questo caso subentra al possessore
originario e non deve ricominciare da capo? Anche in questo caso l’acquirente del
possesso a titolo particolare non deve ricominciare da capo il tempo di possesso per
usucapire ma lo aggiunge al tempo del suo dante causa (la persona che gli ha
venduto la cosa). In questo secondo caso si parla di ACCESSIO POSSESSIONIS
(accesso nella possessione). Nel primo caso il successore a titolo universale (erede
del possessore) siccome subentra nel possesso non ha bisogno del requisito i