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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

Modo di esposizione del diritto privato --> sistema istituzionale/ sistema delle istituzioni

mutuato da Gaio e riprodotto da Giustiniano--> schema PERSONAE-RES-ACTIONES --

> è risultato lo schema più semplice. Quando nel 1804 hanno redatto il codce civile

francese (code civil) --> codice della borghesia (primo in senso moderno) l'esposizione è

stata:

1° libro --> persone e famiglia

2° libri --> cose, proprietà e diritti reali

3° libro --> modi di acquisto della proprietà --> comprese anche le successioni

ereditarie e obbligazioni

Materia che segue lo schema istituzionale, sono state tolte le azioni perchè il processo

di codificazione di inizio '800 separava la procedura civile dal diritto civile. Si seguiva lo

schema delle Istituzioni di Gaio e Giustiniano. Segue feelmente il modo di esporre il

diritto privato contenuto nelle Istituzioni gaiane e giustinianee. Le successioni eredditarie

e le obbligazioni sono disciplinate come modi di acquisto della propretà --> il vincolo

matrimoniale e le successioni prevale. Collocazione sistematica delle obbligazioni -->

viste solo in prospettiva di modo di acquisto della proprietà, ma non sempre è così.

Il codice francese ruota intorno a due grandi cardini: proprietà privata e contratto.

Schema istituzionale seguito per tutte le codificazione del 19° secolo e ancora oggi il

codice segue questo schema. 5° libro --> particolari norme per l'isola di Mayotte. La

struttura dei primi tre libri non viene modificata.

Nel corso del 19 secolo in Germania la pandettistica elabora un proprio diverso schema

di esposizione del diritto privato --> SISTEMA DELLA PANDETTISTICA/ DELLE

PANDETTE --> fa riferimento alla scienza giuridica tedesca della seconda metà dell'800

(pandettistica) --> ritiene questo schema espositivo troppo semplice perchè il diritto civile

deve essere articolato su principi generali che devono poi trovare una loro attuazione e

spiegazione normativa più dettagliata in parti speciali. Il sistema della pandettistica

suddivide la trattazione del diritto civile in una parte generale e varie parti speciali. Lo

vediamo chiaramente nel codice civile tedesco del 1900 (BGB) --> questo codice è

strutturato in:

1° libro --> parte generale strutturata così: PERSONE - COSE - NEGOZIO

GIURIDICO (ACTUS)

Parti speciali:

2° libro --> obbligazioni

3° libro --> proprietà e diritti reali

4° libro --> famiglia

5° libro --> successioni

La parte generale di un codice, oltre che dettare principi generali in tema di persone e

cose, deve contenere una parte generale in tema di negozio giuridico.

Italia: il nostro codice ha seguito lo schema delle istituzioni di Gaio e Giustiniano con una

rilevante modifica: dopo le persone e la famiglia, c'è la trattazione delle successioni

ereditarie --> nella concezione del nostro codice civile l'aspetto dei vincoli di parentela

delle successioni è prevalso rispetto all'aspetto patrimoniale cioè al fatto che le

successioni sono un modo di acquisto della proprietà --> si possono capire le

successioni solo dopo che si è capito e disciplinato la famiglia.

L'esempio più diretto per il nostro codice civile è stato il sistema delle codificazioni

svizzere:

La Svizzera --> codice civile del 1907 :

1° libro --> persone

2° libro --> famiglia

3° libro --> successioni

4° libro --> proprietà e diritti reali

1911 --> codice delle obbligazioni --> 5° libro

I due codici svizzeri sono entrati in vigore nel 1912 e sono anora oggi in vigore. Questa

sistematica che è la sistematica delle istituzioni ma adattata con lo spostamento delle

successioni, è una sistematica che abbiamo accettato anche noi --> il nostro codice

mutua l'anticipazione delle successioni e il collegamento con la famiglia così come il

codice delle obbligazioni svizzero non fa differenza tra materia civile e commerciali -->

le obbligazioni comprendono quelle civili e commerciali.

LE PERSONE E LA FAMIGLIA

LE PERSONE FISICHE

Soggetti di diritto : persone fisiche, persone giuridiche e associazioni non riconosciute.

Persone nel diritto romano --> si intende solo le persone fisiche. Il ruolo all'interno del

diritto privato delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute era meno

rilevante di quello di oggi.

Tutto il diritto delle persone, che oggi gira intorno ai concetti di capacità giuridica e di

agire, nel diritto romano ruota intorno agli STATUS di una persona --> anzichè parlare di

capacità si preferisce questo termine.

STATUS DELLA PERSONA:

LIBERTATIS

CIVITATIS

FAMILIAS

Status libertatis --> se una persona è libera o schiava (liber/servus)

Status civitatis --> se una persona è cittadina o straniera (civis/peregrinus)

Status familias --> pater o sui iuris ; filius/filia o alieni iuris

Nel diritto romano hanno capacità giuridica solamente le persone dotate di status di

uomo libero, di cittadino e di persona sui iuris (giuridicamente indipendente), oggi invece

si acquista alla nascita. Nel diritto romano il servo o lo schiavo, lo straniero, le persone

sottoposte a un altrui potestà (schiavi o i figli e figlie che nascevano da matrimonio

legittimo che erano sotto la potestà del padre) non hanno capacità giuridica.

Capacità di agire --> era riconosciuta agli schiavi, gli stranieri, i figli/figlie sottoposte a

potestà ecc..

Questo sistema non è così rigido e vincolante per tutta la vita --> gli schiavi molte volte

potevano diventare liberi perchè al padrone er lasciata la piena possibilità di rendere lo

schiavo libero. Lo straniero poteva acquistare la cittadinanza --> poco a poco i casi di

cittadinanza vanno aume ntando e dopo la costituzione antoniniana diventano tutti

cittadini (abitanti dell'impero). Spesso avviene anche che una persona affidata a potestà

altrui possa esserne liberata --> da persona alieni iuris a sui iuris. Sistema caratterizzato

da mobilità e non da immobilismo. Ogni volta che si cambia lo status si parla di CAPITIS

DEMINUTIO (MODIFICA DI STATUS) .

Per quanto riguarda lo status libertatis, quando Gaio e Giustiniano ne parlano dicono

che il diritto elle persone presenta una prima grande distinzione: tutte le persone o sono

libere o sono schiavi --> lo schiavo era considerato persona. La distinzione che si trova:

INGENUI--> persone nate libere.

LIBERTI--> persone che da schiavi diventano liberi

SERVI--> schiavi

Per molti secoli dipende dalla volontà esclusiva del padrone far diventare uno schiavo

un uomo libero , non c'è intervento dello stato che autorizzi o imponga la liberazione

dello schiavo. E' il padrone che ne dispone la libertà. L'ordinamento interviene solo in

età augustea per limitare questa completa libertà del padrone --> si voleva limitare il

numero di schiavi perchè gli schiavi erano solitamente stranieri e quando venivano

liberati diventavano liberi e cittadini, lasciare libertà ai padroni significava cambiare

completamente la composizione etnica dei cittadini. Il fatto di avere degli ostacoli per

dare la cittadinanza --> paura che possa modificarsi la struttura sociale del popolo -->

Augusto impone delle cautele in queste manomissioni. Da Costantino in poi si favorisce

in qualsiasi modo la libertà degli schiavi.

Cittadini e stranieri: si passa da una situazione in cui cittadini e stranieri sono categorie

molto diverse verso una situazione di integrazione degli stranieri che si completa con la

costituzione antoniniana.

Status di famiglia: il diritto di famiglia ruota attorno alla figura del PATER FAMILIAS/

PERSONA SUI IURIS --> la società romana è una società patriarcale e proprio per

questo all'interno del diritto di famiglia il ruolo centrale è riconsciuto al pater. Poteri del

pater:

MANUS --> giuridicamente è il potere che nel diritto arcaico il marito ha sulla moglie

(materia matrimoniale). Questo potere si divide in :

SPONSALIA: promesse di matrimonio. Si passa da una fase arcaica in cui la

promessa di matrimonio è vincolante a una fase in cui non è vincolante.

Importante: tenere separato aspetto personale da quello patrimoniale.

MATRIMONIUM: si basa su due elementi: 1)la reciproca intenzione di considerarsi

marito e moglie(elemento psicologico) --> AFFECTO MARITALIS (AFFETTO

MARITALE); 2) la convivenza e le manifestazioni esteriori che manifestavano

l'esistenza dell'affetto maritale. Nel diritto più antico dal diritto arcaico fino

all'epoca delle 12 tavole, normalmente al matrimonio si accompagnava anche

l'acquisto del potere del marito sulla moglie (MANUS) --> la moglie era sullo

stesso piano dei figli,una persona alieni iuris. Con le 12 tavole questo acquisto

del potere del marito sulla moglie tramonta e dal III sec. a.c. sparisce. Non si

potevano sposare tra fratelli e sorelle e se avevano meno di 12 anni per le donne

e 14 per gli uomini.

DOS/DOTE: sistema che esisteva per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Dote --> complesso di beni che la donna o il padre della donna trasferiva in

proprietà al marito che servivano per sostenere gli oneri del matrimonio. La

donna deve essere d'accordo con il marito sugli atti di disposizione. Nel

momento in cui c'è il divorzio i beni dati in dote ritornano alla moglie --> diritto di

proprietà condizionato al matrimonio. Solo nell'età di Giustiniano la dote è

diventata elemento obbligatorio per il matrimonio.

DIVORTIUM: istituto sempre esistito nel diritto romano, anche i tentativi di limitarlo

sono sempre falliti, non è mai stato abolito. Ha avuto sempre un'applicazione nel

diritto romano proprio per la sua facilità. Per divorziare bastava la cessazione

dell'affetto maritale e la manifestazione esteriore che tale affetto era cessato

quindi in primo luogo la cessazione della convivenza. Una società dove era così

facile sposarsi e divorziare giustifica il largo ricorso al matrimonio e al suo

scioglimento mediante il divorzio. Nel periodo più arcaico il divorzio nei fatti è più

facile per il marito e quasi impossibile per la moglie soprattutto se sottoposta alla

manus del marito, ma il marito sempre in epoca arcaica si deve basare su delle

cause per poter divorziare es: adulterio, procurato aborto o la moglie che beve

vino. La società poi si evolve, il divorzio diventa facilissimo, a fine Repubblica e

inizio Principato ha divorziato per es. Silla, Cicerone, Cesare, Augusto ecc..

Augusto a un certo punto cerca di formalizzare i divorzi, richiede certe forme

scritte per es. che la dichiarazione della cessazione dell'affetto maritale sia

contenuta in un libello scritto. Se, però, una convivenza non funziona, ammette

largamente il divorzio. Le leggi matrimoniali che emana stabiliscono che tutte le

donne tra 20 e 50 anni e uomini tra i 25 e i 60 si devono sposare o subiscono

conseguenze patrimoniali a livello di successione ereditaria. Quello che lui non

vede di buon occhio sono le situazioni di convivenza. La vera svolta che si ha nel

limitare il divorzio è quella che subentra nell'ordinamento romano dopo

Costantino. Il matrimonio è considerato un sacramento e il divorzio viene criticato

dalla dottrina della Chiesa e anche la legislazione imperiale tende a limitarlo

quando è per iniziativa unilaterale --> anche odpo l'affermazione del

Cristianesimo il divorzio consensuale viene mamesso, quello unilaterale viene

limitato con l'introduzione di giuste cause, cioè ci deve essere un motivo per cui

si vuole sciogliere il matrimonio es: impotenza coeundi (impotentia coeundi) .

impotentia generandi --> infertilità= si possono compiere atti sessuali ma non si

possono generare i figli. Impotentia coeundi --> impossibilità di avere rapporti

sessuali. L'impotenza coeundi (impotenza di unirsi) era una giusta causa per

divorziare. Altre cause: se l'uomo portava l'amante a convivere nella casa

coniugale, se la donna si prostituiva, se qualcuno prendeva i voti ecc. Limitazioni

--> solo in fase finale del diritto romano. C'è un momento in cui Giustiniano verso

la fine del suo regno (560 d.C) in una novella vieta anche il divorzio consensuale,

lo lascia per giuste cause. Quando Gistiniano muore, il suo successore Giustino

II elimina questo divieto. L'influenza del diritto della Chiesa non è mai giunta al

punto di vietare il divorzio. [In Italia il divorzio è stato introdottonel 1970 con

conferma del referendum del 1974]. Nonostante questa facilità di sposarsi e

divorziare propria del periodo centrale pre-classico e classico, esistono e

vengono ammesse delle forme di unione stabili diverse dal matrimonio --> es.

forme di unione tra persone di sesso diverso che però non vogliono sposarsi.

Concubinato--> persona diversa dalla moglie che vive stabilmente con una di

sesso diverso. interventi di Augusto --> Es:Il senatore non può sposarsi con la

sua liberta, può solo vivere in una situazione di concubinato, avendo solo la

liberta come concubina, senza moglie. Un altro caso di concubinato --> con

donne che svolgevano professioni riprorevoli non considerati benevolmente

(es.ruffiane, prostitute, cantanti, ballerine, attrici) --> si poteva fare il concubinato,

ma non un matrimonio. Forme di matrimonio con straniere: per il diritto romano

non sono matrimoni legittimi, ma era una forma di unione che produceva effetti

giuridici. Matrimonio tra schiavi --> non era considerato matrimonio ma quando

gli schiavi venivano manomessi si creavano vincoli di parentela che dovevano

essere osservati. Matrimoni tra liberi e schiavi --> regola più antica: si seguiva la

condizione della madre. Poi la regola si restringe. Unioni omossessuali tra liberi:

non sappiamo nulla sui rapporti omosessuali femminili. Tra uomini l'attenzione

che ha l'ordinamento giuridico se ne occupa per 1)preservare i giovani liberi

inferiori ai 17 anni, arrivando a sancire con pena di morte la relazione

omosessuale "cum puero". 2)colpire gli effemminati: i transgender vengono

colpiti con sanzioni che vanno dalla applicazione dell'infamia al pagamento di

multe pecuniarie perchè andava contro i valori di quell'epoca il fatto che un uomo

fosse effemminato (le nostre fonti dicono "l'uomo che tollera di subire su di sè atti

che solo una donna dovrebbe tollerare"). Poi c'è una sfera di cui l'ordinamento

giuridico non si occupa: le relazioni tra padrone e schiavo. In questo caso non si

parla di marimoni, nè di concubinato, ma sono unioni che riguardano più il

costume.

PATRIA POTESTAS --> La donna non poteva esercitare la patria potestà, solo

l'uomo. La patria potestà era legata in primo luogo alla filiazione e riguarda gli

aspetti personali e patrimoniali. Cadevano sotto la patria potestà solo i figli/figlie

che nascevano da un matrimonio legittimo. Non erano sotto la patria potestà i

filgi che nascevano da concubinato, matrimonio con una straniera e i figli che

nascevano da donna libera che aveva l'unione con uno schiavo prima che fosse

intervenuto l'ordinamento per rendere schiava anche lei. Atto di riconoscimento

dei figli da parte dell'uomo --> TOLLERE FILIOS . Se il pater familias non

riconosceva un figlio come paroprio, questo figlio non nasceva sotto la patria

potestà. La madre è sempre certa (mater certa est) --> non poteva disconoscere

la maternità. Presunzione di legittimità --> i figli nati durante il matrimonio si

presumono figli del marito, salvo prova contraria e era una prova molto difficile

da dare. NASCITA DI FIGLI CON MALFORMAZIONI --> soluzione: eliminarli

fisicamente. Le possibilità di vita per queste persone erano minime, e allora

perchè il diritto prende in considerazione il fatto che la donna generasse un

"mostro"? Perchè la donna che fa un certo numero di figli diventa libera

(venivano considerati quelli nati in forma umana anche se malformati). La patria

potestà conferiva al padre poteri di carattere personale e poteri di carattere

patrimoniale sui figli.

- POTERI DI CARATTERE PERSONALE:

potere di vita o di morte

potere di venderli come forza di lavoro dietro un corrispettivo

Dopo il periodo arcaico, i poteri personali sui figli implicavano potere di scelta di

istruzione, potere di correzione dei costumi del figlio, della scelta del marito.

- ASPETTI PATRIMONIALI: tutti gli acquisti positivi (favorevoli) patrimoniali dei figli

diventavano di proprietà del padre. I debiti, gli oneri dei figli (aspetti passivi) all'inizio non

si trasferivano al padre, dal II sec. a.C sì. Nel diritto romano tra i modi con cui si perdeva

la patria potestà oltre la morte vi era un modo di rinunzia volontaria --> il pater familias

perdeva la patria potestas non solo con la morte, esilio, diventando schiavo ecc.. ma

poteva liberare il figlio dalla patria potestà --> emancipatio (emancipazione). La patria

potestà si acquistava non solo sui figli nati da matrimonio legittimo, ma anche sui figli

adottati. Due forme di adozione: ADROGATIO --> adottata una persona sui iuris che non

ha una potestà su di sè e ADOPTIO --> forma di adozione di persone sottoposte già a

una patria potestà --> atto per cui il padre naturale (colui che aveva la persona da

adottare) trasmetteva la patria potestà al padre adottivo e una forma di controllo

pubblico si aveva in entrambi i casi: nel caso della arrogazione perchè doveva essere

approvata dai comizi, nel secondo caso perchè avveniva davanti al tribunale del

magistrato. Tra i requisiti dell'adozione non era richiesto il matrimonio. La donna non

poteva adottare, ma molte volte nel II e

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadascaramelli97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Petrucci Aldo.
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