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Il Parlamento italiano e la sua struttura
La nostra costituzione pone una centralità fondamentale: il Parlamento, che svolge un ruolo fondamentale nell'organizzazione complessiva dei rapporti tra i poteri. Dal punto di vista teorico, la forma di governo italiana è una forma di governo parlamentare, perché si istituisce il rapporto fiduciario tra l'esecutivo e il legislativo. In un sistema parlamentare le funzioni legislative sono in capo al parlamento.Struttura
Attualmente, il nostro parlamento è composto da 630 deputati e 315 senatori. Il parlamento della repubblica italiana è un organo costituzionale che ha la funzione legislativa, avendo la struttura di un bicameralismo perfetto. "Bicameralismo perfetto" significa che esistono due rami del parlamento (la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica) che, pur non avendo una struttura quantitativa uguale (cioè un numero pari di senatori e deputati), hanno/svolgono le stesse identiche funzioni. "BicameralismoIl termine "paritetico paritario" significa che i due rami del parlamento assumono la funzione legislativa; l'unica differenza tra camera e senato è il numero dei componenti (*con la nuova riforma costituzionale, che avrà efficacia sulla prossima legislatura, avremo 400 deputati e 200 senatori. Viene, quindi, quasi dimezzato il numero dei parlamentari e con esso anche la distribuzione in camera e senato).
In senato, inoltre, accanto ai senatori ha i senatori a vita e i senatori aventi diritto. I senatori a vita, secondo quanto disposto dall'articolo 59 della nostra costituzione, sono tutti quei soggetti che per motivi di alto valore (per loro meriti scientifici, letterari, sociali, artistici), hanno reso illustre la nostra Repubblica e vengono nominati direttamente dal presidente della Repubblica (a patto che questi abbiano i requisiti per essere senatori: minimo 40 anni).
I senatori di diritto sono tutti gli "ex presidenti" che hanno svolto la funzione di
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato italiano. È eletto dai membri del Parlamento in seduta comune, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha il potere di nominare fino a un massimo di 5 senatori a vita.
Esistono due teorie riguardo al numero dei senatori a vita. La teoria estensiva sostiene che la Costituzione italiana, con l'articolo 59, permetta al Presidente della Repubblica di nominare 5 senatori a vita nel corso del suo mandato presidenziale, indipendentemente da quelli già presenti nel Senato. La teoria restrittiva, invece, interpreta il numero massimo di senatori a vita presenti nel Senato come pari a 5. Quindi, secondo questa teoria, il Presidente può nominare fino a 5 senatori a vita nel corso del suo mandato, ma non può superare il numero di 5 senatori già presenti.
Attualmente non esiste una regola giuridica costituzionalmente stabilita riguardo a questa questione.
Anche dal punto di vista normativo, vale la consuetudine, cioè il comportamento diffuso dei presidenti, nel corso della storia, riguardo l'applicazione dell'articolo 59.
La tesi che si è più consolidata è quella restrittiva; quindi, la consuetudine costituzionale vuole che i presidenti della Repubblica nominino dei senatori a vita, ma in numero non eccedente a 5 già presenti.
Perché della tesi restrittiva: se ogni presidente nominasse 5 senatori a vita, potrebbe verificarsi che i senatori a vita siano molti e che incidano sulle maggioranze e sulle possibili alleanze all'interno del parlamento.
Il presidente in carica può interpretare in linea più estensiva o più restrittiva l'articolo 59.
Ci sono stati però casi in cui i presidenti della Repubblica hanno nominato più senatori a vita: i presidenti Cossiga, Scalfaro e Pertini.
Il parlamento in seduta comune ai sensi dell'art 55 comma 2, della
nostra costituzione, il parlamento si riunisce in un' unica sede (quella più grande: la Camera dei deputati) per svolgere determinate funzioni, quali: eleggere il presidente della Repubblica; nominare i giudici costituzionali e i giudici aggregati. Il parlamento si riunisce in seduta comune in modo da dare unitamente a tutti i parlamentari la possibilità di svolgere queste funzioni. I parlamentari, una volta eletti, godono di alcune prerogative (privilegi) e garanzie che riguardano il loro status. Gli articoli che interessano i parlamentari sono: 67, 68 e 69. Art 67: esplica il principio del divieto di mandato imperativo. L'art 67 dispone che ogni membro del parlamento rappresenta esclusivamente la nazione ed esercita la funzione di rappresentanza della nazione, senza alcun vincolo di mandato. Cioè, il parlamentare non deve rispondere né al proprio corpo elettorale, né al suo ambito o collegio territoriale, né tantomeno al suo partito in cuiè iscritto nel gruppo parlamentare. Deve rispondere esclusivamente, da natura del suo mandato, solo a motivi costituzionali o a interessi della nazione. Quindi, l'art 67 dice che i parlamentari, una volta eletti, possono decidere autonomamente: non c'è alcun vincolo né di partito, né di collegio, né di corpo elettorale. L'art 67 è fondamentale perché incide in modo profondo sull'organizzazione dei rapporti politici e sulla forma di governo; mette in relazione tutto il sistema di parlamentarismo compromissorio: il governo c'è perché il parlamento (i gruppi parlamentari) gli dà la fiducia. A seconda degli accordi dei gruppi parlamentari, si dà la fiducia ad un nuovo governo. Il parlamentarismo compromissorio si regge sull'art 67, soprattutto. Cioè sul fatto che i parlamentari nel corso della legislatura possono cambiare posizione, possono trovare accordi, possono trovarsi in nuovi gruppi.
parlamentari. Questo da possibilità che si creino maggioranze diverse. Quindi, il presidente del consiglio, se esiste è perché c'è una maggioranza parlamentare, non elettorale. Questo non esiste negli altri parlamentarismi, in quello tedesco e in quello inglese, perché esiste il vincolo di mandato elettorale (se un parlamentare rompe con il proprio partito: non vota più col proprio partito, non si può iscrivere in un altro gruppo, ma c'è il principio del recall: si mandano nuove elezioni in quel collegio. Quindi, il parlamentare eletto, qualora sia in disaccordo, si ripresenta di nuovo al corpo elettorale nello stesso collegio e chiede di essere votato nella nuova collocazione). Invece, il nostro parlamentare, una volta eletto, siede in parlamento e se è in rottura col partito o col corpo elettorale, può iscriversi ad un altro gruppo parlamentare e votare come ritiene opportuno. Questo meccanismo incide
Il parlamento gioca un ruolo fondamentale nella forma di governo parlamentare, a seconda delle compagini, degli accordi e delle aggregazioni presenti al suo interno.
L'articolo 68 istituisce l'insindacabilità e l'inviolabilità del Parlamentare. Ogni membro del parlamento non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. Questa è la cosiddetta insindacabilità. Ogni singolo parlamentare può decidere, esprimere, dire, votare qualsiasi cosa nell'esercizio delle sue funzioni e non può essere oggetto di sindacato, indagato, messo in stato di accusa o accusato (ma solo nelle sedi istituzionali, solo allora non può essere oggetto di sindacato della magistratura o di altro).
Il secondo principio è l'inviolabilità parlamentare: senza l'autorizzazione delle camere di appartenenza, Camera o Senato,
Nessun componente del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o del domicilio, né ad arresto preventivo, né a privazioni della propria libertà, né ad intercettazioni di qualsiasi forma, né a sequestro di corrispondenza. Questo vale quando compiuto un illecito, non è stato colto in flagranza di reato. Cioè, il soggetto non può essere violato, se non tramite autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il problema dell'insindacabilità nasce nell'interpretazione dell'art 68; interpretazione fatta dalla Corte costituzionale, quando è stata chiamata in causa per un conflitto costituzionale.
Il soggetto che ha dato vita ad un'interpretazione esaustiva dell'art 68, in chiave di insindacabilità, è un parlamentare storico: Vittorio Sgarbi.
Nel corso degli anni 90, Sgarbi era parlamentare e accusò un componente della magistratura (Ilda Boccassini) di accuse molto forti.
Lo fece in parlamento, ma anche durante una trasmissione televisiva. La Boccassini fece ricorso per diffamazione da un giudice ordinario. Il giudice ordinario, però, dovette ravvisare un elemento: che l'eventuale sindacabilità delle opinioni espresse da Sgarbi, andavano in contrasto con l'art 68 della nostra costituzione, cioè quello della insindacabilità parlamentare. (Quando c'è un conflitto di questo tipo si chiama "giudizio in via incidentale della corte costituzionale", cioè, il giudice, di fronte ad un contenzioso tra 2 soggetti, poiché deve risolvere la questione e rileva che la sentenza deve fare affidamento ad una norma che potenzialmente è incostituzionale, chiede alla corte costituzionale se l'interpretazione è corretta). La corte costituzionale chiarì un aspetto dell'art 68: disse che ogni parlamentare può esprimere liberamente le proprie opinioni e i propri voti, manell'esercizio delle proprie funzioni. Vale, quindi, il principio di numus o il principio di vincolatività del luogo in cui è espresso. Significa che il parlamentare può esprimere le proprie opinioni, ma nelle sedi istituzionali (le commissioni, in parlamento o in altri luoghi istituzionali, in cui sta svolgendo il suo ruolo). Qualore, invece, esprima valori politici, interpretazioni o voti fuori dalle sedi istituzionali, è un soggetto privato e ad egli non può essere applicato l'art 68. Per quanto riguarda invece l'inviolabilità. Nel corso degli anni, il nostro parlamento, ha dovuto modificare l'art 68 con la legge costituzionale numero 3 del 93. Prima del 93 esisteva la cosiddetta autorizzazione a procedere: ogni parlamentare non poteva essere indagato dai magistrati. Poteva essere indagato solo se le camere di appartenenza lo autorizzavano a procedere. Questa autorizzazione a procedere, nel 93, fu espunta dal testo costituzionale.e si parlò solo di inviolabilità. Cioè, ogni parlamentare può essere indagato liberamente, senza l'autorizzazione delle camere di appartenenza; però è rimasto