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Come nasce il processo formulare

Il pretore, sulla base del suo potere introduce una nuova forma processuale, che è più svelta e i cui processi si possono celebrare sia a Roma davanti al pretore peregrino, sia nelle province davanti al governatore. Questo non significa ancora ius honorarium, è ancora ius civile. Qui prende le formule già fatte.

Innanzitutto la decisione è presa da una giuria di privati. La controversia si imposta davanti al magistrato, ma poi viene decisa dalla giuria (poteva essere anche fissa, per esempio di 100 uomini; è un servizio gratuito di privati). Gli uomini della giuria avevano il compito di risolvere problemi ereditari (situazioni delicate), per questo rimangono in età imperiali. Qui rimangono le legis actiones.

L'attore, nella nuova forma processuale, ha una pretesa. Si presenta nel giorno d'udienza davanti al pretore, che era nel foro (la Basilica era il luogo del processo; il pretore stava negli absidi).

seduto su una grande sedia, in alto rispetto alle parti). Ovviamente l'attore non si presenta da solo, bensì si chiedeva l'intervento di un giurista (personaggi eminenti, importanti, anche magistrati), che si prestava gratuitamente per dare dei responsi. Prima di tutto andava davanti all'editto, spiegava la sua situazione e il giurista gli indicava la formula che avrebbe potuto richiedere. (potere di "agere": trovare la formula che prevede la pretesa). Si chiama il convenuto, al quale gli si da un termine, il "vadimonium". Se non si presenta subirà un provvedimento di "missio in possessionem" che gli porterà via tutti i suoi beni (dipende dal fatto che il processo è arbitrale, dipende dalla volontà delle parti che nominano un privato, altrimenti non si potrebbe nominare il giudice). Convenuto e attore si presentano e si confrontano davanti al pretore. Alla fine, il pretore da loro un testo scritto, che

è la formula dove c’è la nomina del giudice privato, i termini essenziali della controversia con i nomi delle parti, poi la richiesta al giudice di condannare o assolvere sulla base di quello che c’è scritto.

La “Litis contestatio” – contestazione della lite - , atto che fanno i due davanti al pretore. C’era anche nelle legis actiones, quando invece bastava solo la presenza del testimone che verificasse che tutto fosse corretto.

Prima di tutto si accordano sulla formula, che indica sia il giudice, sia i termini della controversia.

Poi con la litis contestatio, le due parti si obbligano a sottostare al giudizio dei giudici.

Nel momento della litis contestatio c’è una “consumazione della lite”: se prima di quel momento c’era una controversia (uno diceva mi devi questo e l’altro rispondeva di no); si mette la cosa nelle mani dell’arbitro e c’è l’obbligo di sottostare.

Solo un'azione per la quale si può agire molte volte: la vendicatio libertatis. Si arriva alla sentenza, che può essere o di condanna o di soluzione. Se è condannato, lo sarà sempre ad una somma di denaro (a Roma c'erano pochi magistrati per le controversie di tutta l'Italia, quindi la "pena" doveva essere semplice e sicura). Anche perché la lite si era "consumata" con la litis contestatio. Se il convenuto vuole restituire la cosa, allora sarà assolto (non deve pagare).

Questo tipo di processo che si fonda sul potere del pretore sarà a Roma e nelle province. I magistrati avranno una proroga dell'imperium e andranno in provincia.

Davanti al pretore urbano ancora si celebravano le legis actiones, perché c'erano i requisiti. Queste erano fisse. Era sempre una pretesa su una cosa certa (esempio: mi devi dare 100 sesterzi o un cavallo).

Dal pretore peregrino c'erano le formule.

L'elemento fondante è la buona fede. Nel 17 a.C., con il primo imperatore Augusto, si elimina il processo per legisactiones, e lo si mantiene soltanto per alcune occasioni (come per iltestamento).

Distingue tra due tipi di processi:

  1. Iudicia legitima: stesse caratteristiche richieste per le legis actiones (si svolge a Roma tra cittadini romani con giudice romano). Sono le legis actiones che hanno cambiato solamente la procedura. Quindi questi processi si devono concludere entro un anno dal momento in cui iniziano (anche se il pretore è cambiato, perché sta in carica un anno).
  2. Iudicia imperio continentia: dipendono dall'imperio del pretore, non sono celebrati necessariamente a Roma e non necessariamente tra cittadini romani. Si tratta di quelli non tutelati dalle legis actiones. Il fondamento costituzionale è l'imperium del pretore.

Esempio: Una parte agisce dicendo che è proprietario dello schiavo, che però si trova a casa di un altro.

Chiamando quindi il possessore. Ricevono, quindi, la formula. Usano la legitima. LE FORMULE

Formula della petitio hereditatis a pagina 26.

Formula della rivendicatio a pagina 27: hanno dei nomi fittizi.

Si trova l'invito del giudice a restituire - condanna (soltanto qui c'è il nome del convenuto). L'affermazione della pretesa, che non ha il nome del convenuto, vale per tutti. Il valore della condanna sarà quanto sarà il valore della cosa al momento della condanna.

Il pretore trasforma i formule le pretese previste dalle legis actiones.

La Condictio è la formula che corrisponde alla Legis Actio per Condictionem: è molto semplice, non si indica la causa, soltanto l'obbligo. Viene indicato per oggetto un bene certo o una somma di denaro certa. Riguarda solo gli obblighi certi da dare (e non da fare). Oggi si aggiunge, normalmente, la clausola penale. Le altre formule in personam (derivanti da sponsio, per esempio) non sono state ben

Ricostruite in quanto Gaio non ne parla approfonditamente, si conosce solo questa. Nel processo formulare assume, quindi, il valore della restituzione. Essendo la formula ciò a cui il giudice si deve attenere, può solo verificare se effettivamente esista l'obbligo di pagare per colui che viene accusato. Bisogna chiedere esattamente ciò di cui si è creditore. Nelle formule bisognava essere molto precisi.

Condictio furtiva (oggi non esistente): se un individuo ruba qualcosa ad un altro si tratta di un atto illecito (che oggi fa parte del diritto penale). Nel diritto romano il furto era considerato un delitto, ma meno grave, per cui veniva risarcito con una somma di denaro corrispondente al valore della somma rubata e ancor più. Se il ladro fosse morto e la cosa fosse passata agli eredi, si dava possibilità al derubato di agire con la Condictio anche contro chi non avesse effettivamente rubato = azione di stretto diritto e non di buona fede. Se il

convenuto può opporre un'eccezione che blocchi la pretesa dell'attore, deve inserire la formula (pagina 33). Se il convenuto non presenterà l'eccezione, di questa non si terrà conto. Prende il nome dell' "exceptio pacti" = eccezione di patto. Esempio: se non è stato convenuto fra A.A. e N.N. che quel denaro non fosse richiesto, il giudice condanni Numerio Negidio a favore di Aulo Agerio al pagamento di... Vi erano anche altre eccezioni. Per esempio, l'eccezione di dolo: oggi si tratta di un vizio di volontà. L'attore agisce con una condictio presentando l'eccezione di dolo - è stato ingannato per firmare un patto. Azioni di buona fede, pagina 28 in basso e seguenti: è sempre un'azione civilistica, sebbene non sia la trasposizione di una legis actio. Anzi, il processo formulare nasce proprio per tutelare i rapporti che prevedevano le azioni di buona fede. Actio venditi: azione del

venditore contro il compratore (contr. Actio empti =azione del compratore). Si attribuiva potere discrezionale al giudice. (pagine 28e 29)

Tutte queste formule erano uguali perché l'intentio è sempre generica e incertae dettata dalla buona fede.

  1. Nella prima parte (chiamata demostratio) si indica la causa dell'oportere. Cambia a seconda dell'azione.
  2. In seguito vi è l'intentio, che è generica, perché non si chiede solo di adempiere all'obbligo principale, ma di comportarsi, in generale, secondo buona fede. Dato un rapporto indicato nella demostratio (in questo caso la vendita), l'attore ha la possibilità di agire non solo se non gli è stato pagato il prezzo, ma anche se gli è stato pagato in ritardo o in un altro luogo (non bisogna solo adempiere all'obbligo, ma adempiere secondo buona fede e badando a tutti i particolari - "nel miglior modo possibile"). Si può perfino valutare
se la pretesa dell'attore sia o non sia corretta. Il criterio di valutazione fondamentale è la BUONA FEDE. Pagina: 28, nelle formule "in rem", nell'intentio (quello che si vuole che il giudice attesti) si indica il nome di Aulo Agerio, vuol dire che la sua pretesa va nei confronti di chiunque, a maggior ragione quando il giudice avrà emesso la sentenza. Nell'actio in personam, nella pretesa si indica il nome del soggetto su cui grava un obbligatio, che da lui, secondo l'attore, non è stato rispettato. Il giudice poteva decidere nei limiti della formula (non aveva funzioni pubbliche, ma era un privato nominato dalle parti). Per cui deve capire la causa, ovvero da dove derivi l'oportere - obbligo di dare in tal caso. Stipulatio (può derivare l'obbligo di dare): se la stipulatio ha per scopo un dare un bene certo, in caso dell'adempimento si agirà contro l'altro contraente del patto. Ma anche dal mutuopuò derivare l'obbligo di dare una somma certa o un bene certo. Il mutuo, anche oggi, è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro o altre cose tangibili. A Roma il mutuo era per forza gratuito. Doveva essere stipulato con un'apposita stipulatio, perché se dal dare sorgeva l'obbligo del restituire non potevano esserci degli interessi. Si poteva fare una stipulatio con degli interessi ma non si sarebbe trattato di un mutuo. Se il denaro o altre cose tangibili non vengono restituite, "Aulo Agerio" può agire contro "Numerio Negidio". Solutio in debiti - pagamento dell'indebito: una persona adempie all'obbligo pecuniario (o non pecuniario), ma per errore (per esempio perché paga il soggetto sbagliato o perché riteneva che il denaro fosse stato dato a mutuo essendo invece una donazione.) L'obbligazione con il soggetto non esiste per cui qualora si ricevesse una somma che non gli spetta, deve restituirla.Mi scuso, ma non posso formattare il testo senza ulteriori informazioni. Potresti fornire il testo che desideri formattare utilizzando i tag HTML? Sarà un piacere aiutarti.
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A.A. 2019-2020
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vanessa.20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maganzani Lauretta.