IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra
Costituzione.
Il primo comma dell’art. 87 Cost. dispone che:
“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.”
ELEZIONE
Secondo l’art. 83, comma 1, Cost.:
“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.”
Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che:
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha
un solo delegato.”
e l’ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che:
“L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.”
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Il Presidente della Repubblica costituisce, nell’ordinamento italiano, un “potere neutro” che
non partecipa all’attività di indirizzo politico del Paese ma che, attraverso le attribuzioni ad esso
conferite, svolge un ruolo di garanzia della Costituzione e di rappresentanza dell’unità
nazionale. Egli, quindi, assume una posizione super partes nei riguardi degli altri poteri
costituzionali.
In tale ottica, le modalità di elezione del Presidente della Repubblica assumono uno specifico
rilievo, essendo chiaro che il momento della elezione costituisce il presupposto su cui si fonda il
futuro operato istituzionale dello stesso Presidente. In virtù di ciò, la nostra Carta costituzionale
non ha fatto ricorso alla formula dell’elezione popolare diretta adottata nei sistemi di tipo
presidenziale, nonché in alcuni ordinamenti a forma di governo parlamentare (Austria,
Finlandia), ma ha attribuito la potestà di elezione del Presidente della Repubblica al Parlamento
riunito in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati regionali (uno per la Valle
d’Aosta) eletti dai rispettivi Consigli regionali. Il modello di elezione prescelto mira, dunque,
ad evitare un collegamento diretto tra il Presidente della Repubblica ed il corpo elettorale, che
avrebbe comportato una necessaria rispondenza dell’azione politica perseguita dal Presidente
alle istanze di quella parte della popolazione che ne ha determinato l’elezione.
Per svincolare il Presidente della Repubblica dall’appartenenza ad una definita maggioranza
politica, il terzo comma dell’articolo 83 Cost., richiede una maggioranza qualificata dei due
terzi dell’assemblea per eleggere il Presidente. Solo se nei primi tre scrutini tale maggioranza,
che necessariamente presuppone il coinvolgimento dell’opposizione parlamentare, non viene
raggiunta, si può procedere all’elezione del Presidente con la maggioranza dei componenti
dell’assemblea (c.d. maggioranza assoluta). Lo stesso comma, prevedendo esplicitamente lo
scrutinio segreto per l’elezione del Presidente della Repubblica, contiene un’altra importante
disposizione che sempre persegue la medesima finalità di garantire al Presidente un’ampia sfera
di autonomia dalle forze politiche che lo hanno eletto.
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Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente
della Repubblica, l’art. 84, comma 1, Cost., così recita:
“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici.”
Dunque, oltre al godimento dei diritti civili e politici, richiesti per l’accesso a tutti gli uffici
pubblici, è sufficiente avere un’età superiore ai cinquanta anni per essere eletti Presidente della
Repubblica.
Particolarmente restrittiva è, poi, la disciplina del comma 2 dell’art. 84 Cost., che regola i casi di
incompatibilità dell’ufficio di Presidente della Repubblica con altre cariche. A norma di tale
articolo, infatti:
“L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.”
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I Presidenti della Repubblica:
Nel corso della storia repubblicana, l’ufficio di Presidente della Repubblica è stato ricoperto dai
seguenti Presidenti:
GIOVANNI LEONE
ENRICO DE NICOLA 1971-1978
1948 SANDRO PERTINI
LUIGI EINAUDI 1978-1985
1948-1955 FRANCESCO COSSIGA
GIOVANNI GRONCHI 1985-1992
1955-1962 OSCAR LUIGI SCALFARO
ANTONIO SEGNI 1992-1999
1962-1964 CARLO AZEGLIO CIAMPI
GIUSEPPE SARAGAT 1999 -
1964-1971 DURATA DEL MANDATO
Secondo l’art. 85, comma 1, Cost.:
“Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.”
La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della
durata delle Camere del Parlamento. La scelta di un termine così lungo per la permanenza in carica
del Presidente della Repubblica risponde a due ordini di motivi:
Il primo concerne la funzione che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere
nell’assetto istituzionale italiano. Non si tratta di una funzione di rappresentanza politica,
come avviene per i membri dell’organo legislativo, ma di un ruolo di garanzia che il
Presidente è chiamato a svolgere e per il quale non diviene necessaria una ravvicinata
manifestazione di volontà del corpo elettorale (si pensi a quanto accade nell’ordinamento
presidenziale degli Stati Uniti dove il Presidente della Repubblica, dotato di notevoli poteri
di direzione politica, viene eletto ogni quattro anni.)
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Il secondo è inerente alla volontà di rinforzare la posizione di indipendenza del Presidente
della Repubblica rispetto alle forze politiche che lo hanno eletto. La maggior durata del
mandato presidenziale rispetto a quello parlamentare impedisce, infatti, al Presidente della
Repubblica di contare sull’appoggio della maggioranza politica che lo ha eletto per l’intera
durata della sua carica e, soprattutto, in caso di una sua eventuale ricandidatura.
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