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Diritto pubblico

Parte I - Parlamento, governo e fonti normative

Forma di Stato e forma di governo

Forma di Stato: modello di rapporti tra Stato-cittadino e Stato-autonomie territoriali. L’Italia è uno stato democratico e pluralista dotato di ampie autonomie territoriali.

Forma di governo: modello di rapporti istituzionali che legano gli organi di vertice dello stato tra i quali è ripartita la sovranità. L’Italia è un governo parlamentare puro a governo debole.

Parlamento bicamerale

Conferisce e revoca la fiducia al governo. Funzioni fondamentali dello Stato: legislativa, esecutiva, giudiziaria. Vengono attribuite ad organi diversi al fine di evitare la concentrazione dei poteri in capo ad unico soggetto, tipico degli Stati assoluti.

Organi Costituzionali

  • Corpo elettorale
  • Parlamento
  • Governo
  • Presidente della Repubblica
  • Corte costituzionale

Corpo elettorale: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. I requisiti per votare sono: cittadinanza, maggiore età e assenza di impedimenti legali. Esso partecipa attivamente all’elezione degli organi rappresentativi.

Parlamento: È la rappresentanza politica del corpo elettorale. Le sue funzioni sono quelle di indirizzo politico, legislativa e di controllo sul governo. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno gli stessi poteri e svolgono le medesime funzioni → Bicameralismo perfetto. Durano in carica 5 anni e possono essere sole prorogate soltanto in caso di guerra per legge. Svolgono una funzione di reciproco controllo al fine di evitare una concentrazione di potere politico nelle mani del Governo.

Governo: deve avere la fiducia di entrambe le camere, che viene accordata mediante una mozione motivata e votata per appello nominale. È il principale detentore di iniziativa legislativa ed è il titolare del potere esecutivo → pone in essere atti amministrativi decisi dal Parlamento. È il vertice della pubblica amministrazione.

Presidente della Repubblica: funzione di garanzia costituzionale e di indirizzo politico, è l’organo rappresentativo dell’unità dello Stato, equilibrio tra le istituzioni di vertice dello Stato.

Corte Costituzionale: “Giudice delle leggi”, verifica la rispondenza a Costituzioni degli atti normativi primari, “Arbitro di conflitti” tra Stato, regioni e altri poteri statali. La Costituzione è modificabile solo con procedimenti di revisione aggravati.

Sistema elettorale

Procedimenti con i quali i voti che il corpo elettorale esprime vengono trasformati in seggi degli organi rappresentativi.

  • Maggioritario → il seggio viene assegnato al candidato che ottiene il maggior numero di voti.
    • Primo turno → maggioranza qualificata, solitamente assoluta.
    • Secondo turno → ballottaggio tra i candidati più votati.
  • Proporzionale → assegnazione dei seggi tra le liste partecipanti in proporzione al numero di voti ottenuti (soglie di sbarramento).

Liste elettorali bloccate: liste dove gli elettori non possono scegliere i candidati da eleggere, ma devono limitarsi a esprimere il loro voto alla lista prescelta.

Elezioni e parlamento

Elezioni: suffragio universale diretto. Parlamento: è formato da due camere:

  • Camera dei deputati: 630 deputati, eletti dai cittadini maggiorenni, i deputati devono avere almeno 25 anni.
  • Senato della Repubblica: 315 senatori, eletti dei cittadini con età >25, i senatori devono avere almeno 40 anni.

L’organizzazione e il funzionamento delle due camere sono disciplinate da atti-fonte costituzionali e atti-fonte di autonomia parlamentare. L’elezione dei rispettivi presidenti avviene tramite scrutinio e maggioranza qualificata:

  • Camera:
    • Primo scrutinio → maggioranza di ⅔ dei componenti
    • Secondo scrutinio → maggioranza dei ⅔ dei voti
    • Terzo scrutinio → maggioranza assoluta dei voti
  • Senato:
    • Primo e secondo scrutinio: maggioranza assoluta dei componenti
    • Terzo scrutinio in poi: maggioranza assoluta dei voti
    • Eventuale ballottaggio

Il presidente è coadiuvato dai questori per le funzioni amministrative. L’ufficio di presidenza, composto dai vicepresidenti, dai questori e dai segretari, ha compiti amministrativi attinenti alla disciplina interna alle camere.

Gruppi parlamentari

Parlamentari che si riconoscono in uno stesso partito o gruppo politico, soglia minima di parlamentari (20 deputati, 10 senatori). Le camere sono divise in giunte e commissioni.

  • Giunte: hanno funzioni specifiche:
    • Giunta per il regolamento
    • Giunta delle elezioni
    • Giunta delle autorizzazioni a procedere
  • Commissioni:
    • Permanenti → attribuite specifiche funzioni in base all’oggetto della loro competenza, svolgono un ruolo fondamentale nel procedimento di formazione delle leggi.
    • Temporanee → compiti specifici che durano in carica solo per il tempo necessario a portare a termine l’incarico a loro affidato.

Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se:

  • Quorum funzionale: adottate dalla maggioranza dei presenti
  • Quorum strutturale: è presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea.

Funzione legislativa

Spetta al Parlamento, è esercitata delle due Camere nel rispetto del bicameralismo perfetto e della Costituzione: la legge è l’espressione dell’approvazione del medesimo testo da parte di entrambe le camere.

Procedimento legislativo

  1. Fase dell’iniziativa: potere di sottoporre progetti di legge al parlamento, appartiene in primo luogo al Governo, ai membri delle camere ed agli organi e agli enti autorizzati dalla Costituzione. Per il governo è lo strumento principale attraverso il quale realizzare il proprio programma. I disegni di legge governativi sono deliberati dal consiglio dei ministri e presentati indifferentemente ad una delle Camere. Titolare dell’iniziativa legislativa è anche il corpo elettorale che può esercitarla mediante la presentazione alle camere di una proposta di legge firmata da almeno 50000 elettori.
  2. Fase istruttoria, affidata alle commissioni. Il procedimento ordinario di esame di un disegno/progetto di legge è quello in sede referente, nella quale alla commissione è attribuita una funzione istruttoria.
    • Sede legislativa: procedimento nel quale alla commissione è affidato il compito di discutere, votare e approvare in via definitiva il progetto di legge senza necessità di un’approvazione dell’assemblea.
    • Sede redigente: stessa modalità del procedimento ordinario, solo che in aggiunta deve redigere un testo che contenga la formulazione definitiva degli articoli.
  3. Fase deliberativa:
    • Navetta → nel caso in cui un testo venga approvato da una delle due camere, il progetto viene trasmesso all’altra camera che lo deve approvare nella sua totalità. In caso contrario, il testo modificato viene trasmesso all’altra camera fino a quando tutte e due le camere non approveranno il medesimo testo.
  4. Fase della promulgazione, affidata al presidente della repubblica. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare.
  5. Fase della pubblicazione: subito dopo la promulgazione, la legge deve essere pubblicata dal Ministro della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale.
    • Vacatio legis: tempo che decorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge, ordinariamente 15 giorni.

Governo e consiglio dei ministri

Governo → Presidente del Consiglio + ministri = Consiglio dei ministri.

  • Presidente del Consiglio: dirige la politica generale del Governo, mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promuove e coordina l’attività dei ministri, non ha preminenza sugli altri ministri pur essendo “primus inter pares”. Ha il compito di presentare il programma di governo alle camere, controfirma le leggi e gli atti aventi forza di legge, instaura i giudizi di costituzionalità e può determinare la decadenza del governo in caso di dimissioni. Propone al presidente della repubblica i nomi dei ministri da nominare, può porre la questione di fiducia per indurre la propria maggioranza a prendere posizione e sostenere dunque il governo.
    • Questione di fiducia: trasforma il voto deliberativo di provvedimento ritenuto importante, in una conferma o in una revoca del rapporto fiduciario. In caso di voto contrario, si hanno le dimissioni di quest’ultimo.
  • Ministri: costituiscono il vertice delle strutture ministeriali cui sono preposti.
    • Ministri senza portafoglio: non sono preposti ad alcun dicastero e non dispongono di autonomie finanziarie in capitoli di spesa del bilancio.

Il rapporto fiduciario

Il governo è nominato dal presidente della repubblica e deve ricevere la fiducia da entrambe le camere. Il presidente della repubblica conferisce l’incarico al presidente del consiglio di formare il governo, il quale accetta con riserva. Verificata l’esistenza di una maggioranza parlamentare che lo sostenga, il nuovo presidente del consiglio scioglie la riserva ed accetta l’incarico, nominando i ministri. Entro 10 giorni deve avvenire il giuramento dinanzi a ciascuna camera per ottenerne la fiducia. (Fiducia con mozione motivata).

Fonti del diritto

Atti dai quali hanno origini le norme giuridiche.

  • Requisiti:
    • Generalità: l’essere destinata ad una pluralità indistinta di soggetti.
    • Astrattezza: enunciazione di una regola a prescindere dal caso concreto.
  • Principi fondamentali:
    • P. di gerarchia: le varie fonti del diritto sono ordinate in un ordine gerarchico di primazia e subordinazione.
      • 1. Costituzione
    • P. di competenza: determinate materie sono affidate alla potestà normativa di specifici organi.

La costituzione è la massima fonte del diritto che legittima tutti i processi di produzione normativa. (Leggi costituzionali e leggi di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale).

  • Norme di rango primario → individuate dalla Costituzione: leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, statuti delle regioni ordinarie, leggi delle regioni.
  • Norme di rango secondario → individuate da parlamento, governo e consigli regionali): regolamenti emanati da governo o da altre autorità amministrative.

Principio di legalità: Tutte le fonte secondarie devono uniformarsi alle leggi e agli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni. Prevalenza della fonte di rango superiore.

  • Nel caso di antinomia tra fonti aventi il medesimo rango e medesima competenza, deve essere applicata la norma approvata successivamente nel tempo.

Le norme di pari rango si dividono in:

  1. Generali: disciplinano in via generale la materia.
  2. Speciali: aggiungono alle norme generali elementi particolari (quid pluris) senza tuttavia derogare alla disciplina generale.
  3. Eccezionali: disciplinano la materia in modo differente o contrastante dalla norma generale.
    • Le norme generali sono subordinate alle norme speciali ed eccezionali.
    • Ogni norma deve essere emanata dall’organo competente.

Fonti primarie

Numero chiuso, non possono essere integrate da altre fonti. Sono subordinate alla Costituzione e alle leggi costituzionali. La legge ordinaria può disciplinare ogni materia, ovviamente nei limiti stabiliti dalla costituzione (e i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’UE e dagli obblighi internazionali).

Riserve di legge

Con essa si esclude l’intervento autonomo di fonti normative diverse dalla legge e si impone dunque che sia la legge a disciplinare quella determinata materia.

  • Assoluta: la disciplina dell’intera materia è riservata alla legge.
  • Relativa: la disciplina essenziale o di principio della materia è affidata alla legge, così da delimitare l’intervento delle fonti secondarie nell’individuare la disciplina di dettaglio.
  • Rinforzata: la costituzione individua direttamente taluni contenuti. Limite di competenza e di contenuto.

Atti governativi aventi forza di legge

Decreti legislativi e decreti legge. Per l’adozione dei decreti legislativi e i decreti legge è necessaria una delega del Parlamento, con essa viene conferito al governo il potere di adottare il decreto legislativo. Il decreto legislativo è deliberato dal consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. I decreti legge sono dunque provvedimenti provvisori con forza equivalente alla legge ordinaria.

  • Deve essere presentato alla camera lo stesso giorno della sua adozione → le camere devono riunirsi entro 5 giorni.
  • Deve essere convertito in legge entro 60 giorni altrimenti perde la sua efficacia con effetto retroattivo.

Fonti secondarie

Regolamento amministrativo. Non sono a numero chiuso, possono essere emanati dal governo o da un’autorità amministrativa indipendente. I regolamenti governativi sono atti normativi di natura amministrativa e possono essere distinti in:

  • Governativi:
    • Regolamento di esecuzione: disciplinano i procedimenti e le modalità di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.
    • Regolamenti di attuazione e di integrazione: per attuare e integrare leggi e decreti legislativi nel rispetto delle riserve di legge.
    • Regolamenti indipendenti: per disciplinare materie non riservate alla legge.
    • Regolamenti di organizzazione: per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento di amministrazioni pubbliche.
    • Regolamenti di delegificazione: una volta in vigore, la legge di delegificazione ricollega l’effetto abrogativo delle altre norme primarie e secondarie previgenti, rimettendo pro futuro la materia alla disciplina dello stesso regolamento delegato.
  • Ministeriali
  • Interministeriali

Referendum abrogativo

Il referendum abrogativo di norme primarie, leggi ed atti aventi forza di legge, è un istituto di democrazia diretta con il quale il corpo elettorale è chiamato ad esprimersi sull’abrogazione o meno della norma alla quale si fa riferimento. È una consultazione elettorale che può produrre conseguenze abrogative o modificative su norme primarie dello stato.

Il referendum è escluso per:

  • Leggi tributarie.
  • Leggi di bilancio.
  • Leggi di amnistia e indulto.
  • Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Le richieste di referendum abrogativo (presentabili dal 10 gennaio al 30 settembre) sono soggette ad un controllo di conformità da parte della Corte di Cassazione (si controlla il numero delle firme e la loro regolarità), poi la richiesta è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Dunque il PdR indice il referendum e le consultazioni in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. Doppio quorum = quorum strutturale + quorum funzionale. In caso di esito negativo, l’oggetto del referendum non può essere sottoposta nuovamente a referendum per 5 anni.

Revisione costituzionale

La costituzione è la fonte suprema del nostro ordinamento → Costituzione rigida, non modificabile da norme di rango inferiore, è modificabile solo il procedimento di revisione costituzionale, il quale riguarda le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale e le leggi di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale. Le leggi di revisione costituzionale hanno ad oggetto la modifica, l’aggiunta o la soppressione di parti del testo della costituzione. Tutte le norme di rango costituzionale devono essere approvate all’esito di un procedimento aggravato che prevede una doppia approvazione da camera e senato.

Il referendum costituzionale è un istituto di democrazia diretta che mira a tutelare le minoranze qualificate. Non si può modificare:

  • Forma repubblicana dello stato
  • Divisione dello stato unitario
  • Le norme costituzionali che prevedono diritti fondamentali e libertà individuali e collettive.

Gli atti normativi europei

Regolamenti europei → fonti del diritto primarie, ad efficacia immediata e diretta negli ordinamenti degli stati membri.

Direttive europee → fonti che determinano i principi e gli indirizzi normativi.

Il primato del diritto europeo si manifesta nella prevalenza delle norme contenute in fonti comunitarie, regolamenti e direttive sulle fonti interne di rango primario e secondario → in caso di conflitto prevale la norma comunitaria e la norma interna contrastante deve essere disapplicata anche a fronte di una norma primaria interna posteriore alle fonti comunitarie.

Art. 11 cost → lo stato acconsente ad una limitazione di sovranità necessaria a garantire un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni.

Parte II - Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale e organi ausiliari

La Costituzione è rigida, non solo per la presenza di un procedimento aggravato e rinforzato di revisione del testo costituzionale, ma anche per la previsione di un apparato istituzionale di garanzia e controllo sul circuito decisionale politico del Governo e del Parlamento.

Sistema della garanzie costituzionali

  1. Presidente della Repubblica
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