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DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO DEL LAVORO

Diritto: insieme delle norme che regolamentano i comportamenti degli individui all’interno di

una società civile.

Norma giuridica: è una regola generale ed astratta emanata dallo stato per disciplinare

l’organizzazione della vita della collettività.

La norma serve a definire i comportamenti degli individui che vivono in quella determinata

società.

[Se non si rispetta una norma, quindi la libertà di una persona, andando a lederla nella sfera

risarcimento danni

giuridico-patrimoniale, è tenuto secondo l’art. 2043 del Codice Civile al “ ”.

Vedi pag. 8]

Ordinamento giuridico: complesso di norme che disciplinano una determinata

istituzione/attività.

Chi lo compone? Popolo= insieme di persone legate fra loro da elementi comuni.

Territorio= area geografica sulla quale il popolo vive

Stato= entità giuridica che governa ed esercita potere sovrano su un

determinato territorio e di soggetti ad esso appartenenti.

Ogni stato si differenzia in base alle diverse forme di governo che ognuno sceglie di assumere

nel governare il popolo. Esse variano in base alla storia del popolo e delle dinamiche

internazionali del periodo storico.

Costituzione: Carta che tutela i diritti personali, il diritto alla libertà personale.

1) Magna Carta Libertatum: 1200 Inghilterra

2) Codici Napoleonici: 1800 Francia

3) Statuto Albertino: 1848 Italia. Carta costituzionale concessa dal sovrano Carlo

Alberto al popolo.

In quanto costituzione, essa era una carta talmente flessibile, che poteva essere

modificata o integrata con leggi. Questa flessibilità ha permesso al capo del governo di

poter affermarsi come primus inter partes e decidere delle sorti dell’Italia, facendo

approvare ad esempio le leggi razziali.

Serviva infatti una carta che blindasse lo stato democratico in Italia dopo il secondo

conflitto mondiale. Si arriva quindi alla formulazione della:

4) Costituzione Italiana: 1° gennaio 1948.

- scritta, di natura tecnico-esplicativa e non politica;

- rigida: con l’articolo 138 si afferma che essa è “immodificabile”. Alle norme

costituzionali è assegnata un’efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie. Le leggi

ordinarie se in contrasto con un articolo costituzionale sono illegittime e devono essere

sottoposte ad un controllo di costituzionalità da parte di un apposito organo, la Corte

Costituzionale, che ha il compito di dichiararne l’invalidità;

- lunga: non si limita a disciplinare la materia costituzionale, ma contempla tutte le

realtà del vivere civile e i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali della

persona, partendo dall’individuo fino alla collettività;

- votata

- compromissoria: collaborazione di tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto

mondiale;

- laica;

- democratica: fu redatta e approvata dai rappresentanti della collettività, eletti

liberamente dal popolo (non fu dunque una concessione da parte di un sovrano come

nel caso di Carlo Alberto del Regno di Sardegna con lo Statuo Albertino). È dato

particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici. Il popolo è il

primo organo costituzionale;

- programmatica: perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il

compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò ispirando l’attività

dei pubblici poteri: legislativo (parlamento), esecutivo (governo), giudiziario

(magistratura), attraverso provvedimenti non contrastanti con le disposizioni

costituzionali, per mantenere l’equilibrio dello Stato

Fonti del diritto:

1) COSTITUZIONE ITALIANA + LEGGI COSTITUZIONALI= tutela della salute come diritto

fondamentale di tutti gli individui.

2) CODICE CIVILE= regolamenta diritti e doveri e rapporti giuridico-patrimoniali tra privati,

studia i contratti redatti scritti e non scritti, testamenti ecc…

3) CODICE PENALE= insieme di norme giuridiche attraverso cui lo stato proibisce

determinati comportamenti umani considerati illeciti, mediante la minaccia di una

sanzione.

4) Altri codici di trattazione a materia specifica (es. privacy, diritto comunitario ecc…)

5) USI e CONSUETIDINI, REGOLAMENTI e DIRETTIVE.

Struttura: la costituzione è composta da 139 articoli, più 18 disposizioni transitorie e finali,

suddivisi in quattro sezioni:

Principi fondamentali

 (articoli 1-12)

Parte prima: “diritti e doveri dei cittadini”

 (articoli 13-54)

Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica”

 (articoli 55-139)

Disposizioni transitorie e finali

 (disposizioni I-XVIII)

Ordinamento dello stato:

PARLAMENTO: potere legislativo. Suddiviso in due sezioni: “Parlamento” e “formazione di

leggi”.

La costituzione ha previsto per il parlamento una forma bicamerale, ossia è costituito da due

camere: “Camera dei Deputati” e il “Senato della Repubblica”.

La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto ed è costituita da 630

deputati. Sono eleggibili tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni di età.

Il senato della repubblica è eletto a base regionale e il numero dei senatori elettivi viene

fissato a 315. Sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. Nel senato

siedono anche i cittadini “Senatori a vita”, ossia cittadini che pur non essendo eletti, ne

appartengono perché ex Presidenti della Repubblica o per altissimi meriti in ambito sociale,

scientifico, artistico o letterario. Sono nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica

in carica e non possono essere più di cinque.

La camera dei deputati approva la legge, mentre il senato ha il ruolo di “riflessione”,

deliberando su queste.

Entrambe le camere rimangono in carica per 5 anni: “legislatura”, ma può durare anche meno

su decisione del Presidente della Repubblica che può “sciogliere le camere”. Al termine della

legislatura, il Presidente stesso indice le elezioni, che dovranno avere luogo entro 70 giorni.

Le sedute sono pubbliche. Ogni cittadino può recarsi a Palazzo Montecitorio (per la Camera) e

a Palazzo Madama (per il Senato).

L’articolo 68 prevede l’insindacabilità e l’immunità parlamentare: essi non possono essere

chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati. Se autorità giudiziaria intende

procedere ad atti coercitivi nei confronti dei membri del Parlamento, deve fare una richiesta

che deve essere approvata dalla Camera cui il parlamentare appartiene.

La legge approvata viene promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese

dall’approvazione, ma esso può, con un messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova

deliberazione. In sede abrogativa, totale o parziale, il popolo sovrano ha a disposizione lo

strumento del referendum. Il referendum è approvato solo se partecipa alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti.

[POTERE LEGISLATIVO: potere di approvare le leggi. Gestito dal Parlamento o da un’assemblea

legislativa (ad eccezione per le regioni a statuto speciale). Le leggi prima di essere approvate devono

essere discusse da tutti i partiti.]

PRESINDENTE DELLA REPUBBLICA: Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle camere; indice elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima

riunione; autorizza la presentazione alle camera dei disegni di legge di iniziativa del governo;

promulga le leggi ed emana i decreti legge e i regolamenti; indice il referendum popolare;

nomina i funzionari dello stato; ha il comando delle forze armate e il consiglio supremo di

difesa; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; presiede il consiglio superiore della

magistratura, e può concedere grazia e commutare le pene; conferisce le onorificenze della

Repubblica.

Il presidente della Repubblica deve avere cittadinanza italiana, compiuto 50 anni di età e

godere dei diritti civili e politici. Viene eletto a scrutinio segreto dal Parlamento, integrato con i

rappresentanti delle Regioni. La carica ha durata di sette anni, ma può cessare prima per

morte, impedimento, dimissione, decadenza per perdita di uno dei principi di eleggibilità o

destituzione (per reati di alto tradimento o attentato alla costituzione).

Il presidente nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i Ministri. Può

procedere allo scioglimento delle camere.

GOVERNO: Potere esecutivo. Suddiviso in tre sezioni: “Consiglio dei Ministri”, “la Pubblica

Amministrazione”, “gli organi ausialiari”.

Consiglio dei Ministri: organo collegiale che costituisce il Governo della Repubblica; è

composto dal Presidente del consiglio dei ministri e dai ministri. I ministri sono scelti dal

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Il governo trae la sua legittimazione dalla “fiducia parlamentare” che è imprescindibile. La

fiducia può essere revocata in qualsiasi momento, anche da una sola camera.

Il governo rimane in carica finché non si dimette, o per scelta spontanea o perché costretto

per mancanza di fiducia di almeno una camera.

[POTERE ESECUTIVO: potere di approvare le leggi. Far rispettare l’ordine e le leggi con la gestione di:

forze dell’ordine, istituti penitenziari, pubblica amministrazione e servizi pubblici. Gestito dal Presidente

del Consiglio dei Ministri (comunemente “Premier”.]

MAGISTRATURA: Potere giudiziario. Suddiviso in due sezioni “ordinamento giurisdizionale” e

“norme sulla giurisdizione”.

Il consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei

confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. La

Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. I tribunali militari, in

tempo di guerra hanno giurisdizione stabilita dalla legge, in tempi di pace hanno giurisdizione

solo nei reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

La Costituzione prevede garanzie a favore dell’indipendenza dei giudici, infatti la magistratura

è autonoma.

È un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il consiglio superiore è presieduto

dal Presidente della Repubblica (insieme al procuratore generale della Corte di cassazione); gli

altri componenti vengono eletti (professori universitari di materie giuridiche e avocati con 15

anni di esercizio) e rimangono in carica per quattro anni. Essi, finché sono in carica, non posso

essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

[ POTERE GIUDIZIARIO: potere che permette di risolvere questioni civili, penali, e amministrative,

applicando pene o sanzioni a chi non rispetta le leggi. Gestito dalla magistratura (gruppo di giudici e

magistrati (tribunali).]

Differenza DECRETO LEGGE e DECRETO LEGISLATIVO:

Decreto legge: emanato dal Governo e divulgato con un decreto dal Presidente della

Repubblica. Deve essere presentato alle due camere il giorno stesso della sua pubblicazione.

Solo in caso di necessità e urgenza (es. calamità naturali) per cui non è possibile aspettare i

tempi delle procedure legislative ordinarie. Viene convertito in legge dal Parlamento entro 60

giorni, altrimenti perde di efficacia, anche retroattiva (se il parlamento non approva, decade la

legge e decadono anche gli effetti prodotti dall’origine). Nei 60 giorni di attesa di

approvazione ha comunque stesso valore della legge. Il governo emana il decreto sotto la sua

responsabilità, con responsabilità civile, penale, amministrativa e politica del Consiglio dei

Ministri.

Decreto legislativo: il Parlamento delega al Governo il compito di legiferare su alcune materia

di natura tecnica ed organizzativa, determinando principi e criteri direttivi per tempo limitato

e per oggetti definiti. Viene approvato dal Consiglio dei Ministri ed è divulgato dal Presidente

della Repubblica. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. La responsabilità è del

Governo.

Articolo 32 Costituzione

Comma 1: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Salute= bene primario e diritto assoluto di tutti i cittadini.

Stato Assistenziale in politica sanitaria. Dipartimento della prevenzione e della protezione=

dipartimento che ha come scopo la tutela del diritto alla salute, secondo continuità

assistenziale e non elargisce a tutti i costi secondo l’invalidità data dalla legge 104.

Si concretizza con:

CASSA MUTUA 1943. Non ha funzionato perché: secondo l’art. 32 la tutela della salute deve

Tutti i cittadini

avvenire gratuitamente, con principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 “

hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge […]. È compito della Repubblica

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e

l’uguaglianza”.). La cassa mutua non garantiva questo diritto poiché riportava evidenti

disparità di trattamento tra lavoratori e disoccupati o sottoccupati, poiché impegni di spesa e

servizi diversi divisi per categorie lavorative (simile al sistema sanitario americano).

1978 Dichiarazione di Alma Ata, l’Organizzazione Mondiale della Sanità pose l’assistenza

sanitaria primaria al centro dell’organizzazione.

In Italia, con la legge 833 del 23/12/1978: Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Sistema Sanitario Nazionale lg. 833/1978: globalità dell’assistenza. Diagnosi e cura della

malattia, ma anche prevenzione e riabilitazione: approccio olistico (totalità). Secondo l’OMS

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice

assenza di malattia”. Scopo: rapporti tra stato, regioni e unità sanitarie locali (USL), impegno

di spesa da parte dello stato, abolendo le differenze tra nord e sud Italia. Non ha funzionato

perché: economicamente insostenibile. RIFORMA

502/1993, 517/1993, 229/1999 -> prendendo in considerazione il modello privatistico delle

imprese -> aziendalizzazione del SN.

D. Lgs 52/1992: rivoluziona l’assetto organizzativo della sanità italiana. Si parla di AZIENDA

SANITARIA LOCALE (ASL)= le ASL fanno parte del servizio sanitario nazionale; sono aziende

con personalità giuridica pubblica, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica,

amministrativa, patrimoniale e contabile. Ciascuna ASL è organizzata in strutture tecnico-

funzionali: complesso ospedaliero, distretto ospedaliero, distretto sanitario, dipartimenti.

PROCESSO AZIENDALIZZAZIONE: da un lato vi è lo stato che deve farsi carico, dall’altro vi

è il privato; l’assistenza territoriale si evince dai LEA ed è formata da distretti e dipartimenti;

si passa al concetto di bilancio (positivo/negativo) e di profitto.

Equilibrio tra ciò che l’aziendalizzazione e la politica sanitaria impone. Codice Civile per il

bilancio: conto economico, nota integrativa al conto come spiegazione delle voci di bilancio,

stato patrimoniale (mobili ed immobili dell’azienda).

(beni mobili: ammortamento annuo e scala il prezzo/valore; beni immobili: non scatta

ammortamento annuo, a meno che non scala anche il mercato. Ogni apparecchiatura ha uno

stato di invecchiamento in base al grado di vita dell’oggetto (come e quanto viene utilizzato,

la manutenzione).

Legge 502: PIANI DI RIENTRO e metodo per poter assicurare la salute: sistema di tassazione

per i cittadini o il fondo sanitario nazionale.

Economicità + efficienza + efficacia -> requisiti su cui si basa l’azienda, al fine di perseguire

l’obiettivo e valutare il risultato conseguito. L’azienda non deve perseguire l’utile in termini

economici, ma rispondere alla domanda di salute.

Risorse? Umane, tecnico-scientifiche, patrimoniali (strutture e strumentario che utilizza).

Articolo 32 Costituzione “la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti”: l’accesso alle

cure deve essere garantito a tutti indistintamente. Come? Tramite i LEA

LEA (livelli essenziali d’assistenza): Prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è

tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di

partecipazione (ticket).

a) Ticket= tassazione sulla prestazione

b) Tassazione indiretta= proviene da altre fonti su cui vi è un’alìquota (tasso fisso o

variabile in %) che va a finire nella spesa sanitaria (esempio tassa sulla benzina)

A livello nazionale devono essere erogate le stesse cure, in deroga le regioni a statuto

speciale che possono decidere autonomamente.

Comma 2: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti nel rispetto della

persona umana”.

Vi è bisogno del CONSENSO INFORMATO (* vd. dopo) (dal 2006) e che il paziente sia

consapevole delle cure che sta ricevendo; distinguendo lo stato di emergenza/urgenza.

[Stato di emergenza: stato di salute che prevede il pericolo di vita e richiede un intervento

immediato che segue determinate linee guida; Stato

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaspadi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Aghilone Graziella.
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