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PA S Q UA L E M I E L E

ISTITUZIONI

DI

DIRITTO ROMANO

(prof. DILIBERTO)

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA GIURIDICHE

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

I ANNO – 1° SEMESTRE

Indice e

INTRODUZIONE......................................................................................................pag. iv

el

CAPITOLO I - DELLE PERSONE..........................................................................pag.15

Mi

MODULO I - LO STATUS LIBERTATIS.............................................................pag.16

1. La condizione degli schiavi............................................................................pag.17

2. Come si diventa schiavi..................................................................................pag.24

le

3. Come ci si libera dalla schiavitù.....................................................................pag.32

4. Gli uomini liberi.............................................................................................pag.39

ua

5. Figure di confine............................................................................................pag.40

MODULO II - LO STATUS CIVITATIS...............................................................pag.49

sq

1. La cittadinanza..............................................................................................pag.49

MODULO III - LO STATUS FAMILIÆ................................................................pag.57

Pa

1. La familia.......................................................................................................pag.57

2. Pater et filius...................................................................................................pag.60

3. La condizione patrimoniale dei figli..............................................................pag.62

di

4. Come si diventa membri di una famiglia.......................................................pag.63

5. Emancipazione..............................................................................................pag.67

6. Titolarità del patrimonio degli alieni iuris.....................................................pag.68

i

7. La condizione del sui iuris.............................................................................pag.69

nt

8. Persone giuridiche..........................................................................................pag.79

MODULO IV - IL MATRIMONIO.......................................................................pag.84

pu

1. La struttura....................................................................................................pag.84

2. Il fidanzamento..............................................................................................pag.86

Ap

3. Gli elementi del matrimonio romano............................................................pag.87

i

4. Lo scioglimento del matrimonio...................................................pag.88

e

5. I rapporti patrimoniali tra coniugi...............................................pag.89

el

CAPITOLO II - DELLE SUCCESSIONI...............................................pag.92

Mi

MODULO I - LE SUCCESSIONI IN GENERALE............................pag.93

1. La successione testamentaria........................................................pag.93

2. La successione intestata................................................................pag.99

le

3. La successione contro il testamento............................................pag.104

ua

CAPITOLO III - DEL PROCESSO CIVILE........................................pag.106

MODULO I - TRA PRIVATI..............................................................pag.107

sq

1. Il processo civile in generale.......................................................pag.107

Pa

2. La sentenza di cognizione...........................................................pag.109

3. La sentenza di esecuzione...........................................................pag.116

di

CAPITOLO IV - DEI DIRITTI REALI................................................pag.119

MODULO I - LA PROPRIETÀ IN GENERALE..............................pag.120

1. Le classificazioni delle res...........................................................pag.120

i

2. Il diritto di proprietà...................................................................pag.128

nt

3. I modi di acquisto della proprietà...............................................pag.132

4. Le patologie del diritto di proprietà............................................pag.140

pu

5. I diritti reali di godimento...........................................................pag.143

6. I diritti reali di garanzia..............................................................pag.150

Ap ii

CAPITOLO V - DELLE OBBLIGAZIONI...........................................pag.152

e

MODULO I - LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE........................pag.153

el

1. Le origini delle obbligazioni.......................................................pag.153

2. I contratti....................................................................................pag.156

Mi

3. I quasi contratti...........................................................................pag.170

4. I delitti........................................................................................pag.173

5. I quasi delitti...............................................................................pag.180

le

ua

sq

Pa

di

i

nt

pu

Ap iii

Introduzione e

In questo corso seguiremo il manuale, che ci è pervenuto quasi completamente dall’antichità,

el

di un giurista romano di nome Gaio. Costui insegnava agli studenti del primo anno che intra-

prendevano gli studi giuridici a Roma. Proveremo, quindi, a seguire lo schema originale di

Mi

Gaio (contenuto nell’opera didattica “Institutiones”, composta tra il 168 e il 180 d.C.), in modo

tale da insegnare il diritto romano proprio come veniva insegnato ai giovani studiosi romani

della Roma del II d.C. . Tuttavia prima di entrare nel merito dello studio delle Istituzioni,

dobbiamo cercare di capire meglio cosa sono e a cosa servono.

le

COSA SONO LE ISTITUZIONI? ua

Le istituzioni sono i fondamenti (pilastri) di qualunque tipo di disciplina.

es.: istituzioni di patologia medica; istituzioni di retorica; istituzioni di scienza naturali; etc.

sq

Gaio scrive un libro di istituzioni che è rivolto ai suoi studenti nel quale spiega il diritto pri-

vato romano all’ora vigente. Pa

A COSA SERVE STUDIARE ANCORA IL DIRITTO DEGLI ANTICHI ROMANI?

Per capire perché ancora tutto il mondo studia il diritto romano e non quello, ad esempio,

di

degli Assiro-Babilonesi (che al contempo era un glorioso diritto: il Codice di Hammurabi) oc-

corre fare un ragionamento un po’ più approfondito.

Il diritto romano germoglia con la nascita di Roma (753 a.C.) e tramonta nel 565 d.C.

con la morte dell’Imperatore Giustiniano I; siamo a Costantinopoli (Bisanzio), nel regno

i

d’oriente, ma è ancora diritto romano a pieno titolo, anzi, come vedremo, è una parte essen-

nt

ziale del diritto romano. Quindi il diritto romano abbraccia un periodo molto lungo, nel cor-

so del quale assisteremo a molte sue modificazioni.

pu

Dopo più di un millennio studiamo ancora quel diritto perché è diventato nel corso dei se-

coli la base per quasi tutti i codici civili contemporanei delle diverse nazioni.

Ap iv

STORIA e

Giustiniano, nel corso del suo lungo regno, dà vita ad una “costruzione gigante-

el

sca” (l’espressione non è usata a caso), che si chiama (528-533

Corpus Iuris Civilis

d.C.) la quale è una raccolta ordinata per materie di tutto il diritto romano prece-

dente. In particolare essa contiene: Mi

• le un manuale elementare per gli studenti del primo anno di giuri-

Institutiones,

sprudenza del tempo (copiate da Gaio);

• i Digesta , una raccolta dei frammenti delle opere dei giuristi romani classici

1 le

che trattano principalmente il diritto privato;

• i Codex , una raccolta di leggi Imperiali (Costituzioni);

2 ua

• le Novellæ Constitutiones , una raccolta di leggi emanate da Giustiniano stes-

3

so dopo che ha finito la raccolta delle precedenti tre opere.

sq

Giustiniano, in particolare con i Digesta, inventa il “sistema del diritto privato”

Pa

(che esiste ancor oggi), ovvero: ogni istituto giuridico viene collocato dentro al siste-

ma in modo ordinato sulla base di classificazioni successive che partono dalla più

piccola ed arrivano alla più grande.

di

es.: classificazione di Lineo può collocare qualunque specie animale o vegetale

dentro un enorme sistema, in particolare: ANIMALI VERTEBRATI MAM-

→ →

MIFERI BOVINI, CANINI, FELINI, etc. SPECIE

→ →

i

nt

Nel sistema giustinianeo qualunque istituto giuridico è parte di un insieme:

es.: compravendita (scambio di cosa contro prezzo):

pu

Ap

1: plurale di digestum;

2: codice;

3: abbreviazione di novellæ; v

OBBLIGAZIONI CONTRATTO CONSENSUALE COMPRA-

→ → → e

VENDITA el

In altri termini, il diritto romano codificato da Giustiniano crea un sistema ordi-

Mi

nato e all’interno di questo sistema stanno tutti i singoli istituti giuridici.

Con la morte di Giustiniano, il rimane quasi ignorato per circa cin-

corpus iuris

que secoli, ovvero fino a quando, intorno all’anno mille, Matilde di Canossa diede

4

le

l’incarico ad Irnerio (il giurista fondatore dei nostri studi) di ritrovare la raccolta di

Giustiniano. Dopo averlo trovato Irnerio lo porta alla scuola di Bologna (la più an-

ua

tica università dell’occidente) ed i giuristi del tempo iniziarono ad interpretarlo ed

a trasformarlo nel diritto vigente: il diritto romano veniva adattato alle esigenze

della pratica creando un diritto comune a tutti i popoli del Sacro Romano Impe-

sq

ro .

5 Allo stesso tempo in Grecia (patria di Giustiniano) vigeva ancora la legislazione

Pa

bizantina, molto simile a quella romana. Con la conquista da parte di Maometto

II di Bisanzio (1453), l’impero bizantino crolla e il patriarcato ortodosso scappa a

Mosca (città che infatti è conosciuta anche come la Terza Roma ).

6

Per queste ragioni il diritto romano influenza tutti i diritti europei, dal Portogal-

di

lo alla Russia. In realtà, alla fine del ‘400, che tra l’altro è forse il secolo più impor-

tante dal punto di vista della vecchia Europa (contemporaneamente c’è la caduta

di Bisanzio, l’invenzione della stampa da parte di Gutenberg, etc.), un uomo, con-

vinto di sbarcare nelle Indie, giunge in America (1492). D’allora Spagna e Porto-

i

gallo conquistano tutta l’America Latina (compreso il Messico). Ovviamente i con-

nt

quistadores portano con loro, nelle legislazioni che creano, la tradizione del diritto

romano e dunque tutti i codici che saranno codificati nei successivi secoli, in quei

Paesi, avranno un impianto romanistico.

pu

4: signora potentissima che dominava l’Italia centro-settentrionale;

Ap

5: Europa Occidentale dell’epoca;

6: poiché le insegne del patriarcato ortodosso e il diritto romano da Bisanzio vengono portate a Mosca (tanto è

vero che l’imperatore russo si chiamava sincopa di

zar Cesar);

vi e

Tutti noi sappiamo che l’italiano, il francese, il portoghese, lo spagnolo e qual-

el

che altra minore sono lingue neolatine ovvero che derivano da una lingua comu-

ne, il latino appunto. Mi

Queste lingue si, sono diverse tra loro, ma hanno in comune un impianto uni-

co: la struttura della frase ed anche i vocaboli:

es.: se un italiano dovesse ascoltar parlare soprattutto uno spagnolo capirà una

buona parte di ciò che l’altro dice, cosa che non accade ad esempio con il tedesco.

le

Con il diritto romano è avvenuta una cosa analoga: c’è il diritto romano origi-

nario (che è quello della Roma di Gaio e Giustiniano) che viene portato, dopo che

ua

Irnerio riscopre il Corpus Iuris, in tutti i Paesi delle lingue neolatine ed oltre, infat-

ti arriva persino in Russia, in Germania e in Giappone (alla fine dell’ottocento

l’Imperatore giapponese affidò ai tedeschi di redigere un codice civile e quest’ulti-

sq

mi, chiaramente, portarono il proprio bagaglio culturale, che era quello del diritto

romano). Il risultato è che cui chiunque conosca il diritto romano si muove con di-

Pa

sinvoltura nei diversi diritti.

NELL’AMBITO GIURIDICO, COSA SI INTENDE PER LINGUAGGIO

COMUNE? di

Tutti i diritti neoromani, compreso il nostro, hanno in comune due caratteristi-

che:

• l’esegesi: tecnica, che è tutt’oggi insuperata, di interpretazione del testo giuridi-

i

co; nt

• il : grande griglia interpretativa fatta di parentesi graffe contigue, nella

7

sistema

quale si può inserire qualunque istituto giuridico.

pu

Perché i giuristi romani inventarono, nel corso dei secoli, l’esegesi? La spiegazio-

ne è proprio di carattere storico. A Roma, contrariamente agli altri popoli dell’anti-

chità, nasce un tipo di sapere professionalizzato (pagato) di giuristi che fanno di

Ap

7: identico in tutti i codici neoromani ed inventato da Giustiniano;

vii

mestiere solo i giuristi. Questa è l’emersione e poi l’affermazione di un sapere di

e

natura tecnica iper-specializzato, che non era esisteva presso altri popoli.

el

es.: per gli antichi ebrei, popolo civilissimo ed avanzatissimo, il testo di riferimento del diritto

ebraico antico era l’Antico Testamento (il Deuteronomio ad esempio), cioè un testo sacro interpreta-

bile solo dai sacerdoti; Mi

es.: nell’antica Grecia la civiltà era infinitamente più avanzata che nell’antica Roma (filosofi,

scienziati, commediografi…), ma non esiste la figura del giurista di mestiere: i NOMOI vengono

scritti da Platone (filosofo). Quindi ad occuparsi del diritto ci sono i filosofi oppure gli oratori (colo-

le

ro che andavano nella Gorà a difendere le cause);

es.: per i mussulmani il corano era il testo sacro e contemporaneamente precettivo del loro dirit-

to. ua

Nell’antica Roma, molto rapidamente, emerge la figura del giurista - non va in

tribunale come l’avvocato, quest’attività la lasciano a Cicerone (oltre che politico

sq

grande oratore). I giuristi davano pareri, suggerivano soluzioni, scrivevano opere

di diritto ed erano dei personaggi che godevano di un prestigio assoluto: essi inter-

Pa

pretavano il testo di diritto, ma a loro volta scrivevano opere giurisprudenziali che

verranno interpretate poi dai giuristi successivi. Gaio, nelle sue Institutiones, parla

spesso di opere dei giuristi precedenti, sino a che Giustiniano prenderà le sue ope-

re e di altri giuristi di altissimo livello tecnico e le renderà immortali. Grazie a Giu-

di

stiniano quindi noi conosciamo queste opere, ma anche la sua tecnica esegetica

che è abbastanza unica nel suo genere.

La cosa davvero singolare è che il modello del diritto romano è stato usato in

i

sistemi costituzionali, politici, economici, storici, etc., totalmente diversi gli uni da-

nt

gli altri.

es.: negli anni 30 del ‘900, il diritto romano era la base del diritto che c’era in Francia (demo-

pu

crazia parlamentare), in Italia (Fascismo) e nella Russia Bolscevica (Stalinismo): in tre realtà di-

versissime sul piano costituzionale e politico la base del diritto privato era sempre costituita dal di-

ritto romano.

Ap viii

Questo perché una delle caratteristiche fondamentali del sistema romanistico

e

sta nella sua elasticità, duttilità, adattabilità a ciascun legislatore. el

es. diritto di proprietà: la disciplina del diritto di proprietà cambia a seconda dell’impostazione

politica che ha ciascuno Stato, ma la “casella” diritto di proprietà, dovunque, sta in quello stesso

Mi

RISCOPERTA DEL DIRITTO CODE NAPOLÉON

DIRITTO ROMANO ROMANO GRAZIE A IRNERIO (PRIMO CODICE CIVILE

CLASSICO DIRITTI NEOROMANI E DIRITTO

8 DELLA STORIA)

COMUNE 9

(fino al 565 d.C.) (1804)

(dal 1000 c.a.) le

posto, poi verrà riempita di contenuti diversi.

Questa caratteristica spiega anche perché il diritto romano veniva applicato nel

ua

diritto della Chiesa (diritto canonico), nel Medioevo (liberi comuni, signorie), dopo

la Rivoluzione Francese: ogni volta le generazioni diverse adattano quel sistema al-

le proprie esigenze, ma il sistema resta lo stesso.

sq

LA “VITA” DEL DIRITTO ROMANO

Pa

Nel 1804 Napoleone, il quale è già diventato Imperatore, promulga il code civil

francese. Questo codice viene scritto da grandi studiosi del diritto romano dell’epo-

ca e recepisce integralmente il sistema del diritto romano classico, ovviamente

di

adattato alle esigenze dell’epoca - è il diritto borghese e liberale per eccellenza.

Questo codice, pur essendo il primo, era così all’avanguardia che gli altri regola-

menti emanati nel corso dell’ottocento prendevano spunto da questo: non a caso si

può tranquillamente affermare che il diritto romano viene recepito attraverso la

i

mediazione culturale del 1804.

nt

es.: nel 1865 viene promulgato il primo codice civile italiano il quale era la nuda traduzione

di molti articoli del codice francese.

In parole povere, se dall’anno Mille si studiavano le fonti del diritto romano,

pu

dal 1804 la mediazione è diretta dal codice Napoleone.

Ap

8: questi diritti si sviluppano nella pratica (usanze);

9: nasce dall’interpretazione del corpus iuris; ix e

QUAL’È LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO AD OGGI?

el

La

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pasQuiino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Diliberto Oliviero.
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