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PROCESSO COGNITIO EXTRA ORDINEM
Ultimo tipo di processo (predominante in età post-classica)
Il processo di Legis actiones le troviamo dall’inizio al 17 a.C quando Augusto le abolisce
(rimangono solo per i processi ereditari).
Il secondo tipo di processo è il processo formulare che compare nel 242 a.C a opera del pretore
peregrino è riservato alle liti tra romani e stranieri e introno al 130 a.C. Viene esteso a processi tra
soli romani. Questo processo formulare è quello di età classica che a partire dalla fine dell’eta
classica comincia a perdere di importanza perché comincerà a prendere importanza il terzo tipo.
Sarà una costituzione imperiale del 342 d.C. Che abolirà il processo formulare che era ormai desueti
nei fatti dalla morte di Alessandro severo nel 235 d.C. (Quindi dal 242 a.C. Al 17 a.C. Ci sono due
tipi di processo, si può scegliere quale usare). Nel tempo di Augusto sorge il terzo tipi di processo:
cognitio extra ordinem -> Augusto ammette che due altri litiganti anziché rivolgersi al pretore per
svolgere il loro processo si rivolgano all’imperatore (cioè ad Augusto stesso, perché Augusto mirava
ad esautorare sempre di più il potere del pretore (così faranno anche gli imperatori successivi), che
aveva la competenza di occuparsi dei processi civili tra le parti. Quindi accade che ad un certo
punto Augusto ha autorizzato due persone che avevano una lite fra loro a rivolgersi a lui e lui stesso
avrebbe giudicato la causa tra di loro.
Questo tipo di processo verrà formalizzato e diventerà un vero e proprio tipo di processo che andrà
a sostituire il processo formulare. (C’è quindi un periodo in cui il processo formulare e il cognitio
extra ordinem coesisto fino al 342 quando quello formulare sarà abolito).
Caratteristiche della cognitio extra ordinem: (=non c’e più il giudice preso dall’ordo ma siamo fuori
dall’ordo).
1. Non è più un processo bifasico. All’inizio il giudice è quindi l’imperatore ma siccome molti
attori scelgono di rivolgersi all’imperatore e non al pretore, l’imperatore non riesce a
occuparsi di tutti questi processi e inizia quindi a delegare questa funzione di giudicare e
delega ai giudici della cognitio che non sono più dei privati cittadini come nel processo
formulare ma sono giudici professionisti che sono stipendiati dallo stato. Si crea così una
funzione dello stato che sono i giudici professionisti stipendiati dallo stato. Iniziano quindi a
esserci giudici stabili nelle principali città dell'impero, in Italia e nelle province (questi
giudici sono delegati dall’imperatore, non sono più ignoranti di diritto ma sono
professionisti competenti nel campo giuridico, che hanno studiato il diritto).
2. La citazione in giudizio non avviene più in forma orale (come nei due processi precedenti).
L’attore per chiamare in giudizio in convenuto deve recapitare uno scritto al domicilio del
convenuto, detto libelius conventionem.
3. Se il convenuto non vuole recarsi in giudizio non ci va e il processo ha luogo comunque
senza di lui. (Non vuol dire che l’attore vincerà di sicuro ma non essendoci il convenuto non
può difendersi). Il convenuto che non si presentava era chiamato contumax (=contumace=
deriva da contemnere= offendere. Il convenuto che non si presenta offende l’imperatore).
4. La sentenza non è più orale ma scritta.
5. La sentenza non è più definitiva: esistono diversi gradi di giudizio. Colui che perde davanti
al giudice di primo grado può ricorrere al giudice di grado superiore. Esistono giudici di
diverso grado (sono più diffusi quelli di primo grado ma nei centri di maggiore importanza
troviamo i giudici d’appello che sono quelli di grado superiore). Vi era poi un terzo gradi di
giudizio che era solo presso l’imperatore (oggi è la cassazione).
L’appello doveva essere presentato entro 10 giorni al giudice che aveva emesso la sentenza
di primo grado il quale aveva sei mesi per scrivere una difesa della sua propria sentenza al
giudice dell’appello di secondo grado. 59
Istituzioni di diritto romano
Gloria Lorini
6. Con Giustiniano poteva fare appello in terzo grado di giudizio solo la parte che avesse perso
il secondo ma che aveva vinto il primo grado.
7. L’esecuzione della sentenza era attuata sia nelle Legis actiones che nel processo formulare
direttamente dalla parte vincitrice, nella conditio extra ordinem non è attuata dal privato
cittadino ma da alcuni ausiliari del giudice che vengono incaricato dal giudice stesso di
prendere possesso di quanto occorra del patrimonio del condannato per soddisfare quanto
occorra per la pretesa dell’attore. Non vi era quindi un intervento diretto del cittadino ma dal
giudice attraverso i suoi delegati.
LE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono vincoli giuridici dalla cui forza siamo costretti a eseguire una certa prestazione
secondo il diritto del nostro stato. = l’obbligazione è un rapporto giuridico per cui il debitore è
tenuto a una certa prestazione nei confronti del creditore. L’obbligazione si fonda sul rapporto tra
debito e credito. Il credito è un diritto soggettivo, un diritto soggettivo relativo. La prestazione è
l'oggetto dell’adempimento. Se il debitore non adempie entrò in termini in cui è tenuto a farlo siamo
nell’inadempimento che può dipendere da vari fatti alcuni dei quali non hanno grandi conseguenze
per il debitore. Il debitore verrà convenuto in giudizio con un'azione e sarà infine condannato e
subita gli effetti della condanna= l’effetto varia nel tempo. L’inadempimento imputabile fa sorgere
responsabilità in capo al debitore quindi il debitore verrà convenuto in giudizio con un’azione e sarà
condannato e subirà gli effetti della condanna-> l’effetto della condanna varia nel tempo: nelle
Legis actiones diventa schiavo, in altri processi ha conseguenze economiche -> perde parte del
patrimonio.
Il vincolo è in senso materiale una catena, un legame infatti il debitore che non paga, che è
inadempiente per un inadempimento a lui imputabile subisce un’esecuzione (che lo lega al
creditore). Anche il termine obligatio sottolinea questo aspetto; ob + ligari= legare-> il debitore
inadempienze viene legato al creditore; viene legato alla fine, non quando sorge l’obbligazione,
viene legato quando diventa indemoniante. L'esecuzione può essere personale che patrimoniale
(entrambe sono un legame). Si tratta di vincolo potenziale. Nella obbligazione classica quando un
debito sorge il debitore non viene immediatamente vincolato. Quando l’obbligazione sorge il
vincolo è potenziale -> quando l'obbligazione sorge il debitore rimane libero, è un vincolo che
diventerà reale in caso di inadempimento imputabile con l’esecuzione forzata. L’esecuzione forzata
porterà a un vincolo che da potenziale diventerà reale: l’esecuzione sarà sulla persona in età arcaica
o sul patrimonio dall’età classica.
Questo rime di obbligazione come vincolo potenziale e poi reale nel momento dell’esecuzione non
è originario perché nella più antica forma di obbligazione, quella arcaica, l’obbligazione era fin
dall’inizio obbligazione da vincolo reale o materiale-> già in età arcaica scompare lasciando il posto
all’obbligazione a vincolo potenziale.
Obbligazione originaria da vincolo reale: poteva derivare da atto lecito o da atto illecito. Atto
illecito cioè ai delitti del diritto privato.
Es. nell’atto illecito delle lesioni (delitto): uno provocava ad un’altro la frattura di un arto (all'inizio
c'era la legge del taglione, poi il leso cattura l’offensore, lo tiene prigioniero a casa sua finché un
parente dell’offensore non offra di pagare una pena per il riscatto. È l’offeso che decide se accettare
la pena; se non la vuole accettare può attuare il taglione. Ad un certo punto diventerà obbligatorio
accettare la pena, lo stato imporrà una pena fissa a seconda dell’arto, se nessuno offre quell’importo
si attua la legge del taglione. -> colui che causa un atto illecito è immediatamente vincolato
all’offeso/al suo creditore.
Vincolo materiale da atto lecito: nexum: negozio giuridico usato per fare prestiti di danaro o di
derrate alimentari. Colui Che chiedeva il prestito veniva immediatamente vincolato al creditore. 60
Istituzioni di diritto romano
Gloria Lorini
Si aveva quindi l’obbligazione da vincolo materiale. Il creditore lo teneva a casa sua, poteva anche
farlo lavorare finché non avesse pagato il suo debito o i suoi parenti/famigliare non a essere trovato
modo per liberarlo.
Un secondo tipo di obligatio originaria derivante da vincolo reale riguardava i vades: persone che
garantivano in caso di rinvio della udienza la presenza alla successiva udienza del convenuto e
restavano immediatamente vincolati il vas 1 all’attore e se il convenuto non si presentava
all’udienza il vas era responsabile e pagava in luogo del convenuto (valeva solo per le udienze
davanti al giudice, per quelle davanti al pretore veniva portato con la forza).
I praedes erano persone che nella Legis actio Sacramento in rem potevano ottenere il possesso della
cosa il quale garantiva che al termine della lite la cosa sarebbe stata consegnata a una delle due
parti, a quella che aveva vinto la causa.
Già in età arcaica ma ancora di più in età classica si supera questo concetto di obbligazione. Nelle
obbligazione classiche il debitore non è vincolato, si dice che che il vincolo è potenziale, il soggetto
debitore rimane libero e Verrà vincolato solo al termine del processo se non pagherà -> si avrà
quindi l’esecuzione forzata.
Fonti delle obbligazioni
Gaio (secondo secolo dopo cristo) nelle sue istituzioni ha scritto quelli erano secondo lui le fonti
delle obbligazioni. Scrive che le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto. Il contratto è un
atto lecito volontario dal quale le parti volontariamente intendono far derivare obbligazioni. Un
conemloraneo di gaio che si chiama Perio (giurista) scrisse che alla base di ogni contratto vi era un
accordo delle parti (detto conventio). Gli altri giuristi romani non lo scrivono. Per loro il contratto
derivava dal compimento di determinati atti, non sempre sono d'accordo che il contratto ha alla base
un accordo tra le parti. A Roma vi era un numero chiuso di contratti; erano contratti solo e soltanto
quelli tipici. (Quindi è sbagliato dire che ogni accordo è contratto). Alcuni di questi potevano
concludersi solo tramite accordo