Pasquale Miele
Istituzioni di diritto romano (prof. Diliberto)
Facoltà di giurisprudenza
Corso di laurea magistrale
Corso di laurea in scienze giuridiche
Anno accademico 2012-2013
I anno – 1° semestre
Indice
- Introduzione ...................................................................................................... pag. iv
- Capitolo I - Delle persone .......................................................................... pag. 15
- Modulo I - Lo status libertatis ............................................................. pag. 16
- La condizione degli schiavi ............................................................................ pag. 17
- Come si diventa schiavi .................................................................................. pag. 24
- Come ci si libera dalla schiavitù ..................................................................... pag. 32
- Gli uomini liberi ............................................................................................. pag. 39
- Figure di confine ............................................................................................ pag. 40
- Modulo II - Lo status civitatis ............................................................... pag. 49
- La cittadinanza .............................................................................................. pag. 49
- Modulo III - Lo status familiæ ................................................................ pag. 57
- La familia ....................................................................................................... pag. 57
- Pater et filius ................................................................................................... pag. 60
- La condizione patrimoniale dei figli .............................................................. pag. 62
- Come si diventa membri di una famiglia ....................................................... pag. 63
- Emancipazione .............................................................................................. pag. 67
- Titolarità del patrimonio degli alieni iuris ..................................................... pag. 68
- La condizione del sui iuris ............................................................................. pag. 69
- Persone giuridiche .......................................................................................... pag. 79
- Modulo IV - Il matrimonio ....................................................................... pag. 84
- La struttura .................................................................................................... pag. 84
- Il fidanzamento .............................................................................................. pag. 86
- Gli elementi del matrimonio romano ............................................................ pag. 87
- Lo scioglimento del matrimonio ................................................... pag. 88
- I rapporti patrimoniali tra coniugi ............................................... pag. 89
- Capitolo II - Delle successioni ............................................... pag. 92
- Modulo I - Le successioni in generale ............................ pag. 93
- La successione testamentaria ........................................................ pag. 93
- La successione intestata ................................................................ pag. 99
- La successione contro il testamento ............................................ pag. 104
- Capitolo III - Del processo civile ........................................ pag. 106
- Modulo I - Tra privati .............................................................. pag. 107
- Il processo civile in generale ....................................................... pag. 107
- La sentenza di cognizione ........................................................... pag. 109
- La sentenza di esecuzione ........................................................... pag. 116
- Capitolo IV - Dei diritti reali ................................................ pag. 119
- Modulo I - La proprietà in generale .............................. pag. 120
- Le classificazioni delle res ........................................................... pag. 120
- Il diritto di proprietà ................................................................... pag. 128
- I modi di acquisto della proprietà ............................................... pag. 132
- Le patologie del diritto di proprietà ............................................ pag. 140
- I diritti reali di godimento ........................................................... pag. 143
- I diritti reali di garanzia .............................................................. pag. 150
- Capitolo V - Delle obbligazioni ........................................... pag. 152
- Modulo I - Le obbligazioni in generale ........................ pag. 153
- Le origini delle obbligazioni ....................................................... pag. 153
- I contratti .................................................................................... pag. 156
- I quasi contratti ........................................................................... pag. 170
- I delitti ........................................................................................ pag. 173
- I quasi delitti ............................................................................... pag. 180
Introduzione
In questo corso seguiremo il manuale, che ci è pervenuto quasi completamente dall’antichità, di un giurista romano di nome Gaio. Costui insegnava agli studenti del primo anno che intraprendevano gli studi giuridici a Roma.
Proveremo, quindi, a seguire lo schema originale di Gaio (contenuto nell’opera didattica “Institutiones”, composta tra il 168 e il 180 d.C.), in modo tale da insegnare il diritto romano proprio come veniva insegnato ai giovani studiosi romani della Roma del II d.C.
Tuttavia prima di entrare nel merito dello studio delle Istituzioni, dobbiamo cercare di capire meglio cosa sono e a cosa servono.
Cosa sono le istituzioni?
Le istituzioni sono i fondamenti (pilastri) di qualunque tipo di disciplina.
Es.: istituzioni di patologia medica; istituzioni di retorica; istituzioni di scienze naturali; etc.
Gaio scrive un libro di istituzioni che è rivolto ai suoi studenti nel quale spiega il diritto privato romano allora vigente.
A cosa serve studiare ancora il diritto degli antichi romani?
Per capire perché ancora tutto il mondo studia il diritto romano e non quello, ad esempio, degli Assiro-Babilonesi (che al contempo era un glorioso diritto: il Codice di Hammurabi) occorre fare un ragionamento un po’ più approfondito.
Il diritto romano germoglia con la nascita di Roma (753 a.C.) e tramonta nel 565 d.C. con la morte dell’Imperatore Giustiniano I; siamo a Costantinopoli (Bisanzio), nel regno d’oriente, ma è ancora diritto romano a pieno titolo, anzi, come vedremo, è una parte essenziale del diritto romano.
Quindi il diritto romano abbraccia un periodo molto lungo, nel corso del quale assisteremo a molte sue modificazioni.
Dopo più di un millennio studiamo ancora quel diritto perché è diventato nel corso dei secoli la base per quasi tutti i codici civili contemporanei delle diverse nazioni.
Storia
Giustiniano, nel corso del suo lungo regno, dà vita ad una “costruzione gigantesca” (l’espressione non è usata a caso), che si chiama (528-533 d.C.) Corpus Iuris Civilis, la quale è una raccolta ordinata per materie di tutto il diritto romano precedente.
In particolare essa contiene:
- Le Institutiones, un manuale elementare per gli studenti del primo anno di giurisprudenza del tempo (copiate da Gaio);
- I Digesta, una raccolta dei frammenti delle opere dei giuristi romani classici1 che trattano principalmente il diritto privato;
- I Codex, una raccolta di leggi Imperiali (Costituzioni);2
- Le Novellæ Constitutiones, una raccolta di leggi emanate da Giustiniano stesso dopo che ha finito la raccolta delle precedenti tre opere.3
Giustiniano, in particolare con i Digesta, inventa il “sistema del diritto privato” (che esiste ancor oggi), ovvero: ogni istituto giuridico viene collocato dentro al sistema in modo ordinato sulla base di classificazioni successive che partono dalla più piccola ed arrivano alla più grande.
Es.: classificazione di Lineo può collocare qualunque specie animale o vegetale dentro un enorme sistema, in particolare: animali vertebrati → mammiferi → bovini, canini, felini, etc. → specie.
Nel sistema giustinianeo qualunque istituto giuridico è parte di un insieme:
Es.: compravendita (scambio di cosa contro prezzo): obbligazioni → contratto → consensuale → compravendita.
In altri termini, il diritto romano codificato da Giustiniano crea un sistema ordinato e all’interno di questo sistema stanno tutti i singoli istituti giuridici.
Con la morte di Giustiniano, il Corpus Iuris rimane quasi ignorato per circa cinque secoli, ovvero fino a quando, intorno all’anno mille, Matilde di Canossa diede4 l’incarico ad Irnerio (il giurista fondatore dei nostri studi) di ritrovare la raccolta di Giustiniano.
Dopo averlo trovato Irnerio lo porta alla scuola di Bologna (la più antica università dell’occidente) ed i giuristi del tempo iniziarono ad interpretarlo ed a trasformarlo nel diritto vigente: il diritto romano veniva adattato alle esigenze della pratica creando un diritto comune a tutti i popoli del Sacro Romano Impero.5
Allo stesso tempo in Grecia (patria di Giustiniano) vigeva ancora la legislazione bizantina, molto simile a quella romana. Con la conquista da parte di Maometto II di Bisanzio (1453), l’impero bizantino crolla e il patriarcato ortodosso scappa a Mosca (città che infatti è conosciuta anche come la Terza Roma).6
Per queste ragioni il diritto romano influenza tutti i diritti europei, dal Portogallo alla Russia. In realtà, alla fine del ‘400, che tra l’altro è forse il secolo più importante dal punto di vista della vecchia Europa (contemporaneamente c’è la caduta di Bisanzio, l’invenzione della stampa da parte di Gutenberg, etc.), un uomo, convinto di sbarcare nelle Indie, giunge in America (1492).
D’allora Spagna e Portogallo conquistano tutta l’America Latina (compreso il Messico). Ovviamente i conquistadores portano con loro, nelle legislazioni che creano, la tradizione del diritto romano e dunque tutti i codici che saranno codificati nei successivi secoli, in quei Paesi, avranno un impianto romanistico.
1: plurale di digestum;
2: codice;
3: abbreviazione di novellæ;
4: signora potentissima che dominava l’Italia centro-settentrionale;
5: Europa Occidentale dell’epoca;
6: poiché le insegne del patriarcato ortodosso e il diritto romano da Bisanzio vengono portate a Mosca (tanto è vero che l’imperatore russo si chiamava sincopa di zar Cesar);
Tutti noi sappiamo che l’italiano, il francese, il portoghese, lo spagnolo e qualche altra minore sono lingue neolatine ovvero che derivano da una lingua comune, il latino appunto.
Queste lingue sì, sono diverse tra loro, ma hanno in comune un impianto unico: la struttura della frase ed anche i vocaboli.
Es.: se un italiano dovesse ascoltar parlare soprattutto uno spagnolo capirà una buona parte di ciò che l’altro dice, cosa che non accade ad esempio con il tedesco.
Con il diritto romano è avvenuta una cosa analoga: c’è il diritto romano originario (che è quello della Roma di Gaio e Giustiniano) che viene portato, dopo che Irnerio riscopre il Corpus Iuris, in tutti i Paesi delle lingue neolatine ed oltre, infatti arriva persino in Russia, in Germania e in Giappone (alla fine dell’ottocento l’Imperatore giapponese affidò ai tedeschi di redigere un codice civile e quest’ultimi, chiaramente, portarono il proprio bagaglio culturale, che era quello del diritto romano).
Il risultato è che chiunque conosca il diritto romano si muove con disinvoltura nei diversi diritti.
Nell’ambito giuridico, cosa si intende per linguaggio comune?
Tutti i diritti neoromani, compreso il nostro, hanno in comune due caratteristiche:
- L’esegesi: tecnica, che è tutt’oggi insuperata, di interpretazione del testo giuridico;
- Il sistema: grande griglia interpretativa fatta di parentesi graffe contigue, nella quale si può inserire qualunque istituto giuridico.7
Perché i giuristi romani inventarono, nel corso dei secoli, l’esegesi? La spiegazione è proprio di carattere storico. A Roma, contrariamente agli altri popoli dell’antichità, nasce un tipo di sapere professionalizzato (pagato) di giuristi che fanno di mestiere solo i giuristi.
Questa è l’emersione e poi l’affermazione di un sapere di natura tecnica iper-specializzato, che non esisteva presso altri popoli.
Es.: per gli antichi ebrei, popolo civilissimo ed avanzatissimo, il testo di riferimento del diritto ebraico antico era l’Antico Testamento (il Deuteronomio ad esempio), cioè un testo sacro interpretabile solo dai sacerdoti;
Es.: nell’antica Grecia la civiltà era infinitamente più avanzata che nell’antica Roma (filosofi, scienziati, commediografi…), ma non esiste la figura del giurista di mestiere: i Nomoi vengono scritti da Platone (filosofo). Quindi ad occuparsi del diritto ci sono i filosofi oppure gli oratori (coloro che andavano nella Gorà a difendere le cause);
Es.: per i mussulmani il corano era il testo sacro e contemporaneamente precettivo del loro diritto.
Nell’antica Roma, molto rapidamente, emerge la figura del giurista - non va in tribunale come l’avvocato, quest’attività la lasciano a Cicerone (oltre che politico grande oratore). I giuristi davano pareri, suggerivano soluzioni, scrivevano opere di diritto ed erano dei personaggi che godevano di un prestigio assoluto: essi interpretavano il testo di diritto, ma a loro volta scrivevano opere giurisprudenziali che verranno interpretate poi dai giuristi successivi.
Gaio, nelle sue Institutiones, parla spesso di opere dei giuristi precedenti, sino a che Giustiniano prenderà le sue opere e di altri giuristi di altissimo livello tecnico e le renderà immortali. Grazie a Giustiniano quindi noi conosciamo queste opere, ma anche la sua tecnica esegetica che è abbastanza unica nel suo genere.
La cosa davvero singolare è che il modello del diritto romano è stato usato in sistemi costituzionali, politici, economici, storici, etc., totalmente diversi gli uni dagli altri.
Es.: negli anni 30 del ‘900, il diritto romano era la base del diritto che c’era in Francia (democrazia parlamentare), in Italia (Fascismo) e nella Russia Bolscevica (Stalinismo): in tre realtà diversissime sul piano costituzionale e politico la base del diritto privato era sempre costituita dal diritto romano.
Questo perché una delle caratteristiche fondamentali del sistema romanistico sta nella sua elasticità, duttilità, adattabilità a ciascun legislatore.
Es. diritto di proprietà: la disciplina del diritto di proprietà cambia a seconda dell’impostazione politica che ha ciascuno Stato, ma la “casella” diritto di proprietà, dovunque, sta in quello stesso posto, poi verrà riempita di contenuti diversi.
Diritto romano classico (fino al 565 d.C.) → Riscoperta del diritto romano grazie a Irnerio (dal 1000 c.a.) → Diritti neoromani e diritto comune9 → Code Napoléon (primo codice civile della storia)8 (1804).
Questa caratteristica spiega anche perché il diritto romano veniva applicato nel diritto della Chiesa (diritto canonico), nel Medioevo (liberi comuni, signorie), dopo la Rivoluzione Francese: ogni volta le generazioni diverse adattano quel sistema alle proprie esigenze, ma il sistema resta lo stesso.
La “vita” del diritto romano
Nel 1804 Napoleone, il quale è già diventato Imperatore, promulga il Code civil francese. Questo codice viene scritto da grandi studiosi del diritto romano dell’epoca e recepisce integralmente il sistema del diritto romano classico, ovviamente adattato alle esigenze dell’epoca - è il diritto borghese e liberale per eccellenza.
Questo codice, pur essendo il primo, era così all’avanguardia che gli altri regolamenti emanati nel corso dell’ottocento prendevano spunto da questo: non a caso si può tranquillamente affermare che il diritto romano viene recepito attraverso la mediazione culturale del 1804.
Es.: nel 1865 viene promulgato il primo codice civile italiano il quale era la nuda traduzione di molti articoli del codice francese.
In parole povere, se dall’anno Mille si studiavano le fonti del diritto romano, dal 1804 la mediazione è diretta dal codice Napoleone.
7: identico in tutti i codici neoromani ed inventato da Giustiniano;
8: questi diritti si sviluppano nella pratica (usanze);
9: nasce dall’interpretazione del Corpus Iuris;
Qual è la diffusione del diritto romano ad oggi?
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