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Diritto romano

Diritto prodotto ed elaborato dai romani: dal 754 a.C. al 656 d.C. diritti fondati sulla ragione: → imperio rationis

  • 754 a.C. fondazione di Roma - Monarchia
  • 500 a.C. - 27 a.C. con la presa di potere di Augusto: repubblica →
  • III sec. d.C. principato
  • VI d.C. impero assoluto
  • 527 - 565 d.C. Giustiniano

Questo arco di tempo viene diviso dai romanisti in:

  1. Periodo preclassico: 450 a.C. dopo la redazione = prende inizio l’elaborazione giurisprudenziale del diritto da un collegio di 10 magistrati e dalle famose XII tavole (principi consuetudinari).
  2. Periodo classico: alto livello dei giuristi e del diritto, occupa 2 secoli e mezzo d.C.. È famosa la scuola dei Sabiniani e dei Proculiani.
  3. Periodo postclassico: occidente, decadimento degli studi giuridici e “volgarismo”; oriente: insegnamento del diritto come Alessandria, Berito (Beirut) Costantinopoli.
  4. Periodo giustinianeo: realizzata un'importante compilazione di tutto il diritto romano.

Caratteristica importante del diritto romano è l’esistenza degli operatori del diritto ovvero i giuristi. Ai romani oltre che alla creazione di principi di diritto si deve anche la prima formazione di una “Scienza giuridica” consistente nell’organizzazione sistematica degli studi.

Fonti del diritto

  • Fonti di produzione: organi e meccanismi che determina la creazione del diritto.
  • Fonti di cognizione: mezzi e strumenti che ci permettono la conoscenza di quel diritto (fonti giuridiche, opere letterarie, epigrafi, papiri e tavole).
  • Fonti di produzione del diritto romano.
  • Tria praecepta iuris: i tre precetti giuridici ossia: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere = vivere onestamente, non fare male a nessuno e attribuire a ciascuno il suo.
  • Distinzione di Ulpiano tra ius publicum (riguardante lo stato romano) e ius privato (l’utilità dei singoli).

Istituzioni e compilazioni

Istituzioni di Gaio

  • 4 libri (o commentari) destinati all’insegnamento di diritto
  • Periodo classico – II sec. d.C. al tempo di Antonio Pio (138-161)
  • Trovata su un palinsesto nel 1816 a Verona.
  • Di Gaio si sa poco, forse ha scritto un commento al cosiddetto “editto Provinciale”.
  • Ci sono molti riferimenti alle province (forse scritti in un secondo momento).
  • Le istituzioni sembrano molto sfruttate in epoca postclassica.
  • Particolare è la disposizione della materia delle Istituzioni tanto che si può parlare di “sistematica Gaiana”.

Compilazione giustinianea

Realizzata con il lavoro di apposite commissioni e soprattutto da Triboniano.

  • 529 d.C.: primo codice
  • 534 d.C. primo codice seconda edizione
  • 530-533: digesto: o in greco “Pandette”
  • 533: istituzioni di Giustiniano: ispirate a quelle di Gaio, Fiorentino, Ulpiano e Marciano.

Opera destinata all’insegnamento. Il discorso è in prima persona come se parlasse Giustiniano, è diviso in 4 libri, suddivisi in paragrafi.

Digesto: opera più significativa, composta da 50 libri di frammenti dei giuristi classici. Ciascun frammento ha un inscriptio: indicazione dell’opera da cui proviene. L’ordine con il quale è esposta la materia era già usato dai giuristi classici: sistematica edittale. I 50 libri sono divisi in titoli (meno i libri 30, 31, 32) all’interno dei quali troviamo frammenti e principium.

Secondo Blume la commissione preposta per la compilazione del digesto era composta da 16 membri escluso il presidente. Questi divisero le opere dei giuristi in:

  • Massa sabiniana: dal nome del giurista della prima epoca classica Massurio Sabino, comprendente le opere di diritto civile.
  • Eedittale: diritto pretorio
  • Papiniana: opere di responsa dal giurista Papiniano
  • Appendix: massa rimanente di scarti

Codice: 534 d.C., raccolta di constitutiones imperiali (la più antica è dell’imperatore Adriano). È diviso in 12 libri scomposti in titoli, all’interno dei quali vi sono le costituzioni con l’inscriptio (indicante l’imperatore) e una subscriptio (data). Chiamato Codice perché composto di fogli rilegati a libro anziché a rotolo (o volumen), costituito da una striscia di carta arrotolata all’umbilicus.

Sistemi giuridici

Analizzando le istituzioni di Gaio, dopo una distinzione tra leges e mores (leggi e costumi) si fa distinzione tra:

  • Ius naturale: diritto fermo ed immutabile in quanto imposto dalla provvidenza divina, comune a uomini e animali.
  • Ius civile: diritto proprio di ciascun popolo con riferimento a civitas (quando non si specificano i popoli si sottintende quello romano). Ne fanno parte le leggi, plebisciti (delibere delle assemblee plebee), senatoconsulti (prima semplici pareri del senato ai magistrati, poi produttori di norme nei tempi del principato), constitutiones imperiales.

Secondo Pomponio (contemporaneo Gaio), lo Ius Civile sarebbe stato da ritrovare nella sola interpretatio dei giuristi. Importante anche è qui il concetto di consuetudine (fonte primitiva dello ius civile) o meglio consuetudo: IV sec, con Costantino: usi vocali e volontà tacita del popolo avente forza creativa e abrogativa della legge (Gallo).

  • Ius gentium: diritto di cui si avvalgono tutti i popoli (omnes populi) in una parte comune a tutti, fondata sulla ragione naturale. È il diritto creato dagli uomini per sopprimere certe necessità. Secondo Gaio (e romanisti) lo ius gentium si avvicina molto allo ius naturale e può considerarsi storicamente quel diritto che i romani stessi crearono per i rapporti con gli stranieri (nel tribunale del praetor peregrinus).
  • Ius honorarium: o praetorium: in D. 1,1,7,1 in riferimento a honos come carica, magistratura. Editti dei magistrati. Secondo Papiniano lo ius honorarium è stato introdotto per aiutare, integrare e correggere lo Ius civile (“adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis” D.1,1,7,1).
  • Ius giurisprudenziale: prodotto dai giuristi; Gaio ne fa riferimento parlando dei responsa dei giuristi ai quali era stato dato di condere iura: creare diritto da Augusto con l’autorizzazione chiamata: ius respondendi ex auctoritate principis. Fa parte dello ius civile.

In complessità il diritto romano protegge:

  • Persone
  • Res (cose)
  • Azioni

Persone

Le persone vengono definite in:

  • Status libertatis: liberi e schiavi
  • Status familiare: posizione nell’ambito della famiglia
  • Status civitatis: cittadini romani, peregrini (stranieri) e latini.

Questi tre status erano indispensabili per avere la capacità giuridica (essere titolari di diritti e doveri).

Modificazioni status

  • Capitis deminutio maxima: se si perde la libertà e cittadinanza
  • Capitis deminutio media: si perde solo la cittadinanza
  • Capitis deminutio minima: cambia la posizione in famiglia (status homini)

Persone secondo Gaio

(summa divisio de iure personarum):

  • Liberi:
    • Ingenui
    • Liberti: cittadini, latini e schiavi
  • Schiavi
  • Sui iuris
    • Tutela
    • Curatela
  • Alieno iuris:
    • In potestate: figli e schiavi (adoptio)
    • In manu: mogli e fidanzati; matrimonio e conventium in manu
    • In mancipio

Liberi

  • Ingenui: coloro che erano nati liberi
  • Liberti: nati schiavi, liberi in seguito; composti da cittadini, latini (antichi abitanti del Lazio, potevano prendere la cittadinanza romana) e dediticii (non potevano prendere la cittadinanza romana).

Il concetto di persona è adoperato dal giurista sia per i liberi che per gli schiavi quali appunto destinatari di norme giuridiche (ius quod ad personas pertinet). Gaio inoltre parla dei poteri dei padroni sugli schiavi riferendosi a un intervento legislativo di Antonio Pio con il quale non era consentito (nello stato romano) infierire sugli schiavi oltre i limiti posti dalla legge. Secondo Fiorentino la schiavitù era una condizione dello ius gentium per la quale qualcuno veniva sottoposto “contro natura” al dominio di un altro D.1,5,4,1.

Manomissioni

Consisteva nel manomettere uno schiavo facendolo diventare libero sempre conformemente allo ius civile. Esistevano 3 manumissio:

  1. Manumissio vindicta: finto processo nel quale il cosiddetto adsertor libertatis (colui che si prestava a sostenere che lo schiavo era libero) tenendo in mano una verghetta (vindicta) affermava davanti al pretore che lo schiavo era in effetti libero (vindicatio in libertatem) poiché il padrone (essendosi preventivamente accordato con l’adsertor) taceva. Il magistrato così, con una dichiarazione (addictio), concedeva la libertà.
  2. Manumissio censu: si faceva iscrivere il servo nelle liste dei cittadini al momento del censimento (ogni 5 anni)
  3. Manumissio testamento: lo schiavo veniva dichiarato libero dal padrone nel proprio testamento; questo veniva fatto in forma solenne ed imperativa.

Accanto a queste manomissioni esistevano altri modi non solenni realizzati mediante una dichiarazione del dominus di voler libero lo schiavo. Erano fatte in maniera formale e amichevole (inter amicos). In questi casi lo schiavo era libero concretamente ma non per lo ius civile. La Lex Iunia Norbana, 19 d.C. riconobbe valide queste manomissioni pur se non arrivò ad ammettere che gli schiavi liberati fossero cittadini romani.

Giustiniano più tardi:

  • Abolì la legge Fufia Canina (2 a.C. si era limitato il numero di schiavi da poter manomettere in relazione di quello degli schiavi posseduti).
  • Sistemò la situazione dei dediticiorum numero: schiavi che avessero subito pene infamanti o, come dice Gaio: “fossero stati incatenati a titolo di pena dai loro padroni, o avessero avuto impresso sulla pelle un marchio d’infamia, o fossero stati sottoposti alla tortura a causa di un delitto”
  • Decise che i dediticii non potevano prendere una cittadinanza romana in base alla Lex Aelia Sentia e non poteva farsi vedere in Roma ed entro 100 miglia.

Rapporto tra padrone manumittente e schiavo liberato

Il liberto, oltre a un certo obsequium nei confronti del patrono (es. non poter agire contro di lui in giudizio) sarebbe tenuto a prestare al medesimo dei servizi sotto il contratto di stipulatio. I beni del liberto inoltre, una volta morto, passavano all’ex padrone se non vi era testamento o figli.

Alieno iuris subiectae

Persone sottoposte a potere altrui. Secondo alcuni una volta tutte le persone (figli, schiavi, mogli e res mancipii) si sarebbero trovate sotto un unico potere detto mancipium (atto di prendere con la mano ciò di cui si diviene proprietari in forma solenne). In seguito questo potere si distinse in: protestate, manu, mancipio:

In potestate

Figli (naturali e adottivi) nei confronti del padre, schiavi nei confronti del padrone. I figli potevano essere:

  • Naturali: detti anche liberi, ricadevano nella potestà del pater solo quanto nati da iustae nuptiae cioè da un matrimonio conforme al diritto.
  • Adottati (adoptio): potevano essere presi in 2 modi:
    • Adrogatio: ricorrendo al popolo: caso di un cittadino romano maschio e pubero, che fosse pater familias e quindi sui iuris che consentisse davanti a comizi curiati di passare in qualità di filius presso un altro pater.
    • Adoptio: ricorrendo al magistrato: riguardava un filius (alieno iuris) maschio o femmina che in Roma veniva proclamato dal magistrato (in iure: nel tribunale) come proprio figlio dell’adottante.

Con Giustiniano l’adotto era impossibile (escluso in linea di principio) salvo il caso che il padre non desse in adozione il figlio a un discendente (nonno).

In manu

Mogli passate sotto il potere del marito dopo un apposito atto (manus). Non vi erano al tempo di Gaio.

Matrimonio

Per un giusto matrimonio occorreva:

  • Conubium: requisito giuridico, che non c’era per i matrimoni fra romani e stranieri, o latini, tra parenti, liberi e schiavi (per gli schiavi era detto contubernium)
  • Capacità naturale di procreare: 12 anni femmine, 14 maschi
  • Il consenso dei nubendi e dell’avente potestà sugli stessi (se fossero alieno iuris)
  • Coabitazione

Affectio maritalis: consenso duraturo, affectio = intenzione di stare insieme come marito e moglie. No affectio divorzio.

Quindi il matrimonio per Gaio era una pura e semplice convivenza qualificata da un elemento spirituale (affectio) diverso da D. 25,2,1: Modestino: matrimonio era una congiunzione del maschio e femmina per una comunanza di tutta la vita = simbiosi di diritto divino e umano.

Sponsalia

Fidanzamento attuato attraverso un vero e proprio contratto detto sponsio scaturito da una domanda e una risposta (in caso di inadempimento c’era una somma di denaro a titolo di pena). Epoca classica: semplice promessa non solenne e non impegnativa la cui inadempienza non produceva conseguenze giuridiche. Con l’influsso delle concezioni ellenistiche si comincia a scambiare delle caparre (arrae sponsaliciae) che venivano perse da chi non avesse mantenuto la promessa.

Il regime patrimoniale tra coniugi nel matrimonio la moglie continua giuridicamente a far parte della famiglia di origine (se alieni iuris) o ad essere titolare dei propri beni (se sui iuris). La donna inoltre doveva portare in dono al suo futuro marito delle doti (denaro o beni) che il marito era obbligato a restituire in caso di scioglimento del matrimonio.

Conventio in manum

I matrimoni sono di due tipi:

  • Sine manu:
  • Cum manu: più antica, la moglie entra nella famiglia del marito sottoposta alla sua potestà.

Secondo Gaio il passaggio nelle manus avveniva in tre modi:

  1. Usus: dopo un anno dalla permanenza della moglie a casa del marito
  2. Confarreatio: cerimonia nuziale di tipo religioso, si usava una focaccia di farro con sacrificio a Giove, tutto ciò supervisionato da 10 testimoni
  3. Coemptio: forma di mancipatio. Erano due:
    • Coemptio fiduciae causa: per sostituire il tutore. Le donne si facevano acquistare (coemere) da qualcuno il quale la trasmetteva mediante mancipatio a qualcun altro, quest’ultimo ne diventava poi il nuovo tutore (tutor fiduciarius)
    • Coemptio in matrimonii causa: scopo di matrimonio. Veniva fatta dalla donna con il proprio marito (cum marito suo).

In mancipio

(Causa mancipii) Persone (o cose: in dominium) già in potestà o manu, che fossero stato oggetto di un atto solenne mancipatio: alienazione della proprietà in una determinata forma solenne. Negozio formale e solenne utilizzato per il trasferimento di una res mancipii.

Questa vendita immaginaria era effettuata sotto la presenza di 5 testimoni (di età pubertà) e di un sesto che reggeva una bilancia; colui che rendeva lo schiavo (acquirente) diceva: “dico che questo uomo è mio secondo il diritto dei Quiriti e mi sia comprato con questo bronzo e questa bilancia”; dopodiché dava un pezzo di Rame all’altro soggetto che aveva assistito passivamente al solenne rito.

Persone in causa mancipii

Situazione servile di persone libere che a causa di un diritto di vendita da parte del pater diventavano sottoposte a mancipatio. La mancipatio dei figli e delle donne in manu avveniva solo quando si voleva far in modo che questi uscissero dal potere di chi li aveva sotto di sé; escluso il caso del figlio ex nostali causa.

Da alieno iuris a sui iuris (emancipazione)

Da Gaio 1,124 ss.: Per i figli in potestate:

  • A seguito della morte del padre
  • Qualora il padre perdesse la cittadinanza romana.
  • Non si aveva tale effetto qualora il padre perdesse la libertà.
  • Emancipatio: veniva realizzata con il procedimento delle finte vendite a una persona compiacente che portava il figlio all’uscita dalla potestà. Con Giustiniano l’emancipatio divenne una schietta dichiarazione resa dai parenti davanti al giudice.

Potestas del pater: complesso di poteri assoluti su tutti i sottoposti, nei confronti dei quali il padre avrebbe avuto persino lo ius vitae ac necis: potere di vita o di morte. Importante da dire è che anche i figli potevano avere in loro patrimonio e loro beni costituendo il peculium.

Sui iuris

Persone in grado di disporre di se stesse. Veri e propri soggetti di diritto forniti dalla capacità giuridica (titolarità dei diritti) e capacità di agire (mettere in atto i diritti). Erano divise in: tutela, curatela e nessuna dei due.

Tutela

Gaio ne parla subito dividendo i vari titoli, Giustiniano invece inizia con una frase del giurista repubblicano Servio Sulpicio Rufo: “est autem tutela ius ac potestas in capite libero, ad tuendum eum, qui propter aetatem se difendere nequit”: la tutela è il potere esercitato su un soggetto libero che per la sua età non può difendersi. Qui la tutela è un potere, in altri testi un incarico.

Tipi di tutela:

  • Tutela che i padri potevano costituire mediante il testamento assegnando un tutore ai loro sottoposti che non avessero ancora raggiunto l’età puberte: maschi 14 anni, femmine sempre. I tutori assegnati in via testamentaria sono detti: dativi (optivi: quelli scelti dalla moglie).
  • Tutori legitimi: dal tempo delle XII Tavole, in mancanza di tutori dati per testamento, sia per maschi che per femmine. La tutela era conferita ai parenti maschi più stretti detti adgnati (per avere un rapporto di adgnati risalendo da entrambi i soggetti all’ascendente comune non si dovevano avere donne); o ai Cognati: figlio della sorella nonché figlio della zia. La spiegazione di questo è semplice perché per i romani le famiglie non hanno un vincolo di sangue ma potestativo.
  • Tutela che spettava ai patroni sui liberti (XII Tavole).
  • Tutela concessa ai genitori che avessero emancipato i figli (manomettendoli dopo esserseli fatti emancipare).
  • Tutela fiduciaria: dalla donna attraverso il meccanismo della coemptio fiduciae causa.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stever di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Brutti Massimo.
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