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SIMULAZIONE
È un’ipotesi di consapevole divergenza tra voluto e manifestato ed è l’ipotesi in cui
entrambe le parti concordemente (la caratteristica della simulazione è l’esistenza di
un accordo simulatorio) manifestano una volontà che non corrisponde al loro
interno volere, nel senso che le parti manifestano la volontà di concludere un negozio
che in realtà non vogliono:
assoluta
Simulazione perché non ne vogliono nessun’altro; in questo caso il
o negozio è radicalmente nullo in quanto manca l’elemento volontà.
relativa
Simulazione perché ne vogliono uno diverso; in questo caso il negozio
o simulato è nullo, mentre il negozio realmente voluto ,
(negozio dissimulato)
essendo, appunto, voluto, e da quel punto di vista valido, potrà essere
effettivamente valido solo se vi siano tutti gli ulteriori elementi essenziali, ma
soprattutto se vi sia causa lecita (es. la donazione tra coniugi era vietata a Roma
dopo la fine della Repubblica e, quindi, le donazioni tra coniugi dovevano passare
attraverso una finta vendita, in quel caso la vendita simulata è nulla e anche il
negozio dissimulato è nullo perché la causa è illecita).
RISERVA MENTALE
Divergenza tra voluto e manifestato consapevole ad una soltanto delle parti, la quale
senza che ciò sia evidente alla controparte manifesta ciò che non vuole. La differenza
con la simulazione, quindi, sta nell’accordo simulatorio: soltanto nella simulazione vi è
accordo. La riserva mentale è assolutamente irrilevante.
DOLO
(La figura del dolo nel linguaggio giuridico copre due significati diversi, quindi
questo è dolo come vizio della volontà negoziale e non come criterio
ATTENZIONE
dell’imputazione dell’agire (guarda tutela)!!) “ogni astuzia, raggiro o
Il dolo come vizio della volontà negoziale consiste in
macchinazione” con cui una parte induce la controparte a concludere un negozio che
dolo determinante
altrimenti quest’ultima non avrebbe voluto ( dolo che
dolo
determina per intero la volontà negoziale) o avrebbe voluto a condizioni diverse (
incidente dolo che modifica e condiziona la volontà negoziale).
“dolus malus”,
Quando le fonti parlano del dolo aggiungono un aggettivo ciò significa
dolus bonus,
che esiste anche un ossia un messaggio che sicuramente incide nella
volontà del soggetto ma che non è configurabile come vizio del volere, è un impatto
che l’ordinamento ritiene tollerabile (es. la pubblicità). L’unico dolo che ci interessa
dolus malus
come dolo come vizio della volontà è solo il . ius civile
Il regime del dolo vede direttamente questo passaggio dal sistema dello al
ius honorarium: ius civile
sistema dello per lo l’esistenza di un inganno che ha formato
o, comunque, condizionato la volontà negoziale è irrilevante ai fini della validità del
negozio stesso; questo perchè ancorchè in conseguenza dell’inganno sicuramente la
parte il negozio lo ha voluto, quindi l’elemento essenziale volontà c’è, e quindi il
negozio è valido e come tale efficace. Fra interviene l’editto del
2° e 1° secolo a.C.
pretore che contempla due strumenti di tutela processuale per la parte che sia stata
vittima di un raggiro nella conclusione di un negozio giuridico e che lamenti davanti al
magistrato questa situazione, due strumenti per due ipotesi:
La parte raggirata ha concluso il negozio ma non lo ha ancora eseguito il pretore
eccezione di dolus malus
concede lo strumento dell’ azione
La parte raggirata ha concluso ed eseguito il negozio il pretore concede l’
di dolus malus la vittima del raggiro è sicuramente convenuta in
ECCEZIONE DI DOLUS MALUS:
giudizio dalla controparte (raggiratore) perché dia esecuzione al negozio stesso che 54
ancora non ha eseguito; di fronte alla pretesa del raggiratore per ottenere
l’esecuzione del negozio estorto con il raggiro, il pretore consente alla vittima del
raggiro di inserire nella formula un’eccezione in base alla quale il giudice potrà
condannarlo ad eseguire la prestazione soltanto se non risulterà il dolo, ma se
risulterà il dolo il convenuto vittima del raggiro dovrà essere assolto (= il giudice ha
rilevato che non c’è un obbligo a suo carico). Questo meccanismo di eccezione di dolo
contente a chi è stato vittima del raggiro e non ha eseguito il negozio di non eseguirlo
perché il giudice lo assolve e non lo eseguirà mai perché a Roma c’è un unico grado di
giudizio; gli effetti del negozio sono stati resi impossibili.
(GUARDA DIRITTI REALI E PROPRIETÀ QUA SOTTO)
Ci sono 2 tipologie di eccezione di dolo:
dolo generale tempo presente)
Eccezione di (o eccezione del tempo presente
o = tempo del processo; è il momento in cui l’eccezione viene proposta dal
convenuto e fa riferimento ad un comportamento iniquo posto in essere durante il
processo.
Il soggetto che è convento in giudizio chiede che gli vengano, almeno, rimborsate
le spese che ha sostenuto per la conservazione o il miglioramento di quel bene; il
proprietario, invece, non solo vuole che gli venga restituito il bene, ma non ha
nemmeno intenzione di rimborsare le spese. Questa è una situazione iniqua perché
si basa su una non benchè minima collaborazione dell’attore; in questo caso
interviene questo strumento, il quale, se l’eccezione viene accolta, paralizza
l’azione di rivendica e, quindi, il bene rimane nel possesso del convenuto. Si basa
sui principi di buona fede del legittimo affidamento.
dolo speciale tempo passato)
Eccezione di (o eccezione del tempo passato
o perché fa riferimento ad una condotta (dolo negoziale = inganno, raggiro) posta
in essere prima del processo e che ha determinato la conclusione di un negozio
di cui l’attore chiede l’esecuzione in via giudiziale. 55
DIRITTI REALI
Prima classificazione che possiamo fare nell’ambito dei diritti soggettivi:
relativi
Diritti soggettivi diritti soggettivi il cui titolare potrà soddisfare il relativo
o interesse soltanto attraverso la collaborazione di un soggetto determinato,
pertanto sono diritti che uniscono in un rapporto tra di loro esclusivo un soggetto
attivo (il titolare del diritto) e un soggetto passivo, il quale dovrà prestare la sua
collaborazione. assoluti
Diritti soggettivi diritti per i quali l’ordinamento riconosce al titolare la
o possibilità di soddisfare il proprio interesse direttamente attraverso il rapporto
esclusivo con il bene con l’esclusione di ogni altro soggetto.
Sono diritti relativi i diritti di credito, sono diritti assoluti i diritti reali:
Diritti di credito rapporti che uniscono il soggetto attivo (creditore) con il
soggetto passivo (debitore), nel senso che il creditore potrà soddisfare il proprio
interesse soltanto attraverso l’esecuzione della prestazione da parte del debitore.
Diritto reale interesse che trova soddisfazione nel momento in cui tutti i
consociati rimangono inerti, nel senso che si astengono dall’interferire nel rapporto
esclusivo tra il titolare del diritto reale e il bene oggetto del diritto.
Nelle fonti le categorie diritti di credito e diritti reali sono tradotti in:
Actio in personam azione che tutela un diritto di credito in quanto azione che
consente al creditore di far valere la sua pretesa nei confronti del debitore inerte,
che non collabora con l’esecuzione della prestazione. Questa denominazione
perché è la qualifica che meglio di ogni altra fotografa la particolarità dei diritti
relativi; la relatività del diritto di credito è confermato dal fatto che il procedimento
necessario per dare soddisfazione in via giudiziaria a questo diritto non può che
rivolgersi ad , il debitore, chiunque altro tra i consociati non
una sola persona
potrebbe essere oggetto di questa pretesa.
Actio in rem l’actio in rem
azione che tutela il titolare di un diritto reale; è
tra i consociati che interferisca nei rapporti tra il
esperibile contro chiunque
In rem erga omnes
proprietario e il suo bene. come categorie di azioni esperibili
(potenzialmente esperibili contro chiunque).
PROPRIETÀ
Il nostro codice definisce il proprietario e non la proprietà.
La proprietà è il diritto assoluto per antonomasia e consiste nella somma di tutte le
facoltà sia di godimento che di disponibilità materiale e giuridica del proprietario su un
bene.
I beni che possono costituire oggetto di proprietà nel mondo romano sono tutti i beni,
res incorporales
ad esclusione delle (beni immateriali, i diritti), quindi tutti i beni
corporali, purchè suscettibili di proprietà privata (non beni di proprietà pubblica).
beni materiali beni
A Roma la principale classificazione dei beni non è tra e
immateriali, res mancipi res nec mancipi
ma è tra beni e ; queste due categorie
res
sono traversali alle categorie di beni mobili e beni immobili, in quanto tra le
mancipi rientra sia l’edificio che lo schiavo, quindi sia beni mobili che immobili, che,
res mancipi,
per il fatto di essere sono sottoposte allo stesso regime. Nel caso di un
res mancipi
bene che sia la proprietà su quel bene potrà essere trasferita unicamente
mancipatio in iure cessio
mediante l’atto solenne della o mediante , non potrà mai
traditio
essere trasferita mediante semplice (semplice consegna del bene), la quale
trasferisce soltanto il possesso, cioè la disponibilità del bene, ma non il titolo della
proprietà. 56
La proprietà ha come suo contenuto le più ampie facoltà, questo significa che non
conosce limiti e questa ampiezza si traduce in una possibilità di estendersi dal
sottosuolo alla superficie?
Vi è una capacità della proprietà di estendersi (specialmente la proprietà fondiaria)
oltre la superficie del fondo sul quale la proprietà insiste (il proprietario può sia
utilizzare il sottosuolo che costruirci). Questo non esclude che vi siano anche per il
mondo romano dei limiti alla proprietà: anche l’esperienza romana conosce limiti
Espropriazione per pubblica utilità
alla proprietà nell’interesse pubblico, cioè limiti nell’interesse generale.
Esistenza di una legislazione che si preoccupa di determinare modelli di controllo,
attrave