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LE RISORSE CHE USA LA P.A.
FINANZIARIE: (il denaro) lo stato ottiene tali risorse finanziarie attraverso:
criterio della progressività
a) Tributi = sistema tributario italiano è ispirato al , per garantire
l’uguaglianza sostanziale e la redistribuzione della ricchezza, il prelievo fiscale viene effettuato
con una proporzione crescente al crescere del reddito. La progressività si ha sulle imposte
dirette che colpiscono i redditi da lavoro e le pensioni. Si individuano degli scaglioni di reddito
a cui poi viene applicata l’aliquota
Differenza Tra Tassa E Imposta: l’imposta colpisce il reddito, una ricchezza prodotta o di cui si gode
dirette
per beni che si posseggono (imposte patrimoniali), tali imposte sono dette (Es. IRPEF). Ci sono
imposte indirette tasse
anche , che colpiscono i consumi (Es. IVA). Le , invece, sono i corrispettivi per
assenza
la fruizione di un servizio (Es. Tassa smaltimento rifiuti). Sia per le tasse che per le imposte i è l’
di vincolo di destinazione, il contribuente non sa come verranno spese. Ci sono delle eccezioni con
vincolo di destinazione, come ad esempio la tassa di soggiorno, che rimane al comune e la deve
spendere in attività turistiche. privato istituzionale
b) Concessione Di Crediti = ricorso all’indebitamento, (mk) o (f.do
monet istituz). Art 81: obbliga la maggioranza di entrambe le camere, per ricorrere al debito
e concesso solo in casi di andamento sfavorevole del ciclo economico.
BENI: beni pubblici, diversi dai beni di proprietà privata. Possono essere
indisponibili, inalienabili,
1. Di Demanio Pubblico = non possono essere venduti, possono
essere dati in concessione a un privato (Es. spiagge, mari, boschi).
disponibili,
2. Di Patrimonio Pubblico = beni alcuni possono essere venduti per risanare i
conti pubblici dello stato (Es. edifici, opere d’arte, asset finanziari).
ORGANI AUSILIARI
Svolgono funzioni di supporto rispetto all’autorità principale. Sono:
Consiglio di Stato (organo di consulenza) attività di consulenza legislativa-giuridica, esprime un
parere (art 100). Per l’approvazione dei regolamenti, coordinamento in T.U. di leggi e regolamenti e
contratti amministrativi, il governo deve chiedere la consulenza del CdS obbligatoriamente, ma il
suo parere non è vincolante. Per alcune materie il parere può essere vincolante.
CNEL (organo di consulenza) attività di consulenza economica e sociale, e di iniziativa legislativa,
perciò il parlamento può chiedergli consulenze circa queste materie (art 99). È un organo di
rappresentanza delle categorie produttive e sociali.
Corte dei Conti (organo di controllo) effettua verifiche su atti amministrativi. [I controlli attribuiti
alla CdC dalla costituzione riguardano atti del governo e parificazione del rendiconto consuntivo. I
controllo
controlli attribuiti dal legislatore sono sui comuni e regioni]. La CdC ha funzione di
preventivo , volto ad impedire l’adozione di un atto non conforme dal punto di vista contabile;
controllo successivo
effettua un sul bilancio dello stato (parificazione rendiconto); effettua un
controllo di gestione sottoposto agli enti pubblici; dal 2012 le sono stati affidati i controlli sugli
controllo massiccio
enti territoriali ( ), questo controllo non è previsto dalla costituzione (a
differenza degli altri), è stato quindi attribuito dal legislatore e in parte cozza con l’autonomia degli
anti territoriali.
IL PRINCIPIO DI LEGALITA’
I fini che la p.a. deve perseguire sono fissati dalla legge, anche le modalità attraverso i quali i fini
devono essere perseguiti. L’autorità amministrativa, quindi, non può mai essere scollegata dalla legge.
legittima
Quando l’attività amministrativa è conforme alla legge si dice che è ; in caso contrario,
vizi di legittimità
quando non è conforme alla legge, parliamo di , ovvero non è legittima. Quando vi
sono tali vizi, gli atti della p.a. sono contestabili davanti a un giudice. Tutta l’attività amministrativa è
caratterizzata anche da una dose di DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA: la p.a. ha diverse
possibilità di scelta, ma la maggior quantità di attività amministrativa si compie all’insegna della
discrezionalità, si compiono solo poche attività di natura non discrezionale, ovvero non vincolate dalla
legge. Infatti la p.a. non si auto assegna gli obiettivi, ma è subordinata alla legge che individua i fini che
deve perseguire (Es. per gli apparati dello stato è il parlamento a determinare i fini; nella regione
saranno le leggi regionali) le finalità delle p.a. sono assegnate dalla legge (un’entità a sfondo
politico) e sono obbligatoriamente finalità di carattere generale. La p.a. ha degli spazi di scelta nelle
modalità attraverso il quale realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge: con quali tempi, con
quali risorse, quali percorsi. (Es ufficio anagrafe, svolge l’attività di tipo certificativo, attività totalmente
vincolata, non ci sono spazi di discrezionalità. Questa è una eccezione). Tutta la materia dei diritti
sociali, invece, (istruzione, sanità, assistenza) lascia molto spazio discrezionale alla p.a., poiché
l’erogazione può dipendere da vari fattori, come risorse e l’organizzazione. Il problema della
discrezionalità: potrebbe dare luogo a scelte non conformi alla legge, ovvero che la p.a. usi la
discrezionalità per perseguire fini legati ad interessi di parte, negando le finalità generali poste dalla
legge.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
L’autorità amministrativa dà luogo a servizi, mentre l’attività amministrativa di carattere imperativo
(quella che a noi interessa), si traduce negli atti amministrativi. Questi atti amministrativi sono la
manifestazione della volontà della p.a., attraverso i quali dichiara la sua volontà, ovviamente
perseguendo l’interesse generale. Gli atti amministrativi hanno carattere:
Unilaterale: il consenso dei destinatari non viene mai ascoltato, perché la p.a. non realizza
il privato non può opporsi
interessi di parte, bensì della collettività, dunque (in opposizione al
diritto privato). Queste manifestazioni di volontà producono effetti giuridici nei confronti dei
cittadini, talvolta favorevoli, altre sfavorevoli, in ogni caso questi non possono opporsi. Il privato
non si trova in una posizione di parità con la p.a., il diritto amministrativo pone l’autorità in una
posizione sovraordinata . Il privato è tenuto ad obbedire e conformarsi alle manifestazioni
(esecutività).
della p.a.
Tipicità: dato che si tratta di un modo di agire imperativo, sugli amministrati, questo trova un
limite nella tipicità: significa che questi atti unilaterali non possono essere introdotti secondo il
volere della p.a., ma solo se approvati dalla legge. Legge che ci dice quali finalità possono
perseguire e quale tipo di comportamento comportano. Per creare un atto amministrativo
è una garanzia per i consociati
occorre quindi la creazione di una legge per disporlo .
Un fenomeno in crescita è quello degli atti amministrativi dove la p.a. utilizza gli strumenti del
DIRITTO PRIVATO: talvolta per la p.a. può risultare più conveniente utilizzare strumenti del diritto
privato, ovviamente sempre perseguendo finalità di carattere generale. Secondo il principio di legalità,
potrà farlo solo nei casi previsti dalla legge. La p.a. in questo modo rinuncia a porsi in una posizione
sovraordinata rispetto ai privati e utilizza le norme del codice civile.
ATTI AMMINISTRATIVI = atti interni alla p.a. che non producono effetti giuridici nei confronti degli
amministrati, servono per lo svolgimento dell’attività amministrativa, ma non vengono a conoscenza
degli amministrati (Es. i pareri: meri atti amministrativi, prodotti dagli organi di consulenza, come il
CdS, servono per arrivare al provvedimento, ma rimangono internamente alla p.a.)
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI = sono la vera e propria manifestazione della volontà della p.a.,
quella di cui noi amministrati veniamo a conoscenza. Non sono fonti, il loro carattere tipico non è
generale, ma va a colpire uno o più soggetti determinati, non la generalità dei soggetti. I caratteri di
questi provvedimenti sono:
Unilateralità:
Esecutività = una volta adottati producono immediatamente i loro effetti giuridici. Non hanno
bisogno di un passaggio da un’autorità giudiziaria, che li dichiari eseguibili, concluso l’iter, l’atto
è dotato di esecutività. Non possiamo sottrarci all’esecuzione, anche se fosse illegittimo, prima
cominciamo a dare esecuzione e a conformarci, poi potremmo fra opposizione per vie giudiziali.
Se i soggetti privati oppongono resistenza, la p.a. può ricorrere alla forza pubblica (Es. sgombri
degli edifici abusivamente occupati).
Inoppugnabilità: i provvedimenti si possono impugnare e contestare solo entro i termini
perentori (solitamente 60gg), superati i termini il provvedimento diventa inoppugnabile, non ci si
può più opporre. autorità amministrativa della p.a.
Soggetto: sempre e solo una , quella cha il potere di
adottare il provvedimento.
bene o la persona
Oggetto: il nei confronti del quale si producono gli effetti giuridici (Es.
provvedimento di espropriazione di un bene immobile, qui l’oggetto è il bene immobile; Es.
concorso pubblico o licenza di guida, l’ammissione e quindi l’oggetto va a riguardare la persona
fisica, da quel momento possiamo tenere un comportamento che prima non potevamo tenere).
Possono essere favorevoli o sfavorevoli.
Causa: il fine che viene perseguito con quella manifestazione di volontà, che non può essere
altro che un fine di interesse generale forma scritta
Forma: di solito i provvedimenti assumono , talvolta le nostre leggi però
silenzio
ammettono anche forma non scritta, definita : quando noi chiediamo alla p.a. se
possiamo tenere o no un comportamento (Istanza), la p.a. può non dichiarare esplicitamente la
propria volontà, utilizzando la forma della non risposta, per rendere l’attività più rapida ed
evitare la produzione di un atto scritto da inviare al privato. La legge ci indica come interpretare
silenzio assenso
il silenzio: nei casi a noi favorevoli, la non risposta indica un accoglimento ( );
silenzio rifiuto
nei casi a nostro sfavore, la non risposta indica un rifiuto ( ).
Motivazione = con la legge 241/1990 è stato introdotto l’obbligo di motivazione per gli atti
ammin