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FIDES VIR BONUS BONA FIDES

Il diritto romano non è solo un diritto antico, ma è lo strumento critico più potente per svelare l'ideologia del diritto attuale. Conoscere a fondo il diritto romano ci permette di comprendere a pieno cose che troviamo nel diritto attuale e pensiamo che possano essere rappresentate nell'esclusivo modo in cui leggiamo i testi giuridici attuali. I romani hanno creato anche un diritto universale --> avevano un diritto proprio, legato allo status di cittadino (ius civile) e crearono una serie di istituti, che sono gli istituti giuridici che sono stati creati nell'ambito dello ius gentium. Il contratto più antico che possediamo è la sponsio. I giuristi romani nell'ambito dello ius gentium pensato come un diritto adeguato a tutti gli uomini, elaborarono i contratti consensuali --> struttura giuridica nuova sconosciuta nella prassi negoziale del Mediterraneo --> elaborarono la struttura raffinatissima del

Il principio del consensus (che le obbligazioni potessero nascere dal semplice accordo delle parti senza alcun'altra formalità) dall'altro che questi accordi non fossero slegati dalla tipicità causale --> la struttura sinallagmatica di questi negozi (compravendita, locazione, conduzione ecc.). Conventio + struttura sinallagmatica (obiettivo finale dell'accordo) --> All'interno di questa costruzione impongono il principio di buona fede --> struttura giuridica molto raffinata che giunge fino a noi, e alimenta tutto il diritto dei contratti attuale dove il principio di buona fede ha avuto una grande espansione. Buona fede --> principio che pervade tutto l'ambito del diritto privato e inizia a espandersi in molti altri settori del diritto (es. diritto amministrativo). FIDES --> idea affidamento, rispettare la parola, credibilità --> elemento così radicato nella cultura romana tanto che "fides" assume una qualificazione

divina -> tessuto connettivo tramite il quale nel diritto arcaico si muovono le relazioni tra i cittadini.

Sponsio -> il concetto di fides è implicito, è il tessuto connettivo.

Negozi informali (es. mutuo informale) -> datio -> affidamento. Creditum -> momento della credibilità -> si crea un rapporto di affidamento tra le due parti. Fides -> tessuto connettivo.

III,II sec. a.C -> i giuristi aiutano il pretore a costruire le formule delle azioni a tutela dei contratti consensuali.

Quello che cambia è la causa della pretesa che viene enunciata nella prima parte della formula. La relazione giuridica tra le parti produce lo stesso effetto e lo stesso contenuto in cui le prestazioni erano indeterminate. Il contenuto dell'obbligazione è indeterminato ma qualificato dal principio di buona fede.

I rapporti tra i pater familias sono fondati sulla fides. L'obbligazione che nasce dal semplice accordo è un'obbligazione di

buona fede --> dobbiamo tenere conto del rapporto tra buona fede e l'uomo onesto (bona fides e vir bonus) --> questo modello del vir bonus lo troviamo nel ragionare dei giuristi in particolare in un'orazione di Catone agganciato alla conditio (azione formale che si utilizzava in caso di mutuo) --> natura implicita del valore dell'onestà serve a valutare chi delle due parti in un'azione di ripetizione può essere considerato la parte più affidabile. Se non ci sono testimoni i romani ritengono per un'antica regola che risale al IV, III sec. a.C. --> bisogna valutare chi tra le parti è un vir bonus --> se c'è qualcuno che è migliore, vincerà lui la causa perché è più affidabile. Non c'è buona fede agganciata all'opportere ma il modello del vir bonus serve per capire chi dei due è il più affidabile. I valori che veicola il vir bonus sono nel diritto arcaico.

I grandi valori del ceto dominante -> ius civile -> la società patrizia ha valori molto chiari a cui i plebei si devono adattare. Il vir bonus non è un modello etico e individuale, è più un modello oggettivo giuridico-sociale -> nel diritto arcaico e nello ius civile sarà il modello espresso dal ceto dominante. III, II sec. a.C -> i modelli di contenuto propri della cultura arcaica non sono più adeguati -> questo modello del vir bonus si deve caricare di un valore universale, bisogna sganciarsi da contenuti meramente romani e cercare di aprirsi a modelli oggettivi di valutazione che siano adeguati a tutti gli uomini. Fides come valore tradizionale + buona fides -> diventa un valore universale, quindi un valore oggettivo. Quando valuto la condotta delle parti secondo il modello di buona fede devo compararlo con un modello oggettivo dell'uomo onesto e leale che deve essere adeguato a una società universale ->

operazione attraverso la quale hanno sentito la necessità di esplicitare questo valore che prima era così scontato da considerarlo implicito. Quando qualificano il rapporto giuridico che nasce nei contratti consensualisentono la necessità di dire che l'obbligazione deve essere fondata sulla buona fede. Oportere ex fide bona --> meccanismo attraverso il quale i giuristi romani prendono materiale esistente, ma lo utilizzano poi per una struttura buona e aggiungono all'oportere la fides bona. Le formule di queste azioni sono sempre state in ius --> questo diritto dello ius gentium viene percepito come diritto consuetudinario esistente e il pretore propone azioni con formule fondate in ius --> lo considera già ius esistente --> risultato di interpretazione creativa dei giuristi romani che risponde molto bene alle esigenze del traffico. All'interno di questa costruzione sono i giuristi che aiutano e consigliano il pretore. Dalle parole dellaessere presente durante tutta l'esecuzione dell'obbligazione. La buona fede implica un comportamento leale e corretto da parte delle parti coinvolte nel contratto. Nel caso in cui una delle parti agisca in modo contrario alla buona fede, potrebbero verificarsi delle conseguenze giuridiche. Ad esempio, se una delle parti non adempie alle proprie obbligazioni contrattuali in modo leale e corretto, potrebbe essere considerata inadempiente e soggetta a sanzioni o risarcimenti. La buona fede può anche influire sulla tipicità causale del contratto. Ad esempio, nel caso di un contratto di compravendita, gli elementi essenziali sono la cosa oggetto della vendita e il prezzo. Tuttavia, grazie alla buona fede, potrebbero essere aggiunte ulteriori prestazioni. La buona fede è un principio giuridico che permette di creare nuovo diritto all'interno del contratto. Allo stesso tempo, può limitare la tutelabilità di prestazioni che le parti hanno voluto nel contratto, ma che sarebbero in contrasto con il principio di buona fede. L'obbligazione di buona fede non è collegata esclusivamente al contratto, come avviene nel nostro codice civile, ma all'obbligazione stessa. Il contratto rappresenta il momento fondamentale in cui le volontà delle parti si incontrano per costruire qualcosa che si proietta nel futuro, ma il principio di buona fede deve essere presente durante tutta l'esecuzione dell'obbligazione.

operare sull'obbligazione che nasce dal contratto --> obbligazione come conseguenza del contratto --> più grande eredità della tradizione romanistica fondata nel diritto romano. Il contratto vincola le parti a quello che queste hanno voluto. Dal momento che le obbligazioni sono nate queste vivono di vita propria rispetto al contratto e la buona fede opera all'interno del contenuto dell'obbligazione. Conclusione: ci sono schemi giuridici che provengono dal diritto romano che hanno avuto resistenza nel tempo per la loro effettiva capacità di rispondere alle esigenze di giustizia nei rapporti tra gli uomini.

LA COMPRAVENDITA

La compravendita è un contratto consensuale sinallagmatico in forza del quale il venditore si obbliga a trasmettere una cosa al compratore, a garantirlo in caso di evizione e di vizi o culti della cosa e il compratore a sua volta si obbliga a pagare una somma di denaro chiamata "prezzo". Sempre è stata insita nel

concetto di compravendita: lo scambio della cosa contro il prezzo. Fino al III sec. a.C. la compravendita, almeno delle cose più importanti, si svolgeva con quell'atto formale e solenne chiamato "mancipatio" --> forma di compravendita delle cose mancipi. Non sappiamo esattamente quale fosse lo strumento giuridico, supponiamo che fosse l'atto di consegna (la tradizione fatta a fini di compravendita) --> sistema che può essere sufficiente per una comunità piccola, prevalentemente rurale con attività di scambio nel complesso limitate, mentre non va bene quando si verifica l'espansione territoriale e insieme lo sviluppo degli scambi prima in ambito Mediterraneo e poi anche in ambito europeo. Attraverso l'opera del pretore peregrino prima e le attività dei giuristi poi, la compravendita come contratto consensuale penetra nell'ordinamento romano e diventa parte dello ius civile, cioè di quel diritto che possono usare anche icittadini --> nel caso della compravendita nasce più come un istituto del diritto delle genti (ius gentium) legato ai traffici commerciali con gli stranieri, ma quando nel I e II sec. d.C i giuristi parlano della compravendita, questa è entrata nel diritto civile --> è diventato un tipo di contratto accessibile a cittadini e stranieri ma anche ai cittadini nei rapporti tra di loro. Elementi oggettivi della compravendita: la cosa che forma oggetto della compravendita è chiamata MERX (merce) e può essere sia una cosa corporale (res corporalis) che una cosa incorporale (res incorporalis). Tra le cose corporali possono formare oggetto di compravendita solo quelle suscettibili di essere trasmesse e di divenire di proprietà di altri --> cose destinate all'uso pubblico, uomini liberi, cose dedicate alle divinità superiori o dell'infero non possono formare oggetto di compravendita. Tra le cose che possono formare oggetto di compravendita ci sono invece le res incorporales, come ad esempio i diritti reali, i diritti di credito, i diritti di usufrutto, ecc.

compravendita ci sono 3 casi in particolare che meritano attenzione:

Cose future--> la compravendita di cose future sia nel diritto romano ma anche oggipuò assumere due forme:

  1. Emptio rei speratae (vendita di cosa sperata) --> la compravendita è sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa futura venga ad esistenza. Se viene ad esistenza il contratto produce i suoi effetti, se no il contratto si considera come se non fosse stato fatto --> è inefficace;
  2. Emptio spei (compra della speranza) --> il compratore assume su di sè l'alea (il rischio) che la cosa futura non venga ad esistere. Se la cosa non viene ad eisstere resta comunque obbligato al pagamento del prezzo. Oggi si configura come contratto aleatorio.

Cose generiche --> compravendita avente oggetto cose determinate solo nel genere. Es: vendo un fondo, uno schiavo, un cavallo, un vestito --> la compravendita è valida ma manca un elemento: la determinazione all'interno

del genere della cosa → manca l'operazione che si chiama "specificazione" → l'individuazione della cosa concreta oggetto della comp
Dettagli
A.A. 2020-2021
115 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadascaramelli97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Petrucci Aldo.