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NULLIUS CIVITATIS.

Nessuna norma della lex Aelia Sentia e della Fufia Canina verrà abolita fino a Giustiniano, il quale però

provvede a cancellarle tutte ad eccezione della nullità della manomissione fraudolenta.

CONDIZIONI DEI LIBERTI (schiavi manomessi):

Acquistano lo status libertatis, ma non lo status civitatis: gli schiavi manomessi acquistano la posizioni

di LIBERTI (≠ingenui=liberi dalla nascitae tali sono sempre rimasti) e i proprietari diventano PATRONI

-> nasce il c.d. rapporto giuridico di patronato che comporta OBBLIGHI ai liberti:

Obbligo di obsequium

: rispetto formale che i liberti devono avere nei confronti dei patroni; colui

- che aveva un ampio obsequium, godeva di importanza anche in ambito politico.

Obbligo delle operae

: le operae erano attività lavorative svolte gratuitamente dal liberto in

- favore del padrone. Lo schiavo non può assumere obblighi quindi lo schiavo poteva promettere

di assumersi degli obblighi, ma una volta liberato il suo impegno non vale più. L’istituto religioso

interviene: il dominus ottiene la PROMISSIO IURATA LIBERTI dallo schiavo, una promessa che

nasce nell’ambito del diritto della religione e che si divide in:

° officiales: prestazione di servizi non valutabili sul piano economico; (valide x patrono ed eredi)

° fabriles: prestazioni che sono soggette ad una valutazione; (valide anche in confronto di terzi)

Se il liberto si fosse rifiutato, sarebbe diventato spergiuro in quanto non ha mantenuto la

promessa.

Secondo una norma delle XII Tavole, in seguito alla manomissione sorgevano delle aspettative

- da parte del patrono sul patrimonio del liberto: quando quest’ultimo decedeva senza eredi, il

suo patrimonio andava devoluto al patrono o agli eredi del patrono.

Limiti dei liberti:

PIANO DIRITTO PUBBLICO: In epoca repubblicana, nessun liberto può accedere alle cariche

- pubbliche; i liberti sono incapaci di accedere all’ordo senatorius e al relativo cursus honorum, a

cui si aggiunge la difficoltà con cui i liberti sono ammessi all’ordo equester.

PIANO DIRITTO PRIVATO: I liberti non possono contrarre matrimonio con membri del ceto

- senatorio;

IN AMBITO PROCESSUALE, i liberti non possono citare in giudizio il patrono senza

- l’autorizzazione del pretore, e non possono testare per la metà del proprio patrimonio, se

muoiono senza eredi, perché per tale quota il pretore concede al patrono la bonorum possessio

contra tabulas.

STATUS CIVITATIS

La cittadinanza è legata all’appartenenza a Roma ed è requisito della capacità.

1- In epoca repubblicana può essere concessa anche con IUS CONNUSII, diritto riconosciuto di

contrarre matrimonio con cittadini romani concessi a stranieri singolo o a popolazioni straniere.

La cittadinanza si acquista con nascita da civis romanus se si è in costanza di matromonio -> la

cittadinanza la si acquista dalla madre se non è stato contratto matrimonio tra i genitori.  se c’è

matrimonio, cittadinanza dipende da padre, sennò da madre

2- La si acquista da manomissione civile

3- La cittadinanza viene concessa attraverso disposizione legislativa: i comizi centuriati potevano

concedere la cittadinanza ad alcune persone;

4- Attraverso la legge: concessa a soci italici, popolazioni amiche di Roma che aiutarono i romani

a conquistare territori. Essi combattono con e per Roma: negli accordi venivano inserite le

clausole iniquae, così gli alleati di Roma si associano contro Roma-> allora Roma concede agli

alleati 1) la federa aequa (divisione pari del bottino), 2) aiuto in caso di guerra, 3) possibilità di

contrarre matrimonio con cittadino romano.

5- Per concessione del senato o dell’imperatore;

Come si perde lo status civitatis:

A causa della Capitis deminutio maxima

- Per acquisto di altra cittadinanza straniera (cosa impensabile per un civis romanus)

- Nei processi criminali se si subisce la c.d. ACQUA ET INGNI INTERDICTIO (interdizione

- dell’acqua e del fuoco) -> nei processi accadeva che il magistrato poteva combinare una

sanzione, il cittadino sulla base di una regola costituzionale poteva ricorrere al giudizio dei

comizi centuriati -> la popolazione votava per l’assoluzione o per la condanna. Fino

all’espressione del voto di maggioranza per la conferma della condanna del magistrato,

l’imputato poteva chiedere l’esilio-> attraverso questa interdizione il condannato perdeva tutti i

diritti.

Nella fase della cognitio extra ordinem (3°fase processo) laddove l’imputato avesse subito la

- pena dell’esilio imposto dallo stato (relegatio in insulam/deportatio), esso perdeva anche la

cittadinanza.

Nel 212 le condizioni generali dell’impero cambiano. L’imperatore Antonino Caracalla decide di

estendere la cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero: cade la distinzione tra cives e peregrini. Le fonti

della Constitutio-> provvedimento ha qualche eccezione:

Per coloro che hanno perso la cittadinanza come pena accessoria

- Per Latini Iuniani (manomissioni) -> non hanno neppure la testamenti factio attiva o passiva.

-

Questa concessione venne emanata per poter estendere il concetto di diritto di libertà.

STATUS FAMILIAE

Coinvolge i rapporti personali tra gli appartenenti ad una famiglia. Esso lo si riguarda come mutamento

dello status familiae. Con FAMILIA i giuristi intendono:

1- Famiglia soggettiva: insieme delle persone sottoposte alla potestas del paterfamilias;

2- Patrimonio riconducibile alla titolarità del pater;

3- Insieme degli schiavi;

4- Patrimonio ereditario (nella fase arcaica!) del paterfamilias che veniva gestito dagli eredi

UNITARIAMENTE;

Come si appartiene ad una Familia:

= sottostare alla potestas del paterfamilias-> figura sociologica e religiosa che ha origine

politica;

1) Per nascita, cha avvenga da Iuste Nuptiae -> giuste nozze= matrimonio sorto secondo le regole

del ius civile

a. Se fuori dal matrimonio, il figlio è sui iuris, è una sorta di pater già di suo;

2) Con la c.d. Adrogatio che comporta l’adozione di un paterfamilias da parte di un altro

paterfamilias;

3) Con l’Adoptio, l’adozione di un filiusfamilias;

4) Con la Conventio in manum, che riguarda soltanto le donne;

Con il primo caso siamo in presenza di uno stato originario, mentre negli altri c’è un cambio di potestas-

> cessano automaticamente tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine. L’unica eccezione è per i

rapporti di sangue da un punto di vista religioso (no matrimoni per consanguinei).

2) ADROGATIO

Avviene davanti ad un’assemblea solenne, detta comitia curiata, e prevede l’intervento del Pontiflex

Maximus che controllava e limitava questo atto. Non può compiere l’adrogatio chi abbia età inferiore ai

60 anni e né può compiere l’atto chi abbia età inferiore a chi deve essere adrogato.

Colui che compie l’adrogatio acquista la potestas sull’adrogato (adrogatus) e quindi ne è successore a

titolo universale inter vivos-> si ottengono gli effetti di un’eredità ma inter vivos.

Chi è stato adrogato entra a far parte della famiglia di colui che lo ha adrogato (adrogante).

Perché?? >> l’adrogatio poteva avvenire per trasmettere il patrimonio del paterfamilias, il quale non

aveva figli ma ha un’ingente eredità. Poteva avvenire anche per ragioni politiche>> chi aveva

patrimonio ma poca famiglia non contava molto.

L’adrogatio comporta l’estinzione dei rapporti di debito: perdendo la propria identità, i debiti

dell’adrogato vengono cancellati perché non si può imporre all’adrogante debiti contratti prima

dell’adozione.  il pretore correggeva il sistema attraverso una in integrum institutio ovvero la

concessione dell’actio rescissa capitis deminutione: impone al giudice a decidere come se l’adrogatio

non fosse mai avvenuta-> il creditore può quindi agire nei confronti del debitore.

3)ADOPTIO

Viene piegato agli scopi che si vogliono ottenere una sanzione contro il paterfamilias delle XII Tavole

Tab 4,2-> se il pater ha condotto alla vendita tre volte il proprio figlio, alla terza vendita è libero: le dodici

tavole codificavano un’usanza antichissima di vendere i figli.

Per utilizzare questo strumento per scopo diverso>> i Pontefici intervengono sfruttando la Tavola 4,2: si

faceva una triplice mancipatio del filius ad un acquirente fiduciario (che non voleva acquistare il

figlio), il quale lo rivendeva al padre per due volte. Alla fine, il figlio, essendo stato rivenduto, cadeva in

causa mancipi del pater di origine: il figlio si trovava in condizione paraservile ( intermedia tra

schiavitù e libertà. Lo status libertatis rimane intatto, ma la capacità giuridica viene limitata o viene

compressa la libertà di fatto del soggetto).

Si inserisce quindi colui che vuole adottare il figlio, il quale fa una vindicatio (attraverso un actio in

rem) avente ad oggetto il figlio; il paterfamilias non si oppone; il magistrato conclude l’atto affidando il

figlio alla nuova famiglia.

Lo stesso schema è usato per l’emancipazione>> sarà possibile che un filiusfamiliae uscisse dalla

famiglia diventando sui iuris.

• PATRIA POTESTAS:

Si tratta di un potere che si esplica su persone e su cose.

- Il ff può compiere il cursus honorum con l’actoritas del pater a differenza dello schiavo

- Anche per il diritto di famiglia e del matrimonio non è necessario essere un paterfamilias

ma è necessaria la sua auctoritas. Il venir meno dell’actoritas del pater fa sciogliere il

matrimonio.

- I figli acquistano la facoltà di concludere rapporti obbligatori -> limite imposto dal senato

consulto macedoniano (senatusconsultum macedonianum): vieta ai ff di ottenere somme

a mutuo da terzi senza l’autorizzazione del pater PERCHE’ un ff aveva ucciso il pater per

restituire il debito.

- Sia il figlio che lo schiavo possono ottenere un peculio: per il figlio è detto peculium

profecticium -> a patre profetum (deriva dalla volontà del pater); diventa di proprietà del

figlio dopo l’emancipazione.

Ai figli spetta il peculium castrense (paga del soldato); peculium quasi castrense (utilità

lecite che si ottengono x appartenenza all’amministrazione) Questi due vengono ritenuti

talmente personali al loro titolare che possono essere disposti anche dai figli -> durante il

periodo militare, al termine delle attività, il ff può disporre del peculium castrense: il soldato

durante il periodo militare può fare testamento dei suoi beni (come vuole).

- Il ff può ricevere beni dalla madre o dai parenti della madre -> l’ordinamento civilistico

prevede che il ff

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Publisher
A.A. 2015-2016
49 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.