Istituzioni di diritto pubblico
Con il termine istituzioni possiamo riferirci all’insieme delle norme fondamentali del diritto oppure
alle persone, ai soggetti, agli organi, agli enti costituzionali che partecipano al funzionamento di un
organismo. Prendiamo in esame il primo significato di istituzioni ovvero la struttura fondamentale
che regolamenta il diritto e che ha come fine quello di garantire ordine, sicurezza. Studieremo le
norme che regolano la vita della collettività pubblica, della comunità politica, dello Stato. Il diritto è
l’insieme delle norme che regolano e limitano il comportamento umano, infatti, l’ordinamento
giuridico prevede delle sanzioni se si trasgrediscono queste regole. Invece, la violazione di
consuetudini o regole legate alla morale (ad esempio i dieci comandamenti) non comporta sanzioni.
Le regole morali si distinguono da quelle giuridiche per questo motivo. Lo Stato può introdurre nel
suo ordinamento giuridico delle regole di natura morale o religiosa (esempio gli Stati islamici). La
regola è giuridica se l’applicazione coercitiva della regola (la sanzione) è comminata (stabilita) da
soggetti dotati dall’esercizio legittimo del monopolio (soltanto quel soggetto può stabilire,
attraverso procedure, la sanzione) della forza pubblica (che risiede nella collettività politica).
Nel caso delle regole mafiose, le sanzioni sono stabilite dall’esercizio abusivo della forza privata (è
una forza di fatto, non è un’investitura data dallo Stato), ma l’autorità mafiosa fa parte di una
comunità collettiva. Lo Stato attribuisce all’apparato sociale (soggetti come giuristi, polizia,
esercito, Pubblica amministrazione) la funzione precipua (principale, fondamentale o peculiare) di
garantire l’applicazione delle regole di condotta. La forza giuridica rappresenta l’investitura data
dalla comunità politica. Le regole giuridiche sono emanate secondo procedure previste e legittimate
dalla comunità politica stessa. Lo Stato
Lo Stato (la comunità politica statuale) è un concetto polisemico, ha una pluralità di significati.
Secondo la concezione strumentale dello stato, esso è l’insieme degli apparati, delle strutture che
governano una società. La più importante classificazione degli organi statali è quella in base al tipo
di attività che svolgono e si distinguono in organi legislativi (Parlamento), esecutivi (Governo),
giudiziari (magistratura) secondo lo scritto di Montesquieu " L'espirit des lois" se questi tre poteri
sono affidati a tre organi differenti e quindi agiscono separatamente senza condizionare l’uno o
l'altro in maniera radicale c'è democrazia, perché c'è liberta per tutti i cittadini. In Italia i tre poteri
dello stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) sono rappresentati da strutture burocratiche, lo Stato
compie quindi una delega di poteri, attribuisce delle potestà pubbliche a organismi differenti.
Mentre per la concezione dello Stato come comunità, esso è un’organizzazione politica che esercita
la propria sovranità sui soggetti che si trovano sul suo territorio. Gli elementi costitutivi dello
Stato sono il popolo (elemento soggettivo), il territorio (elemento oggettivo) e la sovranità
(elemento strutturale). Se manca uno solo di questi elementi non si può parlare di Stato. Lo Stato
del Vaticano è uno Stato, mentre la comunità religiosa non ha una connotazione territoriale. L’ISIS
non è uno Stato.
Il popolo è costituito dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato. Popolo non è sinonimo di
comunità, che si forma in virtù di una libera determinazione del popolo.
La popolazione è formata dalle persone presenti in un certo momento sul territorio di una Stato,
siano esse cittadini, stranieri o apolidi. La popolazione è calcolata tramite censimento.
La nazione è un concetto politico, filosofico che legittima una struttura statuale. Essa è costituita
dall’insieme di individui accomunati, che condividono l’identità linguistica, culturale, religiosa,
tradizioni e costumi. Esistono Stati multinazionali (Svizzera), stati uninazionali (Italia) e “nazioni
senza Stato” (Nazione Kurda, Kurdistan divisa fra Iran, Turchia, Iraq, Siria e Armenia). Esistono
anche Stati non riconosciuti internazionalmente detti stati fantasma, come ad esempio lo Stato di
Israele.
La cittadinanza si lega al concetto di identità, l’essere cittadino denota un senso di appartenenza a
una realtà più grande, alla comunità politica statuale. Il cittadino condivide con gli altri membri di
questa comunità interessi, obiettivi, valori comuni come benessere, sicurezza, sviluppo. I cittadini
esercitano sia i diritti civili (es. diritto di libera espressione) sia quelli politici (es. diritto di voto).
L'acquisto della cittadinanza italiana può avvenire per nascita, per adozione, per matrimonio o per
naturalizzazione, regolato dalle leggi 91 del 1992. La cittadinanza italiana è uno status che
determina diritti e doveri ed è la condizione del cittadino alla quale l'ordinamento giuridico italiano
riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
-Acquisizione automatica
La cittadinanza si può acquisire automaticamente per:
nascita ("ius sanguinis" o diritto di sangue), in caso di figlio nato da almeno un genitore
italiano;
nascita sul territorio italiano ("ius soli" o diritto di suolo), se i genitori sono ignoti o
apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di
appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio
italiano;
adozione, in caso di minorenne adottato da cittadino italiano.
-Acquisizione su domanda, ius electionis (diritto di scelta), il cittadino manifesta la volontà di far
parte della comunità politica statuale.
La cittadinanza si può acquisire anche su domanda per matrimonio o residenza.
MATRIMONIO
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la
cittadinanza italiana:
se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o
adottati dai coniugi o dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano;
in caso di residenza all'estero, dopo 18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o
adottati da coniugi o dopo 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione
legale).
RESIDENZA
La cittadinanza italiana per residenza è concessa dal Ministero dell'Interno - previa domanda da
presentare alla prefettura - al cittadino straniero residente in Italia in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
nato in Italia e residente legalmente da almeno tre anni;
figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da
almeno tre anni;
maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno cinque
anni, successivi all'adozione;
che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato
italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente autorità
consolare;
comunitario residente legalmente in Italia da almeno quattro anni;
apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;
residente legalmente in Italia da almeno dieci anni.
I cittadini stranieri possono presentare la domanda di cittadinanza italiana, a determinate condizioni,
dopo il periodo di residenza:
quattro anni per i comunitari;
cinque anni per gli apolidi;
dieci anni per gli stranieri.
Secondo l’articolo 22 della Costituzione, il soggetto può perdere la cittadinanza.
Confronto con la Francia (Costituzione francese 1793 articolo 4 Cittadinanza)
Il Trattato di Maastricht del 1992 ha istituito la cittadinanza dell'Unione, che si aggiunge alla
cittadinanza nazionale ma non la sostituisce.
Proposta di legge del 2015: ius culturae, lo straniero che svolge un ciclo di istruzione (che permette
di maturare il processo di identificazione, di integrazione culturale) in Italia può chiedere la
cittadinanza.
Il territorio è il luogo in cui insistono gli interessi preminenti, propri della comunità politica
statuale. Esso connota la vita economica e sociale della comunità politica. È un concetto variegato,
non legato alla geografia, il territorio assume un valore per una comunità politica. Il territorio
determina i confini con altri stati. Le colonie non fanno parte del territorio di uno Stato. Non è lo
spazio in cui si esercita l’autorità dello Stato (l’applicazione delle leggi), perché la legge ha una
pretesa di validità ultraterritoriale.
L’articolo 3 del Codice penale enuncia il principio di territorialità, secondo il quale la legge non
incontra altro limite che il territorio dello Stato, pertanto esplicherà i suoi effetti nei confronti di
tutti coloro che vi si trovano: cittadini, stranieri e apolidi, fatte salve le dovute eccezioni.
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri , si trovano nel territorio
dello Stato , salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico o dal diritto internazionale .
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri si trovano all'estero,
ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Ratio Legis
La norma in esame si occupa di disciplinare l'efficacia personale della legge penale nello spazio. Il
principio base è rappresentato dalla territorialità. A fronte della presenza di una pluralità di
ordinamenti giuridici penali, il territorio viene considerato come l'unico limite che la legge incontra
nell'esplicazione della sua efficacia, alla quale vengono quindi sottoposti tutti coloro che si trovano
nel territorio dello Stato.
Spiegazione dell'art. 3 Codice penale
Il territorio statale rappresenta il limite tendenziale entro il quale va applicata la legge penale
nazionale. Chiunque commette un reato all'interno del territorio italiano sarà punibile in conformità
alla legge penale interna.
Tuttavia, l'interesse alla protezione ordinamentale nei confronti di una determinata offesa ha spinto
il legislatore a prevedere la perseguibilità di soggetti che abbiano commesso reati anche al di fuori
del territorio nazionale. Tali fattispecie, aventi carattere di eccezionalità, devono essere
espressamente previste dalla legge o dal diritto internazionale.
Articolo 4 Codice penale
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi
(1)
coloniali] , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e
gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [quello delle
(1)
colonie] e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani
sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo
il diritto internazionale , a una legge territoriale straniera.
Note
(1) Attraverso l'art. 23 del Trattato di pace, ratificato nel 1947, l'Italia ha rinunciato ad ogni diritto
e titolo sui suoi possedimenti in Africa, mentre il 1 luglio 1960 è venuta a cessare
l'Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia.
Ratio Legis
La norma fornisce le definizioni necessarie per comprendere la disciplina relativa all'efficacia
spaziale della legge penale, facendo chiarezza in merito alle definizioni di cittadino e territorio,
relativamente alla disciplina penale. Tale articolo precisa che sono da considerare “cittadini italiani”
e quindi sottoposti anche alla giurisdizione italiana sia i cittadini, sia gli appartenenti per origine
o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, sia gli apolidi residenti nel territorio
dello Stato.
Il territorio comprende la terraferma, il mare territoriale, il sottosuolo, lo spazio aereo, il territorio
mobile. La terraferma comprende tutte le acque che vi scorrono. Esempio: laghi, torrenti, fiumi,
canali, mari interni. I confini di uno Stato separano lo Stato stesso da quelli limitrofi. Essi possono
essere confini naturali (rappresentati da elementi geografici, come un fiume, una catena montuosa,
un lago), confini artificiali (o convenzionali), fissati tramite leggi, trattati, consuetudini
internazionali o accordi tra gli Stati confinanti (esempio dighe, Muro di Berlino).
Il mare territoriale comprende le acque territoriali, una striscia di mare che bagna le coste dello
Stato. L’estensione delle acque territoriali varia a seconda degli Stati. In Italia, il limite delle acque
territoriali è di 12 miglia dalla linea costiera e dalle linee rette che uniscono i promontori, che
corrispondono a circa 22.000 metri dalla costa, questa distanza è calcolata sulla base della gittata
dei cannoni, ovvero la capacità dello stato di difendere i propri confini. Al di là delle acque
territoriali vi sono le acque internazionali in cui non viene esercitata la sovranità da parte di
nessuno Stato.
Per sottosuolo si intende lo spazio che si trova al di sotto della terraferma o delle acque
continentali. Il sottosuolo può assumere particolare importanza, per lo Stato, in quanto può essere
ricco di risorse minerarie o petrolifere che esso può sfruttare. La sovranità dello Stato si estende
fino alle profondità che possono essere difese e concretamente sfruttate dal punto di vista
economico. Quindi, si applica il concetto di territorialità, tuttavia in caso di interessi convergenti
l’interesse preminente alla sicurezza della comunità prevale sulla territorialità (esempio aereo, bene
mobile, che precipita).
L'atmosfera terrestre che si trova al di sopra della terraferma e delle acque continentali fa parte del
territorio dello Stato: qui si estende lo spazio aereo. Uno Stato, poiché esercita la sua autorità su
tale spazio, può impedire che gli aerei di un altro Stato vi circolino.
Al di là dell'atmosfera terrestre, invece, inizia lo spazio cosmico che non appartiene ad alcuno
Stato.
Fanno parte del territorio statale anche gli elementi che compongono il territorio mobile, come le
navi mercantili che navigano nelle acque internazionali e gli aerei civili che sorvolano territori
non soggetti alla sovranità nazionale di nessuno Stato. Esempio: se, su una nave mercantile
italiana che naviga nelle acque internazionali, viene commesso un delitto, si applicano le norme
giuridiche italiane. Se, invece, il delitto è commesso entro le acque territoriali Australiane, si
applicano le norme giuridiche dell'Australia. Un discorso diverso va fatto, invece, per le navi da
guerra e per gli aeromobili militari: essi si considerano parte del territorio nazionale anche quando
si trovano nelle acque territoriali di un altro Stato o quando sorvolano un territorio straniero. A
bordo di essi si applicano le norme dello Stato a cui appartengono, ovunque essi si trovino.
Esempio: se, su una nave militare italiana viene commesso un delitto, si applicano, in ogni caso, le
norme giuridiche italiane a prescindere dal luogo in cui la nave si trovi. Per questa ragione, si parla
di territorio flottante o fluttuante dello Stato, per indicare le navi e gli aerei militari, le navi
mercantili e gli aerei civili quando si trovano nelle acque internazionali o sorvolano lo spazio aereo
che non sovrasta alcuno Stato.
Extraterritoriale è, invece, qualcosa che pur trovandosi sopra il territorio di uno Stato, va a
formare il territorio di un altro Stato. Esempio: le navi da guerra italiane che si trovano nelle acque
territoriali di un altro Stato.
Le sedi diplomatiche godono dell'immunità territoriale. Questo significa che, pur trovandosi nel
territorio di uno Stato, appartengono ad un altro Stato. Esempio: l'ambasciata italiana in USA fa
parte del territorio italiano e non di quello statunitense. Il personale diplomatico che lavora presso
uno Stato estero, come consoli e ambasciatori, svolgono le proprie mansioni in piena autonomia.
Quando all’estero sono presenti ambasciate e/o corpi diplomatici, questi vengono considerati
territorio italiano, e servono nel caso in cui un italiano si trovi in difficoltà (es. se perde i
documenti). Nelle ambasciate non è consentito l'ingresso delle forze dell'ordine del paese che le
ospita, a meno che ciò non sia autorizzato dal responsabile della sede diplomatica.
Per sovranità si intende il potere che ha lo Stato di darsi un’organizzazione politica autonoma. La
sovranità si esercita manifestando i tre poteri statali:
Potere legislativo, ossia il potere di fare le leggi, in capo al Parlamento;
o Potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi, affidate al Governo;
o Potere giudiziario, ossia il potere di punire chi non rispetta le leggi, affidato alla
o Magistratura.
Sovranità deriva da sovrano, re, colui che non riconosce un soggetto superiore a se stesso, esso si
trova sopra agli altri. Superiorem non recognoscens, l’espressione è utilizzata in diritto
costituzionale per indicare i supremi organi dello Stato che, posti in posizione di indipendenza e
parità tra di loro, non sono sottoposti ad alcun potere superiore. La sovranità ha due
dimensioni:esterna e interna. La sovranità esterna (internazionale) riguarda i rapporti dello Stato
con gli altri Stati o organismi internazionali e si sostanzia nell’effettiva e concreta autonomia che
ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede di affermare la propria esistenza, anche
contro la
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