Il presidente della Repubblica
Parte II della Costituzione
Ordinamento della Repubblica
Titolo II (art. 83-91)
- Storia
- Elezione e durata in carica
- Le attribuzioni del presidente della Repubblica
- La responsabilità del presidente della Repubblica
Storia
Ogni ordinamento statale conosce una figura istituzionale che lo rappresenta nella sua interezza e nella sua unità: sia nei confronti con gli altri stati, cioè nell'ordinamento internazionale, sia, al tempo stesso, anche al suo interno. Questa figura si usa chiamare capo dello stato, espressione che richiama l'idea di colui che sta in posizione più alta di tutti: e in effetti, fin a tempi relativamente recenti, le funzioni di capo dello stato si sono identificate con quelle proprie dei sovrani.
Oggi non è più così anche se le monarchie restano numerose: circa un terzo sul totale degli stati censiti. In qualche raro caso il capo dello stato è un organo collegiale (in Svizzera è il consiglio federale al vertice dell'ordinamento); quasi sempre si tratta di un organo monocratico. Il capo dello stato può essere (A) un presidente della repubblica di estrazione direttamente o indirettamente rappresentativa; (B) un monarca di estrazione ereditaria, ovvero, in qualche caso, è titolare di altra carica nobiliare (ad es. Granduca del Lussemburgo) o altro titolo ancora (ad es. l'imperatore del Giappone).
Elezione e durata in carica
Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali (tre per ciascuna regione; la Valle d'Aosta ne ha uno solo). L'art. 83 Cost. richiede una maggioranza qualificata (2/3 del collegio composto da 1003 membri più i senatori a vita) nelle prime tre votazioni; la maggioranza assoluta dalla quarta in poi. Unico requisito è che si tratti di un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti politici e civili (art. 84 Cost.).
Va da sé che la carica non è compatibile con nessuna altra. Il presidente gode di un assegno e di una dotazione finanziaria entrambi fissati per legge. La durata della carica è di sette anni (art. 85 Cost.).
Quale che sia la ragione per la quale il presidente non sia in grado di adempiere temporaneamente alle sue funzioni, l'esercizio si esse passa al presidente del Senato della Repubblica (art. 86 Cost.): l'istituto viene chiamato supplenza. Nell'ipotesi di una semplice visita all'estero, ancorché prolungata, il supplente farà bene a limitarsi ad atti di "ordinaria amministrazione".
Ma nel caso in cui, ad esempio, a causa di una seria malattia o di un grave intervento che lasci però sperare in una ripresa dell'esercizio delle funzioni (senza che si configuri perciò l'ipotesi di cui all'art. 86 Cost., che prevede l'indizione delle elezioni per sostituire il presidente in caso di inadempimento permanente oltre che di morte o di dimissioni), si può anche pensare a un pieno esercizio della supplenza. Nessuna disposizione, nell'ordinamento, dice chi e come può constatare l'impedimento quando non possa essere il presidente stesso a dichiararlo e a firmare un proprio decreto col quale affida le funzioni al presidente del Senato.
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