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Istituzioni di diritto pubblico

I caratteri del fenomeno giuridico

Un’entità che si colloca al di sopra di un insieme di soggetti (popolo) è lo Stato: collocati entro un determinato spazio (territorio) e che rivendica il suo potere (sovranità). Esso dispone della forza legittima per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo del suo popolo.

Caratteristiche del fenomeno giuridico

  • Effettività: non è sufficiente il riconoscimento da parte del popolo di una determinata regola, ma a ciò deve accompagnarsi l’effettivo adeguamento del comportamento individuale alle norme societarie.
  • Certezza: consiste nell’insieme di strutture (ordinamento giudiziario) e strumenti (es. sanzioni) che vengono applicati nei casi di infrazione delle norme.
  • Relatività: il diritto è relativo sempre alla comunità sociale di riferimento e l’ambito di estensione dello stesso è mutevole nel tempo.

Il contenuto delle norme giuridiche

Quando si redige una norma, si individua in primis la fattispecie astratta a cui essa si riferisce, e cioè il fatto che essa intende regolamentare, successivamente si individuano gli effetti giuridici che conseguiranno alla verifica concreta della fattispecie. Quindi derivano posizioni di vantaggio e svantaggio, ovvero obblighi e doveri. Si parla di obblighi come quelli ad esempio derivanti da un contratto, di doveri come quelli delle prestazioni del servizio di leva militare.

I soggetti giuridici

La capacità giuridica si assume al momento della nascita ed è cioè l’idoneità ad essere titolare di diritti e destinatari di doveri davanti alla legge. La capacità di agire è l’idoneità all’esercizio dei propri diritti e/o doveri dinanzi alla legge ed è limitata ad alcuni casi previsti per legge come per i minori, infermi mentali ecc.

Le persone giuridiche: insieme di persone che si uniscono per perseguire uno scopo comune e si distinguono in pubbliche (es. lo Stato) e private (aziende).

Il concetto di ordinamento giuridico e le pluralità degli ordinamenti giuridici

L’ordinamento giuridico è l’insieme di apparati, strutture e soggetti istituzionali che hanno come fine la produzione, l’applicazione e l’osservanza delle norme giuridiche.

  • Ordinamento giuridico particolare: predisposto e creato per un particolare settore.
  • Ordinamento giuridico generale: ordinamento onnicomprensivo, che cerca di estendersi a tutti i settori.

Tra questi ultimi poi è possibile distinguere gli ordinamenti originali, che ripetono da sé il loro carattere di sovranità (propri di Stato o Comunità internazionale) e quelli derivati, la cui sovranità è subordinata ai primi (es. Comuni, Regioni).

Forme di stato e forme di governo nella loro evoluzione storica

Il rapporto tra autorità e libertà, l’insieme dei fini che si intendono raggiungere ed i valori a cui lo Stato ispira la propria azione definiscono la forma di Stato. La forma di governo è l’insieme degli strumenti con cui lo Stato persegue la sua finalità.

Forma di stato

Forma di Stato Caratteristiche
Stato patrimoniale Semplice organizzazione amministrativa, accordo di natura privatistica che interessa solo alcuni soggetti. Ha il suo nucleo centrale nel diritto di proprietà.
Stato assoluto e di polizia Organizzazione il cui fine è garantire il benessere collettivo. I suoi compiti sono di natura generale in diversi settori sociali. Una sua variante è lo Stato di polizia, dove un cittadino è tutelabile davanti ai giudici anche contro i poteri pubblici.
Stato liberale Stato non interventista, la cui legittimazione proviene dal popolo. Afferma i diritti di libertà, diritti individuali, il valore della legge ed i principi di giustizia. Azione indiretta per garantire il benessere della società.
Stato totalitario Accentramento del potere in un'unica persona, partito unico, dominio sulla società, controllo sui mezzi di comunicazione, negazione dei diritti di libertà.
Stato socialista Proprietà socialista, superamento delle classi, riconoscimento delle sole libertà collettive, dominio del partito comunista, dittatura del proletariato, concentrazione del potere, centralismo democratico.
Stato sociale Rimuove le diseguaglianze sociali, interviene in tutti i settori dell’economia, assicura la partecipazione alla vita politica, persegue lo scopo del raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale, pluralità di apparati amministrativi.
Stato unitario, federale, regionale Fondato sul principio dell’autonomia territoriale. Decentra il potere e delega alle autorità locali il potere legislativo, spezzando il monopolio del Parlamento. Mentre nello Stato federale i membri della federazione hanno competenza generale, in quelli regionali ad avere competenza generale sono gli organi centrali dello Stato.

Forma di governo

Forma di Governo Caratteristiche
Monarchia assoluta Struttura amministrativa statuale unitaria e stabile, concentrazione del potere nelle mani del sovrano, unico organo di decisione politica. Legittimazione del potere divina. Struttura di tipo piramidale a cui apice vi è il sovrano, che controlla tutto.
Monarchia costituzionale Governo dualista, con il Sovrano che questa volta non è l’unico detentore del potere ma si trova di fronte il Parlamento. Il Sovrano dunque dispone della funzione esecutiva, il Parlamento di quella legislativa.
Governo parlamentare Il governo è un organo autonomo di decisione politica e riceve la fiducia dal Parlamento, attraverso l’istituto di fiducia, ad assolvere i suoi compiti politici. Il Parlamento in questa forma di governo è la struttura centrale. Al vertice dell’organizzazione vi è il Capo dello Stato, figura neutrale, che fa da garante delle regole costituzionali.
Governo presidenziale, semi-presidenziale e direttoriale Nel governo presidenziale le funzioni di Capo dello Stato e di Capo del Governo sono accentrate in un’unica persona. Il rapporto fiduciario è tra Governo e Presidente della Repubblica ed il Parlamento non può essere sciolto da quest’ultimo. Il popolo elegge direttamente il Presidente della Repubblica ed il Parlamento ha funzioni di controllo su questo e sul Governo. Nel governo semi-presidenziale vi è invece l’istituto della fiducia ed il Governo è espressione del Presidente della Repubblica e della maggioranza parlamentare. Nel governo direttoriale, al fine di rendere più stabile e duratura la legislatura, si formano ampie coalizioni anche con l’opposizione parlamentare, cercando di perseguire un programma comune e dando al corpo elettorale gli strumenti necessari al controllo dell’operato del governo.
Governo dittatoriale E’ la forma di governo dello stato fascista. Poteri accentrati nel Capo del Governo, Parlamento esautorato.
Governo negli stati socialisti Struttura complessa che prevede da un lato ampie autonomie locali e dall’altro delle assemblee elettive. I poteri supremi dello stato sono detenuti dal Soviet (Parlamento) e dal Presidium (che esercita i poteri del Capo dello Stato e del Governo). Il Presidium risponde al Soviet del suo operato. Il partito unico guida la costruzione della società e dei suoi interessi.

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana

Lo Statuto Albertino fu concesso ai sudditi del Regno d’Italia, per questo viene chiamata Costituzione ottriata. Essa decretava come forma di governo la monarchia costituzionale pura. Vi erano pochissime libertà garantite ai cittadini: il diritto di proprietà e quelli più vicini alla classe dirigente. Lo Statuto Albertino non era una Costituzione rigida, poteva quindi essere modificata in ogni momento dal Sovrano e vi erano scarse garanzie su questa.

Sino ad arrivare alla Costituzione attuale, sono state diverse le tappe storiche che hanno segnato l’evoluzione dei diritti di libertà, la modifica del sistema politico e l’evoluzione delle strutture societarie e politiche. La concessione dei diritti di voto, di espressione, la tutela giudiziaria attraverso l’inserimento del codice penale e civile, la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa. Fu solo dopo l’esperienza del Ventennio fascista che si giunse alla formazione della Costituzione Repubblicana.

Caratteristiche fondamentali della Costituzione Repubblicana

In primis, la Costituzione nell’articolo 1 comma 2 esplicita il concetto di sovranità popolare. Gli organi costituzionali sono: il corpo elettorale, il Presidente della Repubblica, il Governo, il Parlamento e la Corte costituzionale. Gli organi costituzionali sono organi rappresentativi, di indirizzo politico, indispensabili al corretto funzionamento del sistema costituzionale ed al rispetto della stessa Costituzione.

La nostra Costituzione è lunga e rigida. Per modificarla quindi c’è bisogno di un lungo iter parlamentare. L'art.1 individua nel lavoro il valore sociale primario, stabilendo che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. L’art.2 parla dei valori personalistici e comunitari e dell’intero consorzio umano, affermando i diritti inviolabili dell’uomo. L’art.3 afferma invece il principio di uguaglianza e i diritti di libertà tra i cittadini. Al comma 2 si afferma la forma di Stato sociale e prescrive alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ostacolo di tipo economico, sociale, che impedisca il pieno sviluppo del cittadino.

Nella Costituzione sono contenuti inoltre i principi della cosiddetta Costituzione economica, e cioè quelli che definiscono i rapporti di lavoro, sanciscono il diritto di sciopero e i diritti dei lavoratori, disciplinano l’intervento dello Stato nell’economia, definendo un sistema misto dove pubblico e privato collaborano per il perseguimento di determinati obiettivi. L’intervento dello Stato nell’economia è facoltativo e solo per fini di utilità generale. La Costituzione prevede un sistema di “pesi e contrappesi” per il bilanciamento del potere, comprendendo oltre ai poteri centrali anche un’ampia organizzazione di autonomie locali e regionali. Vi è una decentrazione del potere.

Alla magistratura è dato un ruolo autonomo ed indipendente dal potere. La gestione di questa categoria è affidata al Consiglio superiore della magistratura, organo rappresentativo e formato da giudici e da alcuni soggetti parlamentari presieduto dal Presidente della Repubblica. Sono inoltre affermati il principio pacifista e l’apertura internazionalista nella nostra Costituzione, lì dove si precisa che l’Italia ripudia la guerra e subordina il proprio ordinamento giuridico a quello di eventuali norme internazionali riconosciute.

Il corpo elettorale

Il corpo elettorale è la “parte attiva del popolo”, quell’insieme dei soggetti che possiedono i requisiti necessari previsti dalla Costituzione per esercitare il diritto di voto. Elemento fondamentale per esercitare il diritto di voto: la cittadinanza.

L'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza sono disciplinati dalla legge 91/1992. La cittadinanza si può acquistare:

  • Iure sanguinis: acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso di cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo della nascita.
  • Iure soli: colui che è nato in territorio italiano da genitori apolidi.

Secondo l'art.22 Cost., la cittadinanza si perde:

  • Per rinunzia (cittadino che vuole stabilire la sua residenza all’estero).
  • Automaticamente (cittadino che svolge dipendenze presso uno Stato straniero e rifiuta di cessare questo rapporto anche sotto richiesta del governo italiano).

La cittadinanza si riacquista:

  • Nel caso in cui un cittadino presti il servizio militare o instauri un rapporto di dipendenza con lo Stato italiano.
  • Entro un anno dallo stabilimento nel territorio italiano.
  • Dopo oltre un anno di residenza nel territorio italiano.
  • Nel caso in cui un cittadino abbia cessato il rapporto di dipendenza presso un altro Stato e risieda nel territorio italiano da oltre due anni.

La funzione elettorale

L'art.48 Cost. definisce la funzione elettorale e le caratteristiche del voto (segretezza, personalità, uguaglianza e libertà).

Requisiti positivi per la funzione elettorale: cittadinanza, maggiore età; Requisiti negativi per la funzione elettorale: incapacità, indegnità morale.

La capacità elettorale

Come detto, per assolvere alla funzione elettorale vi sono determinati requisiti positivi e negativi che vanno verificati. Una legge costituzionale (l.cost. 1/2003), prevede la parità dei sessi nell’elettorato passivo e attivo, bilanciando la presenza dei due sessi sia nelle liste degli eleggibili che negli elettori.

Per quanto concerne il voto degli italiani all’estero, questa materia è disciplinata dalla legge cost. 1/2001, che designa i seguenti seggi assegnati dagli italiani all’estero:

  • Senato: 6 seggi;
  • Camera: 12 seggi.

Per poter votare al Senato vi sono ulteriori requisiti dettati dall’art. 58.1 Cost., e cioè l’età minima di 25 anni.

Circa l’elettorato passivo, sono questi i requisiti di età:

  • Camera dei Deputati: 25 anni per essere eletti;
  • Senato: 40 anni per essere eletti;
  • Presidente della Repubblica: 50 anni.

Come si perde l’elettorato attivo (temporaneamente):

  • In caso di fallimento (affinché dura lo stato di fallimento e comunque per non più di cinque anni);
  • In caso di cittadino sottoposto a misure cautelari da parte della polizia;
  • Cittadino interdetto temporaneamente dai pubblici uffici.

In via definitiva invece, perde l’elettorato attivo colui che è stato interdetto definitivamente dai pubblici uffici.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Ineleggibilità: inibisce l’acquisto del diritto di elettorato passivo. È ineleggibile chi ricopre incarichi presso determinati uffici (es. Presidente di Provincia, Sindaci di Comuni >20.000 abitanti ecc.), chi ha rapporti di tipo economico con lo Stato (es. parti in contratto per opere pubbliche) o chi viola le norme sui finanziamenti elettorali.

Incompatibilità: limita l’esercizio del diritto di elettorato passivo (es. conflitto di interessi) e può essere rimossa mediante la cessazione da parte del soggetto degli incarichi che ricopre e che entrano in conflitto con la sua carica parlamentare.

Per quanto riguarda le Regioni, queste dispongono della massima autonomia legislativa in materia: definiscono il proprio sistema elettorale, i casi di ineleggibilità e incompatibilità. La legge 165/2004 detta le linee generali per questa disciplina a livello regionale. La legge 441/1981 detta le regole per i casi di incompatibilità e ineleggibilità a livello provinciale/comunale. La legge 16/1992 esprime la non candidabilità per soggetti condannati per delitti o reati di stampo mafioso.

I sistemi elettorali

Vi sono principalmente due famiglie di sistemi elettorali: proporzionale e maggioritario.

Sistema elettorale proporzionale: il principio alla base di questo sistema è l’assegnazione dei seggi ai partiti in proporzione ai voti ottenuti. In questi sistemi anche i partiti minori riescono ad ottenere rappresentanza, garantendo eterogeneità nell’assegnazione dei seggi ma maggiore frammentazione e instabilità politica. Per l’assegnazione dei seggi si utilizzano metodi matematici (es. metodo D’Hondt, Sainte-Lague).

Sistema elettorale maggioritario: il partito che in una data circoscrizione prende il numero di voti maggiore, è assegnatario di tutti i seggi previsti per quella circoscrizione. Si penalizzano dunque i partiti di minoranza ed a prevalere sono solo le forze politiche più influenti.

Il nostro attuale sistema elettorale è un sistema proporzionale che però è caratterizzato dai seguenti elementi:

  • Liste bloccate: si può votare una sola lista ma è eliminato il voto di preferenza;
  • Possibilità di collegamento di più liste in un’unica coalizione;
  • Ogni coalizione ha un candidato a Presidente del Consiglio;
  • Sbarramento: introdotta una soglia di voti sotto la quale i partiti non partecipano alla ripartizione dei seggi;
  • Premio di maggioranza: garantisce la maggioranza in Parlamento alla lista che ha preso più voti. Alla Camera il premio di maggioranza viene assegnato alla coalizione che ha avuto più voti affinché raggiunga 340 seggi, al Senato il premio di maggioranza è su base regionale: la coalizione che prende più voti in una data Regione al Senato, prende il 55% dei seggi assegnati alla Regione.

Sistema elettorale per l’elezione dei Consigli Regionali

La legge 165/2004 detta le direttive in materia di elezione del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio Regionale. Tuttavia, alle Regioni è garantita la massima autonomia nella scelta dei propri sistemi elettorali. Per le regioni ad autonomia speciale vi è la legge Cost. 2/2001 che regola il sistema elettorale.

Sistema elettorale per l’elezione dei Consigli Comunali e Provinciali

T.U. 267/2000 disciplina l’elezione diretta di Sindaco e Presidente della Provincia. Lo stesso testo unico contempla i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Sistema elettorale per i comuni < 15.000 abitanti

Ogni candidato Sindaco deve essere collegato ad una lista, l’elettore vota contemporaneamente la lista e il candidato Sindaco a cui essa fa capo, non è possibile il voto disgiunto. Il Sindaco col maggior numero di voti risulta eletto. In caso di parità si procede al ballottaggio. Si applica il metodo d’Hondt.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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