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Il contenzioso elettorale
Per ciò che attiene Camera e Senato, vi è la Giunta per le elezioni, istituita per verificare l'effettiva regolarità di queste ultime. I contenziosi elettorali vengono rimessi alla magistratura amministrativa ed il tribunale competente è il Tar del Lazio.
La disciplina delle campagne elettorali
Esistono normative vigenti per la disciplina delle campagne elettorali. L'attuale legge che disciplina gli aspetti di regolarità nelle campagne elettorali è la legge 28/2000, che si ispira ai principi di imparzialità (par condicio).
Distinzione tra messaggio autogestito (messaggio unilaterale che illustra il programma di una coalizione politica) e comunicazione politica (programmi radiotelevisivi che mettono a confronto due coalizioni politiche su determinati temi).
Si prevede che i programmi di comunicazione politica siano trasmessi solamente dalle reti che operano a livello nazionale (pubbliche e private), mentre i
Messaggi autogestiti devono avere una durata minima (da 1 a 3 minuti quelli televisivi, da 30 a 90 secondi quelli radiofonici) sulle concessionarie pubbliche (RAI). Le sanzioni che puniscono le eventuali infrazioni delle normative sulla disciplina dell'imposizione alle emittenti radiotelevisive campagne elettorali possono essere dell'obbligo di diffondere programmi nei quali sia predominante la parte lesa, dell'obbligo di mettere a disposizione della parte lesa spazio per i messaggi autogestiti.
Disciplina in tema di spese per campagne elettorali. Anche le spese per le campagne elettorali sono soggette a disciplina e in questo tema si esige una certa trasparenza. Queste le regole a cui i candidati devono sottoporsi:
- obbligo di non superare un tetto massimo di spesa;
- obbligo di raccolta fondi attraverso un mandatario elettorale, i cui dati vanno trasmessi al collegio regionale di garanzia elettorale;
- obbligo per i mandatari elettorali di presentare alle Camere il
Strumenti di esercizio "diretto" della sovranità
La Costituzione garantisce al corpo elettorale alcuni strumenti per l'esercizio della propria sovranità. Nonostante solamente il referendum sia un vero e proprio "potere" nelle mani del popolo, vi sono atti di indirizzo politico da non sottovalutare e comunque a disposizione del cittadino. Ricordiamo:
- La petizione (art.50 Cost.) svolge un ruolo di stimolo nei confronti delle Camere. Viene presentata alle Camere e secondo i regolamenti di queste ultime essa viene trasmessa alla commissione parlamentare competente, che potrebbe deliberare sul contenuto della petizione stessa ed eventualmente trasmettere informazioni al Governo.
- L'iniziativa legislativa popolare deve essere presentata da almeno 50.000 cittadini in possesso della capacità rappresentativa.
Convocazione dei comizi elettorali. Vengono depositate presso la Corte di Cassazione - Ufficio centrale. Quest'organo controlla la validità della richiesta per il referendum e lo trasmette alla Corte costituzionale, che giudica se esso è costituzionalmente ammissibile o meno. Le condizioni di ammissibilità del referendum abrogativo sono:
- non devono contenere una pluralità di domande eterogenee;
- non devono riferirsi a norme o leggi costituzionali;
- per i temi di cui sopra.
È il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, a decretare la data del referendum. Le stesse regole che disciplinano la campagna elettorale, disciplinano anche la campagna referendaria. È richiesta maggioranza assoluta affinché vi siano effetti dopo il referendum. Dopo lo scrutinio, il Presidente della Repubblica, in caso di risultato positivo, dichiara abrogata la legge in oggetto, dando alle Camere 60 giorni di tempo per colmare il vuoto legislativo.
chesi è creato. In caso di esito negativo, non è possibile sottoporre la legge a referendum per 5 anni.
Il referendum nel procedimento di revisione costituzionale. Nel caso alle Camere, in materia di revisione costituzionale, non si raggiungano i 2/3 di maggioranza ma solo quella assoluta, alcuni soggetti (500.000 elettori o 5 Consigli Regionali, o 1/5 dei membri di una Camera) possono fare richiesta del referendum. Questo è un referendum sospensivo perché sospende gli effetti della legge approvata in Parlamento fino al termine della consultazione elettorale.
Referendum per la fusione di Regioni esistenti, creazione di nuove Regioni, aggregazione di Province e Comuni al territorio di una regione diversa rispetto a quella di appartenenza. È previsto anche un referendum per le modificazioni di cui al titolo.
Il referendum regionale. Il referendum a livello regionale trova diverse limitazioni negli statuti, che spesso lo prevedono solo in forma consultiva e per
limitatissimi casi. La richiesta di referendum è analizzata e discussa dallo stesso Consiglio Regionale, disciplina alquanto discutibile. Il referendum per l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è previsto dall'art.133.2 Cost., prevede che a questo referendum votino sia i cittadini dellafrazione che intende trasformarsi in Comune autonomo, sia quelli che resterebbero nel Comune di origine. Il referendum a livello comunale e provinciale è previsto come strumento consultivo o addirittura sondaggi odi opinione. Tuttavia è obbligatorio che nello statuto dei Comuni e delle Province compaiano espliciti riferimenti agli strumenti che queste istituzioni intendono adottare per far esercitare al corpo elettorale la propria partecipazione politica. Il referendum di "indirizzo" in materia di unione politica europea, sancito dalla legge cost. 2/1989, è un referendum chechiama il corpo elettorale ad esprimersi in merito ad un progetto politico da realizzare (spesso in materia di politiche comunitarie).
5. Il Parlamento
La nostra Costituzione prevede per il nostro Parlamento un sistema bicamerale, con la presenza di due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato. Si parla di bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato, dato che entrambe le Camere hanno gli stessi poteri.
Camera dei Deputati: 630 deputati;
Senato: 315 + senatori a vita
Le due Camere restano in carica per 5 anni, quanto il periodo della legislatura.
I regolamenti parlamentari come fonti integrative-attuative del dettato costituzionale
Entrambe le Camere si dotano di regolamenti proprio, detti regolamenti parlamentari, che disciplinano il rapporto tra le forze politiche e le regole di convivenza all'interno del Parlamento. L'art.64 Cost. sancisce che ogni Camera deve dotarsi di un proprio regolamento votato a maggioranza assoluta.
Alcuni degli aspetti che i regolamenti disciplinano sono:
quella del programma è l'unanimità calendario delle discussioni del Parlamento, votato della conferenza dei capigruppo e con il consenso dei presidenti dei gruppi che costituiscono almeno 3/4 dei componenti della Camera. L'organizzazione interna delle Camere: Presidente e Ufficio di Presidenza. Dopo la formazione di un nuovo Parlamento, questo è chiamato a votare i presidenti delle due Camere. Nei primi due scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata (2/3 alla Camera, 1/2+1 al Senato), al terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta alla Camera, maggioranza semplice al Senato. Entrambi i presidenti delle Camere sono chiamati a svolgere i loro ruoli nella totale imparzialità. È il Presidente dell'assemblea che dirige le discussioni parlamentari e garantisce il rispetto del regolamento. Inoltre i Presidenti delle Camere sono supportati nel loro compito dagli Uffici di Presidenza, eletti anch'essi dal Parlamento. I gruppi Parlamentari.Parlamentari sono le formazioni dei partiti all'interno del Parlamento. Ogni gruppo all'interno del Parlamento ha una soglia minima di esistenza, fissata in 20 deputati e 10 senatori. Nel gruppo vengono definite le linee politiche da perseguire durante i lavori parlamentari, tuttavia ciò non è vincolante ed ogni parlamentare ha piena libertà di coscienza sul proprio voto. Qualora un parlamentare non opta per nessun gruppo specifico, viene inserito in un unico gruppo misto.
Le giunte sono delle strutture permanenti più ristrette, ed hanno compiti di garanzia del funzionamento dell'istituto parlamentare. Ricordiamo ad esempio:
- giunta per il regolamento: ha il compito di proporre le modifiche regolamentari alle Camere;
- giunta delle elezioni: verifica i contenziosi elettorali e la legittimità del risultato elettorale; esamina e sottopone all'assemblea;
- giunta per le autorizzazioni a procedere: le richieste provenienti dalla magistratura per l'autorizzazione a
procedere nei confronti di un parlamentare.
Le commissioni parlamentari
L'art.72.3 Cost., sancisce che i gruppi parlamentari debbano essere composti in proporzione ai gruppi parlamentari. Vi sono commissioni permanenti e commissioni temporanee.
Le commissioni temporanee vengono istituite per lavorare entro un tempo determinato su un dato caso che richiede un periodo di indagine/lavoro.
Le commissioni permanenti sono competenti per materia, e vi sono commissioni monocamerali, ovvero composte da parlamentari di una stessa Camera, e commissioni bicamerali, composte da componenti di Camera e Senato.
Gli apparati burocratici delle Camere
Per il corretto funzionamento delle Camere, queste si dotano di complessi apparati burocratici altamente qualificati, che si rapportano direttamente con l'Esecutivo. A fare da raccordo tra la componente politica e la componente burocratica è il Segretario.