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SUPREMAZIA O DI COMANDO.
Le fonti del diritto internazionale: sono le consuetudini e i trattati.
Le consuetudini consistono nella ripetizione costante e uniforme di determinati comportamenti
tenuti nei rapporti reciproci tra gli stati dell’ordinamento ed esse creano delle norme giuridiche
vincolanti per tutti gli stati. Sono oltretutto valide per stati di nuova formazione.
I trattati invece sono accordi stipulati fra due o più stati sovrani, che vengono prima negoziati
attraverso le trattative, firmati dall’organo costituzionale e poi vengono dichiarati come impegno
solenne. Il procedimento di formazione dei trattati internazionali avvengono attraverso:
negoziazione, stipulazione, ratifica e scambio delle ratifiche.
Importante: art. 80 della Cost. “Le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano la
variazione del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.
Ratifica: procedimento scelto per far entrare le norme giuridiche di un trattato tra quelle
dell’ordinamento internazionale. Questi trattati possono essere bilaterali o multilaterali, aperti o
chiusi.
Fine anni sessanta, conferenza internazionale dell’ONU: viene approvato il principio
consuetudinario secondo il quale gli accordi devono essere sempre rispettati e l’eventuale
inosservanza può essere giustificata attraverso il richiamo di norme interne. Un altro principio
approvato comprendeva la clausola d garanzia secondo la quale uno stato aveva la possibilità di
denunciare un trattato e di liberarsene se le condizioni iniziali fosse mutate.
I rapporti tra stato italiano e gli altri stati sono disciplinati dall’articolo 10 e 11 della nostra
costituzione.
Art 10: l’ordinamento italiano si conforma alle norme dell’ordinamento internazionale
consuetudinarie
La legge ordinaria dello stato
La funzione legislativa, nonché la funzione più importante è assegnata al Parlamento e come
definito dall’art. 70 della costituzione è esercitata collettivamente dalle camere. La formazione delle
leggi ordinarie avviene secondo l’iter legislativo disciplinato dagli artt. 71-74 della Cost.
Comprendendo le seguenti fasi:
L’iniziativa: art. 1, 67 e 71; l’iniziativa spetta al governo, alle camere ed al popolo.
Costitutiva: il Parlamento manifesta la propria volontà riguardo la legiferazione del disegno di legge
e ne determina il contenuto
Integrativa dell’efficacia (promulgazione, pubblicazione e entrata in vigore).
Innanzi tutto, deve essere presentata a una delle due camere una proposta di legge contente il
testo e una relazione di accompagnamento: la funzione di iniziativa è come definito dalla
costituzione prerogativa dei componenti del governo, dei componenti delle camere e anche
direttamente dal popolo. Art. 71 comma 1 e 2. In base alla competenza per materia, il presidente
della camera assegna la proposta a una commissione, da qui l’esame e la valutazione della
proposta possono essere eseguiti attraverso un procedimento ordinario o un procedimento
speciale.
Nel caso di procedimento ordinario, la proposta viene assegnata da una delle due camere ad una
commissione in sede referente: essa svolge semplicemente una fase preparatoria attraverso la
quale analizza il testo apportando eventuali modifiche ed infine trasmettendo una relazione alla
camera. Dopo di ché, essa viene esposta ad una discussione in assemblea ed infine esposta a
votazione articolo per articolo. Importante è il concetto di emendamento, il quale nella fase di
discussione concede la modifica della proposta legislativa.
Art. 72 comma due della costituzione: quest’articolo definisce il procedimento abbreviato di legge
nei casi di urgenza, riducendo i tempi legislativi a metà dei tempi previsti dai regolamenti
parlamentari.
Procedimento decentrato (con commissione in sede redigente): non è nient’altro che una
procedura speciale attraverso la quale il presidente della camera assegna una proposta di legge
ad una commissione parlamentare in sede deliberante o legislativa, cioè essa si occuperà
interamente del processo legislativo con approvazione o meno del disegno di legge.
Esiste poi per ultimo un procedimento misto per il quale non esiste legge nella costituzione e che si
svolge davanti ad una commissione in sede redigente: attraverso questo procedimento la
commissione quindi si occupa di discutere del disegno di legge, della votazione di emendamenti
ed articoli e dopo l’approvazione, viene trasmesso all’assemblea davanti la quale si procede al
voto finale.
La terza fase si divide in promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore.
La funzione normativa del governo
La separazione dei poteri non è così rigida come si pensa, difatti sono previste alcune eccezioni di
interferenza tra le funzioni degli organi costituzionali; infatti il governo di avvale della funzione
normativa tramite l’emanazione dei decreti.
Gli atti normativi equiparati alla legge: decreti legislativi. Sono atti aventi forza o valore di legge
emanati in base a una delega da parte del Parlamento. L’esercizio normativo da parte del governo
comprende quindi una legge di delega, la qual può essere revocata in qualsiasi momento da
parlamento stesso. Solitamente questa delega comprende le materie tecniche (che necessitano di
un regolazione specifica da parte dei ministeri) o materie molto ampie e articolate, troppo lunghe
per il procedimento legislativo ordinario. La costituzione stabilisce alcuni limiti riguardo la
delegazione normativa al governo, questi limiti sono: il contenuto, le finalità (principi e criteri
direttivi) e il tempo.
L’iniziativa spetta al governo dopo la quale si esige una legge di delegazione del parlamento, il
quale attraverso le commissioni dovrà discuterne prima che il governo eserciti la delega. Il governo
predispone uno schema del decreto del quale il parlamento deve darne un parere (eventualmente)
ed infine verrà quindi adottato il decreto la pubblicazione dei decreti legislativi viene portata a
termine nello stesso modo in cui viene eseguita per le leggi ordinarie.
Artt. 76 e 77.
Il governo può decidere di propria iniziativa però di emanare dei decreti legge: sono atti aventi
forza o valore di legge emanati in situazioni di urgenza e necessità, sotto posti e presentati sotto la
propria responsabilità. Art. 77 comma 2. Devono essere presentati in parlamento il giorno stesso
per la conversione in legge: esso si deve riunire anche se sciolto entro 5 giorni.
Prima della conversione in legge, il decreto produce efficacia per 60 giorni dalla sua emanazione:
nel caso di decadenza il decreto perde la sua efficacia fin dall’inizio dell’emanazione. Art. 77
comma 3.
Verso la metà degli anni 90 (precisamente 1996) la corte costituzionale ha deliberato l’illegalità
della reiterazione dei decreti per il fatto di aver avuto troppi casi in cui il governo riproponesse lo
stesso decreto. Il decreto può essere ripresentato se scaduto nel caso in cui sia sostanzialmente
diverso o sotto circostanze nuove.
Nel caso in cui il decreto non venga approvato (da una camera o da entrambe) il parlamento può
decidere di disciplinare i rapporti giuridici sorti nel periodo di attuazione del decreto non convertito.
Il giorno stesso, come abbiamo visto, il governo deve quindi presentare alle camere il disegno di
legge composto da un articolo e con oggetto la conversione, che dovrà poi essere approvato o
meno. Nel caso in cui venga approvato parzialmente, le parti non approvate decadono anche
retroattivamente. Nel caso invece in cui sia approvato totalmente il decreto legge assume la forma
di decreto del presidente della repubblica che dovrà poi essere controfirmato dal presidente del
consiglio dei ministri.
I regolamenti amministrativi
Atti normativi secondari che hanno una forza o un’efficacia giuridica inferiore a quella di una legge
ordinaria questo presume che nessun regolamento possa essere in contrasto con le leggi di
rango superiore e nemmeno potrà disciplinare le materie che la costituzione affida ad una riserva
di legge assoluta (nelle quali possono agire solo le fonti primarie). Atti normativi di competenza
del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della PA. Sono diversi dai regolamenti
dell’unione europea e dai regolamenti parlamentari. Importante è il concetto di riserva di legge, il
quale delimita la sfera di competenza tra legge e regolamento i regolamenti possono essere
emanati se e nella misura in cui la legge riconosce a una autorità amministrativa una specifica
potestà regolamentare. Si distinguono in:
• Regolamenti esecutivi: rendono agevole l’applicazione di leggi, atti aventi forza di legge e
regolamenti dell’UE, non condiziona la legge e si avvale della riserva assoluta;
• Regolamenti di attuazione ed integrazione: definiti per attuare o integrare leggi o decreti
recanti norme di principio, si avvalgono della riserva relativa;
• Regolamenti indipendenti: riguardano materie non regolate da norme e non coperte da
riserva di legge;
• Regolamenti di organizzazione: istituiti per organizzare e disciplinare le funzioni
dell’amministrazione, si avvalgono della riserva relativa;
• Regolamenti di delegificazione: possono determinare l’abrogazione di vigenti norme di
legge, i regolamenti di delegificazione riducono l’area delle materie disciplinate dalla legge.
I decreti possono essere governativi (se emanati dal presidente della repubblica) o ministeriali (nel
caso siano emanati da un decreto ministeriale).
Il referendum abrogativo
L’art. 75 della Costituzione disciplina il referendum popolare per l’abrogazione delle leggi e degli
atti aventi forza di legge in maniera totale o parziale fonte di rango primario
Le fonti del diritto regionale
Fonti di autonomia territoriale, cioè delle regioni: gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti
Leggi regionali= Lo stato riconosce attraverso due criteri la possibilità di porre dei processi politico-
legislativi che concorrono a determinare l’ordinamento complessivo della repubblica –lo stato
consente la capacità di autodeterminarsi attraverso la formazione di un governo rappresentativo
(consigli ecc.), questi governi sono in grado di porre atti con effetti giuridici però limitati al territorio
regionale; -art. 117 elencazione delle materie di competenza regionale in cui le regioni e lo stato
possono intervenire legislativamente in relazione alla competenza residuale.
Leggi cornici: su di esse lo stato traccia le proprie leggi, questo secondo il principio di unità ed
indivisibilità della repubblica.
Competenza concorrente: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà