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Istituzioni di diritto romano

Appunti lezioni prof. Miglietta

Esame: scritto e orale! Scritto con tre domande: una sul processo civile, una su obbligazioni, una su restanti parti del programma tranne le successioni e le donazioni -> che verranno chieste all’orale dove verrà discusso lo scritto.

Introduzione

Roma II° sec. A.C. -> inizio scienza del diritto. Epoca di Giustiniano (527-565 d.C.) -> fine storia antica con la Compilazione Giustinianea, denominata nel Medioevo Corpus Iuris Civilis. Nel 1900, il diritto romano nell’impero tedesco è sostituito dal Bürgerliches Gesetzbuch. Primo manuale di Institutiones di Gaio (unica opera pervenuta); manuale di Institutiones oratoriae di Quintiliano (manuale di informazioni di base).

Istituzioni (diritto e processo privato) ≠ Storia (altri aspetti dell’esperienza giuridica romana).

Periodi della storia del diritto privato

  • Periodo arcaico –fino IV° sec. a.C. -> 753 a.C. – 367 a.C. → Monarchia.
  • Secondo periodo –III° sec. a.C. – III° sec. d.C. → Repubblica - Impero.
    • Periodo pre-classico –fino alla fine della repubblica.
    • Periodo classico.
  • Terzo periodo - periodo tardo-antico → Dominato (Diocleziano).

Nell’età arcaica, non c’è un sistema di categorie concettuali con cui esprimere la realtà normativa e pragmatica. C’è lo IUS CONTROVERSUM (II° sec. a.C.). Con il fenomeno del VOLGARISMO, del IV° sec. a.C., c’è un ritorno alla situazione arcaica.

Diritto romano positivo

Dal V° sec a.C. alla seconda metà del VI° sec. D.C. -> legge delle dodici tavole, primo ordinamento di norme scritte. Nasce dall’esigenza del soddisfacimento della certezza del diritto -> le regole erano consuetudinarie, dipendenti dal territorio dove vigevano -> quale consuetudine è veritiera?

Mores: erano le consuetudini orali -> nel corso degli anni si trasformano -> vengono interpretate in chiave religiosa dal Collegio dei Pontefici (Pontifices [Pontiflex Maximus] -> facitori di ponti); 753 a.C. – 451/50 a.C. -> prima delle dodici tavole, i Pontefici interpretavano segretamente i mores a loro piacimento => nasce l’esigenza di motivare!! I pontefici non erano in grado di motivare le loro scelte riguardo le sentenze del Consiglio; gli stessi pontefici iniziano a dare responsi privati -> con una società in aumento, crescono anche le controversie e esigenze di regole.

Questio iuris -> interpretazione -> responsus. Come spezzare questo cerchio? Accordarsi con i Pontefici (unici giuristi esperti del tempo!) per la scrittura delle 12 tavole. Tabulae iniquae -> confermano il divieto di matrimonio tra plebei e patrizi e confermano la prigionia per debiti => ma almeno sono scritte!!

VI° sec. d.C. Morte Giustiniano -> Giustiniano ha voluto il Corpus Iuris Civilis -> come si è arrivati?

Iuris prudentia -> interpreti del IUS; sono laici! (Ulpiano disse: sarebbe giusto definirci sacerdoti del diritto -> Sacerdotes Iuris; infatti il diritto è una cosa sacra, seria -> gioca con la vita delle persone).

Roma si mantiene con un ordinamento di tipo canonico dopo la morte di Giustiniano -> si apre una nuova fase del diritto romano: Diritto Comune (funge da ordinamento unificatore). Il diritto romano serviva come ius comunae europeum; si protrae in Germania, dove si forma la pandettistica. Ancora oggi il diritto romano ha una sua piccola vitalità, anche fuori dall’Italia. -> La Repubblica Popolare Cinese al momento di rielaborare un sistema di diritto privato poteva scegliere O il sistema anglosassone O un modello codicistico europeo => scelgono il secondo!

Negli stati d’America i codici hanno struttura romana (Code Napoleon -> ideato da due giuristi francesi, professori di diritto romano, e rivisto da Napoleone). Negli stati dell’Africa del Sud vige il diritto romano di origine olandese -> Roman Dutch Law. In Grecia il diritto romano è stato utilizzato dalla morte di Giustiniano fino alla fine del 1800 [attraverso un’opera HEXÁBIBLOS -> 6 libri] -> rifatto poi su base del BGB (Buergerliches Gesetzbuch) tedesco.

La Compilazione giustinianea viene denominata nel Medioevo Corpus Iuris Civilis.

Nella Roma antica si possono riconoscere varie fasi:

  • Fase arcaica -> Monarchia.
  • Fase repubblicana -> Res Publica -> il potere viene diviso tra le magistrature (consoli, censori, senato) -> le leggi vengono votate da assemblea di cittadini romani -> !! Roma non è democratica però!! (Dipende dal criterio che si usa) Solo gli uomini potevano votare perché erano gli unici maschi liberi abili al combattimento nell’esercito (c’era la divisione tra uomini liberi e schiavi, che erano delle cose [RES] per il diritto provato -> possono essere vendute, scambiate ecc) => HOMO sia libero che schiavo vs VIR solo libero.
  • Fase imperiale di Ottaviano Augusto: Roma da semplice POLIS diventa Impero e nasce la figura del PRINCEPS -> Ottaviano Augusto. Egli crede di aver restaurato la Res Publica, ma in realtà crea un Impero.

Diocleziano trasforma Roma in Principato.

Il codice civile è un’invenzione austriaca del 1700/1800. Il diritto romano è un ordinamento che si è fatto tutto con l’interpretazione dei giuristi. Il sistema inglese assomiglia a quello romano perché ha un metodo induttivo (dalla fattispecie concreta si astrae una regula iuris generale da applicare a tutti i casi analoghi e simili) e non deduttivo: quid iuris sit?

In Inghilterra la sentenza del giudice fa regula iuris. La loro sentenza ha una ratio decidendi. Nel mondo romano la scientia iuris è composta da giuristi patrizi che gratuitamente esercitavano la loro arte. Se più giuristi concordano su una consuetudine si forma una regola - una norma iuris. La fortuna dei romani e dei giuristi romani si basa sul loro sincretismo.

Regula = unità di misura del comportamento (righello) Norma = ci dà profondità del comportamento (squadra).

Giurisprudenza romana  creazione sistema, un corpus, un ordinamento giuridico, un insieme sistematico di regole e di norme volte a risolvere i conflitti tra i consociati. Quinto Lucio Scevola è giurista, un ecclesiastico che dava responsi come se fosse un laico.

Sistema induttivo

I romani operano induttivamente, ovvero i romani si recano dai giuristi laici che appartengono alle famiglie nobili. I giuristi fino a Giustiniano verranno considerati fonte del diritto. Erano autorevoli e quindi ottengono autorità. L’autorità segue l’autorevolezza, non la precede mai!! Al giurista non interessa al caso, infatti a lui spetta solo identificare quella regola che ipostatizzata diventi una regola generale ed astratta applicabile ad altri consociati che si trovino nella stessa situazione, ecco perché è un sistema induttivo. Il magistrato specializzato nel processo era pretore, che non risolveva la controversia, ma incaricava, sulla base della sua autoritas, un JUDEX di risolverla.

Sistema deduttivo

Il nostro sistema attuale è un sistema deduttivo se si parte dalla Norma già in vigore e poi viene applicata.

Giuristi romani erano legati da un principio, detto tradizione: essi pur creando regole originali con una ratio decidendi originale, si sono considerati inseriti in un ceto, una scientia, dove contribuivano alla creazione di un ordinamento.

Giuristi moderni sono legati dal personalismo, ovvero giudicano la loro opinione come giusta, la loro idea è perfetta, non discutibile; la tradizione quindi non sarebbe possibile.

La giurisprudenza è una grande scienza; con i romani un diritto consuetudinario diventa base di un sistema conosciuto internazionalmente. I giuristi romani non avevano la pretesa di essere perfetti nella loro decisione. Al giorno d’oggi, ogni ceto che raggiunge il governo modifica completamente l’assetto precedente (es. predisposizioni sulla pensione).

Cicerone nel Brutus dice che la regula iuris serve a stabilire ciò che è vero e ciò che è falso -> ovvero ciò che risponde alle esigenze che emergono in quella società in quel determinato periodo storico. Se le norme non rispondo alle esigenze della società, esse non servono a nulla.

La giurisdizione di Giustiniano era legata alla religione cristiana, infatti ci sono vari rimandi alla tradizione cattolica. Egli tra l’altro impose anche il divieto del divorzio, essa è una regula falsa perché non seguiva i bisogni della società. Una regula doveva essere approvata acquistando la caratteristica di communis opinio -> conferma quindi la stratificazione e si sedimenta nella scientia.

La regula serve al bene degli uomini perché dirigit mores (cit. San Francesco):

  • Il nostro concetto di diritto è dinamico (vai dritto).
  • I romani non avevano concetto di derectus, ma non aveva accezione di ius. Ius era l’evoluzione dei mores.

Diritti soggettivi (plurale): costituiscono il riconoscimento da parte del diritto oggettivo di posizioni attribuite ai soggetti che possono essere fatte valere verso gli altri soggetti o consociati. La posizione soggettiva è garantita dallo stato, ma nessuno può impedirti di fare qualcosa con un oggetto di tua proprietà. Posso pretendere che un altro soggetto faccia un’azione -> compro un bue, posso pretendere che mi dia il bue a seguito del pagamento.

Nell’ordinamento privatistico c’è una compenetrazione di rapporti tra individui, e allora i concetti di illecito e lecito diventano meno delimitati rispetto al diritto penale.

Il diritto soggettivo è un concetto creato da noi deduttivamente; i giuristi romani andavano induttivamente, la vera esposizione tecnica risponde alla questio iuris: QUID IURIS SIT? = Qual è l’azione (actio) [c’è una tutela processuale per il tuo caso?]. Il concetto di diritto soggettivo nasce con gli stati liberali quando il suddito proclama la sua soggettività.

La sistematica del diritto

La sistematica del diritto venne inventata da Gaio, che scrisse le Gaie Institutiones, ovvero il manuale più antico del diritto:

  • Ha chiarezza espositiva
  • Ha un sistema completo
  • Famoso per la sistematica, che è molto semplice e si basa su tripartizione gaiana.

Diritto oggettivo: è l’insieme dei fontes iuris [fons= qualcosa di liquido -> dove ci sono individui è naturale che sgorghi diritto], ovvero di norme e di regole che disciplinano una comunità e che prevengono i conflitti o che risolvono quei conflitti che comunque si siano originati.

Norma giuridica:

  • Funzione= disciplinare conflitti d’interessi intersoggettivi (ubi societas ubi ius, ubi ius ubi societas).
  • Struttura= comando generale ed astratto.
  • Caratteristica= coercibilità.
  • Composta di descrizione di fatto e individuazione degli effetti giuridici conseguenti all’integrazione di tale situazione.
  • È sia discorso ipotetico che comando (quando gli effetti sono coercibili).
    • Di qualificazione (organizzazione): attribuiscono una qualità al soggetto, alla cosa o alla situazione. La coercibilità si manifesta nell’indefettibilità e nell’irretrattabilità della qualificazione giuridica che si è creata.
    • Di relazione (comportamento): risolvono i conflitti di interesse attribuendo poteri ad un soggetto nei confronti di un altro soggetto. Richiedono collaborazione del soggetto; se si rifiuta c’è sanzione.

Sanzione:

  • Diretta: soddisfa interesse violato;
  • Specifica: riparazione interesse leso;
  • Per equivalente: risarcimento danno per equivalente;
  • Indiretta (coazione): infliggere male o svantaggio economico.

Norma giuridica: giudica il comportamento dell’uomo; lo regola nella sua posizione intersoggettiva; ≠ Norma morale: giudica il comportamento dell’uomo e basta.

Norme a carattere religioso: norme giuridiche che riguardano l’organizzazione sociale della comunità religiosa. La religione ha una sua morale ed è fenomeno sociale.

Norme a rilevanza sociale: (es. buona educazione) riferite alla società; se violate c’è solo una reazione sul piano dell’autotutela.

I fontes iuris non sono gli stessi 1) in diversi ordinamenti e 2) nello stesso ordinamento nei diversi periodi storici; sono in continua evoluzione adattandosi alla società. All’inizio c’erano le mores maiorum, ovvero le consuetudini (= regola che TUTTI i consociati ritengono di osservare in quanto doverosa e contenente l’elemento della continuità), che sono le origini dello ius civile. Alcune consuetudini vengono inseriti nella legge delle dodici tavole, in quanto incancellabili e fondamentali. Con l’estensione di Roma si estendono i fontes iuris (elencati nelle disposizioni sulla legge in generale del codice civile italiano art.1: catalogo delle fonti del diritto).

Ius civile originato dai mores si divide in:

  • IUS: diritto umano positivo, generato dai fontes umani e che pone nella società regole e norme effettive.
  • FAS: complesso delle norme che possiamo definire divino-positive (rapporti uomo-divinità); alle regole del Fas erano sottoposte anche le divinità -> la vera divinità era lo IUS! [romani popolazione laica]

L’uomo romano ha la consapevolezza della grandezza del diritto -> DNA giuridico.

[La religione è un elemento giuridico-politico per i romani, non ha nessun ruolo nel rapporto con le divinità.]

Sfera laica e sfera religiosa

  • Roma antica: coincidono! Per la conservazione della pax deorum, le norme etico-religiose con le divinità dovevano essere osservate.
  • Periodo arcaico: ius humanum: risvolti laici; ius sacrum: rapporto con divinità e organizzazione della religione di stato. Si mischiano! Il pontiflex maximus accerta e infligge sanzioni a chi viola il sistema normativo.
  • Periodo tardo-antico: cristianesimo assurge a religione di stato; la Chiesa monopolizza la vita religiosa. Gli imperatori difendono l’ortodossia (che varia a seconda del credo dell’imperatore) per poter controllare la sfera religiosa -> CESAROPAPISMO: imperatore controlla Chiesa -> legislatore civile si occupa anche di aspetti teologici.

Ordinamento giuridico e fonti del diritto

I° sec. a.C. -> fonti elencate in opere giuridiche; cataloghi fonti giuridiche:

  • Leges
  • Plebis scita: delibere assemblea plebe;
  • Senatus consulta: delibere prese dal senato; organo dello stato romano che inizia con la monarchia e regge fino alla caduta dell’impero romano.
  • Constitutiones principum
  • Edicta magistratuum: potere e dovere dei magistrati di emanare un diritto; il magistrato è il punto di congiunzione tra l’elaborazione giuridica dei giuristi e il giudizio dei giudici. Lo iudex è IUDEX PRIVATUS nella seconda fase del processo romano: erano privati cittadini scelti dal giudice (avevano conoscenze giuridiche e di fiducia) per svolgere la funzione di arbitri nel giudizio. GIURISTA -> MAGISTRATO -> IUDEX PRIVATUS (GIUDICE)
  • Responsa prudentium

Epoca repubblicana:

  • Mores: prima della codificazione del V sec. a.C. *fenomeno consuetudinario *modo in cui si manifesta la vigenza dell’ordinamento *la loro memoria era affidata ai pontefici, i quali raccoglievano un materiale che i decemviri potessero usare
  • Codificazione delle XII Tavole (451-450 a.C.) → dopo lotte patrizio-plebee *garantisce certezza del diritto *codifica mores esistenti *ha carattere esaustivo (tutti i mores vengono inclusi)

Lex:

  • Lex Rogatae: modo per creare diritto oggettivo; proposte dal magistrato munito di imperium e votate nelle assemblee; venivano emanate dai patrizi grazie all’INTERLEGES (procedura complessa) e riguardavano i patrizi. CONCILIA PLEBIS (il tribuno annunciava la proposta ai plebisciti e si approvava con alzata di mano) all’interno dei quali su proposta della plebe vengono emanati i plebis scita.
  • Plebis scita: delibere dell’assemblea della plebe; Nel 287-6 a.C. viene emanato un plebiscito, il LEX HORTENSIA, che comporta l’equiparazione dei plebisciti alle leggi rogate. Quindi le leggi varranno sia per i plebei che per i patrizi.

LEX AQUILIA, riguarda la tutela contro il danneggiamento ingiusto, era un plebiscito valido per l’intero popolo romano acquistando titolo legislativo.

  • Lex mancipo dicta/ lex contractus: lex votata nelle assemblee popolari; [ambito privatistico]
  • Lex data: imposta da un atto del magistrato; [ambito privatistico]

Adpromissio: serve per ritoccare disciplina istituti già esistenti;

Lex Aquilia: serve per riordinare istituti similari;

Lex Poetelia Papiria: serve per sopprimere figure giuridiche;

Usurae: incidono su aspetti settoriali;

Con il Principato, la LEX serve per modificazioni rivoluzionarie nell’ambito dei rapporti di famiglia, del matrimonio e delle successioni.

Dal III° sec. a.C. il Pretore 1- poteva far disapplicare norme dello ius civile; 2- creava lo IUS HONORARIUM, ovvero un sistema normativo (vs Ius Civile).

Principato

  • I° sec. a.C.: figura del princeps -> in lui si concentra il potere politico e quello normativo; egli controlla le fonti del diritto. La lex Rogata cade in disuso e le assemblee popolari diventano desuete. Ottavio, che diventerà Ottaviano Augusto, attua una raffinata opera giuridica: convinse i romani di avere restaurato la RES PUBLICA spegnendo il bellum civile. Egli affermò di avere una maggiore auc-toritas (autorevolezza) -> ripristinò il consolato e il senato ma l’autorevolezza rimane nelle sue mani. Ha creato un teatro della repubblica che nasconde il suo potere. Auc -> augere (potere dell’esercito) e auguri (coloro che interpretano i segni del cielo) = princeps, primus inter pares.
  • I° sec. d.C.: senatus consulta rilevanti solo sul piano onorario.
  • Regno di Adriano (117-138 d.C.):
    • Senatus consulta vengono riconosciuti;
    • Costituzioni imperiali [nuovi fontes iuris]: hanno forza di legge;
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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