Il presidente della Repubblica
La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra Costituzione. Il primo comma dell’art. 87 Cost. dispone che: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.”
Elezione
Secondo l’art. 83, comma 1, Cost.: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.” Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che: All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.”
L’ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che: “L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”
Ruolo e funzione del presidente
Il Presidente della Repubblica costituisce, nell’ordinamento italiano, un “potere neutro” che non partecipa all’attività di indirizzo politico del Paese ma che, attraverso le attribuzioni ad esso conferite, svolge un ruolo di garanzia della Costituzione e di rappresentanza dell’unità nazionale. Egli, quindi, assume una posizione super partes nei riguardi degli altri poteri costituzionali.
In tale ottica, le modalità di elezione del Presidente della Repubblica assumono uno specifico rilievo, essendo chiaro che il momento della elezione costituisce il presupposto su cui si fonda il futuro operato istituzionale dello stesso Presidente. In virtù di ciò, la nostra Carta costituzionale non ha fatto ricorso alla formula dell’elezione popolare diretta adottata nei sistemi di tipo presidenziale, nonché in alcuni ordinamenti a forma di governo parlamentare (Austria, Finlandia), ma ha attribuito la potestà di elezione del Presidente della Repubblica al Parlamento riunito in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati regionali (uno per la Valle d’Aosta) eletti dai rispettivi Consigli regionali. Il modello di elezione prescelto mira, dunque, ad evitare un collegamento diretto tra il Presidente della Repubblica e il corpo elettorale, che avrebbe comportato una necessaria rispondenza dell’azione politica perseguita dal Presidente alle istanze di quella parte della popolazione che ne ha determinato l’elezione.
Per svincolare il Presidente della Repubblica dall’appartenenza ad una definita maggioranza politica, il terzo comma dell’articolo 83 Cost., richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea per eleggere il Presidente. Solo se nei primi tre scrutini tale maggioranza, che necessariamente presuppone il coinvolgimento dell’opposizione parlamentare, non viene raggiunta, si può procedere all’elezione del Presidente con la maggioranza dei componenti dell’assemblea (c.d. maggioranza assoluta). Lo stesso comma, prevedendo esplicitamente lo scrutinio segreto per l’elezione del Presidente della Repubblica, contiene un’altra importante disposizione che persegue la medesima finalità di garantire al Presidente un’ampia sfera di autonomia dalle forze politiche che lo hanno eletto.
Requisiti per l'elezione
Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente della Repubblica, l’art. 84, comma 1, Cost., così recita: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici.” Dunque, oltre al godimento dei diritti civili e politici, richiesti per l’accesso a tutti gli uffici pubblici, è sufficiente avere un’età superiore ai cinquanta anni per essere eletti Presidente della Repubblica.
Particolarmente restrittiva è, poi, la disciplina del comma 2 dell’art. 84 Cost., che regola i casi di incompatibilità dell’ufficio di Presidente della Repubblica con altre cariche. A norma di tale articolo, infatti: “L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.”
I presidenti della Repubblica
Nel corso della storia repubblicana, l’ufficio di Presidente della Repubblica è stato ricoperto dai seguenti Presidenti:
- Giovanni Leone
- Enrico De Nicola 1971-1978
- Luigi Einaudi 1948-1955
- Giovanni Gronchi 1955-1962
- Antonio Segni 1962-1964
- Giuseppe Saragat 1964-1971
- Sandro Pertini 1978-1985
- Francesco Cossiga 1985-1992
- Oscar Luigi Scalfaro 1992-1999
- Carlo Azeglio Ciampi 1999
Durata del mandato
Secondo l’art. 85, comma 1, Cost.: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.” La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della durata delle Camere del Parlamento.
La scelta di un termine così lungo per la permanenza in carica del Presidente della Repubblica risponde a due ordini di motivi:
- Il primo concerne la funzione che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nell’assetto istituzionale italiano. Non si tratta di una funzione di rappresentanza politica, come avviene per i membri dell’organo legislativo, ma di un ruolo di garanzia che il Presidente è chiamato a svolgere e per il quale non diviene necessaria una ravvicinata manifestazione di volontà del corpo elettorale (si pensi a quanto accade nell’ordinamento presidenziale degli Stati Uniti dove il Presidente della Repubblica, dotato di notevoli poteri di direzione politica, viene eletto ogni quattro anni).
- Il secondo è inerente alla volontà di rinforzare la posizione di indipendenza del Presidente della Repubblica rispetto alle forze politiche che lo hanno eletto. La maggior durata del mandato presidenziale rispetto a quello parlamentare impedisce, infatti, al Presidente della Repubblica di contare sull’appoggio della maggioranza politica che lo ha eletto per l’intera durata della sua carica e, soprattutto, in caso di una sua eventuale ricandidatura.
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