Istituzioni di diritto romano
Introduzione al diritto delle persone e delle successioni
Quando si parla di diritto delle persone si tratta anche del diritto di famiglia. Poi si tratterà anche la parte delle successioni. Le successioni, per come sono strutturate, sono strettamente collegate alla famiglia: ci sono dei membri che non si possono escludere dalla successione. Poi tratteremo la parte sulle origini delle attività di impresa e poi la parte delle obbligazioni, della proprietà e dei diritti reali.
Le persone
Il diritto delle persone ruota intorno ai concetti di capacità giuridica e capacità di agire. Nel diritto romano questi concetti vengono sostituiti dal concetto di status. Ci sono tre status che caratterizzano le persone dotate di capacità giuridica: quella che noi chiamiamo la capacità giuridica, nel diritto privato romano, ce l'aveva la persona che godeva di tre status: libertà, cittadinanza e condizione di persona sui iuris (giuridicamente autonoma); chi ha questi tre status è dotato di capacità giuridica. La contrapposizione che si ha in ciascun status è: “libero e schiavo”, “cittadino e straniero” e “sui iuris e alieni iuris”.
1) Libero/schiavo
Le “Istituzioni di Gaio” e Giustiniano introducono la somma divisione del diritto delle persone (summa divisione de iure personarum), che è data dal fatto che dalla società romana le persone si dividevano in due grandi categorie: persone libere e schiavi:
- Persone libere: quando si parlava di liberi, si distinguevano due categorie: 1) le persone che erano libere perché erano già nate libere (ingenui) 2) e quelle persone che sono libere, perché sono state liberate dalla schiavitù (liberti o libertini); lo schiavo manomesso rientra nella categoria dei liberti o libertini. Ci sono alcuni settori del diritto privato (nelle successioni) dove vi è una discriminazione tra ingenui e liberti perché, anche dopo la liberazione, questi ex schiavi mantengono certi legami patrimoniali con gli ex padroni.
- Schiavi: Gli schiavi non avevano capacità giuridica e su di loro esercitava un potere sia personale che patrimoniale il padrone (dominus), che in rapporto agli schiavi ha un doppio significato: da un lato mette in luce il profilo personale, mentre, come secondo significato, il termine “dominus” sta ad indicare anche “proprietario dello schiavo”: qui emerge l’elemento patrimoniale: lo schiavo è patrimonio del dominus come qualsiasi altra cosa. Lo schiavo non ha capacità giuridica e non può avere un suo patrimonio e quindi tutti gli utili che derivano dall’attività negoziale dello schiavo sono da ricondurre al patrimonio del padrone (lo schiavo è agente del padrone); lo schiavo è un elemento del patrimonio del padrone (è una cosa): può essere venduto, comprato, ecc…
Nell’epoca arcaica (prima e un po’ dopo le 12 tavole, verso la fine del IV sec. a.C.) l’aspetto dello schiavo come persona prevale sull’aspetto dello schiavo come cosa: lo schiavo vive con la famiglia del padrone e si trova in una posizione sociale molto spesso analoga a quella degli altri componenti della famiglia. Nel periodo centrale del diritto privato romano (dalla metà del III sec. a.C. fino alla metà del III sec. d.C., che corrisponde al periodo classico o al periodo del diritto privato dell’età commerciale) prevale la considerazione dello schiavo come elemento del patrimonio del padrone: lo schiavo a poco a poco si reifica (diventa una cosa). Nell’ultima fase del diritto privato romano (che va dalla fine del III sec. d.C. fino a Giustiniano: epoca post classica) vi è una ripresa dello schiavo valutato come persona, anche se permane l’aspetto patrimoniale.
Questi tre grandi blocchi caratterizzano un po’ tutti gli istituti perché coprono circa 1300 anni dell’età romana. Il fatto che il padrone avesse poteri di natura personale e patrimoniale sullo schiavo, non significa che potesse liberare lo schiavo. Più esso si impegnava per il padrone più grandi erano le aspettative per liberarlo. L’atto di liberazione dello schiavo veniva chiamato manomissione. Esistono vari tipi di manomissione: quando lo schiavo veniva liberato non si parlava più di rapporto “dominus – servus” ma di un rapporto “patronus – libertus”: patronus è l'ex padrone, colui che ha liberato lo schiavo (non è il padrone); libertus è la persona libera, precedentemente schiavo, che viene liberato.
2) Cittadino/straniero
Esisteva tutta la branca dello ius civile che conteneva il diritto privato. Questa distinzione tra cittadino e straniero era importante nell’epoca arcaica; in quest’epoca anche lo ius civile (diritto per i soli cittadini) e lo ius gentium (istituti di diritto privato comuni sia ai cittadini che a tutte le altre genti). Questa differenza, quando abbandoniamo l’epoca arcaica, si va, a poco a poco, attenuando (fino a Caracalla); questo secondo status non permane per tutta la durata del diritto privato romano; la necessità di essere cittadini romani viene meno con la costituzione Antoniniana: nelle “Istituzioni di Giustiniano” non ha nessun valore, perché ha un carattere universale, perché detta un diritto prevalentemente privato, applicabile a tutti (a tutti gli abitanti del mondo): dopo la costituzione Antoniniana cessa di avere importanza questo status.
3) Persona sui iuris/persona alieni iuris (sottoposta all’altrui potestà)
Quando un uomo è sui iuris viene indicato con il termine pater familias (si usava questo termine anche se non aveva figli); per indicare la donna sui iuris a volte troviamo l’espressione “mater familias” (ma è difficile pensare che indichi la donna sui iuris): il termine vero e proprio per indicare una donna che è giuridicamente indipendente è donna sui iuris. Questa condizione era indispensabile ai fini di avere la capacità giuridica.
La capacità di agire
In riferimento a sui iuris emerge per la prima volta il concetto di capacità di agire: non tutte le persone libere, cittadine e giuridicamente indipendenti, pur avendo capacità giuridica hanno anche la capacità di agire (capacità di concludere attività giuridiche inerenti alla propria persona): ci sono 4 situazioni di limitazione alla capacità di agire, e possono essere sia limitazioni parziali sia che comportano l’esclusione della capacità di agire:
- Impubertas (impubertà): condizione di persona impubere (il non avere raggiunto la pubertà): era un limite che coincideva con 12 anni per le donne e 14 per gli uomini. Chi era sotto il limite della pubertà non aveva capacità di agire.
- Mulieres (sesso femminile): noi passiamo da una situazione in cui la donna sui iuris non ha capacità di agire fino all’epoca di Giustiniano, dove la donna ha propria capacità di agire quasi come quella dell’uomo (nel diritto germanico, però, erano sempre sottoposte a un uomo).
- Furiosi (infermità mentale): mentecatti (mente capti): presi nella mente.
- Prodigi (prodigalità): letteralmente il termine prodigalità sta ad indicare lo sperperamento del patrimonio; si trattava di persone che andavano tenute sotto controllo (come i malati del gioco al giorno d’oggi).
Queste sono situazioni dove una persona che ha piena capacità giuridica ha tuttavia una limitata capacità di agire. Queste situazioni esistono anche oggi: i casi di limitata capacità di agire sono la minore età (18 anni), l’interdizione.
Il pater familias
Tutto il diritto della famiglia ruota intorno ai poteri del pater familias (è patriarcale). Ci sono in tutto 4 poteri attribuiti al pater familias: Potestà Dominica, manus, patria potestas e mancipium.
1) Potestas dominica (potestà come padroni sugli schiavi)
Se uno schiavo non ha capacità giuridica, come fa a concludere un contratto? Perché gli elementi della capacità giuridica e della capacità di agire non sono connessi nel modo in cui lo sono oggi.
2) Manus (potere di mano: potere del marito sulla moglie)
Intorno alla manus le “Istituzioni di Gaio” trattano il matrimonio e implicitamente il problema degli sponsali (promesse di matrimonio), la dote e il divorzio; nel diritto romano ci sono aspetti totalmente superati ma anche aspetti attuali e innovativi:
- Matrimonio: nell’epoca arcaica (monarchica fino alle 12 tavole e anche un po’ dopo, fino al IV sec. a.C.) esisteva una differenza tra matrimonio e acquisto del potere del marito sulla moglie: il matrimonio è chiamato matrimonio (si può trovare anche il termine “iustae nuptiae”: matrimonio legittimo, conforme al diritto). Diverso dal matrimonio era l’acquisto del potere (manus) del marito sulla moglie, che si chiamava conventium in manum (cadere sotto il potere del marito). Il matrimonio, anche sotto Giustiniano, è caratterizzato da due elementi fondamentali che erano:
Elementi del matrimonio
- La reciproca intenzione del marito e della moglie di considerarsi sposati (adfectio maritalis) e la manifestazione esterna (convivenza: vivere insieme). Se viene meno l’adfectio maritalis cessa il matrimonio, se non permane il consenso, anche da una sola parte, il matrimonio si scioglie. Cessato l'adfectio maritalis deve cessare anche la convivenza.
- Capacità naturale al matrimonio: dovevano essere da un punto di vista fisico in condizione di consumare il matrimonio, dovevano essere maturi sessualmente; per le donne la maturità si stabilisce di 12 anni; per gli uomini il sistema anteriore alle 12 tavole non prevedeva un’età minima, ma prevedeva un ispezione corporale, per vedere se un uomo aveva la capacità naturale per sposarsi (inspectio corporis); alla fine anche per gli uomini viene fissata un’età minima di 14 anni, dopo le 12 tavole). Nel diritto romano non si potevano sposare da bambini, perché dovevano essere sessualmente maturi.
- Assenza di vincoli di parentela: fin dall’epoca arcaica un matrimonio legittimo richiedeva l’assenza di limiti di parentela, perché si voleva favorire un ricambio del sangue, poiché già da allora si sapeva che matrimoni tra persone vicine di parentela potevano favorire l’indebolimento di una parte della società, e poi venivano anche considerate incestuose; ma, entro che grado valeva questo requisito? Nel diritto romano sono abbastanza precisi fin dall’epoca arcaica: vi è il divieto assoluto per la parentela in linea retta (tra madre e figlio, tra nonno e nipote ecc..) e per la parentela in linea collaterale non ci si può sposare entro il 4° grado.
Il calcolo dei gradi:
- In linea retta: nonno → figlio → nipote: nonno e nipote sono parenti in linea retta di secondo grado (il capostipite non si conta).
- In linea collaterale: il nonno (padre del figlio/a) aveva un figlio e una figlia, il figlio e la figlia avevano un figlio ciascuno (due nipoti per il nonno): il figlio e la figlia del nonno (di loro padre) sono tra loro parenti di 2° grado; i due nipoti sono tra loro cugini di 4° grado (parenti di 4°): anche in questo caso il capostipite non viene contato nel conto dei gradi.
Il diritto romano vietava il matrimonio legittimo tra parenti di 4° grado, fino ai cugini. Questa regola subisce un'eccezione, quella di Claudio, che deve sposare Agrippina, la figlia di suo fratello: da quel momento dal 4° grado, sono ammessi matrimoni di terzo grado, solo se si tratta di zio maschio e nipote femmina. Nell’epoca post classica, dopo Alessandro Severo, ritorna il 4° grado: per i matrimoni tra cugini (4° grado) occorreva un'autorizzazione speciale, perché è una regola che il diritto della chiesa (diritto canonico) ha recepito: per sposarsi tra cugini secondo il diritto canonico serve una dispensa del papa. Il matrimonio tra cugini era favorito anche dopo perché era un modo per far rimanere il patrimonio in famiglia.
- Connubium: dalle 12 tavole non ci poteva essere un matrimonio legittimo tra patrizi e plebei perché mancava il connubium (anche il Foedus Cassanium). Nel corso del tempo questo elemento perde importanza.
- Autorizzazione del pater familias: infine (in epoca arcaica) serviva l’autorizzazione del pater familias (consenso degli aventi potestà). Questo requisito tende ad attenuarsi (es. il matrimonio di Tullia, figlia di Cicerone, con Dolabella, che non piaceva al padre ma l'ha sposato ugualmente). Con Giustiniano, il consenso non è più un diritto indispensabile.
Conventium in manum (modi con i quali in epoca arcaica il marito acquistava il potere sulla moglie)
Nel matrimonio arcaico (dalle origini di Roma fino al IV sec a.C.) il marito acquistava il potere sulla moglie (manus), che rendeva la moglie in una posizione simile a quello della figlia (il potere aveva lo stesso contenuto della patria potestà). Sono tre i modi in cui il marito acquistava il potere sulla moglie:
- Conferratio (confarreazione): cerimonia religiosa davanti a 10 testimoni cittadini romani e puberi che corrispondeva a un sacrificio fatto davanti a Giove Farreo; in questo sacrificio veniva spezzato un pane di farro e, attraverso questa cerimonia, il marito acquistava potere sulla moglie. La cerimonia veniva fatta in occasione del matrimonio.
- Coemptio (coenzione): vendita fittizia; si trattava di una vendita che si svolgeva secondo un rituale chiamato Mancipatio, con cui si faceva finta che il marito comperasse la moglie; non è una vera compravendita, ma fittizia, finalizzata all’acquisto del potere (manus) del marito sulla moglie. Era una compravendita che si faceva in occasione del matrimonio.
- Usus (uso): quando due si sposavano e non si facevano né 1) né 2), dopo un anno che convivevano, il marito acquistava mediante usus il potere (usus) sulla moglie. Acquistando la manus si spezzava il legame tra la donna sposata e la sua famiglia d’origine.
Già le 12 tavole ritengono questo sistema di acquisto della manus come qualcosa di anacronistico, che deve essere superato, quindi già in epoca assai risalente questo conventium in manum è percepito come qualcosa da superare. Le 12 tavole incidono sull’anello debole di questo sistema; esse intervengono sull’uso: alle mogli è consentito ogni anno allontanarsi per tre notti dalla casa del marito; quando permettono questo stabiliscono l’impossibilità da parte del marito di acquistare la manus sulla moglie con l’usus e infatti questa norma è una norma che stabilisce usurpatio trinocti (interruzione del tempo per l'uso della durata di tre notti). Le 12 tavole dando questa possibilità alla donna di evitare l’acquisto della manus attraverso l’usus, aprono la strada a quello che i moderni chiamano il matrimonio senza mano (matrimonium sine manu): dove il marito non acquista il potere sulla moglie. Questa apertura con questa norma porterà dopo il IV sec a.C. a una decadenza anche delle altre due forme. Dal 3 secolo a.C. il modo normale per concludere il matrimonio è senza la mano (ne parlano le “Istituzioni di Gaio”: quando le scrive, era rimasta solo la confaerratio, che doveva essere utilizzato solo da chi aspirava alla carica di flamini Giove. Si doveva sposare con la confaerratio solo chi aspirava a questa carica). Manus corrisponde al diritto della famiglia arcaico.
Sponsiales
La promessa di matrimonio è chiamata sponsalia (sponsus e sponsa significano promesso sposo e promessa sposa): è un termine al plurale perché non c’è una promessa di matrimonio ma sono due: futuro sposo a futura sposa e viceversa. Fino al III sec. a.C. queste promesse si facevano con l’uso del verbo spondeo (prometto): è un verbo arcaico, che significa promettere (nel latino classico c’è promitto). Questi termini risalgono all’età regia. Se senza una giusta causa la promessa di matrimonio restava incompiuta, vi era solo un risarcimento dei danni (lo sponsus o sponsa che non aveva mantenuto la promessa era obbligato a un risarcimento); dopo il III sec. a.C. non vi è nemmeno più il risarcimento dei danni: le promesse non rispettate possono determinare un rimborso delle spese fatte in occasione del matrimonio che poi non era più stato celebrato.
Nell’età post classica, per influenza del diritto ellenistico (uno dei casi di volgarismo giuridico) la promessa di matrimonio è accompagnata da dei doni (anche di grossa consistenza): e nasce l’istituto delle arrha sponsalicia (“arrha” significa caparra data in occasione delle promesse di matrimonio): se senza una giusta causa si rompe la promessa di matrimonio, chi ha dato la caparra la perde e chi l’ha ricevuta deve restituirla il doppio (si tocca sempre l’aspetto patrimoniale, ma non c’è l’obbligo di matrimonio).
Dote: Dos\Dotis: istituto che risale addirittura all’epoca monarchica (di Romolo): è un complesso di beni che la moglie trasmette in proprietà al marito in occasione del matrimonio per sostenere gli oneri economici del matrimonio stesso. Se non c’è matrimonio non ci può essere la dote. Nelle nostre fonti si distingue a seconda se sia la donna a costituire la dote: se si tratta di una donna a sui iuris: si tratta di una dos adventicia, dove la dote è costituita dalla moglie o da un debitore (se uno doveva soldi alla donna venivano dati direttamente al marito). Quando la donna è sotto la patria potestà, la dote è fatta la pater familias: dos profecticia. I modi per la costituzione della dote sono tre:
- Dotis datio: dazione della dote. È un atto traslativo della proprietà attraverso il ...
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