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Il valore del diritto romano nel XII secolo

Essendo nita quella continuità a loro nessuno ha insegnato il diritto romano e cercano di capire cosa ci sia scritto, il problema è capire cosa ci sia scritto dal punto di vista giuridico perché i testi dei giuristi romani sono sintetici e tecnici dal punto di vista della terminologia e sono pensati per parlare tra giuristi e non con tutti. Queste persone cercano di capire a zero, per altro vivendo nel 12 secolo non hanno la percezione della realtà socio-economica della Roma antica perciò si trovano un testo decontestualizzato, ma ne capiscono il valore e il patrimonio giuridico che è superiore a quello della loro epoca e quindi sono interessati per un interesse non storico, ma giuridico perché gli interessa quel diritto cosi sticato per poterlo utilizzare, perché in questo periodo sta crescendo il commercio, i rapporti economici stanno cambiando. Il loro approccio muove da categorie diverse da quelle dei romani (la cultura romana).

è profondamente influenzata quella greca, nasce una letteratura a imitazione di quella greca ecc., l'aristocrazia romana parlava a casa greco, ma è talmente forte la tradizione romana che il diritto romano resta tale e non è influenzato). Lo studio medioevale è costruito intorno al pensiero aristotelico e questi giuristi sono educati a questo tipo di cultura (retorica ecc.), però quando leggono i testi romani li leggono con questo... e ricostruiscono i testi romani sulla base delle proprie categorie concettuali e loro imparano questo testo non riuscendo a capire tutto però. La seconda caratteristica del loro lavoro è che siccome il testo viene da Giustiniano, imperatore cristiano (imperatore perché dio l'ha voluto) viene percepito come un testo quasi sacro, cioè loro utilizzano gli strumenti interpretativi che utilizzano per interpretare la Bibbia, al punto che quando loro scrivono delle opere di spiegazione dei testi.

romani non si distaccano dall'ordine con cui sono riprodotti dentro al corpus iuris perché pensano che quell'ordine provenga da dio, cioè considerano il corpus iuris un dono di dio, un dono dello spirito santo che è quindi intoccabile. Lo interpretano, lo commentano, ma non lo toccano. Le opere dei medioevali si caratterizzano per delle note al testo, cioè la pagina dei loro lavori è una pagina al cui centro di uno specchio piccolo c'è il testo romano poi ci sono delle note Glosse, al testo che è circondato dal loro commento. Quelle note sono chiamate glossa: spiegazione, glossari: opere che spiegano. Rinviano ad altri luoghi, si determina una rete di rinvii, una sorta di metatesto, che costruisce delle interpretazioni senza allontanarsi dal testo romano. Con il tempo, dopo questa prima fase i cui i giuristi prendono il nome di glossatori, c'è una seconda fase di maggiore libertà rispetto al testo, ci sono

dei commenti più lunghi, e i giuristi prendono il nome di commentatori. Le università francesi erano più lontane dal papato e quindi si potevano permettere una maggiore libertà di espressione, così l'Italia perde per così dire la sua centralità e prende terreno la Francia, poiché la situazione in Italia tra impero e papato era molto stabile. Dopo il medioevo i testi romani vivono un'altra stagione, perché la cultura indoeuropea cambia nuovamente, c'è il rinascimento, diversa attenzione alla storia, quindi l'umanesimo coinvolge anche gli studi giuridici e il fatto di collocare i testi romani in un contesto storico comincia ad essere fatto. Quindi nel medioevo era successo che, accanto alla vecchie tradizioni, alle legislazioni barbariche, a un certo punto lo studio del diritto romano aveva tirato fuori un patrimonio di conoscenze giuridiche mai visto prima e perciò il diritto medioevale europeo è

Il diritto romano, tanto è che si verifica un fenomeno analogo a quello che era successo con Giustiniano, cioè siccome queste glosse erano un'iniziativa, e questo creava un problema nell'uso Accursio, pratico perché c'erano troppe opinioni diverse, e quindi per semplificare un giurista, famagna glossa, una selezione delle glosse e crea un'opera, la che diventa la glossa standard usata da tutti. Durante l'umanesimo si ha una storicizzazione, se c'è un termine che leggendo Cicerone ecc. e capisco che aveva un valore diverso nell'antichità rispetto all'epoca in cui scrivo faccio riferimento a tutti i significati, c'è un nuovo tipo di analisi del testo. Quel processo dell'allontanamento dall'Italia verso la Francia assume delle caratteristiche più particolari perché in Francia, il protestantesimo trova uno spazio allora ci sono dei giuristi protestanti che non sentono la

pressione del passato, ma si sentono più liberi. Cominciano a trattare il diritto romano/privato costruendo delle opere non più solo come spiegazione del testo romano, ma diventano autonome. Oggi ci sono due generi letterari di commento al codice civile: 1) Commentario -> prendo il codice civile, parto dall'articolo 1 e scrivo il commento andando avanti per tutti gli articoli. 2) Trattato -> faccio un trattato sui contratti e studio contratto per contratto, non seguo l'ordine del codice, ricostruisco la materia come voglio io senza essere vincolato dall'ordine del codice. Il genere letterario del trattato nasce dal rinascimento, siccome il testo romano era considerato sacro non si pensava si potesse smontare l'ordine, invece ora si con il protestantesimo si sentono più liberi. Il contenitore concettuale di una materia non è irrilevante rispetto alla materia. Es. riguarda il modo in cui i romani commentavano la.

Visione del mondo degli etruschi: per noi due nuvole si scontrano e nasce un fulmine, per gli etruschi le nuvole si scontrano per far nascere il fulmine, cioè siccome gli etruschi vivevano la realtà come un continuo segno divino finalizzato a mostrare cosa si poteva fare e no, tutto aveva un senso finale, per loro il fulmine non nasceva perché c'era uno scontro tra nuvole, ma le nuvole si scontrano per dar vita al fulmine, cioè il modo di vedere la realtà non è importante, ma condiziona, quindi mentre prima i giuristi erano legati al testo romano, senza capirlo pienamente, adesso che possono creare delle categorie nuove, quel testo diventa il materiale che possono manipolare, quindi è un passo enorme dall'allontanamento del diritto romano perché ora si possono creare categorie che prima non potevano nascere. Paradossalmente nell'umanesimo si raggiunge la massima storicizzazione e dall'altra massima liberazione dalle categorie.

Nel 17 secolo c'è un'altra fase: questo è un periodo in cui la scienza esplode in una quantità di discipline: nasce l'astronomia, la fisica ecc., nasce il metodo scientifico moderno quindi la filosofia diventa una delle varie scienze e non più "la" scienza. Dall'altro lato, sempre più prendono piede gli stati nazionali e questo determina una sempre maggiore irrilevanza dell'impero e quindi i revogliono appropriarsi della produzione del diritto che prima era un patrimonio europeo, e poi si abbandona il latino e si cominciano a utilizzare le lingue nazionali.

In questa situazione si sente il bisogno di creare un diritto che stia al di sopra dei singoli diritti nazionali, i giuristi sentono il bisogno di una dimensione del diritto sopranazionale, che viene chiamato diritto naturale e l'idea è che sia un diritto razionale che sia valido per tutti gli stati, quindi la grande novità di questo tempo sono...

Le opere dei giusnaturalisti, cioè giuristi che si occupano del diritto naturale, sono molto teoriche ed è la base di tutti i diritti nazionali. Nasce questo diritto naturale e ci sono delle opere molto importanti. Il giusnaturalismo va dal 600 al 700. L'effetto di tutto questo è il fatto che comincia a pensarsi che la situazione confusa del diritto pratico si possa risolvere. Basandosi sull'idea che ci sia un diritto intrinsecamente razionale e naturale come quello costruito dai giusnaturalisti, cominciano a nascere negli stati delle compilazioni di regole derivate da queste opere di diritto naturale che prendono il nome di codice. Comincia a nascere il codice civile, penale ecc. L'idea è che la materia possa essere ordinata e contenuta dentro una singola parola. Nel 700 c'è il grande progetto delle enciclopedie, e il codice è la versione nell'ambito del diritto, per cui alla fine del 700 nascono in Italia e Germania dei codici che vengono chiamati codici.

giusnaturalisti perché muovono dal sistema creato dai giusnaturalisti tra il 600 e il 700. Un momento fondamentale di questo processo di unificazione agli inizi dell'800, con il codice francese. Nel 1804 viene emanato il codice napoleonico che è in forma di norma, articoli, un'opera giusnaturalista. In Italia il primo codice del 1865 è grossomodo la traduzione di quello francese, proprio perché essendo un codice giusnaturalista è un codice che va oltre la nazionalità.

Qual è l'effetto secondario rilevante del codice civile? La differenza rispetto a prima è che no al codice civile si applicava il diritto romano come esito della tradizione che riparte dal medioevo, dal codice civile in poi si chiama diritto francese (non è più in latino, ma in francese) e gli interpreti all'inizio continuano a confrontarlo con quello precedente ma poi quando hai un codice cominci a commentare quello e quindi il diritto.

La situazione dura più a lungo in Germania perché il codice civile arriva un secolo dopo, entra in vigore il 1 gennaio del 1904, mentre fino al 31 dicembre del 1899 in Germania il diritto privato è quello romano. Non nasce dal nulla, è la traduzione in tedesco di quello romano.

La fondazione della città di Roma

Gli antichi hanno una visione della realtà diversa, pensando al politeismo. Oggi la maggior parte delle religioni sono monoteiste e si escludono a vicenda. Ad esempio, se sei cristiano non puoi essere musulmano, perché l'idea soprattutto dell'islam e del cristianesimo è l'idea di una religione universale, per cui ti puoi convertire oggi perché conti come uomo, non come appartenenza ad una comunità. Nell'antichità i romani avevano i propri dei, ma non c'era la reciproca esclusione.

Perché in realtà, i dei erano delle comunità, se tu non eri romano, non potevi convertirti, dovevi essere romano per partecipare ai riti degli dei romani, come per tutte le comunità.

Dettagli
A.A. 2022-2023
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiacrucianii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Fiori Roberto.