Istituzioni di diritto pubblico
Approfondimento concetto di popolo
Cittadinanza e criteri adottati dai singoli Stati, in modo specifico dallo Stato Italiano; Estradizione, trattamento riservato ai rifugiati politici; Applicazione della legge a determinati enti.
Come sappiamo, l'ordinamento statale è costituito da 3 elementi fondamentali:
- Popolo
- Territorio
- Governo
Il popolo non è altro che un gruppo di soggetti appartenenti allo stato. Il legame che unisce individuo e stato è un legame esclusivamente giuridico. Il concetto di popolo si differenzia dal concetto di nazione che si riferisce a un gruppo di individui che vengono accomunati dalla loro etnia. Nel corso della storia si sono avuti stati plurinazionali. Può verificarsi, per assurdo, che la sottoposizione di un gruppo di soggetti a un ordinamento statale porti alla nascita di un’unica comunità nazionale. Ciascun ordinamento statale stabilisce quali criteri debbano essere soddisfatti per godere della cittadinanza. Il concetto di cittadinanza non è elaborato né gestito dall’ordinamento internazionale.
Particolare è il caso del Brasile, dove, con un decreto del 1889 veniva attribuita la cittadinanza a chiunque avesse un’abitazione all’interno del territorio dello stato, senza alcuna dichiarazione di consenso. Particolare è pure il caso della Città del Vaticano, dove viene data la cittadinanza a coloro che prestano servizio lavorativo alle dipendenze della Santa Sede. Tuttavia, è importante precisare che questo ordinamento statale è un ordinamento strumentale, poiché è stato creato con l’unico scopo di garantire l’indipendenza politica della Santa Sede.
Dobbiamo precisare comunque che esistono alcuni stati che temporaneamente non hanno una loro legge che regolamenti l’attribuzione della cittadinanza. Kelsen disse che anche nel caso in cui manca una legge in materia, è sempre possibile, mediante alcuni criteri, stabilire chi debba o non debba usufruire della cittadinanza. In alcune nazioni possiamo trovare anche diversi tipi di cittadinanza: tra questi ricordiamo l’Italia dove, fino all’abrogazione del 1912, veniva riconosciuta la cosiddetta “piccola cittadinanza” che comportava il godimento di alcuni diritti che spettavano ai cittadini della nazione.
All’interno delle singole nazioni vi sono delle leggi che riguardano esclusivamente i cittadini, e leggi che riguardano tutti; di seguito alcuni esempi:
- L’Art. 16 stabilisce che i cittadini italiani possano entrare ed uscire dalla nazione liberamente.
- L’Art. 17 stabilisce che i cittadini italiani possono riunirsi liberamente a condizione che non vi siano limitazioni.