Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CLASSIFICAZIONI DI NEGOZIO GIURIDICO
La teoria del negozio giuridico prevede una serie di classificazioni interne:
Negozio unilaterale : è il negozio che consiste nella manifestazione di volontà di una sola
• parte. Tipico esempio di negozio unilaterale: un negozio che sicuramente consiste nella
manifestazione di volontà di una sola parte è il testamento.
MARTINA DEL VECCHIO 156
Negozio bilaterale : è il negozio che consiste nella manifestazione di volontà che consta di
• due parti distinte. Tipico esempio di negozio bilaterale è il contratto.
Negozio plurilaterale : è il contratto di società che è il contratto che può prevedere anche la
• presenza di più parti.
Seconda classificazione:
Negozi inter vivos : sono i negozi destinati a produrre effetti durante la vita della parte, o
• delle parti che lo hanno posti in essere. Ci si sposta quindi sul piano dell'efficacia e non
sull'esistenza in vita del soggetto contraente.
Negozi mortis causa : sono i negozi destinati a produrre effetti dopo la morte del soggetto
• che l'ha posto in essere. Ovviamente il negozio mortis causa è il testamento con le
disposizioni in esso contenute. La morte segna l'apertura della successione, e come tale
segna l'efficacia degli eventuali atti posti in essere dal decuius.
Terza classificazione:
Negozi a titolo oneroso : è il negozio che produce il vantaggio per una parte dietro un
• corrispettivo, quindi in un certo modo implica un vantaggio anche per la controparte.
Negozi a titolo gratuito : è il negozio che produce il vantaggio di una parte ma senza alcun
• corrispettivo. La categoria più evidente ed esemplificativa è quella degli atti di liberalità, la
liberalità è il modello tipico di riferimento dei negozi a titolo gratuito in cui vi è per il
beneficiario della liberalità un vantaggio senza corrispettivo.
Classificazione ulteriore:
Negozi ad effetti reali : sono i negozi che producono come loro effetto il trasferimento della
• proprietà di un bene, ovvero costituiscono un diverso diritto reale cioè un diritto reale
limitato appunto perché la caratteristica della proprietà è questa sua costituzionale
illimitatezza. I diritti reali diversi dalla proprietà sono appunto i diritti reali limitati che poi si
distinguono a loro volta in diritti reali di godimento e di garanzia. I negozi che costituiscono
i diritti reali limitati sono sempre negozi ad effetti reali.
Negozi ad effetti obbligatori : sono i negozi che provocano la costituzione, ovvero anche
• l'estinzione, di un rapporto obbligatorio, cioè un rapporto di debito e credito.
A questa ultima classificazione si lega un aspetto che è esclusivo, caratteristico, peculiare nel
sistema negoziale e contrattuale romano e cioè la TIPICITA'. Tipicità significa che il sistema
MARTINA DEL VECCHIO 157
giuridico romano conosce soltanto figure negoziali tipiche cioè determinate nella loro struttura (cioè
nella loro fisionomia) e nei loro effetti. Le parti non potranno predisporre schemi negoziali diversi
da quelli che l'ordinamento prefigura, non c'è l'autonomia negoziale delle parti. Le parti nel sistema
romano possono utilizzare gli schemi che l'ordinamento precostituisce e avranno come unico
margine di manovra la possibilità di inserire elementi accidentali, ma tolto il comparto degli
elementi accidentali lo schema negoziale è già precostituito sostanzialmente dall'ordinamento
giuridico e su quello le parti lavorano. Questa tipicità, nel senso che gli schemi negoziali sono già
determinati ha un suo primo ritorno in rapporto all'efficacia dei negozi, vale a dire che il sistema
negoziale romano prevede tipicamente, cioè in modo esclusivo, negozi che hanno o effetti reali o
effetti obbligatori e le parti o dovranno utilizzare l'uno o l'altro schema negoziale a seconda che
intendano realizzare un trasferimento di proprietà o la costituzione di un debito/credito e avranno
schemi precostituiti tipici per l'una efficacia e l'altra. Due categorie che si affiancano sono da un lato
mancipaz io , in iure cessio, e tradizio (la semplice consegna), ciascuna di loro avrà caratteristiche
diverse ma tutte sono atti, negozi traslativi di proprietà, servono quando c'è da trasferire la proprietà
di un bene da Tizio a Caio, e come tali questi negozi non creano obblighi fra le parti, riescono a
realizzare soltanto l'effetto del trasferimento della proprietà perché tipicamente sono costruiti
sull'efficacia reale e l'efficacia reale non tollera la commissione con l'efficacia obbligatoria appunto
perché il sistema della tipicità prevede la capacità di ogni schema di assolvere soltanto ad un certo
tipo di effetti e quindi vi è lo schema che assolve all'effetto reale e vi è lo schema che assolve
all'effetto obbligatorio. I negozi ad effetti obbligatori è il contratto: il contratto in Roma è fonte di
obbligazione ma non trasferisce la proprietà, non ha effetti reali.
La seguente classificazione viene anche presentata come classificazione che distingue i negozi
informali e non formali, quindi i contratti possono essere formali e informali ed è lo stesso
significato che si richiama quando si dice negozi solenni e non solenni, sono esattamente
equivalenti. Nell'ambito della teoria del negozio vi è è un capitolo che si intitola ELEMENTI, cioè
i teorici che hanno costruito quel prototipo, il negozio giuridico attraverso questa costruzione
astratta del negozio giuridico come figura generale di riferimento. Quindi innanzitutto il profilo
della struttura del negozio giuridico. Nella valutazione del negozio si distinguono gli elementi in
due sostanziali categorie: possono essere essenziali o accidentali o naturali ai negozi. Gli elementi
essenziali sono le componenti di struttura del negozio imprescindibili, fondamentali nel senso che
non possono in nessuna maniera mancare perché altrimenti il negozio è nullo, quindi la nullità del
negozio giuridico. Accanto agli elementi essenziali si configurano gli elementi accidentali che
sono quelle clausole che non sono essenziali il che significa che possono anche mancare, ciò
MARTINA DEL VECCHIO 158
nonostante il negozio è ancora valido ed efficacie, la non essenzialità dell'elemento accidentale sta
appunto nel fatto che può non essere contemplata quella clausola nella struttura del negozio e ciò
non toglie che il negozio sia comunque valido ed efficace. Dunque queste clausole saranno presenti
all'interno del negozio solo in quanto le parti lo vogliono e la cui mancanza di per se non pregiudica
la validità del negozio.
Gli elementi essenziali nella prospettiva romanistica cioè quella con cui la pandettistica ha costruito
la teoria del negozio sono:
SOGGETTI :
• OGGETTO :
• VOLONTA' IN QUANTO VOLONTA' MANIFESTATA : un negozio esiste in quanto un
• soggetto che sia dotato di capacità e che voglia un certo assetto di interessi, quindi che
internamente sia disposto a realizzare, manifesti quella sua interna volontà. Per cui la
volontà da semplice fattore psicologico interno al soggetto e sconosciuto all'esterno diventa
percepibile nei confronti degli altri consociati, nel caso di un negozio bilaterale primo fra
tutti la controparte con la quale il negozio dovrà essere concluso. Quindi la volontà diventa
elemento essenziale in questa dinamica negoziale nel momento in cui e in quanto sia oggetto
di questa manifestazione nei confronti dei terzi all'esterno. In taluni casi l'ordinamento può
prevedere che per la validità di un certo negozio sia subordinata ad una manifestazione di
forma tassativa, nel seno che l'ordinamento richiede, per la validità di un certo negozio, che
la manifestazione di volontà relativa a quel negozio, avvenga in un modo che l'ordinamento
stabilisce quale deve essere, e in modo tassativo, cioè quello e non altri. Questi sono i negozi
solenni. Dunque negozi solenni (formali) significa negozi nei quali la forma di
manifestazione di volontà è prevista in modo tassativo ai fini della validità del negozio e
conseguentemente è forma richiesta ad sub stanziam (forma sostanziale). Questa è
l'espressione che ritorna nel linguaggio giuridico attuale, e significa che quella modalità di
manifestazione di volontà è necessaria in modo tassativo, e che una diversa manifestazione
renderebbe comunque nullo il negozio. In mancanza di quella forma di manifestazione il
negozio è nullo. I negozi del diritto arcaico sono tutti caratterizzati da un rigoroso
formalismo: esempi sono la mancipazio, cessione in iure. Negozio non solenne (non
formale) non significa negozio privo di una manifestazione di volontà, negozio informale
significa negozio per il quale l'ordinamento non richiede una determinata forma nel senso
che si “accontenta” di una qualunque manifestazione di volontà quella che le parti riterranno
più opportuno predisporre purché sia una manifestazione tale da non lasciare dubbi sul tipo
MARTINA DEL VECCHIO 159
di negozio che si vuole concludere e sugli effetti che si intende realizzare. Quindi deve
essere una manifestazione che non lascia dubbi ne sull'esistenza della volontà ne
sull'obiettivo al quale la volontà è indirizzata, ma una volta rispettato questo codice minimo
di intellegibilità, quindi una manifestazione sufficientemente chiara, nel senso di dar conto
della volontà del soggetto e dell'obiettivo al quale questa volontà è indirizzata, una
qualunque manifestazione è sufficiente perché il negozio sia comunque valido. Quindi in
sintesi il negozio informale non è il negozio privo di forma, cioè privo di manifestazione di
volontà, ma è un negozio a forma libera nel senso che è il negozio la cui manifestazione di
volontà può essere effettuata dalle parti indifferentemente scegliendo fra l'atto scritto, la
comunicazione orale, il compimento di quella attività. In rapporto alla categoria dei negozi
non solenni si pone il problema della c.d. manifestazione tacita di volontà, nel senso che i
negozi informali sono negozi per i quali le parti possono anche eventualmente dar luogo ad
una manifestazione tacita della loro volontà. Manifestazione tacita (tacitus consensus) non è
il silenzio, sono cose radicalmente distinte. Si ha manifestazione tacita di volontà quando la
volontà della parte, in ordine al compimento di quel negozio, non viene espressa attraverso
le modalit&agrav