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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra

Costituzione.

Il primo comma dell’art. 87 Cost. dispone che:

“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità

nazionale.”

ELEZIONE

Secondo l’art. 83, comma 1, Cost.:

“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi

membri.”

Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che:

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale

in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha

un solo delegato.”

e l’ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che:

“L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a

maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la

maggioranza assoluta.”

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Il Presidente della Repubblica costituisce, nell’ordinamento italiano, un “potere neutro” che

non partecipa all’attività di indirizzo politico del Paese ma che, attraverso le attribuzioni ad esso

conferite, svolge un ruolo di garanzia della Costituzione e di rappresentanza dell’unità

nazionale. Egli, quindi, assume una posizione super partes nei riguardi degli altri poteri

costituzionali.

In tale ottica, le modalità di elezione del Presidente della Repubblica assumono uno specifico

rilievo, essendo chiaro che il momento della elezione costituisce il presupposto su cui si fonda il

futuro operato istituzionale dello stesso Presidente. In virtù di ciò, la nostra Carta costituzionale

non ha fatto ricorso alla formula dell’elezione popolare diretta adottata nei sistemi di tipo

presidenziale, nonché in alcuni ordinamenti a forma di governo parlamentare (Austria,

Finlandia), ma ha attribuito la potestà di elezione del Presidente della Repubblica al Parlamento

riunito in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati regionali (uno per la Valle

d’Aosta) eletti dai rispettivi Consigli regionali. Il modello di elezione prescelto mira, dunque,

ad evitare un collegamento diretto tra il Presidente della Repubblica ed il corpo elettorale, che

avrebbe comportato una necessaria rispondenza dell’azione politica perseguita dal Presidente

alle istanze di quella parte della popolazione che ne ha determinato l’elezione.

Per svincolare il Presidente della Repubblica dall’appartenenza ad una definita maggioranza

politica, il terzo comma dell’articolo 83 Cost., richiede una maggioranza qualificata dei due

terzi dell’assemblea per eleggere il Presidente. Solo se nei primi tre scrutini tale maggioranza,

che necessariamente presuppone il coinvolgimento dell’opposizione parlamentare, non viene

raggiunta, si può procedere all’elezione del Presidente con la maggioranza dei componenti

dell’assemblea (c.d. maggioranza assoluta). Lo stesso comma, prevedendo esplicitamente lo

scrutinio segreto per l’elezione del Presidente della Repubblica, contiene un’altra importante

disposizione che sempre persegue la medesima finalità di garantire al Presidente un’ampia sfera

di autonomia dalle forze politiche che lo hanno eletto.

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Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente

della Repubblica, l’art. 84, comma 1, Cost., così recita:

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto

cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici.”

Dunque, oltre al godimento dei diritti civili e politici, richiesti per l’accesso a tutti gli uffici

pubblici, è sufficiente avere un’età superiore ai cinquanta anni per essere eletti Presidente della

Repubblica.

Particolarmente restrittiva è, poi, la disciplina del comma 2 dell’art. 84 Cost., che regola i casi di

incompatibilità dell’ufficio di Presidente della Repubblica con altre cariche. A norma di tale

articolo, infatti:

“L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra

carica.”

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I Presidenti della Repubblica:

Nel corso della storia repubblicana, l’ufficio di Presidente della Repubblica è stato ricoperto dai

seguenti Presidenti:

GIOVANNI LEONE

ENRICO DE NICOLA 1971-1978

1948 SANDRO PERTINI

LUIGI EINAUDI 1978-1985

1948-1955 FRANCESCO COSSIGA

GIOVANNI GRONCHI 1985-1992

1955-1962 OSCAR LUIGI SCALFARO

ANTONIO SEGNI 1992-1999

1962-1964 CARLO AZEGLIO CIAMPI

GIUSEPPE SARAGAT 1999 -

1964-1971 DURATA DEL MANDATO

Secondo l’art. 85, comma 1, Cost.:

“Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.”

La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della

durata delle Camere del Parlamento. La scelta di un termine così lungo per la permanenza in carica

del Presidente della Repubblica risponde a due ordini di motivi:

Il primo concerne la funzione che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere

nell’assetto istituzionale italiano. Non si tratta di una funzione di rappresentanza politica,

come avviene per i membri dell’organo legislativo, ma di un ruolo di garanzia che il

Presidente è chiamato a svolgere e per il quale non diviene necessaria una ravvicinata

manifestazione di volontà del corpo elettorale (si pensi a quanto accade nell’ordinamento

presidenziale degli Stati Uniti dove il Presidente della Repubblica, dotato di notevoli poteri

di direzione politica, viene eletto ogni quattro anni.)

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Il secondo è inerente alla volontà di rinforzare la posizione di indipendenza del Presidente

della Repubblica rispetto alle forze politiche che lo hanno eletto. La maggior durata del

mandato presidenziale rispetto a quello parlamentare impedisce, infatti, al Presidente della

Repubblica di contare sull’appoggio della maggioranza politica che lo ha eletto per l’intera

durata della sua carica e, soprattutto, in caso di una sua eventuale ricandidatura.

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Scienze politiche e sociali SPS/04 Scienza politica

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