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SUPREMAZIA O DI COMANDO.

Le fonti del diritto internazionale: sono le consuetudini e i trattati.

Le consuetudini consistono nella ripetizione costante e uniforme di determinati comportamenti

tenuti nei rapporti reciproci tra gli stati dell’ordinamento ed esse creano delle norme giuridiche

vincolanti per tutti gli stati. Sono oltretutto valide per stati di nuova formazione.

I trattati invece sono accordi stipulati fra due o più stati sovrani, che vengono prima negoziati

attraverso le trattative, firmati dall’organo costituzionale e poi vengono dichiarati come impegno

solenne. Il procedimento di formazione dei trattati internazionali avvengono attraverso:

negoziazione, stipulazione, ratifica e scambio delle ratifiche.

Importante: art. 80 della Cost. “Le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali

che sono di natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano la

variazione del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.

Ratifica: procedimento scelto per far entrare le norme giuridiche di un trattato tra quelle

dell’ordinamento internazionale. Questi trattati possono essere bilaterali o multilaterali, aperti o

chiusi.

Fine anni sessanta, conferenza internazionale dell’ONU: viene approvato il principio

consuetudinario secondo il quale gli accordi devono essere sempre rispettati e l’eventuale

inosservanza può essere giustificata attraverso il richiamo di norme interne. Un altro principio

approvato comprendeva la clausola d garanzia secondo la quale uno stato aveva la possibilità di

denunciare un trattato e di liberarsene se le condizioni iniziali fosse mutate.

I rapporti tra stato italiano e gli altri stati sono disciplinati dall’articolo 10 e 11 della nostra

costituzione.

Art 10: l’ordinamento italiano si conforma alle norme dell’ordinamento internazionale

consuetudinarie

La legge ordinaria dello stato

La funzione legislativa, nonché la funzione più importante è assegnata al Parlamento e come

definito dall’art. 70 della costituzione è esercitata collettivamente dalle camere. La formazione delle

leggi ordinarie avviene secondo l’iter legislativo disciplinato dagli artt. 71-74 della Cost.

Comprendendo le seguenti fasi:

L’iniziativa: art. 1, 67 e 71; l’iniziativa spetta al governo, alle camere ed al popolo.

Costitutiva: il Parlamento manifesta la propria volontà riguardo la legiferazione del disegno di legge

e ne determina il contenuto

Integrativa dell’efficacia (promulgazione, pubblicazione e entrata in vigore).

Innanzi tutto, deve essere presentata a una delle due camere una proposta di legge contente il

testo e una relazione di accompagnamento: la funzione di iniziativa è come definito dalla

costituzione prerogativa dei componenti del governo, dei componenti delle camere e anche

direttamente dal popolo. Art. 71 comma 1 e 2. In base alla competenza per materia, il presidente

della camera assegna la proposta a una commissione, da qui l’esame e la valutazione della

proposta possono essere eseguiti attraverso un procedimento ordinario o un procedimento

speciale.

Nel caso di procedimento ordinario, la proposta viene assegnata da una delle due camere ad una

commissione in sede referente: essa svolge semplicemente una fase preparatoria attraverso la

quale analizza il testo apportando eventuali modifiche ed infine trasmettendo una relazione alla

camera. Dopo di ché, essa viene esposta ad una discussione in assemblea ed infine esposta a

votazione articolo per articolo. Importante è il concetto di emendamento, il quale nella fase di

discussione concede la modifica della proposta legislativa.

Art. 72 comma due della costituzione: quest’articolo definisce il procedimento abbreviato di legge

nei casi di urgenza, riducendo i tempi legislativi a metà dei tempi previsti dai regolamenti

parlamentari.

Procedimento decentrato (con commissione in sede redigente): non è nient’altro che una

procedura speciale attraverso la quale il presidente della camera assegna una proposta di legge

ad una commissione parlamentare in sede deliberante o legislativa, cioè essa si occuperà

interamente del processo legislativo con approvazione o meno del disegno di legge.

Esiste poi per ultimo un procedimento misto per il quale non esiste legge nella costituzione e che si

svolge davanti ad una commissione in sede redigente: attraverso questo procedimento la

commissione quindi si occupa di discutere del disegno di legge, della votazione di emendamenti

ed articoli e dopo l’approvazione, viene trasmesso all’assemblea davanti la quale si procede al

voto finale.

La terza fase si divide in promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore.

La funzione normativa del governo

La separazione dei poteri non è così rigida come si pensa, difatti sono previste alcune eccezioni di

interferenza tra le funzioni degli organi costituzionali; infatti il governo di avvale della funzione

normativa tramite l’emanazione dei decreti.

Gli atti normativi equiparati alla legge: decreti legislativi. Sono atti aventi forza o valore di legge

emanati in base a una delega da parte del Parlamento. L’esercizio normativo da parte del governo

comprende quindi una legge di delega, la qual può essere revocata in qualsiasi momento da

parlamento stesso. Solitamente questa delega comprende le materie tecniche (che necessitano di

un regolazione specifica da parte dei ministeri) o materie molto ampie e articolate, troppo lunghe

per il procedimento legislativo ordinario. La costituzione stabilisce alcuni limiti riguardo la

delegazione normativa al governo, questi limiti sono: il contenuto, le finalità (principi e criteri

direttivi) e il tempo.

L’iniziativa spetta al governo dopo la quale si esige una legge di delegazione del parlamento, il

quale attraverso le commissioni dovrà discuterne prima che il governo eserciti la delega. Il governo

predispone uno schema del decreto del quale il parlamento deve darne un parere (eventualmente)

ed infine verrà quindi adottato il decreto la pubblicazione dei decreti legislativi viene portata a

termine nello stesso modo in cui viene eseguita per le leggi ordinarie.

Artt. 76 e 77.

Il governo può decidere di propria iniziativa però di emanare dei decreti legge: sono atti aventi

forza o valore di legge emanati in situazioni di urgenza e necessità, sotto posti e presentati sotto la

propria responsabilità. Art. 77 comma 2. Devono essere presentati in parlamento il giorno stesso

per la conversione in legge: esso si deve riunire anche se sciolto entro 5 giorni.

Prima della conversione in legge, il decreto produce efficacia per 60 giorni dalla sua emanazione:

nel caso di decadenza il decreto perde la sua efficacia fin dall’inizio dell’emanazione. Art. 77

comma 3.

Verso la metà degli anni 90 (precisamente 1996) la corte costituzionale ha deliberato l’illegalità

della reiterazione dei decreti per il fatto di aver avuto troppi casi in cui il governo riproponesse lo

stesso decreto. Il decreto può essere ripresentato se scaduto nel caso in cui sia sostanzialmente

diverso o sotto circostanze nuove.

Nel caso in cui il decreto non venga approvato (da una camera o da entrambe) il parlamento può

decidere di disciplinare i rapporti giuridici sorti nel periodo di attuazione del decreto non convertito.

Il giorno stesso, come abbiamo visto, il governo deve quindi presentare alle camere il disegno di

legge composto da un articolo e con oggetto la conversione, che dovrà poi essere approvato o

meno. Nel caso in cui venga approvato parzialmente, le parti non approvate decadono anche

retroattivamente. Nel caso invece in cui sia approvato totalmente il decreto legge assume la forma

di decreto del presidente della repubblica che dovrà poi essere controfirmato dal presidente del

consiglio dei ministri.

I regolamenti amministrativi

Atti normativi secondari che hanno una forza o un’efficacia giuridica inferiore a quella di una legge

ordinaria questo presume che nessun regolamento possa essere in contrasto con le leggi di

rango superiore e nemmeno potrà disciplinare le materie che la costituzione affida ad una riserva

di legge assoluta (nelle quali possono agire solo le fonti primarie).  Atti normativi di competenza

del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della PA. Sono diversi dai regolamenti

dell’unione europea e dai regolamenti parlamentari. Importante è il concetto di riserva di legge, il

quale delimita la sfera di competenza tra legge e regolamento i regolamenti possono essere

emanati se e nella misura in cui la legge riconosce a una autorità amministrativa una specifica

potestà regolamentare. Si distinguono in:

• Regolamenti esecutivi: rendono agevole l’applicazione di leggi, atti aventi forza di legge e

regolamenti dell’UE, non condiziona la legge e si avvale della riserva assoluta;

• Regolamenti di attuazione ed integrazione: definiti per attuare o integrare leggi o decreti

recanti norme di principio, si avvalgono della riserva relativa;

• Regolamenti indipendenti: riguardano materie non regolate da norme e non coperte da

riserva di legge;

• Regolamenti di organizzazione: istituiti per organizzare e disciplinare le funzioni

dell’amministrazione, si avvalgono della riserva relativa;

• Regolamenti di delegificazione: possono determinare l’abrogazione di vigenti norme di

legge, i regolamenti di delegificazione riducono l’area delle materie disciplinate dalla legge.

I decreti possono essere governativi (se emanati dal presidente della repubblica) o ministeriali (nel

caso siano emanati da un decreto ministeriale).

Il referendum abrogativo

L’art. 75 della Costituzione disciplina il referendum popolare per l’abrogazione delle leggi e degli

atti aventi forza di legge in maniera totale o parziale fonte di rango primario

Le fonti del diritto regionale

Fonti di autonomia territoriale, cioè delle regioni: gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti

Leggi regionali= Lo stato riconosce attraverso due criteri la possibilità di porre dei processi politico-

legislativi che concorrono a determinare l’ordinamento complessivo della repubblica –lo stato

consente la capacità di autodeterminarsi attraverso la formazione di un governo rappresentativo

(consigli ecc.), questi governi sono in grado di porre atti con effetti giuridici però limitati al territorio

regionale; -art. 117 elencazione delle materie di competenza regionale in cui le regioni e lo stato

possono intervenire legislativamente in relazione alla competenza residuale.

Leggi cornici: su di esse lo stato traccia le proprie leggi, questo secondo il principio di unità ed

indivisibilità della repubblica.

Competenza concorrente: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
41 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Belilla94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Senzani Daniele.