Estratto del documento

Giustiniano assume il titolo di Augusto e la co-reggenza dell’Impero d’Oriente il

1° Aprile del 527. Diventa unico imperatore lo stesso anno, il 1° Agosto.

CORPUS IURIS CIVILIS

La prima raccolta di Costituzioni imperiali – CODEX – vede la luce nel 529.

Nel 533 seguono il DIGESTO o PANDETTE (raccolta dei pareri dei giuristi

classici) e le ISTITUZIONI (con valore legislativo e didattico, per studenti).

Nel 534 la seconda edizione del Codex, che doveva raccogliere le nuove

costituzioni, opportunamente abbreviate e divise in capitula).

Seguono numerose Novelle (535-565).

Prima dell’epoca di Giustiniano di studiavano le Istituzioni di Gaio (pubblicate

nel 533). Si tratta di un discorso unitario.

CODEX

Perché si parla di Codex (inteso come raccolta di Costituzioni imperiali)?

Fino al I secolo d.C., nel mondo antico, le opere venivano scritte nel Papiro. I

pater familias, invece, tenevano in casa un libricino dei conti, il “codex acepti

expensum”. Dal I secolo si continuano ad usare entrambe le forme, però

incominciava anche un tipo di lettura che per essere letta utilizzava dei codici,

in quanto è una forma più comoda: queste letture erano religiose, utilizzate per

arrivare a tutti, anche alla gente più umile e agli schiavi. Praticamente i Codici

erano usati per le letture cristiane e per i romanzi popolari; i Rotoli, invece

venivano usati per la lettura dotta (diritto, filosofia, letteratura). Nell’anno

292/293 il giurista Gregorio o Gregoriano per facilitare il compito, decide di

raccogliere e mettere per iscritto le costituzioni imperiali di Adriano. Questa era

una raccolta privata, sotto forma di codice per la prima volta: si parla di Codice

Gregoriano. Questo perché la forma libraria si eleva, in quanto le sacre

scritture sono scritte proprio nei codici. L’anno dopo, il giurista Ermogene o

Ermogeniano crea un altro codice, dove viene aggiunta la costituzione

dell’imperatore Diocleziano.

Nel V secolo la crisi del diritto è estrema e le sue fonti si dividono in:

- Leges, costituzioni imperiali

- Iura, testi dei giuristi classici (romani che scrissero fino al III secolo)

Niente era scritto, gli avvocati inventavano e i due imperatori che dominavano

il regno diviso (Valentiniano III ad oriente e Teodosio II ad occidente) cercarono

di trovare una soluzione: Teodosio organizza un gruppo di scrittori per avere un

codice che conteneva sia Leges sia Iura, ma non riuscirono. Realizzò poi il

Codice Teodosiano, pubblicato nel 438, composto da 16 libri.

Per quanto riguarda i testi dei giuristi classici, Valentiniano emana la legge

delle citazioni (vedi più avanti).

Quando sale al trono Augusto incarica ad una commissione di giuristi di

redigere un Codex inteso ormai come raccolta di leggi. Venne emanato nel 529.

È a partire dall’XI secolo che, a Bologna, si diffondono manoscritti di questo

Codex.

Ricordiamo che non c’è una edizione italiana del Codex (del Digresta sì).

L’ordine delle materie delle costituzioni imperiali all’interno del Codex era dato

dall’Editto del Pretore, affisso alle pareti del Foro di Augusto.

Le Costituzioni imperiali sono composte da Rescripta, Epistule e Decreta.

- Rescripte: sono rivolte ad una persona singola che ha posto una

domanda all’imperatore. Chi ha problemi giuridici si rivolge ad un

avvocato e quest’ultimo se non sa a chi rivolgersi, va nella sede del

palazzo imperiale e scrive la questione; affiggono poi la domanda sulle

porte del palazzo dove i segretari ritirano i foglietti. Può essere che già

loro sappiano risolvere la questione, altrimenti la portano al Consilium

Principi. La risposta verrà poi riesposta alle porte del palazzo.

- Epistula: lettere che solo persone di un certo livello potevano scrivere

direttamente all’imperatore.

- Decreta: sentenze emesse dall’imperatore in sede di appello. All’inizio

era Augusto che decideva, poi iniziò a delegare tutto ai funzionari. È

proprio nel processo imperiale che inizia l’appello.

Le Costituzioni generali sono composte da Mandata ed Edicta.

- Mandata: sono le più antiche. “Mandare” significa dare un incarico, infatti

un mandata ha come destinatati i funzionari. Per esempio, il governatore

provinciale incarica di fare nuove norme per gli editti militari.

- Edicta: sono disposizioni generali, comuni dal II/III secolo, rivolti a tutto il

popolo, per esempio, per la cittadinanza romana.

DIGESTO VERSO IL PASSATO

Il Digesto è un’opera realizzata in tre anni, con 17 membri della Commissione.

È composto da 50 libri. All’interno troviamo:

Diritto civile, opere “Ad Savinum” o Massa Saviniana.

 Editto al Pretore, opere “Ad Edictum”.

 Responsi dei giuristi, Massa Papinianea.

Interpolazioni: Giustiniano incarica una commissione (sempre preseduta dal

giurista Triboniano) di redigere il Digesto, dove i frammenti si possono

modificare, ovvero “interpolare”. Questo perché l’imperatore non voleva lacune

o contraddizioni.

ISTRUZIONE - Prima del III secolo i romani, che erano agricoltori e allevatori,

non avevano le scuole, a differenza dei greci, che erano più acculturati. Con le

Guerre Puniche i romani diventarono dominatori, favorendo l’entrata della

cultura greca a Roma (per esempio Silla prende la biblioteca di Aristotele e la

porta qui). La cultura greca classica del V secolo viene raccolta nelle scuole

ellenistiche (Scuola di Alessandria, dove i sapienti del IV secolo si ritrovavano a

studiare le arti liberali e la Scuola di Bergamo in Asia Minore). Anche a Roma

vengono introdotte le scuola, frequentate da tutti:

1) Prima fase, Scuola del Ludi Magister, ovvero il maestro di gioco delle

elementari: veniva frequentata da maschi, femmine, più e meno abbienti,

anche figli di minatori, tranne gli schiavi. Si frequentava dai 7 agli 11 anni

e qui si impara a leggere e a scrivere il testo delle XII Tavole.

2) Seconda fase, Scuola del Grammaticus: maestro presso il quale si

leggono le opere letterarie in greco. È una scuola più elitaria; dai 16 anni

le donne smettevano di frequentare la scuola.

3) Poi abbiamo le scuole di sempre, quelle di Retorica per diventare giuristi

Scuole di Capitone e Labeone, libro. Pagina 42 – Pomponio, ad Ateio Capitone.

Nelle due scuola (Capitone e Labeone) all’inizio vi è una connotazione politica.

Se Augusto fu accondiscendente con i giuristi, i successori invece (Tiberio,

Caligola, Nerone) obbligano i giuristi a stare dalla loro parte. Per esempio:

Nerva non è dalla parte dell’imperatore, fatto che non è più accettato dagli

imperatori dopo Augusto. Per cui Nerva si suicida (il popolo era felice della

cessazione delle guerre, per cui non era risentito per il venir meno della Res

publica, ma coloro che facevano parte dell’ «élite» ne erano fortemente

condizionati) Gaio Cassio Longino - da famiglia molto importante (gens Cassia),

non accetta che siano venute meno le libertà repubblicane (anche se fa parte

della scuola saviniana), viene mandato in esilio. In generale i giuristi

appartenevano alle famiglie nobili di Roma, ciò non riguarda Sabino che riesce

ad arrivar all’ordine equestre grazie ai suoi allievi ed avrà lo «Ius

Respondendi ex auctoritate principis».

DIRITTO CIVILE E DIRITTO PRETORIO

Il primo a definire quello civile è Quinto Mucio (18 libri), mentre Sabino ne

tratta in soli 3 libri ma in futuro tale opera costituirà l’oggetto di commento per

i giuristi che analizzeranno lo ius civile. La Massa saviniana contiene infatti

commenti all’opera di Sabino. La Res Publica non esiste più, i giuristi diventano

collaboratori dell’imperatore. Si forma cosi, dopo Augusto, una burocrazia il

cui vertice è rappresentato dai giuristi, stretti collaboratori, talvolta addirittura

consiglieri dell’imperatore. Questi si occupano sostanzialmente del diritto

privato, continuano a lavorare e a produrre, scrivono le loro opere che

«producono giudizio». Adriano eliminerà lo ius respondendi, poiché sarà la

gente a valutare se sono fondati i responsi dei giusti, e non più l’imperatore a

concedere loro tale grazia. A Nerva successe Proculo. Le due scuole non

prendono nome dai due che le hanno fondate, ma dai loro successori

(Cassiana, Proculiana). Alcune questioni privatistiche su cui si discuteva

prevedevano diversi responsi a seconda dalla scuola che li emanava.

Augusto ha mantenuto le magistrature, il Senato, ha ricostituito l’Assemblea

popolare. Dunque mantenne l’ossatura della res pubica, ma accanto a loro

istituì dei funzionari (vigili del fuoco, il cui capo prende il nome del praefectus,

che risponde del proprio operato di fronte all’imperatore), così il praefectus urbi

è una sorta di capo della polizia. Pegaso fu il successore di Proculo. L’ultimo fu

Salvio Giuliano. È importante.

Siamo nell’epoca di Adriano, il gruppo dei consiglieri dell’imperatore

(consilium principis) diventa un organo istituzionale (sono coloro che

scrivono le costituzioni imperiali)

Editto perpetuo - dal III a/C - esposto nel foro di tutte le città e indicava le

formule, le occasioni in cui il privato poteva agire e in che modo. L’Editto

rimaneva, ma ciascun pretore aveva la facoltà di modificarlo introducendo delle

nuove formule. Con Adriano il pretore è ormai decaduto, infatti i magistrati

perdono la propria funzione che è assunta dai funzionari imperiali. Dunque il

diritto diventa fisso, PERPETUO, non più modificabile.

Pagina 319 - Salvio Giuliano, pagina 323 - Sesto Pomponio, pagina 331 - Gaio

(solo Gaio). Gaio era probabilmente un provinciale, un oscuro maestro avente

una scuola di diritto (in quel periodo le scuole di diritto si stavano diffondendo

in tutto l’impero). Scrive un manuale (probabilmente per i suoi allievi) in

quattro libri. A partire dal IV secolo fino all’età giustinianea tutti utilizzano

l’opera istituzionale di Gaio per il primo anno di scuola. Questa è l’unica opera

che può essere letta per intero, il resto si legge dal Digesto. Gaio è nel Digesto

con questa e con altre opere.

Pagina 344 – Fiorentino, pagina346 - Emilio Papiniano.

Pagina 346: i giuristi severiani (Emilio Papiniano, Giulio Paolo, Domizio Ulpiano).

Ulpiano è il giurista di cui ci sono più commenti del Digesto. Questi, sotto

Settimio e Alessandro Severo, diventano i più stretti collaboratori

dell’imperatore, quasi sicuramente prefetti del pretorio. Di origine siriana.

Anche lui adsessor, esiliato da Logabalo, richiamato da Alessandro Severo, in

seguito prefetto del pretorio. Sarà ucciso dai suoi stessi pretoriani. (pagina 361)

Papiniano è prima avvocato del fisco (contro chi non pagasse le tasse o chi

dovesse lasciare l’eredità), poi collaboratore stretto del prefetto del retorio e in

seguito lui stesso prefetto (sotto Settimio). Quando Caracalla uccide Geeta

diventa lui imperatore e viene destituito Papiniano e addirittura fatto uccidere

l’anno seguente.

Modestino è il maestro dell’imperatore di Massinio il Trace a cui insegna il

diritto diventando il prefetto dei vigili. (pagina 367)

Contemporaneamente al codice Teodosiano, fu emessa da Valentiniano III la

legge delle citazioni (le fonti erano estremamente confuse, per cui

Valentiniano stabilisce che si possano citare in giudizio solo 5 giuristi - Gaio,

Ulpiano, Paolo, Papiniano, Modestino, mentre gli altri giuristi potevano

essere citati solo portando il loro manoscritto).

DIRITTO CIVILE (e le sue fonti)

Il Diritto romano è costituito da queste due parti: DIRITTO CIVILE e DIRITTO

ONORARIO. Vi è una serie di fonti: Costituzioni imperiali, auctoritas dei giuristi,

ecc …

Il diritto onorario: il pretore, annualmente, emette l’editto perpetuo e può

modificarlo, anche se solitamente si preferiva mantenerlo invariato.

IUS CIVILE: occorre partire dalle origini, perché è un concetto in espansione.

Bisogna intendere l’epoca della fondazione di Roma come inizio. È un’epoca

della quale abbiamo delle testimonianze degli autori successivi, ma spesso si

tratta di notizie fantastiche. Il primo nucleo di diritto si chiama MORES, ovvero

le «consuetudini», che fanno parte del Mos Maiorum, che non comprende solo

nozioni giuridiche, ma si riferisce ai comportamenti dei romani.

Si tratta di un popolo di latini che si uniscono coi sabini, che si uniscono con gli

Etruschi. Soprattutto i latini avevano dei punti in comune (lingua, religione,

culti). Quando viene fondata la città di Roma nasce questo ceppo, per cui viene

tramandata una parte dei mores. È tipico delle epoche arcaiche che il diritto e

la religione siano connesse e che abbiano carattere formale e solenne. Prima

tali riti avevano delle formule precise, regolate dalle consuetudini, norme orali.

Per cui gli atti giuridici avvenivano per mezzo di un rito che aveva anche un

valore religioso ed era riconosciuto dai pontefici.

Esisteva il pontefice massimo, che comunicava con i privati a cui dava «il

responso», sempre in segreto.

Si parla di diritto formale e solenne, per esempio: per vendere un bene non era

rilevante la volontà delle parti, ma il compimento di un certo rito preciso, da

eseguire in maniera precisa ed impeccabile.

La Mancipatio era un Istituto che nelle origini serviva a trasferire la proprietà,

prevedeva che da un lato ci fosse colui che vuole trasferire il bene (mancipio

dans) e colui che vuole riceverlo (mancipio accipiens). In mezzo ai due si

metteva un libripens che tiene la bilancia. Deve essere presente sul posto

l’oggetto che si trasferisce o un suo simbolo (se un immobile), come per

esempio una zolla. Il mancipio dans danno deve pronunciare una formula che

non può essere sbagliata altrimenti l’atto è nullo e cosi il mancipio accipiens. In

seguito colui che «riceve» mette sulla bilancia ciò che viene dato in cambio

all’acquisto (un pezzo di rame). Non si tiene conto dell’aspetto della volontà

delle parti. (Per esempio la minaccia che viziava l’atto non annullava la sua

efficacia se il rito veniva eseguito in maniera corretta)

Tali riti erano pochi, ma i pontefici (primi giuristi) svolgevano l’attività cautelare

(agire, cavere, rispondere - Cicerone). A partire dal rito esistente il pontefice e i

giuristi creano nuovi riti per ottenere dei riti giuridici diversi.

La Coemptio è una formula di mancipatio. Insieme al libripens, si va dal padre

della ragazza che diventa il «mancipio dans», in questo caso l’oggetto in

trasferimento è la donna e il futuro marito (o il padre, se non è autonomo) è il

mancipio accipiens.

La Mantipatio fiduciaria: si parla del testamento. In origine non lo si aveva,

perche succedevano automaticamente i figli o la moglie, equiparata al figlio. In

mancanza di figli si annunciava la scelta di un erede. In seguito si sentì la

necessita di disposizioni più precise e, in età arcaica, i pontefici modificarono il

rito della mancipatio per attribuirgli una funzione di testamento. La mancipio

richiedeva sempre 5 testimoni. Il testatore (mancipio dans, colui che vuol fare

testamento), il mancipio accipiens (o l’hemptor familiae), persona di sua fiducia

e il libripens con la bilancia in mezzo su cui verra depositato un pezzo di rame

in cambio. Il Mancipio dans pronunciava la sua volontà e, fittiziamente,

trasferiva la sua eredità al mancipio accipiens.

L’attività cautelare era molto più ampia all’inizio (fino al I sec a.C.). Vi era

anche il processo (connaturata alla vita stessa dell’uomo è tanto la volontà di

produrre atti quanto la predisposizione alle liti)

In età arcaica solo il re aveva potere giurisdizionale (attraverso rito formale e

solenne bisognava fare richiesta al sovrano).

I pontefici decidono di mantenere il diritto segreto e di non insegnarlo in

maniera sistematica. Anche i mores (che fanno parte dello Ius vetus)

rimangono sempre segreti. Dopo il VI secolo, alla formazione della Repubblica,

diventa forte la contrapposizione fra i patrizi (coloro che avevano un

capostipite noto, aventi 3 nomi - Gaio Giulio Cesare) e i plebei (coloro che non

avevano un capostipite, per cui avevano solo 2 nomi, senza la gens)*. Chi

conosceva il diritto erano i patrizi (i pontefici), e chi è ignorante è debole. Una

delle rivendicazioni dei plebei dopo la cacciata dei re era proprio quella di

conoscere il diritto (anche accedere alle magistrature, perché i consoli erano

solo patrizi). La lotte per conoscere il diritto sembra essersi conclusa quando

Tiberio Coruncanio inizia a dar responsi in pubblico.

Nel 451/450 a.C. si scrivono i Mores sulle 12 Tavole. Ma il fatto di conoscere le

forme contrattuali di certo non rendeva capaci a maneggiare o interpretare le

norme ne ad applicarle al caso concreto (non si conosceva la tecnica del

responso). Tuttavia il primo passo importante è quello delle 12 tavole, vediamo

come furono redatte: si sa che ad un certo punto, di fronte alle richieste dei

plebei (che si rifiutavano di far guerra, lavorare, ecc), i patrizi concedono che si

formi una commissione di 10 uomini (decemviri), dominata da Appio Claudio

(un patrizio, uomo politico molto importante), che sarebbero diventati

magistrati ottenendo l’IMPERIUM (un potere che prima avevano solo i re e che

al momento hanno alcuni magistrati che sono il console e il pretore. Potere di

comandare l’esercito e infliggere delle punizioni ai cittadini). I decemviri,

quindi, fanno le prime 11 tavole mettendo per iscritto, su tavole di legno, alcuni

mores (es. matrimonio). In seguito, però. Quando redigevano l’ultima tavola,

Appio Claudio si invaghisce di una plebea e si giunge ad una rottura, ma le 11

tavole erano già redatte.

Ne

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vanessa.20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maganzani Lauretta.
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