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Tipi di proprietà e loro tutela giuridica

Proprietà quiritaria: La titolarità del dominium ex iure Quiritium su una res poteva appartenere soltanto ai cittadini romani.

Proprietà provinciale: Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della penisola italica che, proprio in virtù di ciò, non potevano essere oggetto di proprietà quiritiana; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati. A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:

  • Province senatorie: nelle quali erano situati i fundi stipendiarii, così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto stipendium.
  • Province imperiali: nelle quali erano situati i fundi tributarii, così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto tributum.

Proprietà...

pretoria(In bònis habère): per tutti quegli atti in cui mancavano le forme solenni richieste dal ius civile che però il pretore considerava comunque valide

Réi vindicátio: azione a tutela della proprietà, esperibile dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa, al fine di ottenerne la restituzione.

Áctio Publiciána: azione posta a tutela del soggetto che, avendo acquistato una res màncipi a seguito di mera traditio e non avendone, quindi, conseguito la proprietà quiritiana, ne fosse stato spossessato prima di averla usucapita. In tale caso, l'acquirente-spoliatus poteva, attraverso l'actio publiciana, chiedere la restituzione della res nei confronti di chi gliela aveva sottratta.

Exceptio réi venditæ et tràditæ (Eccezione di cosa venduta e consegnata): Exceptio originariamente non autonoma, concessa al titolare dell'in bònis habère contro il

dòminus che agiva con l'azione di rivendica. Il pretore concedeva l'exceptio rei venditae et traditae se gli risultava che la cosa rivendicata era stata oggetto di una compravendita ed era stata consegnata al compratore mediante traditio: quest'ultima non trasferiva il dominium ex iure Quiritium, ma solo il possesso, per cui sulla res gravavano, insieme, il dominium del cedente e l'in bonis habere dell'acquirente. L'iudicium finium regundorum (giudizio di regolazione dei confini) era, in particolare, esperibile dal proprietario di un immobile nei confronti del proprietario di un immobile confinante, per ottenere la determinazione dei confini. Actio negatoria: era concessa al dominus, ossia il proprietario, contro chiunque reclamasse illecitamente la titolarità sulla cosa di diritti di usufrutto, servitù... Essa era finalizzata a contestare l'esistenza di tale.diritto e ad affermare la piena libertà della cosa da ogni vincolo estraneo al potere illimitato del proprietario.
Àctio aquæ pluviæ arcendæ (Azione per trattenere l'acqua piovana): una delle azioni poste a tutela della proprietà immobiliare, nei rapporti di vicinato; era esperibile nei confronti del proprietario di un fondo sovrastante, che avesse modificato, indanno del fondo sottostante, il deflusso naturale delle acque piovane.
Cautio damni infecti (Cauzione per danno temuto) consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull'immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante. Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio.
Operis novi nuntiatio (denuncia di nuova opera): consisteva in una solenne intimazione fatta iniure diretta avietare la prosecuzione di un'opera iniziata da un terzo.(ad esempio,per mancato rispetto delle disposizioni sulle distanze).L'intimazione aveva effetto inibitorio ed era accompagnata da un lancio di una pietra.

Interdictum quod vi àut clam (Ordinanza contro la violenza o la clandestinità): era un ordine, emesso dal pretore, su richiesta dell'interessato, al fine di sospendere un'opera intrapresa dal vicino, contro il divieto dell'interessato o all'insaputa di lui, allorché tale opera fosse lesiva del diritto del richiedente.

COMUNIONE: Oltre che a un solo soggetto, una stessa cosa può appartenere in proprietà a più titolari, si parla quindi di comunione. Essa può costituirsi sia per volontà dei soggetti che vi partecipano e si parla di comunione volontaria, sia per fatti indipendenti dalla loro volontà (eredità da condividere) e si ha una comunione necessaria. Esiste quindi il

problema di regolare i rapporti fra i vari titolari della cosa e di ciascunodi essi verso terzi.

Consorzio traeredi:l'espressione indicava la situazione di comproprietà in cui venivano a trovarsi più fratelli alla morte delcomune pater familias; il patrimonio familiare ereditato non veniva diviso, ma gestito in comune dafilii, "attuando una sorta di società universale". Tutti erano proprietari del tutto.

Quota: essa era intesa come frazione ideale del tutto, su cui gravava il diritto di ciascuno dei condomini. Tale concetto di quota rilevava, oltre che in sede di divisione, anche per la distribuzione dei frutti, per il riparto delle spese e per il pagamento degli eventuali danni, nonché per gli atti di disposizione: ciascuno dei condomini poteva trasmettere la propria quota di proprietà. Il singolo condomino poteva agire in giudizio per difendere la sua quota dagli attacchi dei terzi. Per agli atti di disposizione della cosa nella sua

totalità occorreva la volontà di tutti i condomini. Ciascun condomino poteva apportare le innovazioni sulla cosa comune, salva l'opposizione degli altri, attraverso l'esercizio dello ius prohibendi. Con lo ius prohibendi questi ponevano il veto all'innovazione, per ottenere o l'interruzione dell'opera o la distruzione di quanto già fatto. L'istituto dello ius adcrescendi affermò che in caso di rinuncia o di abbandono di uno dei condomini, la sua quota accresceva di diritto le quote degli altri comunisti.

Iudicium communi dividundo: era possibile chiedere ed ottenere la divisione giudiziale della communio ed era una azione generale per lo scioglimento della communio dominicale, ed era liberamente esperibile da ciascuno dei soggetti in comunione, contro gli altri.

POSSESSIO: La situazione di chi aveva la disponibilità di fatto su di una cosa, ne fosse o non ne fosse proprietario.

Erano, pertanto, necessari: - l'elemento oggettivo, cioè la materiale disponibilità della res; - l'elemento soggettivo, cioè l'intenzione di tenere per sé la res a titolo esclusivo. Animus possidendi: consisteva nella volontà di conservare per sé, e difendere, una cosa, in buona o cattiva fede. Alla necessità dei due requisiti, della disponibilità di fatto della cosa e dell'intenzione di tenerla come propria, che configurano una situazione come possessoria, fanno eccezione tre casi, nei quali non si può parlare di animus possidendi ma che le fonti comunque indicano come situazione di possesso. Si trattava del pegno, del sequestro e del precario. Essi hanno possesso delle proprie cose e sono tutelati a questo titolo contro ogni estraneo, ma difetta in loro il requisito soggettivo dell'animus possidendi. 154-ACQUISTO E PERDITA DEL POSSESSO: Il possesso viene meno tutte le volte in cui cambia l'atteggiamento.psicologico del possessore verso la cosa e tutte le volte in cui il soggetto perde la disponibilità materiale del bene. Tuttavia, già in diritto classico, si considerò che il venir meno della cosa non bastava a far perdere il possesso. Ad esempio, se uno schiavo scappava dal padrone, era sempre di proprietà del padrone. Con il termine "possessio solo animo retinetur" si indicavano i casi in cui bastava la sola volontà per poter esercitare ancora possesso di una cosa. 155 - DIFESA DEL POSSESSO: Interdetto per conservare il possesso: era una ordinanza che veniva accordata dal pretore con lo scopo di proteggere il possessore di una cosa da qualsiasi molestia arrecata alla sua facoltà di possesso. 156 - QUASI POSSESSO E POSSESSO DEI DIRITTI: Giustiniano con il termine "quasi possessio" indicava la detenzione o la utilizzazione continuata di una cosa corporale a titolo di usufrutto, superficie o servitù. All'epoca giustinianea infatti chi si comportava di

fattonei confronti di una cosa altrui come usufruttuario,o esercitava su di essa l'attività corrispondente al contenuto di una servitù, viene considerato possessore del diritto di usufrutto, o di servitù e viene tutelato come qualsiasi altro possessore.

157-DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: essi hanno per caratteristica la facoltà di svolgere attività sulla cosa di altri, o esigendo che altri si astengano di esercitare determinate attività sulla cosa propria. Le servitù prediali, l'usufrutto sono un esempio di due figure di diritti reali su cosa altrui.

158-SERVITU' PREDIALI: Le servitù prediali consistono in determinate e tipiche limitazioni alla proprietà su un fondo vicino. Il proprietario del fondo dominante ha la facoltà di esercitare sul fondo del vicino servente, una data attività qualora ci sia una utilità oggettiva (es. attingere acqua dal fondo vicino per irrigare il mio) e qualora ci sia vicinanza.

tra il fondo servente e quello dominante. Il fondo dominante e quello servente devono appartenere a proprietari diversi e il proprietario servente deve osservare un comportamento passivo (es. sopportare che il proprietario del fondo dominante attraversi il suo fondo).

159-LE SINGOLE SERVITU’ PREDIALI: I romani distinguevano fra servitù rustiche e servitù urbane. Tra le servitù rustiche ricordiamo il sentiero, la via, l’actus, ossia il passaggio con greggi e mandrie; l’acqueductus, ossia la condotta dell’acqua. Tra le servitù urbane ricordiamo quella relativa al regime delle acque di scarico, quella riguardante le costruzioni e quella concernente la luce o il prospetto dei vari immobili.

160-COSTITUZIONE, DIFESA ED ESTINZIONE DELLE SERVITU’: Le quattro più antiche servitù rustiche si costituirono originariamente tramite la mancipatio, la iure in cessio, l’usucapione e la deductio (sottrazione). Nel caso in cui se di due fondi vicini

ne alienava uno, si tratteneva una servitù sopra di esso a vantaggio di quello rimastogli (destinazione del padre di famiglia).

Pactiones et stipulationes: consisteva nell’accordo, in qualunque forma raggiunto, tra proprietario del futuro fondo dominante e proprietario del futuro fondo servente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
6 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gnoli Franco.