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Istituzioni di diritto romano (Bartocci Ugo/Pulitano Francesca)

31. Giurisprudenza: insieme delle sentenze di ogni giudice, è una dottrina di ciò che pensano i giuristi. In diritto romano invece la giurisprudenza è un insieme di opinioni giuridiche che hanno valore giuridico.

Schiavo: persona e cosa, contraddizione. Aveva limitata possibilità di agire.

Soggetti di studio: diritto reali, successioni, negozio giuridico.

Riassunto: Secondo secolo a.C. Gaio scrive le istituzioni, la sua trasmissione è particolare (753 a.C. - 565 d.C.) (ab urbe condita - morte Giustiniano). Giustiniano ha scritto il corpus iuris Civilis/digesto, ha formato una commissione dove ha guardato tutte le opere della giurisprudenza e ha tenuto solo quello che riteneva interessante per il 6 secolo. Prende i frammenti e forma il digesto, per ogni pezzettino ha messo il nome dell'opera da cui è tratta, tutto il resto è stato buttato via. Nel fare questa compilazione la

commissione ha usato l'opera di Gaio ma molti secoli dopo ella seconda metà dell'800 sono state trovate in una biblioteca di Verona e l'unica opera completa di un giurista romano che abbiamo è di Gaio, degli altri abbiamo solo frammenti. Opera divisa in quattro libri, ma ci sono tre categorie (persone, cose e azioni). La divisione però non è solo di Gaio, essa ha influenzato il codice moderno (persone, famiglia, successioni, obbligazioni, contratto, tutela dei diritti). Nelle "cose" Ressono anche i diritti sulle cose. Diritti relativi/obbligazioni sono una compravendita. Nelle azioni c'è tutto ciò che riguarda il processo. Lo schema generale è simile al codice moderno. Diritti Diverse tipologie di diritti: - Diritti Assoluti/Reali: Es. diritto di proprietà art. 832 codice civile (proprietario dispone delle cose in modo quasi illimitato). Diritti che si fanno valere nei confronti di tutti. Se mi

prendono il libro muovo un processo per riaverla. Essi sono tutelati con azioni in rem. Diritto di proprietà, poi diritti minori (usufrutto, di servitù, garanzia, etc.).

  • Diritti Relativi/Di Credito: Concettualmente diverso, se mi faccio prestare la penna faccio un contratto (contratto di comodato) che me la presta è il Comodante io che la ricevo sono il Comodatario e si produce una obbligazione. Obbligazione: obbligo che viene sancito e tutelato dal diritto. L'obbligazione è quella di restituire la penna. Se non restituisco l'unica che può chiedermela dietro è la proprietaria. il diritto relativo è fra due persone e basta. Il diritto relativo non si può far valere nei confronti di tutti, ma solo verso il debitore. Legittimato passivo all'azione (posso agire verso chi mi ha preso qualcosa). Tutelati con azioni in personam.

Divisione dei beni (pag. 177 in poi) Classificazione delle res viene dal libro 2 delle istituzioni

di gaio (1 persone, 2-3 cose/beni/diritti suibeni, 4 Processo):

  • Res in Nostro Patrimonio: beni che ci appartengono
  • Res Extra Nostrum Patrimonium: beni che non ci appartengono ma perché non sono dinessuno (fiumi, laghi, etc)

Ma la summa divisio (divisione fondamentali) è uguale a:

  • Res diritto divino (divini iuris) si dividono in:
    • Res Sacrae; Consacrate dai sacerdoti agli dei Superi.
    • Res Religiosae; Consacrate ai Mani, anime dei defunti, o luogo di sepultura di un romano o di uno SCHIAVO.
    • Res Sanctae; Mura e porta delle città.
  • Res diritto umano (humani iuris) divise in:
    • Res Publicae; Non sono di nessuno ma appartengono ai complessi di persone (comuni, città, etc.) beni che appartengono alle entità.
    • Res Privatae; Appartenenti ai singolo.
    • Res Corporales; Cose che si possono toccare (schiavo, terreno, oro, oggetti dell'eredità degli altri Incorporales, etc.)
    • Res Incorporales: In Iure Consistunt, consistono nella legge.

cose che non si possono toccare: eredità, obbligazioni, usufrutto. Gaio non mette diritto di proprietà, i romanili intendevano come oggetto personale.

Res Mancipi: Beni più importanti del diritto romano, deriva da mancipatio, il mancipio era il potere che il pater familia aveva su tutte le persone e cose, esse sono 4:

  1. Fondi Situati sul Suolo Italico
  2. Schiavi
  3. Animali da Tiro e da Soma
  4. Servitù sui Fondi Rustici non urbani. (Le servitù di passaggio sono luogo di diritto del proprietario del fondo chiuso dentro di passare sul fondo del vicino. Servitù è un peso che grava su un fondo per l'utilità di un altro fondo. Es: diritto di far passare l'acqua, cavalli o uomini in altro fondo. Servitù corporale/bene è perché come se quel pezzettino di fondo fosse parte del fondo, il pezzo di terra è una parte di fondo) Per trasferirla si usa la Mancipatio, trasferimento con cerimonia.

Res Nec

Màncipi : Tutte le altre cose. Differenza fra Màncipi e Nec sta nelle modalità di trasferimento, la Nec Mancipi si traferisce tramite la Traditio (semplice consegna).
• Cose fungibili: Cosa fungibile è una cosa che può essere sostituita con altre identiche. Sono cose interscambiabili. Il denaro è il bene per eccellenza. Contratto di Mutuo; il mutuo è quel contratto con il quale si prende un prestito di soldi di qualsiasi importo, i soldi presi sono stati consumati e colui che li ha presi in prestito deve restituirli per equivalente. Il mutuatario con i soldi può concludere una qualsiasi compravendita. Il mutuo romano è gratuito, senza interessi essi si potevano pattuire a parte.
• Cose infungibili: Ogni cosa è personalizzata e quindi non è sostituibile. Non è interscambiabile.
• Cose Consumabili: cose che quando si consumano non valgono più, esempio il denaro, una volta speso non

c'è più.• Cose Inconsumabili: cose il cui valore non si consuma. Pomponio Ad Sabinus: Commento del commento al Ius Civile di Sabino, applicato solo per i cives. All'interno c'è definizione dei corpi di cui ci sono tre tipi:

  • Cose Semplici: Unum (l'uomo-schiavo, rappresentano un'unità, l'asse o la pietra)
  • Cose Composte: Alterum, cose composte da cose composte fra di loro, unione di piccoli beni (edificio, nave, armadio).
  • Cose Collettive: Tertium, ex distantibus, cose composte ma non attaccati insieme (il popolo, la legione, il gregge).

Diritti reali sono diritti assoluti che si possono far valere nei rispetti di tutti. Forme di appartenenza nel diritto romano (il bene si trova nella sfera giuridica di un soggetto, più ampio del concetto di diritto di proprietà). Nel diritto romano esistono più tipologie di proprietà, perché il diritto romano è condizionato dall'esistenza

di ogni anno, il pretore emetteva un editto, che era un documento in cui annunciava le regole che avrebbe applicato durante il suo mandato. Queste regole erano chiamate editti pretori. Il diritto pretorio era quindi un diritto creato dai pretori per colmare le lacune del diritto civile. Ius Gentium: Diritto comune a tutti i popoli, che si applicava alle relazioni tra i cittadini romani e i cittadini stranieri. Era un diritto più flessibile e adattabile alle diverse situazioni. Ius Naturale: Diritto naturale, basato su principi universali e immutabili, che si riteneva fosse insito nella natura stessa dell'uomo. Era considerato superiore al diritto positivo e serviva come base per giudicare la legittimità delle leggi. Ius Civile, Ius Honorarium, Ius Gentium e Ius Naturale sono le quattro fonti del diritto romano.dellasua carica scriveva l'Editto (dove c'erano le linee programmatiche, indicazione delle azioni che avrebbe compiuto durante l'anno di carica. Le azioni sono i processi, la tutela dei diritti. Il pretore emanava l'editto dove prometteva ai cittadini di proteggere i loro diritti e con quali forme di tutela concesse). La concessione di azioni venivano approvate anche se non erano previste dallo Ius Civili. Il pretore creava un sistema parallelo a quello dello Ius Civile. I due sistemi si intrecciavano e valevano contemporaneamente. A volte l'Honorarium correggeva lo Ius civili oppure lo migliorava. Non si parla di proprietà bensì di appartenenza, ci sono diverse forme: Dominium Ex Iure Quiritium: Proprietà secondo diritto dei Quiriti, primi cittadini romani: forma di proprietà che rileva sul piano dello Ius Civile (riservata quindi ai cittadini romani). Il Dominium nasce in un processo storico in età pre-civitas.

(prima del primo nucleo di Romaantica). Il concetto di proprietà nasce quando ognuno pensa di dover possedere un terreno,utilizzo in maniera esclusiva di un pezzo di terra e degli attrezzi per coltivarlo (Res Mancipi).Proprietà solo dei cittadini romani.

Proprietà Pretoria: Introdotta come tutte le altre dallo Ius Honorarium. Pretore utilizzapossesso dei beni per creare una figura simile al diritto di proprietà (Es. Ius Civile riconoscevauna forma di parentela conosciuta come Agnatio, tutti i discendenti maschi dello stesso paterfamilia, il Cognatio, legame di sangue, era sconosciuta, parentela giuridica più forte di quellasanguinea. Ius civile non tutela nella successione la parentela di sangue. Pretore intervieneper modificare, sistema di regole che attribuisce il possesso di beni nei legami di sangue. Ilpretore attribuisce il possesso) (Res Mancipi e Nec mancipi si differenziano per il modo ditrasferimento. Posso fare Traditio di una Res Mancipi?)

TDE Sì ma ottengo un effetto giuridicodiverso rispetto alla mancipatio, posso consegnare uno schiavo con Traditio ma traferisco solo il possesso non la proprietà). Il pretore consentiva l’inserimento di una circostanza ulteriore (eccezione) in un processo nel caso in cui il venditore rivendicasse il diritto di proprietà sull’oggetto venduto al compratore. Il compratore dopo un tot tempo diventava anche proprietario per Uso Capione. Proprietà pretoria sono tutti quei casi in cui il pretore assicura il possesso. Possesso tutelato dal pretore come se fosse una proprietà.

Proprietà Provinciale: Fa riferimento all’epoca in cui Roma inizia ad espandersi, nascono le prime province. Dentro questi territori lasciano gli abitanti padroni di gestire i terreni ma impongono il pagamento di un Tributo/Canone. Perché proprietà? Si crea fenomeno; molto spesso le situazioni giuridiche vengono individuate e definite tramite la

ata dalla legge), è un principio fondamentale del diritto che garantisce a ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario il diritto ad un processo equo e imparziale. La tutela processuale comprende diversi aspetti, tra cui il diritto di essere informati dei propri diritti e delle accuse a proprio carico, il diritto di essere assistiti da un avvocato, il diritto di presentare prove e controprove, il diritto di essere ascoltati e il diritto di ricorrere ad un giudice imparziale per risolvere le controversie. La tutela processuale è un principio fondamentale per garantire la giustizia e la tutela dei diritti delle persone coinvolte in un procedimento legale. Senza una tutela processuale adeguata, il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo sarebbero compromessi. Pertanto, la tutela processuale è considerata un pilastro del sistema giuridico di ogni paese democratico. La tutela processuale si applica a tutti i procedimenti giudiziari, sia civili che penali. In un procedimento civile, ad esempio, la tutela processuale garantisce che entrambe le parti abbiano la possibilità di presentare le proprie argomentazioni e prove, di essere ascoltate e di ottenere una decisione imparziale da parte del giudice. In un procedimento penale, la tutela processuale garantisce che l'accusato abbia il diritto di essere informato delle accuse a suo carico, di essere assistito da un avvocato e di presentare prove a sua difesa. La tutela processuale è un principio che deriva dai diritti umani fondamentali, come il diritto ad un processo equo sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo principio è stato recepito anche nella Costituzione italiana, che garantisce il diritto ad un giusto processo e alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. In conclusione, la tutela processuale è una figura giuridica essenziale per garantire la giustizia e la tutela dei diritti delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario. Senza una tutela processuale adeguata, il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo sarebbero compromessi. Pertanto, è fondamentale che ogni sistema giuridico preveda meccanismi e garanzie per assicurare una tutela processuale efficace.
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A.A. 2017-2018
59 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AliAmore di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bartocci Ugo.