Giustiniano assume il titolo di Augusto e la co-reggenza dell’Impero d’Oriente il
1° Aprile del 527. Diventa unico imperatore lo stesso anno, il 1° Agosto.
CORPUS IURIS CIVILIS
La prima raccolta di Costituzioni imperiali – CODEX – vede la luce nel 529.
Nel 533 seguono il DIGESTO o PANDETTE (raccolta dei pareri dei giuristi
classici) e le ISTITUZIONI (con valore legislativo e didattico, per studenti).
Nel 534 la seconda edizione del Codex, che doveva raccogliere le nuove
costituzioni, opportunamente abbreviate e divise in capitula).
Seguono numerose Novelle (535-565).
Prima dell’epoca di Giustiniano di studiavano le Istituzioni di Gaio (pubblicate
nel 533). Si tratta di un discorso unitario.
CODEX
Perché si parla di Codex (inteso come raccolta di Costituzioni imperiali)?
Fino al I secolo d.C., nel mondo antico, le opere venivano scritte nel Papiro. I
pater familias, invece, tenevano in casa un libricino dei conti, il “codex acepti
expensum”. Dal I secolo si continuano ad usare entrambe le forme, però
incominciava anche un tipo di lettura che per essere letta utilizzava dei codici,
in quanto è una forma più comoda: queste letture erano religiose, utilizzate per
arrivare a tutti, anche alla gente più umile e agli schiavi. Praticamente i Codici
erano usati per le letture cristiane e per i romanzi popolari; i Rotoli, invece
venivano usati per la lettura dotta (diritto, filosofia, letteratura). Nell’anno
292/293 il giurista Gregorio o Gregoriano per facilitare il compito, decide di
raccogliere e mettere per iscritto le costituzioni imperiali di Adriano. Questa era
una raccolta privata, sotto forma di codice per la prima volta: si parla di Codice
Gregoriano. Questo perché la forma libraria si eleva, in quanto le sacre
scritture sono scritte proprio nei codici. L’anno dopo, il giurista Ermogene o
Ermogeniano crea un altro codice, dove viene aggiunta la costituzione
dell’imperatore Diocleziano.
Nel V secolo la crisi del diritto è estrema e le sue fonti si dividono in:
- Leges, costituzioni imperiali
- Iura, testi dei giuristi classici (romani che scrissero fino al III secolo)
Niente era scritto, gli avvocati inventavano e i due imperatori che dominavano
il regno diviso (Valentiniano III ad oriente e Teodosio II ad occidente) cercarono
di trovare una soluzione: Teodosio organizza un gruppo di scrittori per avere un
codice che conteneva sia Leges sia Iura, ma non riuscirono. Realizzò poi il
Codice Teodosiano, pubblicato nel 438, composto da 16 libri.
Per quanto riguarda i testi dei giuristi classici, Valentiniano emana la legge
delle citazioni (vedi più avanti).
Quando sale al trono Augusto incarica ad una commissione di giuristi di
redigere un Codex inteso ormai come raccolta di leggi. Venne emanato nel 529.
È a partire dall’XI secolo che, a Bologna, si diffondono manoscritti di questo
Codex.
Ricordiamo che non c’è una edizione italiana del Codex (del Digresta sì).
L’ordine delle materie delle costituzioni imperiali all’interno del Codex era dato
dall’Editto del Pretore, affisso alle pareti del Foro di Augusto.
Le Costituzioni imperiali sono composte da Rescripta, Epistule e Decreta.
- Rescripte: sono rivolte ad una persona singola che ha posto una
domanda all’imperatore. Chi ha problemi giuridici si rivolge ad un
avvocato e quest’ultimo se non sa a chi rivolgersi, va nella sede del
palazzo imperiale e scrive la questione; affiggono poi la domanda sulle
porte del palazzo dove i segretari ritirano i foglietti. Può essere che già
loro sappiano risolvere la questione, altrimenti la portano al Consilium
Principi. La risposta verrà poi riesposta alle porte del palazzo.
- Epistula: lettere che solo persone di un certo livello potevano scrivere
direttamente all’imperatore.
- Decreta: sentenze emesse dall’imperatore in sede di appello. All’inizio
era Augusto che decideva, poi iniziò a delegare tutto ai funzionari. È
proprio nel processo imperiale che inizia l’appello.
Le Costituzioni generali sono composte da Mandata ed Edicta.
- Mandata: sono le più antiche. “Mandare” significa dare un incarico, infatti
un mandata ha come destinatati i funzionari. Per esempio, il governatore
provinciale incarica di fare nuove norme per gli editti militari.
- Edicta: sono disposizioni generali, comuni dal II/III secolo, rivolti a tutto il
popolo, per esempio, per la cittadinanza romana.
DIGESTO VERSO IL PASSATO
Il Digesto è un’opera realizzata in tre anni, con 17 membri della Commissione.
È composto da 50 libri. All’interno troviamo:
Diritto civile, opere “Ad Savinum” o Massa Saviniana.
Editto al Pretore, opere “Ad Edictum”.
Responsi dei giuristi, Massa Papinianea.
Interpolazioni: Giustiniano incarica una commissione (sempre preseduta dal
giurista Triboniano) di redigere il Digesto, dove i frammenti si possono
modificare, ovvero “interpolare”. Questo perché l’imperatore non voleva lacune
o contraddizioni.
ISTRUZIONE - Prima del III secolo i romani, che erano agricoltori e allevatori,
non avevano le scuole, a differenza dei greci, che erano più acculturati. Con le
Guerre Puniche i romani diventarono dominatori, favorendo l’entrata della
cultura greca a Roma (per esempio Silla prende la biblioteca di Aristotele e la
porta qui). La cultura greca classica del V secolo viene raccolta nelle scuole
ellenistiche (Scuola di Alessandria, dove i sapienti del IV secolo si ritrovavano a
studiare le arti liberali e la Scuola di Bergamo in Asia Minore). Anche a Roma
vengono introdotte le scuola, frequentate da tutti:
1) Prima fase, Scuola del Ludi Magister, ovvero il maestro di gioco delle
elementari: veniva frequentata da maschi, femmine, più e meno abbienti,
anche figli di minatori, tranne gli schiavi. Si frequentava dai 7 agli 11 anni
e qui si impara a leggere e a scrivere il testo delle XII Tavole.
2) Seconda fase, Scuola del Grammaticus: maestro presso il quale si
leggono le opere letterarie in greco. È una scuola più elitaria; dai 16 anni
le donne smettevano di frequentare la scuola.
3) Poi abbiamo le scuole di sempre, quelle di Retorica per diventare giuristi
Scuole di Capitone e Labeone, libro. Pagina 42 – Pomponio, ad Ateio Capitone.
Nelle due scuola (Capitone e Labeone) all’inizio vi è una connotazione politica.
Se Augusto fu accondiscendente con i giuristi, i successori invece (Tiberio,
Caligola, Nerone) obbligano i giuristi a stare dalla loro parte. Per esempio:
Nerva non è dalla parte dell’imperatore, fatto che non è più accettato dagli
imperatori dopo Augusto. Per cui Nerva si suicida (il popolo era felice della
cessazione delle guerre, per cui non era risentito per il venir meno della Res
publica, ma coloro che facevano parte dell’ «élite» ne erano fortemente
condizionati) Gaio Cassio Longino - da famiglia molto importante (gens Cassia),
non accetta che siano venute meno le libertà repubblicane (anche se fa parte
della scuola saviniana), viene mandato in esilio. In generale i giuristi
appartenevano alle famiglie nobili di Roma, ciò non riguarda Sabino che riesce
ad arrivar all’ordine equestre grazie ai suoi allievi ed avrà lo «Ius
Respondendi ex auctoritate principis».
DIRITTO CIVILE E DIRITTO PRETORIO
Il primo a definire quello civile è Quinto Mucio (18 libri), mentre Sabino ne
tratta in soli 3 libri ma in futuro tale opera costituirà l’oggetto di commento per
i giuristi che analizzeranno lo ius civile. La Massa saviniana contiene infatti
commenti all’opera di Sabino. La Res Publica non esiste più, i giuristi diventano
collaboratori dell’imperatore. Si forma cosi, dopo Augusto, una burocrazia il
cui vertice è rappresentato dai giuristi, stretti collaboratori, talvolta addirittura
consiglieri dell’imperatore. Questi si occupano sostanzialmente del diritto
privato, continuano a lavorare e a produrre, scrivono le loro opere che
«producono giudizio». Adriano eliminerà lo ius respondendi, poiché sarà la
gente a valutare se sono fondati i responsi dei giusti, e non più l’imperatore a
concedere loro tale grazia. A Nerva successe Proculo. Le due scuole non
prendono nome dai due che le hanno fondate, ma dai loro successori
(Cassiana, Proculiana). Alcune questioni privatistiche su cui si discuteva
prevedevano diversi responsi a seconda dalla scuola che li emanava.
Augusto ha mantenuto le magistrature, il Senato, ha ricostituito l’Assemblea
popolare. Dunque mantenne l’ossatura della res pubica, ma accanto a loro
istituì dei funzionari (vigili del fuoco, il cui capo prende il nome del praefectus,
che risponde del proprio operato di fronte all’imperatore), così il praefectus urbi
è una sorta di capo della polizia. Pegaso fu il successore di Proculo. L’ultimo fu
Salvio Giuliano. È importante.
Siamo nell’epoca di Adriano, il gruppo dei consiglieri dell’imperatore
(consilium principis) diventa un organo istituzionale (sono coloro che
scrivono le costituzioni imperiali)
Editto perpetuo - dal III a/C - esposto nel foro di tutte le città e indicava le
formule, le occasioni in cui il privato poteva agire e in che modo. L’Editto
rimaneva, ma ciascun pretore aveva la facoltà di modificarlo introducendo delle
nuove formule. Con Adriano il pretore è ormai decaduto, infatti i magistrati
perdono la propria funzione che è assunta dai funzionari imperiali. Dunque il
diritto diventa fisso, PERPETUO, non più modificabile.
Pagina 319 - Salvio Giuliano, pagina 323 - Sesto Pomponio, pagina 331 - Gaio
(solo Gaio). Gaio era probabilmente un provinciale, un oscuro maestro avente
una scuola di diritto (in quel periodo le scuole di diritto si stavano diffondendo
in tutto l’impero). Scrive un manuale (probabilmente per i suoi allievi) in
quattro libri. A partire dal IV secolo fino all’età giustinianea tutti utilizzano
l’opera istituzionale di Gaio per il primo anno di scuola. Questa è l’unica opera
che può essere letta per intero, il resto si legge dal Digesto. Gaio è nel Digesto
con questa e con altre opere.
Pagina 344 – Fiorentino, pagina346 - Emilio Papiniano.
Pagina 346: i giuristi severiani (Emilio Papiniano, Giulio Paolo, Domizio Ulpiano).
Ulpiano è il giurista di cui ci sono più commenti del Digesto. Questi, sotto
Settimio e Alessandro Severo, diventano i più stretti collaboratori
dell’imperatore, quasi sicuramente prefetti del pretorio. Di origine siriana.
Anche lui adsessor, esiliato da Logabalo, richiamato da Alessandro Severo, in
seguito prefetto del pretorio. Sarà ucciso dai suoi stessi pretoriani. (pagina 361)
Papiniano è prima avvocato del fisco (contro chi non pagasse le tasse o chi
dovesse lasciare l’eredità), poi collaboratore stretto del prefetto del retorio e in
seguito lui stesso prefetto (sotto Settimio). Quando Caracalla uccide Geeta
diventa lui imperatore e viene destituito Papiniano e addirittura fatto uccidere
l’anno seguente.
Modestino è il maestro dell’imperatore di Massinio il Trace a cui insegna il
diritto diventando il prefetto dei vigili. (pagina 367)
Contemporaneamente al codice Teodosiano, fu emessa da Valentiniano III la
legge delle citazioni (le fonti erano estremamente confuse, per cui
Valentiniano stabilisce che si possano citare in giudizio solo 5 giuristi - Gaio,
Ulpiano, Paolo, Papiniano, Modestino, mentre gli altri giuristi potevano
essere citati solo portando il loro manoscritto).
DIRITTO CIVILE (e le sue fonti)
Il Diritto romano è costituito da queste due parti: DIRITTO CIVILE e DIRITTO
ONORARIO. Vi è una serie di fonti: Costituzioni imperiali, auctoritas dei giuristi,
ecc …
Il diritto onorario: il pretore, annualmente, emette l’editto perpetuo e può
modificarlo, anche se solitamente si preferiva mantenerlo invariato.
IUS CIVILE: occorre partire dalle origini, perché è un concetto in espansione.
Bisogna intendere l’epoca della fondazione di Roma come inizio. È un’epoca
della quale abbiamo delle testimonianze degli autori successivi, ma spesso si
tratta di notizie fantastiche. Il primo nucleo di diritto si chiama MORES, ovvero
le «consuetudini», che fanno parte del Mos Maiorum, che non comprende solo
nozioni giuridiche, ma si riferisce ai comportamenti dei romani.
Si tratta di un popolo di latini che si uniscono coi sabini, che si uniscono con gli
Etruschi. Soprattutto i latini avevano dei punti in comune (lingua, religione,
culti). Quando viene fondata la città di Roma nasce questo ceppo, per cui viene
tramandata una parte dei mores. È tipico delle epoche arcaiche che il diritto e
la religione siano connesse e che abbiano carattere formale e solenne. Prima
tali riti avevano delle formule precise, regolate dalle consuetudini, norme orali.
Per cui gli atti giuridici avvenivano per mezzo di un rito che aveva anche un
valore religioso ed era riconosciuto dai pontefici.
Esisteva il pontefice massimo, che comunicava con i privati a cui dava «il
responso», sempre in segreto.
Si parla di diritto formale e solenne, per esempio: per vendere un bene non era
rilevante la volontà delle parti, ma il compimento di un certo rito preciso, da
eseguire in maniera precisa ed impeccabile.
La Mancipatio era un Istituto che nelle origini serviva a trasferire la proprietà,
prevedeva che da un lato ci fosse colui che vuole trasferire il bene (mancipio
dans) e colui che vuole riceverlo (mancipio accipiens). In mezzo ai due si
metteva un libripens che tiene la bilancia. Deve essere presente sul posto
l’oggetto che si trasferisce o un suo simbolo (se un immobile), come per
esempio una zolla. Il mancipio dans danno deve pronunciare una formula che
non può essere sbagliata altrimenti l’atto è nullo e cosi il mancipio accipiens. In
seguito colui che «riceve» mette sulla bilancia ciò che viene dato in cambio
all’acquisto (un pezzo di rame). Non si tiene conto dell’aspetto della volontà
delle parti. (Per esempio la minaccia che viziava l’atto non annullava la sua
efficacia se il rito veniva eseguito in maniera corretta)
Tali riti erano pochi, ma i pontefici (primi giuristi) svolgevano l’attività cautelare
(agire, cavere, rispondere - Cicerone). A partire dal rito esistente il pontefice e i
giuristi creano nuovi riti per ottenere dei riti giuridici diversi.
La Coemptio è una formula di mancipatio. Insieme al libripens, si va dal padre
della ragazza che diventa il «mancipio dans», in questo caso l’oggetto in
trasferimento è la donna e il futuro marito (o il padre, se non è autonomo) è il
mancipio accipiens.
La Mantipatio fiduciaria: si parla del testamento. In origine non lo si aveva,
perche succedevano automaticamente i figli o la moglie, equiparata al figlio. In
mancanza di figli si annunciava la scelta di un erede. In seguito si sentì la
necessita di disposizioni più precise e, in età arcaica, i pontefici modificarono il
rito della mancipatio per attribuirgli una funzione di testamento. La mancipio
richiedeva sempre 5 testimoni. Il testatore (mancipio dans, colui che vuol fare
testamento), il mancipio accipiens (o l’hemptor familiae), persona di sua fiducia
e il libripens con la bilancia in mezzo su cui verra depositato un pezzo di rame
in cambio. Il Mancipio dans pronunciava la sua volontà e, fittiziamente,
trasferiva la sua eredità al mancipio accipiens.
L’attività cautelare era molto più ampia all’inizio (fino al I sec a.C.). Vi era
anche il processo (connaturata alla vita stessa dell’uomo è tanto la volontà di
produrre atti quanto la predisposizione alle liti)
In età arcaica solo il re aveva potere giurisdizionale (attraverso rito formale e
solenne bisognava fare richiesta al sovrano).
I pontefici decidono di mantenere il diritto segreto e di non insegnarlo in
maniera sistematica. Anche i mores (che fanno parte dello Ius vetus)
rimangono sempre segreti. Dopo il VI secolo, alla formazione della Repubblica,
diventa forte la contrapposizione fra i patrizi (coloro che avevano un
capostipite noto, aventi 3 nomi - Gaio Giulio Cesare) e i plebei (coloro che non
avevano un capostipite, per cui avevano solo 2 nomi, senza la gens)*. Chi
conosceva il diritto erano i patrizi (i pontefici), e chi è ignorante è debole. Una
delle rivendicazioni dei plebei dopo la cacciata dei re era proprio quella di
conoscere il diritto (anche accedere alle magistrature, perché i consoli erano
solo patrizi). La lotte per conoscere il diritto sembra essersi conclusa quando
Tiberio Coruncanio inizia a dar responsi in pubblico.
Nel 451/450 a.C. si scrivono i Mores sulle 12 Tavole. Ma il fatto di conoscere le
forme contrattuali di certo non rendeva capaci a maneggiare o interpretare le
norme ne ad applicarle al caso concreto (non si conosceva la tecnica del
responso). Tuttavia il primo passo importante è quello delle 12 tavole, vediamo
come furono redatte: si sa che ad un certo punto, di fronte alle richieste dei
plebei (che si rifiutavano di far guerra, lavorare, ecc), i patrizi concedono che si
formi una commissione di 10 uomini (decemviri), dominata da Appio Claudio
(un patrizio, uomo politico molto importante), che sarebbero diventati
magistrati ottenendo l’IMPERIUM (un potere che prima avevano solo i re e che
al momento hanno alcuni magistrati che sono il console e il pretore. Potere di
comandare l’esercito e infliggere delle punizioni ai cittadini). I decemviri,
quindi, fanno le prime 11 tavole mettendo per iscritto, su tavole di legno, alcuni
mores (es. matrimonio). In seguito, però. Quando redigevano l’ultima tavola,
Appio Claudio si invaghisce di una plebea e si giunge ad una rottura, ma le 11
tavole erano già redatte.
Ne
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