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SIMULAZIONE

È un’ipotesi di consapevole divergenza tra voluto e manifestato ed è l’ipotesi in cui

entrambe le parti concordemente (la caratteristica della simulazione è l’esistenza di

un accordo simulatorio) manifestano una volontà che non corrisponde al loro

interno volere, nel senso che le parti manifestano la volontà di concludere un negozio

che in realtà non vogliono:

assoluta

Simulazione perché non ne vogliono nessun’altro; in questo caso il

o negozio è radicalmente nullo in quanto manca l’elemento volontà.

relativa

Simulazione perché ne vogliono uno diverso; in questo caso il negozio

o simulato è nullo, mentre il negozio realmente voluto ,

(negozio dissimulato)

essendo, appunto, voluto, e da quel punto di vista valido, potrà essere

effettivamente valido solo se vi siano tutti gli ulteriori elementi essenziali, ma

soprattutto se vi sia causa lecita (es. la donazione tra coniugi era vietata a Roma

dopo la fine della Repubblica e, quindi, le donazioni tra coniugi dovevano passare

attraverso una finta vendita, in quel caso la vendita simulata è nulla e anche il

negozio dissimulato è nullo perché la causa è illecita).

RISERVA MENTALE

Divergenza tra voluto e manifestato consapevole ad una soltanto delle parti, la quale

senza che ciò sia evidente alla controparte manifesta ciò che non vuole. La differenza

con la simulazione, quindi, sta nell’accordo simulatorio: soltanto nella simulazione vi è

accordo. La riserva mentale è assolutamente irrilevante.

DOLO

(La figura del dolo nel linguaggio giuridico copre due significati diversi, quindi

questo è dolo come vizio della volontà negoziale e non come criterio

ATTENZIONE

dell’imputazione dell’agire (guarda tutela)!!) “ogni astuzia, raggiro o

Il dolo come vizio della volontà negoziale consiste in

macchinazione” con cui una parte induce la controparte a concludere un negozio che

dolo determinante

altrimenti quest’ultima non avrebbe voluto ( dolo che

 dolo

determina per intero la volontà negoziale) o avrebbe voluto a condizioni diverse (

incidente dolo che modifica e condiziona la volontà negoziale).

 “dolus malus”,

Quando le fonti parlano del dolo aggiungono un aggettivo ciò significa

dolus bonus,

che esiste anche un ossia un messaggio che sicuramente incide nella

volontà del soggetto ma che non è configurabile come vizio del volere, è un impatto

che l’ordinamento ritiene tollerabile (es. la pubblicità). L’unico dolo che ci interessa

dolus malus

come dolo come vizio della volontà è solo il . ius civile

Il regime del dolo vede direttamente questo passaggio dal sistema dello al

ius honorarium: ius civile

sistema dello per lo l’esistenza di un inganno che ha formato

o, comunque, condizionato la volontà negoziale è irrilevante ai fini della validità del

negozio stesso; questo perchè ancorchè in conseguenza dell’inganno sicuramente la

parte il negozio lo ha voluto, quindi l’elemento essenziale volontà c’è, e quindi il

negozio è valido e come tale efficace. Fra interviene l’editto del

2° e 1° secolo a.C.

pretore che contempla due strumenti di tutela processuale per la parte che sia stata

vittima di un raggiro nella conclusione di un negozio giuridico e che lamenti davanti al

magistrato questa situazione, due strumenti per due ipotesi:

La parte raggirata ha concluso il negozio ma non lo ha ancora eseguito il pretore

 

eccezione di dolus malus

concede lo strumento dell’ azione

La parte raggirata ha concluso ed eseguito il negozio il pretore concede l’

 

di dolus malus la vittima del raggiro è sicuramente convenuta in

ECCEZIONE DI DOLUS MALUS:

giudizio dalla controparte (raggiratore) perché dia esecuzione al negozio stesso che 54

ancora non ha eseguito; di fronte alla pretesa del raggiratore per ottenere

l’esecuzione del negozio estorto con il raggiro, il pretore consente alla vittima del

raggiro di inserire nella formula un’eccezione in base alla quale il giudice potrà

condannarlo ad eseguire la prestazione soltanto se non risulterà il dolo, ma se

risulterà il dolo il convenuto vittima del raggiro dovrà essere assolto (= il giudice ha

rilevato che non c’è un obbligo a suo carico). Questo meccanismo di eccezione di dolo

contente a chi è stato vittima del raggiro e non ha eseguito il negozio di non eseguirlo

perché il giudice lo assolve e non lo eseguirà mai perché a Roma c’è un unico grado di

giudizio; gli effetti del negozio sono stati resi impossibili.

(GUARDA DIRITTI REALI E PROPRIETÀ QUA SOTTO)

Ci sono 2 tipologie di eccezione di dolo:

dolo generale tempo presente)

Eccezione di (o eccezione del tempo presente

o = tempo del processo; è il momento in cui l’eccezione viene proposta dal

convenuto e fa riferimento ad un comportamento iniquo posto in essere durante il

processo.

Il soggetto che è convento in giudizio chiede che gli vengano, almeno, rimborsate

le spese che ha sostenuto per la conservazione o il miglioramento di quel bene; il

proprietario, invece, non solo vuole che gli venga restituito il bene, ma non ha

nemmeno intenzione di rimborsare le spese. Questa è una situazione iniqua perché

si basa su una non benchè minima collaborazione dell’attore; in questo caso

interviene questo strumento, il quale, se l’eccezione viene accolta, paralizza

l’azione di rivendica e, quindi, il bene rimane nel possesso del convenuto. Si basa

sui principi di buona fede del legittimo affidamento.

dolo speciale tempo passato)

Eccezione di (o eccezione del tempo passato

o perché fa riferimento ad una condotta (dolo negoziale = inganno, raggiro) posta

in essere prima del processo e che ha determinato la conclusione di un negozio

di cui l’attore chiede l’esecuzione in via giudiziale. 55

DIRITTI REALI

Prima classificazione che possiamo fare nell’ambito dei diritti soggettivi:

relativi

Diritti soggettivi diritti soggettivi il cui titolare potrà soddisfare il relativo

o interesse soltanto attraverso la collaborazione di un soggetto determinato,

pertanto sono diritti che uniscono in un rapporto tra di loro esclusivo un soggetto

attivo (il titolare del diritto) e un soggetto passivo, il quale dovrà prestare la sua

collaborazione. assoluti

Diritti soggettivi diritti per i quali l’ordinamento riconosce al titolare la

o possibilità di soddisfare il proprio interesse direttamente attraverso il rapporto

esclusivo con il bene con l’esclusione di ogni altro soggetto.

Sono diritti relativi i diritti di credito, sono diritti assoluti i diritti reali:

Diritti di credito rapporti che uniscono il soggetto attivo (creditore) con il

 

soggetto passivo (debitore), nel senso che il creditore potrà soddisfare il proprio

interesse soltanto attraverso l’esecuzione della prestazione da parte del debitore.

Diritto reale interesse che trova soddisfazione nel momento in cui tutti i

 

consociati rimangono inerti, nel senso che si astengono dall’interferire nel rapporto

esclusivo tra il titolare del diritto reale e il bene oggetto del diritto.

Nelle fonti le categorie diritti di credito e diritti reali sono tradotti in:

Actio in personam azione che tutela un diritto di credito in quanto azione che

 

consente al creditore di far valere la sua pretesa nei confronti del debitore inerte,

che non collabora con l’esecuzione della prestazione. Questa denominazione

perché è la qualifica che meglio di ogni altra fotografa la particolarità dei diritti

relativi; la relatività del diritto di credito è confermato dal fatto che il procedimento

necessario per dare soddisfazione in via giudiziaria a questo diritto non può che

rivolgersi ad , il debitore, chiunque altro tra i consociati non

una sola persona

potrebbe essere oggetto di questa pretesa.

Actio in rem l’actio in rem

azione che tutela il titolare di un diritto reale; è

  tra i consociati che interferisca nei rapporti tra il

esperibile contro chiunque

In rem erga omnes

proprietario e il suo bene. come categorie di azioni esperibili

(potenzialmente esperibili contro chiunque).

PROPRIETÀ

Il nostro codice definisce il proprietario e non la proprietà.

La proprietà è il diritto assoluto per antonomasia e consiste nella somma di tutte le

facoltà sia di godimento che di disponibilità materiale e giuridica del proprietario su un

bene.

I beni che possono costituire oggetto di proprietà nel mondo romano sono tutti i beni,

res incorporales

ad esclusione delle (beni immateriali, i diritti), quindi tutti i beni

corporali, purchè suscettibili di proprietà privata (non beni di proprietà pubblica).

beni materiali beni

A Roma la principale classificazione dei beni non è tra e

immateriali, res mancipi res nec mancipi

ma è tra beni e ; queste due categorie

res

sono traversali alle categorie di beni mobili e beni immobili, in quanto tra le

mancipi rientra sia l’edificio che lo schiavo, quindi sia beni mobili che immobili, che,

res mancipi,

per il fatto di essere sono sottoposte allo stesso regime. Nel caso di un

res mancipi

bene che sia la proprietà su quel bene potrà essere trasferita unicamente

mancipatio in iure cessio

mediante l’atto solenne della o mediante , non potrà mai

traditio

essere trasferita mediante semplice (semplice consegna del bene), la quale

trasferisce soltanto il possesso, cioè la disponibilità del bene, ma non il titolo della

proprietà. 56

La proprietà ha come suo contenuto le più ampie facoltà, questo significa che non

conosce limiti e questa ampiezza si traduce in una possibilità di estendersi dal

sottosuolo alla superficie?

Vi è una capacità della proprietà di estendersi (specialmente la proprietà fondiaria)

oltre la superficie del fondo sul quale la proprietà insiste (il proprietario può sia

utilizzare il sottosuolo che costruirci). Questo non esclude che vi siano anche per il

mondo romano dei limiti alla proprietà: anche l’esperienza romana conosce limiti

 Espropriazione per pubblica utilità 

alla proprietà nell’interesse pubblico, cioè limiti nell’interesse generale.

Esistenza di una legislazione che si preoccupa di determinare modelli di controllo,

 attrave

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Publisher
A.A. 2018-2019
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Variva di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Giunti Patrizia.