vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SICUREZZA SUL LAVORO
Prima DPR 547/55.
Legge 626/94: legge più moderna sulla sicurezza sul lavoro in Italia, introdotta per abrogare
le leggi precedenti e per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Novità: Servizio di Prevenzione e Protezione (figura dell’RSPP) e il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che serve da tramite tra lavoratori e datore di lavoro.
Rispetto al DPR 547/55, il datore di lavoro con la 626/94 diventa responsabile del processo di
miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro, per questo viene obbligato a redigere un
Documento di Valutazione dei Rischi.
Diventa però necessario:
- creare un testo unico sulla sicurezza sul lavoro per uniformare le leggi,
- estendere la 626/94 a tutti i lavoratori sia autonomi che dipendenti,
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio,
- introdurre l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento,
- rafforzare gli organi ispettivi.
La malattia professionale è riconosciuta come patologia contratta sul luogo di lavoro a cui fa
fronte l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)
In ogni azienda c’è un sistema di prevenzione/protezione dei lavoratori -> bisogna investire
sulla prevenzione per spendere di meno nelle successive cure.
Se il lavoratore beneficia del lavoro che sta espletando perché vengono garantite la sua salute
e la sua sicurezza, ne beneficerà anche l’azienda in quanto il lavoratore sarà incentivato a
lavorare di più e con maggior motivazione che darà quindi risultati migliori e maggior introiti
all’azienda per cui lavora.
Il management aziendale infatti si ispira a 3 principi:
1) Leadership forte e visibile; 2) coinvolgimento del lavoratore con partecipazione attiva e
condivisione obiettivi; 3) monitoraggio – valutazione – riesame costanti.
Decreto legislativo 81/08: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In sostituzione alla legge 626/94, si va a unificare in un unico testo gli articoli.
Il testo unico contiene 306 articoli e 52 allegati, con i quali prende in esame tutte le realtà
lavorative e per ognuna di queste fornisce un orientamento.
“[…] uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con riguardo alle
ART. 1:
differenze di genere, di età, alla condizione delle lavoratrici (gravidanza) e dei lavoratori
immigrati”. Questo articolo tutela infatti la gravidanza, la paternità, la congeda parentale, i
disabili, gli immigrati, e tutti i lavoratori.
ART. 2: vengono definite le figure che devono essere obbligatoriamente presenti in azienda:
Lavoratore: persona che svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere (ex. Tirocinio)
Datore di lavoro: titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva. Ha la responsabilità di garantire il servizio di
prevenzione e protezione.
Azienda: complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali, attua direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto: persona che sovrintende alle attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Medico competente: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi e della sorveglianza sanitaria.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali.
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori.
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di primo soccorso e prevenzione incendi.
Il testo unico è orientato a prevenire i rischi per l’azienda. Per questo motivo ha istituito nuove
figure e nuovi rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.
“[…] programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di
ART. 11 comma 3:
salute e sicurezza sul lavoro”.
“[…] progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o
- comma 3bis:
organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro ” -> questo decreto
interviene in materia di prevenzione e protezione che è in continua evoluzione. È
fondamentale che l’ambiente in cui si lavora sia sicuro, che si lavori con scelte di
comportamento certe e che i lavoratori siano soggetti sicuri dopo essere stati sottoposti ad
accertamenti medico-aziendali.
“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
ART. 13 comma 1:
sicurezza è svolta dall’Azienda Sanitaria Locale, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal
Ministero dello sviluppo economico” La potestà legislativa
(di cui si rimanda all’articolo 117 comma 3 della Costituzione Italiana: “
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione ”. Lo stato italiano
riconosce l’esercizio di potestà legislativa delle regioni, le quali possono legiferare in materia
e in attività promozionale di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le leggi sono in vigore per
60 giorni, se non accettate dalle camere, decadono.)
“L’importo delle somme che l’ASL ammette di pagare, integra l’apposito capitolo
- comma 6:
regionale per finanziare l’attività di prevenzione dei luoghi di lavoro, svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL”.
Se vi sono anomalie entrano in gioco ispettori e controllori del dipartimento e i NAS (Nuclei
Antisofisticazione e Sanità) dei Carabinieri il cui compito in ambito sanitario sono le ispezioni
fatte in uno o più settori su tutto il territorio nazionale quali ospedali, case di cura private,
strutture per anziani, verifiche in materia di legittimo esercizio e ispezioni presso industrie
farmaceutiche.
Nel momento in cui si certifica un’anomalia sono previste sanzioni di tipo
amministrativo/pecuniario che possono portare all’interruzione dell’attività fino a quando non
viene eliminata la causa che provoca danni.
“La delega di funzioni del datore di lavoro, ove non espressamente
ART. 16 comma 1:
esclusa, è ammessa con dei limiti e condizioni: a) che sia con atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti; c) che
attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; d) che attribuisca
al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto ”.
“Alla delega deve esserci data adeguata e tempestiva pubblicità
- comma 2: ” (è un atto
pubblico trasparente).
“La delega di funzioni non esclude dall’obbligo di vigilanza in capo al datore di
- comma 3:
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato ”
“il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro,
- comma 3bis:
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
delegante.”
ART. 30 comma 4: il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità.
Il delegato risponde al mancato adempimento, ma il datore non è esente e risponde
anch’esso. Se il delegato non risponde tempestivamente il datore di lavoro è tenuto ad
intervenire con la revoca del delegato.
“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) valutazione di tutti i
ART. 17:
rischi con la conseguente elaborazione del documento prevista dall’ART. 28; b) la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ”.
ART. 28: il datore di lavoro deve scrivere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa. Soprattutto nelle aziende sanitarie: deve esserci un continuo
monitoraggio al fine di essere consapevoli del rischio ed intervenire tempestivamente.
Attribuire una delega significa che il datore di lavoro deve fornire al soggetto delegato tutti gli
strumenti tecnico-scientifici che sono utili per assolvere a quella funzione.
Per la delega non si richiede il consenso del delegato, il quale non può né rifiutare né restare
inerte, tant’è che è previsto il potere sostitutivo del delegante in caso di inerzia del delegato.
Diritti del delegato:
a) Confrontarsi con i lavoratori; b) accesso a tutte le realtà produttive in qualsiasi momento; c)
accesso a tutta la documentazione aziendale sulla materia di rischio del lavoro e contrazione
di malattia professionale.
Fonti normative nazionali che regolamentano il rapporto contrattuale ed extra-contrattuale tra
datore di lavoro e lavoratore:
Art. 32 Costituzione: Tutela della salute
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
Art. 41 comma 2 Costituzione:
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”. “L’imprenditore è tenuto ad adottare le misure che sono necessarie a
Art. 2087 Codice Civile:
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ” -> il compito del
datore di lavoro è tutelare la dignità, la libertà, la sicurezza dei lavoratori.
“Il debitore che non segue esattamente la prestazione dovuta è
Art. 1218 Codice Civile:
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il rita