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CLASSIFICAZIONI DI NEGOZIO GIURIDICO

La teoria del negozio giuridico prevede una serie di classificazioni interne:

Negozio unilaterale : è il negozio che consiste nella manifestazione di volontà di una sola

• parte. Tipico esempio di negozio unilaterale: un negozio che sicuramente consiste nella

manifestazione di volontà di una sola parte è il testamento.

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Negozio bilaterale : è il negozio che consiste nella manifestazione di volontà che consta di

• due parti distinte. Tipico esempio di negozio bilaterale è il contratto.

Negozio plurilaterale : è il contratto di società che è il contratto che può prevedere anche la

• presenza di più parti.

Seconda classificazione:

Negozi inter vivos : sono i negozi destinati a produrre effetti durante la vita della parte, o

• delle parti che lo hanno posti in essere. Ci si sposta quindi sul piano dell'efficacia e non

sull'esistenza in vita del soggetto contraente.

Negozi mortis causa : sono i negozi destinati a produrre effetti dopo la morte del soggetto

• che l'ha posto in essere. Ovviamente il negozio mortis causa è il testamento con le

disposizioni in esso contenute. La morte segna l'apertura della successione, e come tale

segna l'efficacia degli eventuali atti posti in essere dal decuius.

Terza classificazione:

Negozi a titolo oneroso : è il negozio che produce il vantaggio per una parte dietro un

• corrispettivo, quindi in un certo modo implica un vantaggio anche per la controparte.

Negozi a titolo gratuito : è il negozio che produce il vantaggio di una parte ma senza alcun

• corrispettivo. La categoria più evidente ed esemplificativa è quella degli atti di liberalità, la

liberalità è il modello tipico di riferimento dei negozi a titolo gratuito in cui vi è per il

beneficiario della liberalità un vantaggio senza corrispettivo.

Classificazione ulteriore:

Negozi ad effetti reali : sono i negozi che producono come loro effetto il trasferimento della

• proprietà di un bene, ovvero costituiscono un diverso diritto reale cioè un diritto reale

limitato appunto perché la caratteristica della proprietà è questa sua costituzionale

illimitatezza. I diritti reali diversi dalla proprietà sono appunto i diritti reali limitati che poi si

distinguono a loro volta in diritti reali di godimento e di garanzia. I negozi che costituiscono

i diritti reali limitati sono sempre negozi ad effetti reali.

Negozi ad effetti obbligatori : sono i negozi che provocano la costituzione, ovvero anche

• l'estinzione, di un rapporto obbligatorio, cioè un rapporto di debito e credito.

A questa ultima classificazione si lega un aspetto che è esclusivo, caratteristico, peculiare nel

sistema negoziale e contrattuale romano e cioè la TIPICITA'. Tipicità significa che il sistema

MARTINA DEL VECCHIO 157

giuridico romano conosce soltanto figure negoziali tipiche cioè determinate nella loro struttura (cioè

nella loro fisionomia) e nei loro effetti. Le parti non potranno predisporre schemi negoziali diversi

da quelli che l'ordinamento prefigura, non c'è l'autonomia negoziale delle parti. Le parti nel sistema

romano possono utilizzare gli schemi che l'ordinamento precostituisce e avranno come unico

margine di manovra la possibilità di inserire elementi accidentali, ma tolto il comparto degli

elementi accidentali lo schema negoziale è già precostituito sostanzialmente dall'ordinamento

giuridico e su quello le parti lavorano. Questa tipicità, nel senso che gli schemi negoziali sono già

determinati ha un suo primo ritorno in rapporto all'efficacia dei negozi, vale a dire che il sistema

negoziale romano prevede tipicamente, cioè in modo esclusivo, negozi che hanno o effetti reali o

effetti obbligatori e le parti o dovranno utilizzare l'uno o l'altro schema negoziale a seconda che

intendano realizzare un trasferimento di proprietà o la costituzione di un debito/credito e avranno

schemi precostituiti tipici per l'una efficacia e l'altra. Due categorie che si affiancano sono da un lato

mancipaz io , in iure cessio, e tradizio (la semplice consegna), ciascuna di loro avrà caratteristiche

diverse ma tutte sono atti, negozi traslativi di proprietà, servono quando c'è da trasferire la proprietà

di un bene da Tizio a Caio, e come tali questi negozi non creano obblighi fra le parti, riescono a

realizzare soltanto l'effetto del trasferimento della proprietà perché tipicamente sono costruiti

sull'efficacia reale e l'efficacia reale non tollera la commissione con l'efficacia obbligatoria appunto

perché il sistema della tipicità prevede la capacità di ogni schema di assolvere soltanto ad un certo

tipo di effetti e quindi vi è lo schema che assolve all'effetto reale e vi è lo schema che assolve

all'effetto obbligatorio. I negozi ad effetti obbligatori è il contratto: il contratto in Roma è fonte di

obbligazione ma non trasferisce la proprietà, non ha effetti reali.

La seguente classificazione viene anche presentata come classificazione che distingue i negozi

informali e non formali, quindi i contratti possono essere formali e informali ed è lo stesso

significato che si richiama quando si dice negozi solenni e non solenni, sono esattamente

equivalenti. Nell'ambito della teoria del negozio vi è è un capitolo che si intitola ELEMENTI, cioè

i teorici che hanno costruito quel prototipo, il negozio giuridico attraverso questa costruzione

astratta del negozio giuridico come figura generale di riferimento. Quindi innanzitutto il profilo

della struttura del negozio giuridico. Nella valutazione del negozio si distinguono gli elementi in

due sostanziali categorie: possono essere essenziali o accidentali o naturali ai negozi. Gli elementi

essenziali sono le componenti di struttura del negozio imprescindibili, fondamentali nel senso che

non possono in nessuna maniera mancare perché altrimenti il negozio è nullo, quindi la nullità del

negozio giuridico. Accanto agli elementi essenziali si configurano gli elementi accidentali che

sono quelle clausole che non sono essenziali il che significa che possono anche mancare, ciò

MARTINA DEL VECCHIO 158

nonostante il negozio è ancora valido ed efficacie, la non essenzialità dell'elemento accidentale sta

appunto nel fatto che può non essere contemplata quella clausola nella struttura del negozio e ciò

non toglie che il negozio sia comunque valido ed efficace. Dunque queste clausole saranno presenti

all'interno del negozio solo in quanto le parti lo vogliono e la cui mancanza di per se non pregiudica

la validità del negozio.

Gli elementi essenziali nella prospettiva romanistica cioè quella con cui la pandettistica ha costruito

la teoria del negozio sono:

SOGGETTI :

• OGGETTO :

• VOLONTA' IN QUANTO VOLONTA' MANIFESTATA : un negozio esiste in quanto un

• soggetto che sia dotato di capacità e che voglia un certo assetto di interessi, quindi che

internamente sia disposto a realizzare, manifesti quella sua interna volontà. Per cui la

volontà da semplice fattore psicologico interno al soggetto e sconosciuto all'esterno diventa

percepibile nei confronti degli altri consociati, nel caso di un negozio bilaterale primo fra

tutti la controparte con la quale il negozio dovrà essere concluso. Quindi la volontà diventa

elemento essenziale in questa dinamica negoziale nel momento in cui e in quanto sia oggetto

di questa manifestazione nei confronti dei terzi all'esterno. In taluni casi l'ordinamento può

prevedere che per la validità di un certo negozio sia subordinata ad una manifestazione di

forma tassativa, nel seno che l'ordinamento richiede, per la validità di un certo negozio, che

la manifestazione di volontà relativa a quel negozio, avvenga in un modo che l'ordinamento

stabilisce quale deve essere, e in modo tassativo, cioè quello e non altri. Questi sono i negozi

solenni. Dunque negozi solenni (formali) significa negozi nei quali la forma di

manifestazione di volontà è prevista in modo tassativo ai fini della validità del negozio e

conseguentemente è forma richiesta ad sub stanziam (forma sostanziale). Questa è

l'espressione che ritorna nel linguaggio giuridico attuale, e significa che quella modalità di

manifestazione di volontà è necessaria in modo tassativo, e che una diversa manifestazione

renderebbe comunque nullo il negozio. In mancanza di quella forma di manifestazione il

negozio è nullo. I negozi del diritto arcaico sono tutti caratterizzati da un rigoroso

formalismo: esempi sono la mancipazio, cessione in iure. Negozio non solenne (non

formale) non significa negozio privo di una manifestazione di volontà, negozio informale

significa negozio per il quale l'ordinamento non richiede una determinata forma nel senso

che si “accontenta” di una qualunque manifestazione di volontà quella che le parti riterranno

più opportuno predisporre purché sia una manifestazione tale da non lasciare dubbi sul tipo

MARTINA DEL VECCHIO 159

di negozio che si vuole concludere e sugli effetti che si intende realizzare. Quindi deve

essere una manifestazione che non lascia dubbi ne sull'esistenza della volontà ne

sull'obiettivo al quale la volontà è indirizzata, ma una volta rispettato questo codice minimo

di intellegibilità, quindi una manifestazione sufficientemente chiara, nel senso di dar conto

della volontà del soggetto e dell'obiettivo al quale questa volontà è indirizzata, una

qualunque manifestazione è sufficiente perché il negozio sia comunque valido. Quindi in

sintesi il negozio informale non è il negozio privo di forma, cioè privo di manifestazione di

volontà, ma è un negozio a forma libera nel senso che è il negozio la cui manifestazione di

volontà può essere effettuata dalle parti indifferentemente scegliendo fra l'atto scritto, la

comunicazione orale, il compimento di quella attività. In rapporto alla categoria dei negozi

non solenni si pone il problema della c.d. manifestazione tacita di volontà, nel senso che i

negozi informali sono negozi per i quali le parti possono anche eventualmente dar luogo ad

una manifestazione tacita della loro volontà. Manifestazione tacita (tacitus consensus) non è

il silenzio, sono cose radicalmente distinte. Si ha manifestazione tacita di volontà quando la

volontà della parte, in ordine al compimento di quel negozio, non viene espressa attraverso

le modalit&agrav

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Publisher
A.A. 2015-2016
261 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.pop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Giunti Patrizia.