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L’usufruttuario ha il diritto di godere della casa ma deve rispettare la destinazione
economica.
Il padre aveva l’usufrutto e il figlio la nuda proprietà.
Giustiniano: il regime che si era conservato in epoca classica ci è sembrato inumano,
se il figlio comprava qualcosa con i soldi del padre, lo comprava per il padre. Ciò che
viene dal padre spetta al padre tutto il resto è usufrutto del figlio.
Ha differenza dello schiavo il figlio ha avuto qualche riconoscimento.
A tutela sono le persone che non hanno raggiunto una certa età ma la donna poteva
essere sottoposta a tutela anche oltre questa età.
La tutela piuttosto che come un ufficio era una vis ac patenta, come un potere
sull’incapace. Gaio segue lo stesso criterio.
Limite di età: 25 anni -> 21 -> 18
24 ottobre ’08 ore 11:30 -> 13:30
Gaio nelle sue istituzioni giunge a un risultato simile a quello delle nostre impostazioni.
La capacità giuridica si acquista dalla nascita. La persona fisica pur avendo la capacità
giuridica può non avere la capacità di agire.
Il giurista ha una nozione di persona alla quale corrisponde una sfera d’azione più
ampia. Il giurista si sofferma sulla condizione di coloro che non sono schiavi.
La persona sui iuris è la persona che ha la capacità politica (pater familias).
La svolta più rilevante si ha col regime di Costantino sui bona materna.
L’usufrutto è un diritto di godimento.
Nella compilazione giustinianea il figlio di famiglia viene ad essere considerato come
un soggetto titolare di diritti.
La donna sui iuris, alla morte del pater familias, è sottoposta sotto la tutela
dell’agnatus proximus (fratello).
Tutela degli impuberi (quelli che non hanno la capacità di esprimersi).
Scuola sabiniana e propuleiana -> Marazio Princo.
Oggi la potestà è un potere che si esercita nell’interesse dell’incapace.
Allora c’era la preoccupazione che il minore di 25 anni potesse essere raggirato da una
persona più grande.
Giustiniano afferma che i ragazzi devono avere un curatore fino ai 25 anni di età (poi
21 e poi 18).
28 ottobre ’08 ore 18:00 -> 19:00
La manumissio deriva da un processo di libertà.
Una curatela legittima del furiosus era prevista dalle XII tavole.
Alla legge delle XII tavole risale la cura del prodigus (colui che compie atti di
prodigalità).
Processo civile: materia di rilevanza privatistica.
Alle azioni Gaio dedica il quarto libro delle sue Istituzioni. Nella storia del diritto
romano ci sono tre tipi di diritto civile: “legis actiones” processo più antico; “processo
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formale” (da formula, schema che caratterizza la controversia ); “cognitio extra
ordinem” processo dominante del diritto civile durante il principato.
Quello che caratterizza legis actiones e processo formale è la suddivisione del
processo in due fasi: una davanti al re o al magistrato (dopo), e una “apud iudicem”, il
quale è un privato a cui è affidata la funzione di emanare la sentenza. Il magistrato
aveva una funzione imprescindibile. La seconda fase era solo eventuale. Nel primo tipo
il processo si svolge in una fase.
Le legis actiones sono cinque: tre di cognizione e due di esecuzione.
Come processo di cognizione abbiamo la “legis actiones sacramento” (giuramento), le
parti in contrasto si trovano “in iure” (davanti al magistrato).
Gaio libro IV para 16: oggetto della controversia è il diritto di proprietà su una cosa. La
cosa o una parte di questa doveva essere portata in iure davanti al magistrato. Anche
lo schiavo è una cosa e quindi anche lui deve essere presente al processo.
Uno dei due contendenti da la “vendicatio”, in seguito la fa anche l’altro. Chi fa la
vendicatio tiene la festuca (un bastoncino che simboleggia la lancia) e poi diceva: “io
questo schiavo, secondo il diritto dei Quiriti, dichiaro che è mio; così come ho detto a
te ho imposto la vindicta”. E nel dire questo poneva la festuca sopra il magistrato.
L’altro contendente diceva e faceva la stessa cosa arrivando quindi a una posizione di
stallo.
A questo punto interviene il magistrato in una maniera che ci fa vedere la prevalenza
della forza. Il pretore diceva: “lasciate entrambi lo schiavo”; al primo che ha fatto la
vindicatio dice: “ti chiedo la causa in base alla quale fai la vendicatio”.
- Ho realizzato il diritto – il secondo dice: “poiché fai ciò illegalmente, ti sfido al
sacramento”.
Col sacramento si obbligava colui che non fosse riuscito a dimostrare di avere ragione
a pagare una tassa.
Chiusa la fase in iure si andava dal giudice che sceglieva chi aveva ragione.
29 ottobre ’08 ore 14:00 -> 16:00 Tema del processo civile
Importanza della dichiarazione con la quale si faceva la vendicatio.
Distinzione fra pretesa di un diritto di proprietà e quella relativa a un diritto di credito
nei confronti di un altro soggetto.
Perché si chiamavano “legis actiones”? actiones: non nel senso di azione ma come
procedimento finalizzato alla conclusione di una controversia. Si dice che l’actio è da
intendere come il diritto e quindi il potere di perseguire in processo ciò che ci è dovuto
o ciò che noi pretendiamo ci sia dovuto o ci appartenga.
Solo attraverso il processo si può stabilire quale delle due pretese sia fondata.
Paragrafo XI, IV libro Gaio: le azioni che usavano i veteres si chiamavano legis actiones
o perché erano state introdotte da leggi (approvate quindi dai comizi) o perché i
formulari erano modellati sulle parole di queste leggi; il loro valore si ricollegava alla
legge che li aveva introdotti e regolati. Perciò dovevano essere osservate immutate.
Le legis actiones sono 5.
Sacramento (giuramento): mezzo attraverso il quale si affida al giudice la decisione
di una sentenza -> passaggio dalla prima fase (di fronte al magistrato) alla seconda (di
fronte al giudice).
La legge actio sacramento aveva una portata generale; si poteva ricorrere ad essa in
ogni controversia. La legis actio era pericolosa perché chi perdeva doveva pagare la
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somma di denaro stabilita -> previsione di una pena che era o di 50 o di 500 assi. Per
le cose che valevano dai 1000 assi in su la sanzione era di 500 assi.
Se la controversia riguardava la schiavitù di una persona, anche se aveva grandi
qualità, la somma era di 50 assi. L’ammontare così basso era dovuto al fatto che non
si voleva scoraggiare gli assertores libertates.
Il processo di libertà si svolgeva sempre con le legis actiones. Se la summa sacramenti
era di 50 assi il procedimento si svolgeva con la legis actiones.
Nella concezione romana la persona di cui era messa in dubbio la libertà non poteva
difendersi da sola. Stico: schiavo.
Vendicatio ex libertate servitute: per scegliere di chi è uno schiavo si va dal
magistrato. Cosa succede se qualcuno desiste dal fare la vendicatio? Il giudice
assegna lo schiavo a chi ha fatto la vendicatio perché non è stato contraddetto da
nessuno.
Manumissio: è l’atto col quale si libera lo schiavo che ottiene anche la cittadinanza.
Diverse forme di manumissio: censu, si chiede al censore di iscrivere lo schiavo nel
censimento, testamento e vindicta.
Vindicta: fa acquistare la libertà e la cittadinanza tramite un atto privato.
Questa manumissio ricalca lo schema della vindicatio ex libertate servitute, anche se
non c’è una controversia. È necessaria la presenza di un assertus libertates, che
afferma la libertà dello schiavo. Il magistrato conferma e libera lo schiavo che non sarà
un ingenuo ma un liberto.
La manumissio si poteva fare anche in transitum, durante il passaggio del magistrato
mentre andava alle terme o al teatro. Ci si faceva trovare per la strada con lo schiavo
e la presenza del magistrato conferiva validità all’atto.
Il maggior livello di appartenenza si applicava sulla preda bellica, su ciò che era stato
preso al nemico.
In origine quando la controversia riguardava un fondo si andava sul fondo stesso per il
processo o se ne portava un pezzo. Ci voleva qualcosa che rappresentasse la cosa in
questione.
Mancipatio: atto che aveva la funzione della compra vendita. Concretizza lo scambio
di una cosa dietro un corrispettivo (prezzo). Si faceva in presenza di almeno 5 persone
(cittadini romani) con la libripens (bilancia).
L’acquirente, tenendo un pezzetto di bronzo in mano, dice: “con questo bronzo e la
bilancia acquisisco l’oggetto”. Successivamente col contratto di compra vendita,
questo atto ha mantenuto una sua funzione e si presta come applicazione nei
confronti di persone libere o della donna.
31 ottobre ’08 ore 11:30 -> 13:30
Legis actio sacramenti -> atto antichissimo per la liberazione dello schiavo -> oggetto
di previsione delle XII tavole.
VI tavola: cum nexum faciet mancipumque uti lungua nuncupassit ita ius esto (quando
farà il mancipio come la lingua ha dichiarato così sia il diritto). Questa norma
attribuisce valore normativo alle dichiarazioni delle parti nel corso della mancipatio.
Nel compimento di questo atto le parti potevano esprimere dichiarazioni.
La mancipatio, dice Gaio, è una vendita (imagnaria venditio) sulla base di un rapporto
con il precedente proprietario. Il contratto di compravendita non trasferisce la
proprietà di una cosa, ci vuole la “in iure cessio”.
La mancipatio si fa in presenza di almeno cinque testimoni (romani e puberi) e di un
sesto chiamato “libripens” perché tiene una bilancia di bronzo per pesare il metallo.
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“dichiaro che questo schiavo è mio secondo il diritto dei Quiriti. A me sia acquistato
con questo bronzo e con la bilancia”. Il bronzo che si scambia non è il prezzo.
Con questa pratica possono essere oggetti di mancipatio non solo gli schiavi ma anche
le persone libere!
Anche gli animali e i fondi (rustico e urbano) possono essere oggetto di mancipatio.
Alcuni animali, come gli elefanti, sono considerati a parte.
Se il padre per tre volte da in vendita il figlio in mancipatio, il figlio sia libero dal padre .
Questa norma delle XII tavole aveva la funzione di sanzionare un comportamento
scorretto del peter familias.
La situazione di una persona libera oggetto di mancipatio si trova in “ causa
mancipi”. Si ricorreva a questa formula per una serie di problemi.
La situazione della persona in causa mancipi è descritta da Gaio: sono considerati
come se fossero servi.
Con quale atto si usciva da questa situazione? Con la manumissio.
Vi erano degli atti illeciti che si qualif