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IRRESPONSABILITÀ GIURIDICA
Diversa dalla irresponsabilità politica del Presidente della Repubblica è l’irresponsabilità giuridica (in ambito civile e penale). A norma dell’art. 90, comma 1, Cost.: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.” L’irresponsabilità giuridica del Presidente della Repubblica è, dunque, limitata a quegli atti che concernono l’esercizio delle funzioni presidenziali ed è esclusa per i reati di “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione”, per i quali è prevista la messa in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Vista la peculiarità delleLe funzioni presidenziali svolte, le ipotesi di reato imputabili al Presidente della Repubblica non potrebbero essere determinate secondo i parametri del diritto penale comune. Così, in riferimento al reato di "alto tradimento", dovrebbe intendersi un comportamento doloso consistente in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica, mentre per "attentato alla Costituzione" ogni comportamento doloso che violi deliberatamente la Costituzione o sia diretto al sovvertimento delle istituzioni costituzionali.
In caso di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica ad opera del Parlamento in seduta comune, l'art. 134, ultimo comma, Cost., prevede che sia la Corte costituzionale a giudicare sulle accuse mosse. In tale evenienza, il settimo comma dell'art. 135 prevede che la composizione della Corte costituzionale è integrata con l'aggiunta di altri 16 membri (giudici aggregati) tratti a sorte da un elenco di cittadini.
Aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione.
Al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, come privato cittadino, il Presidente della Repubblica è, invece, responsabile sia civilmente che penalmente. L'immunità presidenziale si estende, infatti, ai soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, o ad essi strumentali o accessori, mentre è esclusa in riferimento ad atti che abbiano natura extra-funzionale. La suddetta interpretazione dell'art. 90 della Costituzione è stata fatta valere dalla Corte di cassazione (III sez. civile, sentt. 8733 e 8734 del 2000, riguardante il giudizio civile in cui era chiamato a rispondere l'ex Presidente della Repubblica Cossiga, per alcune dichiarazioni rese durante la sua presidenza) e sostanzialmente confermata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 154 del 2004 (emessa nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sorto a seguito delle citate sentenze della Corte di cassazione) In caso di reati penali, il Presidente ne risponde solo al termine del suo ufficio e salvo la scadenza dei termini di prescrizione del reato.ATTRIBUZIONI
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica possono essere di seguito considerate in relazione ai tre poteri dello Stato a cui afferiscono.
Attribuzioni relative al potere legislativo
A norma dell'art. 87 Cost., il Presidente della Repubblica:
- Può inviare messaggi alle Camere.
Attraverso il potere di messaggio, il Presidente della Repubblica può segnalare alle Camere le situazioni di particolare urgenza per cui si renda opportuno l'intervento del legislatore.
Il messaggio del Presidente della Repubblica, vista la posizione super partes che egli assume nell'ordinamento, non deve consistere in una presa di posizione politica su determinate questioni, ma dovrebbe limitarsi ad una
comunicazione oggettiva delle necessità che interessano il Paese. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. In tale fase, il Presidente della Repubblica può esercitare un controllo di legittimità (e solo limitatamente di merito) degli atti del governo potendone richiederne il riesame ma non potendone impedire la presentazione alle Camere se il Governo insiste. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. (In caso di referendum abrogativo, secondo quanto dispone l'art. 75 Cost., ed in caso di referendum costituzionale secondo quanto previsto dall'art. 138 Cost.). Inoltre, l'art. 88 Cost. disciplina il potere di scioglimento delle Camere: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche unasola di esse.facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essiNon può esercitare talecoincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”7 ***Oltre che alla scadenza naturale della legislatura (cinque anni), il Presidente dellaRepubblica può sciogliere le Camere in altre ipotesi. Innanzitutto, lo scioglimento può essere disposto dal Presidente della Repubblica qualora ilGoverno venga colpito da una mozione di sfiducia da parte del Parlamento e il contrasto trai due organi titolari dell'indirizzo politico sia reputato insanabile dallo stesso Presidente. Intale evenienza si parla di scioglimento successivo, proprio perché intercorso a seguito di unaespressa mozione di sfiducia. V'è da dire che in caso di rottura del rapporto fiduciario chelega il Governo al Parlamento, il Presidente della Repubblica non è obbligato a sciogliere leCamere e a indire nuove elezioni, ma ben potrebbe procedere aNel sistema politico italiano, il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere e indire nuove consultazioni per giungere alla formazione di un altro Governo. Tuttavia, il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello prevalentemente maggioritario, dovrebbe rendere meno frequente quest'ultima soluzione, che pure si è verificata nelle due scorse legislature sotto la presidenza Scalfaro prima (formazione dei Governi Dini nel 1996, D'Alema I nel 1998 e D'Alema II nel 1999) e Ciampi dopo (formazione del Governo Amato II nel 2000).
Infatti, la modifica del sistema elettorale ha avuto importanti effetti sulla forma di governo, avendo determinato una più immediata partecipazione del corpo elettorale alle scelte sulla formazione dei Governi, attraverso le figure dei leader politici posti a capo delle due maggiori coalizioni partitiche, a cui è corrisposto un notevole affievolimento del ruolo politico del Capo dello Stato.
Lo scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica può anche essere anticipato (o preventivo).
Ricorre tale ipotesi quando lo scioglimento non segue il verificarsi di una formale crisi di governo in Parlamento, ma è determinato dall'assenza di una maggioranza parlamentare che determina il susseguirsi di diverse crisi extra-parlamentari, ovvero se, in seguito a ripetuti tentativi non si riesce a costituire una compagine governativa che goda della fiducia delle due Camere o ancora, ma ciò sarebbe quasi un caso limite, quando, successivamente ad avvenute consultazioni amministrative in gran parte del territorio nazionale, appaia chiaramente che il Parlamento abbia ridotto significativamente la propria rappresentatività tanto da non rispecchiare più la volontà popolare.
Il potere di scioglimento delle Camere incontra alcuni limiti esplicitamente previsti dalla Costituzione. In primo luogo, l'art. 88 Cost. prevede che prima di procedere allo scioglimento delle Camere il Presidente della Repubblica debba consultare i Presidenti delle due Camere.
Trattasi in tal caso di un parere obbligatorio, perché deve essere necessariamente richiesto, ma non vincolante, in quanto il Presidente della Repubblica può decidere in maniera difforme dalle indicazioni dei Presidenti delle Camere. Oltre al suddetto limite procedurale, il potere in questione incontra un altro limite al suo esercizio, posto dal secondo comma dell'art. 88 Cost. ove è fatto divieto al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere nell'ultimo semestre del suo mandato (c.d. semestre bianco) salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Secondo gli artt. 73 e 74 Cost.: "Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione." "Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve esserepromulgata.”Nel nostro ordinamento al Presidente della Repubblica viene attribuito un potere di veto meramente sospensivo sulle leggi approvate dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica può, infatti, rimettere alle Camere, con messaggio motivato, una legge approvata dal Parlamento, ma è obbligato a promulgarla qualora le Camere la riapprovino nel medesimo testo.
Il Presidente della Repubblica può, inoltre, convocare le Camere in via straordinaria (art. 62 Cost.).
Infine, l'art. 59, comma 2, Cost., attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di: "Nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."
In passato si è discusso se la disposizione in esame dovesse intendersi nel senso di attribuire a ogni singolo Presidente della Repubblica il potere di nominare fino a cinque senatori a vita o se, diversamente, si dovesse fare
riferimento al Presidente della Repubblica come organo costituzionale e, quindi, il numero di cinque indicato dalla Costituzione dovesse intendersi come limite massimo di senatori che complessivamente potessero essere nominati anche da differenti Presidenti. Nella prassi è stata accolta la prima di tali interpretazioni. ***Attribuzioni relative al potere esecutivo*** In relazione al potere esecutivo, l'art. 87 Cost. dispone che: - Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. - Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. - Ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. - Ha il comando delle Forze armate. - Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge. - Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. ***Inoltre, a norma dell'art. 92, comma 2, Cost.: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri." Il potere di nomina