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Le attribuzioni del presidente della Repubblica
Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87 Cost.): si tratta di una figura che non ha funzioni di indirizzo politico, bensì di garanzia.
Il testo costituzionale assegna poteri rilevantissimi e largamente incidenti sull'esercizio sia delle funzioni esecutive sia delle funzioni legislative sia perfino delle funzioni giudiziarie: ma con il corollario, per nulla marginale, dell'art. 89 Cost., in base al quale gli atti del presidente non sono riconosciuti come validi se non sono controfirmati da un componente del governo (controfirma).
L'art. 89 Cost. fa riferimento alla necessaria controfirma dei ministri proponenti, "che ne assumono la responsabilità" (per gli atti aventi valore legislativo è necessaria anche la controfirma del presidente del Consiglio dei Ministri).
controfirmadel presidente del Consiglio dei ministri).Questo riferimento ai ministri proponenti sembra quasi indicare che non si tratti di atti propridel presidente: nel testo del progetto di costituzione c’era scritto, invece, ministri competenti (e disolito viene interpretato così).La questione non è marginale: perché la stessa controfirma da parte di un componente delgoverno o da parte del presidente del Consiglio può assumere in un caso, significato implicito diproposta; nell’altro, di mera assunzione di corresponsabilità e, in qualche modo, di controllo, allastregua di una garanzia giuridico-costituzionale.Sta di fatto che la previsione dell’obbligo di controfirma per tutti gli atti del presidente haconfuso le cose, e spiega perché da oltre cinquant’anni si disputa intorno al carattere, sostanziale omeramente formale, di molti dei suoi poteri.I poteri che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica
Sono:
- In ordine alla rappresentanza esterna. Il presidente accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati (art. 87 Cost.); dichiara lo stato di guerra (art. 87 Cost.); effettua le visite ufficiali all'estero, sempre accompagnato da un componente del governo, per lo più il ministro degli affari esteri.
- In ordine all'esercizio delle funzioni parlamentari. Il presidente della Repubblica nomina fino a 5 senatori a vita (art. 59 Cost.); può convocare le Camere in via straordinaria (art. 62 Cost.); indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere (art. 87 Cost.); può inviare messaggi alle Camere (art. 87 Cost.); può sciogliere le Camere o una di esse, non potendolo fare negli ultimi sei mesi del mandato (art. 88 Cost.).
- In ordine alla funzione legislativa. Il presidente promulga le leggi approvate dal Parlamento (art. 73 e 85 Cost.) e può con messaggio motivato (che accompagna l'atto di rinvio)
chiedere una nuova deliberazione (art. 74 Cost.); autorizza la presentazione alleCamere dei disegni di legge del governo (art. 87 Cost.).
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo. Il presidente nomina ilpresidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.); accoglie ilgiuramento del governo (art. 93 Cost.) e ne accetta le dimissioni; emana i decreti aventiforza e valore di legge, nonché i regolamenti del governo (art. 87 Cost.); nomina ifunzionari dello Stato di grado più elevato (art. 87 Cost.); ha il comando delle forzearmate; presiede il Consiglio supremo della difesa (art. 87 Cost.); dispone con decretomotivato lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione.
In ordine all’esercizio della sovranità popolare. Indice i referendum previsti dallaCostituzione (art. 87 Cost.); inoltre dichiara l’avvenuta abrogazione della leggesottoposta a referendum in caso di esito
favorevole.
In ordine all'esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria ed amministrativa. Nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135 Cost.); presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 e 104 Cost.); può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87 Cost.).
L'iniziativa della grazia spetta in effetti sia al ministro sia per prassi consolidata allo stesso presidente. E tuttavia ai fini della validità del decreto di concessione della grazia a un detenuto resta, ovviamente, l'obbligo di controfirma da parte del ministro, il che permette a questi di bloccare il provvedimento nel caso in cui non lo condivida.
Vi sono poi alcuni atti che si ritiene il presidente possa compiere senza controfirma: può dimettersi; può fare dichiarazioni informali in pubbliche occasioni, a mero titolo di manifestazione di personali opinioni (c.d. esternazioni); esercita le funzioni di presidente degli organi
Collegiali suindicati (CSD – Consiglio supremo di difesa e CSM – Consiglio superiore della magistratura). Ai fini dell’esercizio delle sue attribuzioni, la legge ha istituito un apparato organizzativo autonomo che risponde direttamente al presidente e che consiste in un’unica struttura, il segretariato generale della presidenza della Repubblica. Tale apparato consta di un segretario generale, che è posto a capo di una struttura relativamente snella (900 persone con un bilancio di 145 milioni di euro l’anno), il cui personale di ruolo è ridottissimo, mentre più consistente è il personale in posizione “di comando” o di “fuoriruolo”.