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Istituzioni di diritto romano

Gloria Lorini

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

753 a.C. 395 d.C. 527-565 d.C. 1453 d.C.

Fondazione di Divisione Impero di Fine dell’impero romano

Roma dell’impero Giustiniano d’oriente

Romano

476 d.C.

fine dell’impero

romano d’occidente

Nel 395 d.C. l’imperatore Teodosio, alla sua morte, aveva diviso l’impero romano in due parti tra i

suoi due figli.

Giustiniano fu imperatore romano d’oriente dal 527 al 565 d.C.

L’impero romano occidentale termina nel 476 d.C. in seguito alle invasioni barbariche. Romolo,

ultimo imperatore d’occidente, venne deposto dal re degli Ostrogoti giunti in Italia. Quest’ultimo

imperatore aveva lo stesso nome del primo re di Roma ed era soprannominato Augustolo (=piccolo

Augusto) perché salì al trono e venne deposto in giovanissima età.

L’impero d’oriente, dopo la caduta di quello d’occidente, resiste e continua anche in seguito alla

morte di Giustiniano fino al 1453 d.C. quando gli Ottomani conquistano la città di Costantinopoli

(odierna Istambul). Il 1453 d.C. segna quindi la fine della storia dell’impero romano.

Il 565 d.C. è un anno importante perché rappresenta convenzionalmente la fine della storia romana

e l’inizio dell’epoca medievale che terminerà nel 1492 (anno della scoperta dell’America).

Giustiniano si pose due obbiettivi come imperatore:

1. riconquistare l’occidente;

2. riportare in vigore in occidente il diritto romano (rimasto in vigore in oriente).

Al fine di raggiungere questi obbiettivi inizia una campagna di guerre in occidente riconquistando

vaste regioni d’Italia, d’Europa e del nord d’Africa. Nel frattempo si dedica a riorganizzare il diritto

romano in modo da riportarlo in occidente e perché possa essere insegnato e applicato. Giustiniano

fa fare il Corpus Iuris Civilis (=corpo del diritto civile) -> importante opera in cui si dispone in

modo ordinato il diritto romano.

L’opera si compone di 3 parti:

- Digesto: 50 libri

- Codex: 12 libri (per un totale di 66 libri)

- Istitutiones: 4 libri

Una volta completata l’opera nel 552 d.C. la invia in occidente perché questa venisse applicata. La

invia in un atto detto “Prammatica Sanzione” -> sorta di legge in cui Giustiniano estendeva il

Corpus Iuris Civilis anche alle regioni d’occidente riconquistate.

Dopo la morte di Giustiniano alcune delle regioni riconquistate si risollevano e le popolazioni

barbare che aveva sottomesso si rivoltano ai suoi successori. -> finisce definitivamente la storia

romana e inizia il Medioevo. 1

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Durante il Medioevo il diritto romano in occidente viene completamente dimenticato perché i

sovrani barbari non lo applicavano più e seguivano i propri principi. Il diritto romano si perde fino

all’arrivo di Inerio a Bologna (1100 circa). Inerio era un signore colto che studiava nelle

biblioteche. Egli si imbatte in un manoscritto di diritto a tutti sconosciuto. Questo manoscritto era la

“Littera Bononiesis”, cioè una copia del Corpus Iuris Civilis del VI° secolo. La studia e si ha quindi

la riscoperta del Corpus Iuris Civilis (tra l’XI° e il XII° secolo) e la rinascita del diritto romano.

Inizia con lo studio del Digesto e si rende conto di come con il Corpus Iuris Civilis si possa

sviluppare il diritto della società in modo migliore di quanto il diritto non si fosse fino a quel

momento sviluppato.

Nascono le prime università per lo studio del Corpus Iuris Civilis (la prima a Bologna) cosi che

questo documento si diffonde in tutt’Italia e in Europa. Verrà insegnato anche nelle epoche

successive, dal 1400 al 1800.

Nel 1804 Napoleone decide che venga elaborata una nuova opera giuridica che chiama Codice

Civile francese, strutturato diversamente dal diritto romano in quanto fa disporre le norme in ordine

numerico e le raggruppa per tema (come i codici civili moderni). Il codice civile di Napoleone era

stato comunque ricavato dal Corpus Iuris Civilis che fino al 1803 era l’unico diritto civile.

In Italia non vi era ancora uno stato unito fino al 1861 (anno dell’unità d’Italia). Nel 1865 si avrà il

primo Codice Civile italiano (sempre elaborato da esperti di diritto romano).

La seconda versione del codice civile voluto da Mussolini nel 1942 (ancora oggi in vigore), si

allontana sempre di più da quello romano.

Il diritto romano non è invece alla base del diritto in Gran Bretagna perché tra il 1100 e il 1200 si è

differenziato dal diritto romano mentre in altri paesi si diffondeva. In Gran Bretagna si è sviluppato

un sistema basato sul precedente delle sentenze giudiziarie: le sentenze dei giudici sono vincolanti e

i giudici successivi devono rispettare la pronuncia dei precedenti di casi analoghi. Sta però ai

giudici stabilire se un caso è uguale a uno precedente. Non esiste quindi un codice civile inglese ma

un sistema di sentenze giudiziarie precedenti. (Cosi è anche per gli Stati Uniti e per l’Australia).

Questo sistema si chiama sistema di Common Law, il nostro e quello di altri paesi europei è detto di

Civil Law. Common Law e Civil Law sono i due principali sistemi giuridici occidentali.

Non è vero che nei sistemi di Civil Law il precedente non conta nulla, il giudice va a vedere se ci

sono precedenti analoghi per confrontare come è stato giudicato un caso equivalente al suo, ma la

pronuncia di un giudice su un caso precedente non è vincolante.

Accade che solitamente il giudice di un livello più basso tende a seguire il giudizio/la linea dei

giudici di grado superiore al suo. 2

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Istituzioni di diritto romano.

La parola istituzioni (Istitutio, Istitutiones) indica un insegnamento introduttivo del diritto romano

(oggi si fa riferimento al diritto privato romano; quello pubblico equivale alla storia romana).

La parola diritto (Ius) ha due significati:

- diritto in senso oggettivo -> insieme/sistema di norme giuridiche che costituiscono il diritto

in senso oggettivo;

- diritto in senso soggettivo -> indica una posizione giuridica soggettiva di vantaggio che è

garantita dal diritto oggettivo a cui corrisponde un dovere di uno o più altri soggetti.

(Uno ha il diritto di fare qualcosa, altri l’obbligo di rispettarlo).

In inglese questi due significati sono indicati con due parole diverse:

- diritto oggettivo = Law

- diritto soggettivo = Right

[Quando studiamo le istituzioni di diritto romano ci occupiamo di diritto oggettivo perché ci

occupiamo di norme]

Il diritto in senso oggettivo è un insieme di norme giuridiche che si distinguono in relazione alla

loro funzione e alla loro struttura.

- la funzione di una norma giuridica è quella di disciplinare e risolvere conflitti di interesse

intersoggettivo.

Es. Se due o più soggetti hanno un conflitto fra loro riguardo la proprietà di qualcosa, per

risolvere il conflitto di interesse devono trovare un sistema: si ricorre quindi alle norme

giuridiche.

- In base alla struttura distinguiamo due tipi di norme:

1. di qualificazione -> si limitano ad istituire determinati istituti (danno una definizione).

Es. l’art. 1321 del codice civile definisce il contratto come l’accordo di due o più parti

per regolare un rapporto giuridico-patrimoniale.

2. Di relazione -> hanno una fattispecie e un effetto, cioè descrivono un fatto e poi danno

un effetto, una conseguenza per chi viola questa norma.

Es. art. 575 del codice penale

Es. art. 1043 del codice civile -> contiene un comando implicito = non si danneggiano le

cose altrui. La norma prevede anche un effetto/sanzione e la coercibilità della sanzione.

La sanzione viene irrogata dallo stato che costringe il colpevole a pagare.

Le sanzioni possono avere scopi diversi: risarcire, educare, punire…

Le norme giuridiche si differenziano per la coercibilità da altre norme come quelle morali, di

educazione o religiose, la cui differenza sta nella sanzione: non c’è nelle altre norme al di fuori di

quelle giuridiche (in cui la sanzione è inflitta/imposta dallo stato).

La sanzione è inflitta da organi dello stato che ne garantiscono la coercizione. 3

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Es. dalle norme di diritto romano:

Legge del taglione:

Si membrum rupsit, ni cum eo Se un soggetto rompe un arto ad un altro

Pacit, talio est soggetto, se i due non si mettono d’accordo,

abbia luogo la legge del taglione.

Se un soggetto mi rompe un braccio, io posso rompergli a mia volta il braccio. Il soggetto deve però

rompere lo stesso arto.

Questa è una norma arcaica = la sanzione è inflitta dal leso o dai suoi famigliari perché in una realtà

arcaica non esistevano organi statali per infliggere le sanzioni. (Anche se non interviene lo stato è

una norma giuridica). (Esisteva un processo che condannava il colpevole ma la sanzione non era

inflitta da organi dello stato).

Leggenda di Romolo e Remo

La parola romano fa riferimento alla storia della città di Roma: la sua origine mitica è in realtà in

oriente, a Troia e dalla sua distruzione da parte dei greci guidati da Agamennone, Ulisse e Achille.

Alcuni dei difensori riuscirono a fuggire e uno, Enea figlio di Venere arrivò nel Lazio. Egli sposò la

figlia del re Latino Lavinia dalla cui unione nacque Ascanio, fondatore della città di Albalonga.

Dopo 200 anni, otto generazioni, sul trono di Albalonga vi sono due discendenti di Ascanio: Amulio

e Numitore. Amulio scaccia il fratello e uccide tutti i figli del fratello (per eliminarne la

discendenza) tranne la figlia Rea Silvia la sacerdotessa perché Amulio non si aspetta da lei un

discendente. Un giorno mentre Rea Silvia fa il bucato sul fiume, passa Marte e i due generano due

gemelli, Romolo e Remo, che Amulio abbandona sul Tevere. I due crescono e tornano ad

Albalonga, uccidono Amulio e mettono sul trono il loro nonno Numitore. Se ne vanno e fondano la

città di Roma: 21 aprile 753 a.C.. Per la scelta del nome litigano e Romolo uccide Remo e diventa

primo re di Roma.

Questa leggenda contiene alcuni elementi di verità.

In realtà l’Italia era abitata, non dal 753 o dal 1000 a.C., ma già da 30000 anni prima di Cristo da

popolazioni mediterranee o preindoeuropee (età della pietra).

Dal VI° millenio sappiamo che era abitata da popolazioni indigene (liguri, sicuri, toscani) ma tutto

cambia quando dal 3000 a.C. iniziano le invasioni da parte dei popoli indoeuropei (vengono dalla

zona tra l’Europa e l’Asia e dall’India). I popoli indoeuropei avevano un’etnia diversa fra loro ma lo

stesso ceppo linguistico. Gli indoeuropei erano popoli più sviluppati rispetto a quelli che si

trovavano in Europa nello stesso periodo: conoscono il ferro (che va a sostituire la pietra) e vivono

in palafitte e non più in grotte.

Attraverso la Turchia e i Balcani arrivano in Europa ed attraversando le alpi anche in Italia. Uno di

questi popoli si stabilisce in Italia, nel Lazio: i Latini.

Tutti questi popoli sono organizzati in città-stato (->forma politica).

La forma politica alternativa alla città-stato è la monarchia assoluta.

In Italia, cosi come in Grecia e a Cartagine, tutti i popoli sono organizzati in diverse città-stato (fino

all’impero romano). Tra le varie città-stato dei Latini del Lazio una diventa più potente: Roma che

acquista lo stato di città egemone del Lazio. È probabile che Roma non fosse tra le città più antiche

del Lazio (come suggerisce la leggenda). Sembra che Roma sia nata o da un distaccamento da

Albalonga (non si sa da parte di chi) o sia stata fondata dagli albalonghiani come colonia per ragioni

di difesa. 4

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Roma si trovava infatti più a nord sul fiume Tevere al di la del quale si era stabilito un altro popolo:

gli Etruschi (occupavano la Toscana). Roma era quindi l’ultimo avamposto difensivo prima degli

Etruschi (anche loro erano organizzati in diverse città-stato indipendenti tra loro).

Roma viene fondata nei pressi dell’Isola Tiberina in un punto in cui il guardo sul fiume era più

semplice, a 20 km dal mare, al riparo da eventuali attacchi dal mare e dove poteva essere costruito

un porto e vicino ai colli che essendo in posizione elevata permettevano di restare lontano dalla

zona acquitrinosa del Tevere.

Leggenda del ratto delle sabine

I primi abitanti di Albalonga inizialmente erano tutti maschi e vi era quindi il problema di trovare

donne per riprodursi. Per risolvere il problema organizzano una festa alla quale invitano i Sabini.

Successivamente scacciano gli uomini e tengono le donne. Dopo essersi risolta la guerra tra

albalonghiani e sabini, i due popoli si alleano e per cinque anni a Roma ci furono due regnanti: uno

di Albalonga e un Sabino.

La leggenda continua dicendo che dopo Romolo (Latino), si alternarono un re discendete Sabino e

uno albalonghiano.

La leggenda ci fa capire che probabilmente ci fu un’alleanza tra i romani e i sabini fino alla

formazione di uno stato unitario.

Gli ultimi re romani sarebbero stati etruschi: Tarquinio Brisco, Servio e Tarquinio Superbo perché

verso l’inizio del VII° secolo Roma dovette subire la conquista da parte degli Etruschi (arrivavano

da nord). Il controllo di Roma da parte degli etruschi finì nel 509 con la cacciata da parte dei romani

dell’ultimo re Tarquinio Superbo e degli Etruschi al di là del Tevere. Dopo la cacciata del re finisce

la storia del periodo regio di Roma, la monarchia e si torna alla repubblica.

Accanto allo stato non c’è più la figura del re ma ci sono i magistrati (non erano i titolari del potere

giudiziario, non esisteva ancora la professione di giudice) la cui carica durava un anno. I magistrati

erano all’ora i detentori del potere esecutivo, detenevano cariche di governo ed erano eletti dal

popolo. Nel periodo regio invece vi era un unico magistrato (Rex) vitalizio. Con il passaggio dalla

monarchia alla repubblica abbiamo un insieme di magistrati (non solo uno). I magistrati di grado

più elevato sono detti consoli.

753 a.C. 509 a.C. 27 a.C. 565 d.C.

235 d.C.

Regno/monarchia Repubblica Impero

(non assoluta ma della Vi è la magistratura,

città-stato. Il re esercita il senato e il popolo

la sovranità che però è unito nei comizi che

detenuta dal popolo). si occupa di eleggere

i magistrati ed approvare

le leggi.

Inizio storia Cacciata degli Si passa dal principato

di Roma etruschi al dominato 5

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Nel III° secolo a.C. iniziano le guerre puniche (=guerre contro Cartagine, odierna Tunisia). La

prima, che viene vinta da Roma, finisce nel 241 a.C.

241 a.C. -> anno fondamentale perché Roma si espande al di fuori dell’Italia conquistando Sicilia,

Sardegna e Corsica estraendole a Cartagine.

Nel 27 a.C. Ottaviano, (figlio adottivo di Giulio Cesare) che prenderà il nome di Augusto, fonda

l’impero romano del quale sarà primo imperatore. [età augustea].

Tra il 27 a.C. e il 235 d.C. :

1° periodo dell’impero: fase del “Principato”. Periodo di espansione e durante il quale i poteri

dell’imperatore non sono ancora assoluti.

235 d.C. :

fine del Principato e inizio del 2° periodo: età del dominato. I poteri dell’imperatore sono sempre

più assoluti.

Si succedono diversi imperatori sino all’arrivo di Teodosio che alla sua morte divide l’impero in due

parti tra i suoi due figli.

Singoli istituti del diritto privato romano

Si individuano tre età nello studio del diritto romano:

1. età arcaica

2. età classica

3. età post-classica

L’età arcaica va dal 753 a.C. al 242 a.C., comprende quindi tutto il periodo del regno e la prima

parte della repubblica.

L’età classica va dal 242 a.C. al 235 d.C., comprende la seconda parte della repubblica ed il

principato. È l’età della nascita della scienza giuridica e del massimo sviluppo del diritto romano.

Viene istituito il pretore peregrino* (nuovo magistrato) ovvero un magistrato di grado subordinato

ai consoli. Viene istituito perché Roma conquistava territori extra italici in cui vivevano diversi

1

popoli indigeni. Tutti gli abitanti di queste provincie venivano mantenuti da Roma in condizione di

stranieri (non avevano la cittadinanza) e diventavano sudditi del popolo romano.

*Pretore peregrino: peregrino = straniero. Il magistrato è romano ma si occupa di processi tra

romani e stranieri.

L’età post-classica va dalla morte di Alessandro Severo nel 235 d.C. fino a Giustiniano.

La morte di Alessandro Severo segna la fine dello sviluppo della grande giurisprudenza classica,

della scienza giuridica classica e la fine delle scuole di diritto nate tra Augusto e i Severi. In questo

periodo la scienza giuridica va incontro ad un impoverimento.

1 Provincie: appendici esterne all’Italia che facevano parte dello stato. 6

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Fonti del diritto:

La parola diritto deriva da “derechtum”= dirigere (dirigere l’uomo nella giusta direzione).

I romani definivano il diritto come arte del buono e del equo. Vivere onestamente, non ledere gli

altri e attribuire a ciascuno il suo erano per i romani il contenuto del diritto.

Struttura: nella prima fase dell’eta arcaica il sistema delle norme del diritto romano era chiamato il

“ius quiritium” = diritto dei quiriti -> dei romani. Il “ius quiritium” era il sistema di norme più

antico del diritto romano. Conteneva poche e semplici norme riguardanti:

- la proprietà,

- La podestà paterna: il potere che il padre aveva sui figli,

- La famiglia: l’organizzazione interna e gli obblighi nei confronti

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gloria2909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gagliardi Lorenzo.
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