Istituzioni di diritto romano
Esame orale
Dettagli: Esame orale – 9:45 (13 Dicembre) (10 /31 Gennaio) (2 Febbraio) (28 Maggio) (16 Giugno) (12 Luglio) (3 Settembre) (19 Settembre)
Domande tipiche dell'esame
Grassetto (argomento), sottolineatura (significato), corsivo (parole non italiane), corsivo-grassetto (nome delle opere), Evidenziato-Giallo (concetti principali) Alice Amore Età
Modello romano e codici attuali
Modello romano preso da spunto per gli attuali codici, soprattutto quelli di diritto privato, in tutta Europa. Anche la Cina adesso sta prendendo spunto dai codici romani. Possibile dividere tredici secoli di storia in più parti;
Periodizzazione della storia romana
1. Arcaica
754 a.C. (nascita Roma) grazie ai siti archeologici è possibile stabilire che attorno a questo anno le popolazioni hanno cambiato insediamenti per spostarsi in un luogo unico. Nascita quindi dei primi codici attorno al 3 secolo.
2. Pre-Classica
Inizio con la nascita della repubblica sino al suo declino. Nascita della magistratura, Praetor Urbanus (si rifà ai bisogni dei cittadini romani) (367 a.C.) Praetor Peregrinus (si occupava delle faccende riguardanti i non cittadini romani o vicende fra cittadini romani e stranieri) (342 a.C.). Inizio del principato sino a Diocleziano. Incremento del livello della giurisprudenza a seguito della sua nascita. Già nel II secolo ci sono riferimento a giuristi e alla nascita dello Ius Civili. In esperienza romana giurisprudenza vuol dire scienza del diritto; essa è un'Elaborazione concettuale del diritto affidata ai giurisperiti (privati cittadini) che elaborano il diritto su piano scientifico. Tutto ciò oggi viene identificato come "dottrina" ma oggi non è fattore produttivo come nell'antica Roma.
3. Classica
Punto più alto della giurisprudenza romana, che però è controversale: i singoli giuristi presentano ognuno una propria personale sensibilità, essi sono esponenti di una certa classe, essi giungono a soluzioni personali. Discussioni su quasi ogni punto. Si cerca quindi di trovare sempre migliori soluzioni grazie ai dibattiti, tutto ciò è la maggior forza del diritto romano. Principalmente però si contrappongono due scuole di pensiero;
- Proculeiani
- Sabiniani
Editto; Strumento in evoluzione, ogni magistrato poteva modularlo. Da un certo punto ciò non può succedere dal 130 d.C. Editto Perpetuo/Giulinianeo.
4. Post-Classica/Post Diocleziano
Giurisprudenza era già piuttosto decaduta. Decadimento degli studi di giurisprudenza, modo di elaborare il diritto si pone alla base delle costituzioni imperiali (dal Principato Augusteo).
5. Giustinianea
Romani furono consapevoli della parabola del decadimento del diritto. 530 d.C. Giustiniano primo che decide di creare il Corpus Iuris Civilis che si divide in molte parti di cui una la Digesto è una raccolta di Iura (pareri giurisprudenziali). Perché Giustiniano riprende le decisioni del passato? Consapevolezza che in quel momento storico il diritto aveva raggiunto il suo apice. Appiattimento, non ci sono più persone di spicco.
Evoluzione del diritto romano
Quali sono i fattori che permisero al diritto romano di evolvere?
- Sistemi di produzione, nel diritto arcaico c'è un modello di produzione arcaico, assicurava solo il sostentamento. Nell'età classica le cose sono diverse, sistema di produzione più evoluto, presente il sistema schiavistico e aumento di nuove rotte commerciali.
- Dato culturale, certi indirizzi giurisprudenziali si evolvono dalla cultura greca.
- Cristianesimo, porta a una nuova etica.
Fissare un aspetto che viene indicato con il termine Formalismo. In certe attività, Negoziali, a volte viene chiesto l'utilizzo di una forma essa viene chiesta per dar prova del compimento dell'atto o costituzionalmente, l'esperienza romana prevede un rigido Formalismo, è richiesto l'uso di determinate parole e gesti. Formalismo costitutivo, esterno e interno:
- Formalismo costitutivo esterno: meno marcato di quello interno.
- Formalismo costituivo interno: quello romano, che fa riferimento ai Verba (parole). Uso di determinate parole accompagnate da specifici gesti. La forma prende il sopravvento, viene meno la volontà personale.
Il filo rosso dell'evoluzione del diritto privato è il progressivo abbandono del formalismo rigido in direzione di una sempre più grande forma di volontà. Formalismo diventa modo di esprimere la propria volontà. Il formalismo verbale rigido diventerà il formalismo rigido scritto attraverso gli atti.
Insegnamento del diritto
I romani si sono posti il problema di come insegnare il diritto, nascita quindi di una forma letteraria, Istituzione. I giuristi per compiere l'elaborazione scientifica si preoccupavano anche di organizzare modelli visagogici (insegnamento di primo livello) nacque così l'insegnamento che divenne fondamentale. Un solo manuale di insegnamento però è giunto a noi. Manuale di un giurista che non fu tra i maggiori, Gaio:
Istituzioni di Gaio
Sono quasi complete. Istituzioni di Gaio è possibile leggerle solo dal 2 decennio del 1800 (Verona, studioso tedesco mentre cercava le lettere) furono scoperte nel 1816 e riconosciute come opera di giurisprudenza e poi pubblicate. Manuale di Gaio diviso in 4 libri cui oggetti di diritto si attiene alle persone o cose o alle azioni (agere, processo, strumento per risolvere controversie).
Diritto processuale romano
Romani pensano al diritto in termini processuali, esisteva il diritto perché c'erano i processi, noi pensiamo al contrario. Se non esiste un'azione non esiste un diritto, solo se c'è un processo allora c'è un diritto. Processo privato romano è diverso da altre esperienza processuali. I libri sono;
- Commentario della Famiglia: Diritto personale.
- Raccolgono la parte del diritto articolata nelle Res. Trattazione dei diritti reali, successioni e obbligazioni. Diritti reali; diritti che un soggetto vanta su una res, ognuno può vantare lo stesso diritto. Diritti di credito/personali: plasticamente sono i diritti che i cittadini hanno su una persona non su una res, solamente una persona può soddisfare il mio diritto. Tipica frase che si dice; Ex Iure Quiritium (per le persone, per le cose non si dice si dice Oportere) perciò si capisce che le cose non erano nel diritto originario dell'età arcaica. Successioni: ricadono nel tema delle cose, morte e successioni inter bibos (anche non con la morte), si parla di acquisto di intermezzi di res. Patrimonio è formato da res corporali e incorporali (non possono essere toccate, qualcuno mi deve qualcosa) le obbligazioni/diritti di credito sono res incorporali. Sono incorporali le cose che in Iure consistum. Incorporali; le cose che consistono in base al diritto, si basano ed esistono grazie al diritto e basta anche se fisicamente non ci sono.
- Azioni: Nei processi vengono distinti le azioni in rem e le azioni in personam da qui la distinzione del libro 2-3.
Fonti e fattori di produzione del diritto romano
Fonti/Fattori di produzioni (sono gli atti e fatti da cui scaturisce un diritto) e fonti di cognizione (strumenti che abbiamo per conoscere l'esperienza giuridica, tecniche o meno).
Fonti di cognizione tecniche/giuridiche; Manuale di Gaio ne fa parte, ma ce ne sono altre. Fiorentino (giurista) e altre opere della giurisprudenza classica grazie agli Iura (pareri della giurisprudenza/Digesto grazie a Giustiniano). Giustiniano afferma che gli iura devono mostrare il meglio della giurisprudenza classica ciò che i compilatori dovevano fare era indicare da dove prendevano il passo e chi l'avevano scritto, che citavano nella trascrizione. Ora si legge il digesto ricomponendo l'opera originale per ogni giurista. Ora quindi si può risalire a fonti di cognizione del diritto di tempi storici diversi.
Interpolazione
Interpolazione: Modifica del testo, testo interpolato, modifica del testo originale. Il Digesto è fonte di cognizione e ogni testo al suo interno è interpolato quindi la ricostruzione storica è diversa. Una spiegazione è legata a un frammento ed è difficile dire se il frammento è interpolato oppure giustinianeo. I compilatori modificarono i testi ma lo fecero interpolando la formalità e non il contenuto. Se i passi sarebbero stati modificati su piano sostanziale sarebbero stati controversiali. Legge delle citazioni. Si può fare riferimento nei tribunali solo a cinque giuristi e si votava a maggioranza, controversiale.
Giustiniano sosteneva che essa andava diminuita ma ciò non avvenne. Si può guardare al digesto come fonte per guardare i diversi orientamenti del diritto classico. Si può quindi effettuare una Periodizzazione/fonti cognizione.
Ars Boni et Equi
Ars Boni et Equi: Diritto (diritto come ars, attività umana quindi attività culturale)
Fonti di cognizione (conoscere), abbiamo tante testimonianze; Caio non grande giurista ma grande maestro, nel manuale c'è contrapposizione di sette (P e S) non fra giuristi. Manuale del secondo secolo ma sensibilità di Caio è superiore su piani sincronico e diaconico. Presenta un istituto dicendone la storia e di come è arrivato ai giorni attuali. Diritto di epoche precedenti quindi è possibile conoscere grazie alle Istituzioni di Gaio. Es. Societas; diritto commerciale, moderno, ma Gaio sente la necessità di ritracciare nella storia un precedente, ne trova un nell'età arcaica. Tutto ciò delinea una sensibilità storica.
Corpus Iuris Civilis
Corpus Iuris Civilis (533): disponibile dal decimo secolo, su questi testi è nata la tradizione romanistica (Nel nostro codice, grazie alla tradizione romanistica, sono presenti delle opinioni di giuristi romani rivisitate). Diverse parti. Giustiniano ritiene di dovere elaborare un manuale istituzionale:
- Institutiones. (I.) Ogni inserto nel corpus è dettato dell'imperatore è legge, testo di insegnamento normativo (a differenza di Gaio). Stessa divisione del modello Gaiano. Se testo normativo però non può presentare una sensibilità storica, quindi il testo rappresenta solo diritto moderno, diritto dell'età di giustinianea. Tante somiglianze ma anche mancanze. Gaio, processo: Leggi Sationes (caduto in disuso).
- Digesto/Pendette (D.) 50 libri. Partizione non tematica, ogni digesto però ha i titoli/tematico. Ogni argomento nel digesto però si può trovare in diversi titoli. Titoli contengono frammenti giurisprudenza classica. Compilatori prendevano il meglio della giurisprudenza classica, evitando contraddizioni e semplificando. Il tutto perché il testo doveva esser normativo. Opera di semplificazione in prospettiva della pratica. C'è però controversalità, perché i compilatori, capivano che la controversalità era il cuore della giurisprudenza classica, hanno riportato opinioni diverse. Dentro quindi c'erano diverse possibilità per istituto. Tutti i frammenti iniziano con una incriptio (indicazione autore e opera dove il frammento è tratti, altro numero indica, se frammento ampio, è stato diviso in paragrafo Pr. Pincipium. Prima parte del frammento, poi vengono numerati partendo dell'1). Grazie al digesto conosciamo l'applicazione del diritto in età giustinianea, ma grazie al metodo di composizione conosciamo anche la giurisprudenza classica facendo un'opera di destrutturazione dell'opera giustinianea (si prendono tutti i brani di un singolo giurista) detta palingenesi (Lenel, studioso tedesco, inizio 19 secolo, fece la palingenesi ma mentre la ricompose fece di più, inserì ogni informazione conosciuta di ogni giurista, anche letteraria, informazioni quindi su ogni giurista e sulle sue opere). Possibile quindi vedere le leggi di ogni età e ricomporre una storia e le opinioni di ogni giusta nel complesso, recupero di una tradizione storica giuridica. Problema interpolazioni, attualizzazione dei frammenti del digesto. Esiste un indice interpolazioni, opera che racchiude ogni interpolazione ipotizzata dagli studiosi: orientamento culturale dell'interpolazionismo critico, nessun frammento del digesto è salvo, se fosse vero. Il digesto è testimonianza di diritto post-classico e basta. Interpolazioni hanno suscitato dubbi a causa di variazioni stilistiche/formali, l'opera era infatti di antologia. Com'è possibile che il digesto fu fatto in pochi mesi? Unica risposta è l'intervento degli interpolatori in materia di stile/formale. Non interventi sostanziali, anche perché presente la controversalità. Il Digesto è il Bacino di conoscenza importantissimo, fonte di cognizione, la più importante del diritto romano classico.
- Codex: (CI) Raccolta di costituzioni imperiali, due edizioni:
- 529 d.C., solo notizie (non c'è arrivato)
- 534 d.C., nel giro di pochi anni furono emanate tantissime costituzioni dallo stesso Giustiniano. Il primo testo dovrebbe scomparire poiché superati. Codex repetite (?). Costituzioni continuavano ad essere emesse ma non uscì una terza edizione, le successive furono integrate di volta in volta con il nome Novelle (Nov) con Institutiones.
Corpus fonte normativa che unisce le istituzioni (istituzioni di Giustiniano), compilazione di Giurisprudenza (Gli Iura), e raccolta di costituzioni imperiali. Ci sono altre fonti che danno informazioni minori che confermano o specificano le conoscenze già scoperte. Precedente al Codex ci sono altre opere:
- Codex Teodosiano: (C. Th.) Emanato da Teodosio II di 438
- Tituli ex Corpore Ulpiani: (Ulp.) Del giurista Ulpiano, opera frammentaria, trattazione di tipo elementare (piano Institutiones).
- Fragmenta Vaticana: (Fr. Vat.) Scoperti nella biblioteca vaticana, prima metà 800 raccolta di iura e leges (raccolta di leggi imperiali ma ci sono brani di Gaio, Paolo, Ulpiano).
- Mosicarum et Romanarum legum Collatio/Lex Dei: (Coll.) opera che compara le leggi mosaiche romane, contiene sia Iura che Leges.
- Lex Romani Wisigothorum: 506 d.C. recupera parte delle sentenza di Paolo e perché attraverso di essa possiamo ricuperare l'Epitome di Gaio, Epitome Gai (riassunto/semplificazione delle istituzioni di Gaio, età post-classica) (Ep.Gai). Se si confrontano Le Istituzioni di Gaio e le Epitome si capisce il modello di insegnamento successivo, l'epitomatore ha omesso tutti i riferimenti storici che riteneva non più attuali. L'epitome utile per ricostruire i punti mancanti del Manuale di Gaio (bruciati con i dissolventi da Nebur), la ricostruzione avviene non precisamente ma nel suo contenuto.
Diritto e cultura romana
Diritto rappresenta uno degli aspetti più fondamentali della cultura romana (anche i non giuristi sapevano il diritto, faceva parte della formazione di ogni romano colto, un sacco di riferimenti a giuristi in opere letterarie). Anche le altre fonti sono quindi importanti:
- Fonti letterarie: sono fonti affidabili, non è possibile ritenerle atecniche (fase arcaica è possibile conoscerla grazie alle opere letterario, Ab Urbe Condita). Autori talvolta riportano le parole esatte dei giuristi nelle loro opere. Anche le opere di Plauto e Terenzio che riportavano (verte) opere scritte in greco venivano riscritti secondo il diritto romano, copiavano solo la trama di quelli greci non le leggi, sennò il pubblico non le capirebbe. Per vedere se però queste notizie sono giuste si confrontano ci i pareri di altre letterati. Se non disponibili altre versioni si possono verificare grazie agli scavi archeologici.
- Fonti Epigrafici; Corpus delle inscrizioni latine, sempre in aggiornamento, le epigrafi sono focalizzate in zone e la divisione avviene per area geografica, oggi abbiamo un corpus grazie Mobsen (tedesco, seconda metà 1800) che ci dà informazioni riguardo il diritto dell'età imperiale e perché le prospettive del diritto romano veniva applicato in modo diverso a seconda delle zone.
- Numismatica: Anche le monete sono una fonte, su ogni moneta c'è una scena (fedus) e alcune di esse raffiguravano accordi giuridici.
Diritto delle obbligazioni e delle persone
Diritto delle Obbligazioni (contratti); è il più vicino a noi. Tema dove attività scientifica ha toccato la punta più alta di controversalità (TOP). Termini tecnici di questo settore oggi derivano da questa esperienza giuridica. Diritto delle Persone è il più lontano da noi.
Fattori produttivi del diritto romano
Manuale di Gaio solo i Paragrafi 1-8 : leggi, plebisciti, senatusconsulti, costituzioni dei principi sono le fonti di produzione del manuale, mancano però i mores (leggi dettate dal most maiorum). I mores sono fondamentali per il diritto romano: sono comportamenti standardizzati a cui la comunità riconosce effetti giuridici. I mores sono il nucleo originario del diritto romano, il carattere primigenio del diritto in Roma che quindi non era caratterizzato da una vera autorità. Il termine diritto non esiste nell'esperienza romana (esso nasce infatti nel medioevo) per loro il diritto è Ius, assenza del termine è una spia del carattere originario del carattere a Rona. Esso nasce dai Mores dove appunto le leggi non erano fissate da nessuno e si basavano sulla tradizione degli usi. Gli istituti successivi nasceranno sempre dai mores. Esempio:
- Legge dello 12 tavole: 451-450 a.C. prima istituzione, la conosciamo grazie ai giuristi che l'hanno studiata e l'hanno commentata (es Cicerone). Si ricostruisce con la palingenesi. C'è sia diritto pubblico che privato, non c'è trattazione organica. Non rappresenta una frattura con la situazione precedente, la vera novità delle 12 tavole è che è un testo scritto. Da un punto di vista contenutistico la legge contiene una codificazione dei mores. I magistrati la presentarono al popolo e fu approvata senza i pareri di nessuno, legge data (Lex data, data dai magistrati).
Iura Popoli Romani
Iura Popoli Romani; ordinamenti giuridici romani, talvolta si completano e contraddicono diversi ordinamenti. Essi si compongono di tutti i fattori produttivi che Gaio ha recuperato (leggi, plebisciti, senatus consulti, costituzioni dei principi).
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