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PERSONE SOTTOPOSTE ALLA TUTELA
Erano sui iuris che hanno patrimonio ma sono impuberi o donne. Esisteva il tutore legittimo
(l’agnato più vicino) in alternativa il pater poteva prevedere nel testamento un tutore per il figlio. Dal
III secolo nasce
IL NEGOZIO GIURIDICO
Rientra nella questione dei fatti (accadimenti giuridici naturali) > atti >comportamenti compiuti
dall’uomo che hanno rilevanza giuridica) > Negozi Giuridici cioè atti in cui la volontà del soggetto
che li compie, mirate a raggiungere uno scopo, è manifestazione di volontà vale a dire
autonomia privata. Esistono negozi giuridici unilaterali (1 soggetto), bilaterali (2 soggetti) e
plurilaterali (molti soggetti). Esempio di negozio unilaterale è il testamento, bilaterale è il
contratto e plurilaterale un contratto di società. I negozi giuridici si classificano in:
• Intervivos cioè tra soggetti vivi e Mortiscausa cioè a causa della morte di un soggetto
• A titolo oneroso (compravendita) o a titolo gratuito (donazione)
• A effetti reali (trasferire la proprietà della res alla conclusione del negozio, esempio la
mancipatio e traditio) e ad effetti obbligatori (fanno sorgere delle obbligazioni in capo alle
parti ma non fanno passare la proprietà della res, esempio la stipulatio e sponsio)
• Di Ius Civile (manomissioni civili, traditio, stipulatio, adrogatio, mancipatio, sponsio) e di Ius
Honorarium (manomissioni pretorie)
I romani non conoscevano il concetto di negozio giuridico, un presupposto del negozio è che la
persona deve avere la capacità di agire, e la rappresentanza che può essere diretta (rappresentante
agisce in nome e per conto del rappresentato, gli effetti non si trasferiscono sul rappresentato, il
rappresentante ha l’obbligo di trasferirli) o rappresentanza indiretta (il rappresentante compie
negozio giuridico e tutti gli effetti si trasferiscono sul rappresentato), questa distinzione c’è ancora
oggi. I romani non avevano il concetto di rappresentanza diretta negoziale, conoscevano solo quella
indiretta e quella volontaria realizzata col mandato (contratto del trasferimento degli effetti) e
quella legale (per i tutori e curatori).
Elementi essenziali del negozio giuridico: VOLONTA’ che può essere recettizia (valida solo se la
volontà raggiunge uno o più destinatari, esempio accettazione contrattuale) o non recettizia (valida
anche se la volontà non è arrivata ad alcun’altra persona, esempio la rinuncia all’eredità. Deve
essere interpretata la volontà, si pone il problema dell’interpretazione quando ad esempio un testo
contrattuale ha oggettivamente più di un significato (esempio se io ho due terre a Roma e ne vendo
una, nel contratto non specifico quale), non è il caso se uno interpreta male, è un errore che non
riguarda l’interpretazione della volontà. Se non si stabilisce la carenza dell’interpretazione della
volontà il negozio giuridico è nullo tranne in alcuni casi: se vi è un’interpretazione soggettiva
concorde allora ciò prevale sull’interpretazione oggettiva cioè le due parti sono d’accordo su quale
terreno vendere, oppure prevale l’interpretazione di buona fede se l’altra parte è in mala fede, o in
caso di dubbio si tende a salvare l’atto che salvi il negozio piuttosto che lo annulli. Altro elemento
essenziale è la CAUSA: funzione sociale/oggettiva del negozio giuridico, è lo scopo pratico-tipico del
negozio, la causa va tenuta distinta dai motivi (cioè gli scopi soggettivi), la causa è lo scopo oggettivo,
esempio: io ho una ford di 20 anni e la vendo a 1000, la vendo perché è rotta > la causa sono i 1000,
il prezzo. I negozi di causa si distinguono in: causali (la causa traspare dalla struttura del negozio
giuridico, è presente, esempio mancipatio, traditio) e negozi astratti (la causa non traspare, c’è ma
non la si vede, oggi sono la cambiale e l’assegno, nell’era antichità erano la stipulatio e sponsio).
Terzo elemento essenziale: CONTENUTO: oggetto del negozio giuridico che deve essere possibile,
lecito, determinato o determinabile. Ultimo elemento è la FORMA: elemento giuridico speciale, oggi
abbiamo forma scritta e orale, i romani avevano le forme “rituali-consuetudinarie” basate sull’orale.
Processo Civile > basato sulla giurisdizione > IUS DICERE cioè l’attività di individuazione della norma
giuridica che serve a risolvere il caso. Giurisdizione: volontaria e contenziosa, volontaria cioè quella
attraverso il quale l’organo giurisdizionale applica le norme in sede non conflittuale tra le parti, non
c’è conflitto ma le parti chiedono all’organo giurisdizionale di applicare la norma, ancora oggi
abbiamo casi di volontaria ad esempio il divorzio tra le due parti consenzienti; mentre la
giurisdizione contenziosa riguarda le liti, l’organo giurisdizionale si applica a risolvere i conflitti
d’interesse usando la norma nel campo del processo civile/penale. Quest’attività giurisdizionale la
esercitava: in età arcaica il rex (unico magistrato) poi i due consoli, poi il pretore, in età classica il
pretore.
Definizione di obbligazione nelle Istituzioni di Giustiniano (533) obbligazione cioè vincolo giuridico
dal quale siamo costretti di necessità ad eseguire una certa prestazione secondo il nostro
ordinamento giuridico, un legame che lega le due parti > debitore e creditore (nel codice civile non
esiste alcuna definizione di obbligazione, oggi è un rapporto giuridico in cui un soggetto detto
debitore è tenuto a una certa prestazione ad un soggetto detto creditore). La tutela di cui gode il
creditore è una tutela in ACTIO IN PERSONAM mentre il debitore ha la tutela ACTIO IN REM, la
prestazione è detta Adempimento, se il debitore non esegue la prestazione può essere imputabile,
se non è imputabile è liberato dall’obbligazione. C’è una scissione logica tra debito e responsabilità, il
debito è a monte cioè presente dall’inizio dell’obbligazione, la responsabilità è a valle cioè esiste se
c’è l’inadempimento. In caso di assoggettamento del debitore alla potestà del creditore c’è la
sanzione finale. Il vincolo da prima è soltanto potenziale e diventerà reale a seguito della
responsabilità, condanna ed esecuzione, reale perché è fisico sulla persona sul patrimonio.
Obbligato originaria: obbligati da vincolo reale/materiale/attuale. Il debitore è immediatamente
avvinto al creditore > non sia spetta l’inadempimento o l’esecuzione forzata, il debito è subito
vincolato, cioè viene liberato dal vincolo quando paga (le obbligazioni non erano molto frequenti,
Roma era ancora formata da gruppi autonomamente sufficienti. Situazioni che portano a vincolo
reale: atto lecito o illecito, l’atto illecito nasce per primo: vincolo reale da atto illecito (privati, non
crimini): la VENDETTA ossia pena corporale inflitta dal pater familias offeso, questa pena passava
attraverso l’impossessamento immediato della parte lesa > non c’è il concetto del debito, ma si
passa direttamente alla responsabilità: Debito > Responsabilità > Vincolo Reale. Nulla vietava
all’offeso di rinunciare alla vendetta, se l’offensore offriva una composizione pecuniaria (danaro
concordato tra le parti) all’offeso, questa situazione è descritta anche nelle XII Tavole. Si ha uno
sviluppo quando per alcuni delitti l’offeso non può rifiutare il danaro, è obbligato ad accettare ed è
l’ordinamento a stabilire la pena pecuniaria. Obbligazione da atto lecito nasce dopo l’atto illecito per
il vincolo reale, il debitore è immediatamente vincolato al creditore tramite Nexum cioè un negozio
giuridico che si compiva con l’uso del bronzo, dovevano esserci 5 testimoni romani puberi e una
bilancia, l’atto consisteva nel prestito del bronzo e colui che chiedeva il bronzo era immediatamente
vincolato ma non diventava schiavo rimaneva libero, era vincolato finchè non avesse riscattato il
debito con il suo lavoro oppure finchè le parti non trovassero modo di trovare la somma da
riscattare. Per riscattare il debito c’era bisogno di un altro negozo giuridico: Solutio per Aes et
Libram, anche a questo negozio occorrevano 5 testimoni maschi romani puberi.
Vades = età arcaica nel processo per legis actiones, persone garanti che in caso di udienza di rinvio, il
convenuto si sarebbe presentato al giudice, sono persone vincolanti per debito altrui, se il
convenuto non si sarebbe presentato il vades sarebbe stato soggettato ad un’esecuzione forzata che
doveva essere per il convenuto.
Praedes= legis actio sacramento in rem, due soggetti sulla proprietà di una res, colui che riceveva il
possesso interinale doveva offrire dei garanti: praedes litis et vindiciarum > garantivano la
restituzione della res in caso avesse perduto la causa.
CONTRATTI REALI : Si perfezionano con la dazione/consegna di una res
1. MUTUO: era il più antico contratto reale (insieme alla sponsio) con obbligazione da vincolo,
è contratto reale unilaterale, una parte MUTUANTE consegna all’altra MUTUATARIO una
somma di danaro o oggetti fungibili con l’impegno del mutuatario di restituire al mutuante il
TANDUNDEM= altrettanto lo stesso genere, una stessa quantità dell’oggetto ma non
esattamente la stessa cosa. Il mutuo si usava per: prestiti di consumo: cibo (olio, grano,
sementi) (perché il danaro nasce nel V secolo). E’ un contratto unilaterale perché
l’obbligazione sorge solo per il mutuatario, il contratto nasce nel momento della dazione. E’
un contratto causale perché la causa transpare: obbligazione è ridare quello che il
mutuatario ha avuto, è proprietario della res ricevuta. La Legis actionrs sacramento in
personam era l’azione che serviva al mutuatario contro il mutuante, nel regime formulare
c’è anche la Condictio cioè azione generale con cui uno agisce per riavere una cosa data
mentre per i diritti reali l’azione era Rei Indicatio. Il mutuo era essenzialmente un contratto
gratuito perché se ci fossero previsi degli interessi il mutuante non avrebbe compiuto la
condictio dove all’interno c’era scritta la somma esatta del mutuo, ma esistevano banchieri
che vivevano facendo mutui a interessi con un altro contratto separato: Stipulatium
Usurarum (usure= interessi) non collegato con il contratto del mutuo, era astratto, non
aveva causa ed era autonomo. Se il mutuatario non pagava debiti e interessi, il mutuante
agiva contro di lui