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La Costituzione italiana
La Costituzione è la legge fondamentale del paese che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, ne stabilisce l'organizzazione politica. In relazione all'oggetto della disciplina costituzionale, la Costituzione si richiama spesso a quanto si trova scritto in una storica Carta dei Diritti, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. La Costituzione contiene:
- La disciplina della distribuzione del potere tra gli organi dell'apparato organizzativo dello Stato;
- La disciplina dei rapporti tra quest'apparato e la società civile o, come anche si dice, del rapporto tra autorità e libertà.
In relazione al sistema delle fonti normative, la Costituzione si presenta come un insieme di regole che si pongono come legge fondamentale di una comunità sociale cui si riconosce un carattere di stabilità e per questo è al vertice della scala gerarchica sulla quale
si collocano le varie fontinormative. la volontà di una determinata comunità di fissare una serieIn essa si esprimedi principi e di regole condivisi, in grado di fungere da cornice stabile allosviluppo spesso conflittuale dei rapporti sociali. I VARI TIPI DI COSTITUZIONE: Costituzione votata e Costituzione concessa:- la prima èfrutto della decisione di appositi organi collegiali rappresentativi delcorpo sociale; la seconda è frutto di una decisione unilaterale di unsovrano o di un altro organo dominante. Costituzione scritta e Costituzione consuetudinaria:- laprima riunisce in un unico testo scritto i principi e le regolefondamentali del sistema di relazioni istituzionali e sociali che intenderegolare; la seconda è composta prevalentemente da principi e regolein gran parte nati e consolidatisi grazie a prassi e consuetudini che sisono mantenute nel tempo, ma in parte anche da atti legislativi. Costituzione breve e Costituzione lunga:- la prima si limitaadisciplina di carattere generale è una disciplina che comprende principi e regole specifiche. La seconda disciplina è invece più articolata ed analitica, in cui i principi generali trovano già un loro primo svolgimento. La Costituzione flessibile è suscettibile di essere modificata o comunque disattesa da un'altra fonte normativa, a partire dalla legge, senza prevedere alcun meccanismo giuridico che assicuri la supremazia nell'ambito del sistema delle fonti. La Costituzione rigida, invece, prevede procedimenti speciali e aggravati per la sua modifica (procedimenti di revisione costituzionale) e sistemi di controllo della conformità delle leggi rispetto alla costituzione (sistemi di giustizia costituzionali). La Costituzione elastica si riferisce alla relativa adattabilità di determinate disposizioni costituzionali al mutamento di situazioni di fatto che possono verificarsi nel tempo.caratteristicadel genere è spesso voluta per rendere adattabile una costituzione almutamento della realtà sociale e politica. Costituzione procedurale e Costituzione- programmatica: la prima si limita a regolare l'esercizio dei poteripubblici e i modi di produzione del diritto; la seconda si arricchisce conla previsione di disposizioni che intendono orientare l'azione deipubblici poteri in funzione del raggiungimento di determinate finalitàdi carattere generale. LE ESPERIENZE COSTITUZIONALI passaggio da unLe due grandi esperienze costituzionali che segnano ilregime ad un altro e determinano una profonda cesura tra un prima eun dopo, sono l'esperienza costituzionale americana e quella francese.entrambe costituzioni votate da assemblee rappresentative nell'esercizioSonodi un potere sino ad allora sconosciuto e diverso dai tre tradizionali poteri delloStato, il potere costituente, che non incontra limiti di sorta e che affida laformalizzazionedel nuovo sistema alle disposizioni costituzionali che assumono la veste di poteri costituiti. Questa è una tappa fondamentale del costituzionalismo moderno perché ribalta l'idea di un potere statuale come quello del sovrano, autorizzato ad esercitarlo in virtù di una legittimazione di origine trascendente. Il potere costituente e la costituzione hanno rappresentato la via per arginare e opporsi all'arbitrio che caratterizzava l'esercizio del potere durante lo stato assoluto. Ma, perché questa funzione di garanzia possa davvero realizzarsi, era necessario che la costituzione fosse messa al riparo dai possibili attentati, in particolare dal potere legislativo. a) L'esperienza americana: Venne introdotto per la prima volta negli Stati Uniti, pochi anni dopo l'entrata in vigore della costituzione del 1787, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi. La costituzione americana prevedeva un procedimento speciale.eparticolarmente aggravato per poter procedere a modifiche del testocostituzionale e prevedeva anche una disposizione che rappresentava l’indicesicuro dell’intenzione dei costituenti di assicurare stabilità ai principi e alleregole. Però, non individuava espressamente alcun rimedio nei confronti deglieventuali abusi del legislatore a danno della costituzione.
il judicial review of legislation,Nasce così caratterizzato dal principio dellostare decisis (le decisioni in punto di incostituzionalità di una legge presa daun giudice vincola la decisione di un altro giudice che affronta successivamentela stessa questione; un vincolo che è tanto più forte quanto di livello piùelevato è il giudice che ha dato luogo al precedente. La decisione adottata alriguardo dalla corte suprema ha dunque valore vincolante per tutti i giudiciamericani, mentre solo la Corte suprema, potrà modificare la propriagiurisprudenza.
b)
potere legislativo. Questo ha comportato una maggiore difficoltà nel garantire i diritti fondamentali dei cittadini e nel limitare l'arbitrio del potere politico. Inoltre, la tradizione giuridica continentale europea ha sempre dato grande importanza al principio della separazione dei poteri, con un'attenzione particolare al ruolo del potere giudiziario. Ciò ha portato alla creazione di sistemi di giustizia costituzionale, che hanno il compito di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione e di tutelare i diritti dei cittadini. Questi sistemi sono stati introdotti solo successivamente, a partire dal XX secolo, e hanno contribuito a rendere le costituzioni europee più rigide e garantiste. In conclusione, l'esperienza francese e europea in generale ha portato alla creazione di costituzioni rigide e garantite da sistemi di giustizia costituzionale, ma ciò è avvenuto solo dopo un lungo periodo di tempo e a causa di specifiche ragioni storiche e culturali.legislatore.c) Il costituzionalismo europeo del XIX e XX secolo La situazione comincia a mutare a causa delle profonde trasformazioni che si vanno producendo nello Stato liberale: l'introduzione del principio del suffragio universale, la nascita dei primi sindacati e dei partiti di massa, la sempre più larga partecipazione alle decisioni politiche di ampi strati sociali. Tutto ciò porta all'affermarsi di una tendenza a riformare molte delle allora vigenti Carte costituzionali nella direzione di un assetto più razionale della divisione dei poteri, di una più rilevante considerazione del principio autonomistico e di una rigorosa e solida tutela dei diritti. Questi mutamenti si accentuano soprattutto al termine del primo conflitto mondiale ma, solo al termine del secondo conflitto mondiale, il tema della rigidità della costituzione e dei modi per garantirla torna al centro del dibattito politico e istituzionale. Infatti, i totalitarismi spingono lamaggioranza dei costituenti europei adedificare le nuove costituzioni democratiche su due pilastri fondamentali: inviolabilità dei diritti dell'uomo e la scelta a favore di costituzioni rigide, in grado di assicurare stabilità attraverso non solo l'introduzione di speciali procedimenti di revisione costituzionale, ma anche soprattutto attraverso l'introduzione di sistemi di giustizia costituzionale. La COSTITUZIONE ITALIANA (e le Costituzioni moderne) è una Costituzione VOTATA: un testo deliberato da un organo collegiale rappresentativo del corpo sociale: L'ASSEMBLEA COSTITUENTE. È una costituzione SCRITTA: un testo scritto che contiene i principi e le regole fondamentali del sistema di relazioni istituzionali e sociali. È una costituzione LUNGA, che contiene anche norme di diretta applicazione. È una costituzione RIGIDA: si può modificare o integrare tramite un procedimento aggravato, la legge direvisione costituzionale. È una costituzione PROGRAMMATICA, che si propone di fungere da cornice e guida all'esercizio dei poteri costituiti. È una costituzione che disciplina la struttura e le funzioni degli organi di vertice degli apparati pubblici, le loro reciproche relazioni e le relazioni che si intrattengono con gli organi espressione dell'autonomia locale. Disciplina la tutela dei diritti fondamentali dei singoli e dei gruppi sociali, i modi di produzione delle norme giuridiche. La costituzione trova nella decisione costituente la sua legittimazione, mentre le altre fonti ad essa subordinate trovano la loro legittimazione nella Costituzione. La Costituzione contiene disposizioni di principio e disposizioni direttamente precettive. A tutte le disposizioni costituzionali è riconosciuta la stessa valenza giuridica, con la differenza che mentre le disposizioni precettive (regole) possono trovare diretta applicazione, le disposizioni di principio(principi) impongono un obbligo di implementazione del loro contenuto.
Razionalizzazione della forma di governo parlamentare: viene spostato il cuore del centro direzionale. Rapporto di fiducia Governo-Parlamento (articolo 94: la fiducia).
Forma di Stato sociale e istituzionale.
CARATTERISTICHE GENERALI (poi approfondite)
Apertura all'ordinamento internazionale (apertura universalistica) e affermazione del principio pacifista: la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali viene rifiutata.
Costituzione come compromesso tra le correnti ideologiche presenti in Assemblea costituente (cattolica, marxista, laico-liberale).
Introduzione di un sistema di giustizia costituzionale.
Principio della sovranità popolare: rapporto tra gli organi costituzionali e il popolo.
Introduzione dei valori personali.