Istituzioni di diritto pubblico
Cosa è il diritto
Il diritto è una forma di organizzazione sociale che deve essere rispettata, è un ordinamento giuridico, un insieme di norme che può esistere e funzionare solo se c’è un gruppo organizzato di persone, dotato di un’organizzazione incaricata di produrre regole e farle rispettare.
Per diritto oggettivo si intende una serie di norme che vincolano i soggetti che vivono in un territorio, mentre per diritto soggettivo si intende la pretesa di un soggetto riconosciuta degna di tutela dall’ordinamento giuridico. Il diritto pubblico si distingue dal diritto costituzionale in quanto quest’ultimo è formato dall’insieme di norme contenute nella Costituzione e quelle relative all’organizzazione dello Stato ed alle fonti del diritto, mentre il primo è formato dall’insieme di norme che ha per oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato. Per ordinamento giuridico si intende un gruppo umano caratterizzato dall’avere un’organizzazione, con tre elementi caratteristici, la plurisoggettività, le istituzioni e la normazione.
Norme degli ordinamenti giuridici
- Norme sulla plurisoggettività (1): Individuano chi sono i membri dell’ordinamento.
- Norme sulla plurisoggettività (2): Regolano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento (disciplinato dal diritto privato).
- Norme sulle istituzioni.
- Norme sui rapporti tra istituzioni e plurisoggettività.
- Norme sulla normazione.
- Norme che regolano i rapporti con altri ordinamenti giuridici.
Costituzione
Formata da 139 articoli, senza preambolo:
- Artt. 1 – 12: Principi fondamentali, esprimono i valori fondanti dell’ordinamento.
- Artt. 13 – 54: Diritti e doveri della plurisoggettività.
- Artt. 55 – 139: Norme sulle istituzioni e sulla normazione, ordinamento della Repubblica.
Lo Stato e le sue forme
Ci sono state numerose figure di spicco della storia che hanno fornito una propria definizione di Stato. Uno di essi è stato, ad esempio, Costantino Mortati (giurista, costituzionalista del XX secolo), il quale ha definito lo Stato come un ordinamento giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati tutti i soggetti partecipanti ad esso. La dottrina, invece, ha fornito nella storia due definizioni di Stato:
- "Lo Stato è il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce personalmente e territorialmente".
- "Lo Stato sono i rapporti che, in un certo momento storico, esistono tra governanti e governati, considerando le finalità impresse all’ordinamento statale dalle forze politiche".
Con riferimento al popolo lo Stato può essere autoritario, dove la sovranità è concentrata in un unico soggetto, oppure democratico, dove la sovranità è distribuita su tutto il popolo. Con riferimento, invece, al territorio, lo Stato può essere federale, dove la sovranità è distribuita sul territorio, unitario, dove la sovranità spetta allo Stato centrale, decentrato, dove c’è spazio di autonomia per gli enti infra statali, oppure regionali, dove le regioni hanno potestà legislativa.
Un altro concetto importante è quello legato alla sovranità, che può essere esterna quando l’ordinamento non deriva la sua esistenza da un altro ordinamento e che ha la capacità di escludere ingerenze esterne, o che può essere interna, quando l’ordinamento ha capacità di porre comandi giuridici vincolanti nei confronti dei soggetti dell’ordinamento.
Ordinamento feudale (XV – XVII sec.)
Forma di Stato in cui popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del re, ed è caratterizzato dall’assenza di distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. Aveva come caratteristiche principali:
- I regni medievali non affermavano la propria indipendenza verso l’Impero e la Chiesa.
- Particolarismo giuridico.
Questa forma di Stato andò in crisi intorno al XVII secolo, in quanto nacque l’esigenza di rendere più sicure le vie di trasporto e commerciali, di potenziare le difese cittadine, rinforzare l’esercito e di costruire fortezze. Grazie alla forza militare che le singole città acquisirono, riuscirono a rendersi indipendenti dai poteri esterni e poterono imporre la propria supremazia ai cittadini ed a coloro che vivevano intorno ad essa.
Stato assoluto (XV – XVIII sec.)
Caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano assoluto e dei suoi apparati amministrativi. La legittimazione del potere era di tipo trascendente e dinastico, quindi il sovrano diventava tale perché figlio del regnante precedente e per volere divino. Aveva come finalità quella di affermare la potenza del sovrano, il quale possedeva la sovranità esterna e interna. Aveva come caratteristica principale la divisione della società in ceti.
La crisi di questa forma di Stato iniziò nel XVII secolo con la comparsa della forma di Stato di polizia e finì definitivamente nel XVIII secolo, con l’avvento della rivoluzione industriale.
Stato liberale di diritto (XVII – XX sec.)
Forma di Stato che aveva come finalità la garanzia dei diritti individuali, racchiusi nella “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. È stato definito anche stato monoclasse, in quanto la borghesia in questo periodo storico acquisì molto potere, indirizzando le scelte politiche dei vari Paesi europei.
Per limitare l’arbitrio dei titolari del potere lo Stato utilizzava il diritto ed in particolare:
- Principio di legalità, secondo cui ogni atto dei poteri pubblici deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica previamente adottata, secondo il principio per cui è il diritto che crea la legge. La norma era generale ed astratta e prodotta dal Parlamento, come espressione della volontà generale. Si cercava di rispettare il principio di uguaglianza, per cui gli uomini nascono e sono uguali nei diritti.
- Costituzione in senso moderno, atto giuridico vincolante tutti i soggetti dell’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri. La Costituzione è un atto del potere costituente, è un potere “sciolto” dal diritto.
- Principio di separazione dei poteri, divisione delle diverse funzioni dello Stato, la funzione legislativa (predisposizione delle norme giuridiche) spettava al Parlamento; la funzione esecutiva (applicazione della legge) spettava al Re ed al suo governo; la funzione giurisdizionale (far applicare la legge) spettava alla magistratura.
Ci furono molteplici cause per cui questa forma di Stato andò in crisi:
- Tutela quasi esclusivamente dei diritti della borghesia.
- Diritto di uguaglianza puramente formale.
- La legge era espressione della nazione, ma solo una piccolissima parte poteva votare.
- Costituzione flessibile, non c’erano istituti che ne affermavano la supremazia sulle altre fonti di diritto, la legge era al vertice delle fonti, non la Costituzione.
- Le classi lavoratrici volevano affacciarsi alla vita politica.
Stato autoritario
Potere concentrato nelle mani di un unico soggetto.
Stato totalitario
Caratteri autoritari più accentuati, con interventismo sociale.
Stato contemporaneo (XX sec.)
Forma di Stato che ha come finalità il mantenimento dell’unità sociale in un contesto pluralista. Ha come caratteristiche principali:
- Stato pluralista, esistono soggetti politicamente attivi profondamente diversi fra loro, ma tuttavia si cerca continuamente la convivenza pacifica tra soggetti molto diversi.
- Stato democratico, esiste una corrispondenza tra governanti e governati, ed il popolo esprime la propria sovranità tramite il principio di maggioranza; è garantito il rispetto di coloro che sono in minoranza; c’è la possibilità per i gruppi politici diversi di concorrere liberamente per il governo del Paese; le decisioni delle maggioranze vanno adottate ed eseguite sotto il controllo delle minoranze.
- Stato costituzionale, la Costituzione è rigida e si pone al vertice delle fonti, anche la legge deve rispettare la Costituzione. La Costituzione è così grazie a due garanzie, la giustizia costituzionale, istituto che consente di eliminare leggi contrarie alla Costituzione ed il procedimento aggravato di revisione costituzionale.
- Stato sociale, ha come per fine l’uguaglianza sostanziale.
- Stato decentrato, distribuzione di quote di potere decisionale sul territorio, in Italia assume la forma di Stato regionale.
Ordinamenti internazionali e sovranazionali
Dopo la II guerra mondiale i governi compresero che per garantire la pace tra i popoli dovevano stringere accordi e creare istituzioni che sottoponessero ad un controllo i singoli Stati, per questo sono nate numerose organizzazioni e istituzioni sovranazionali ed internazionali.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
È un’organizzazione internazionale a carattere mondiale, composta da 51 Stati.
Finalità: È un’organizzazione di tipo politico che ha come obiettivo quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, risolvere i problemi internazionali e promuovere i diritti umani, oltre all’interesse delle questioni ambientali.
Organizzazione
- Assemblea generale, ogni Stato è membro rappresentato nell’Assemblea, convocata per discutere le linee generali di indirizzo, in quanto l’ONU non ha potere legislativo.
- Consiglio di sicurezza, siedono 15 Stati membri, 5 permanenti, spetta porre in essere le attività necessarie per mantenere pace e sicurezza internazionale.
- Consiglio economico e sociale, 54 Stati eletti, coordina attività economica e sociale dell’ONU.
- Segretariato, si occupa di far funzionare l’ONU, a capo vi si trova il segretario generale.
- Corte internazionale di giustizia, 15 giudici, deliberano sulle controversie fra Stati. Il diritto internazionale ha come compito la difesa dei diritti umani.
- Corte penale internazionale, 124 Paesi, ha giurisdizione sui crimini di guerra contro l’umanità.
- Fondo monetario, promuove cooperazione monetaria internazionale e stabilizzazione cambi.
- Banca mondiale, aiuta i Paesi emergenti.
OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)
È il luogo in cui si discutono gli aspetti giuridici del commercio internazionale e dove si cerca di risolvere le eventuali controversie internazionali sul commercio.
Interpol
Rete collaborativa di forze di polizia.
FIFA
Organizzazione per eventi sportivi.
OCSE
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Organizzazioni internazionali a carattere regionale
Questo tipo di organizzazioni sono presenti in tutto il mondo, in Europa, nelle Americhe, in Asia ed in Africa. Sono organizzazioni che riuniscono sotto un obiettivo comune diversi Stati appartenenti alla stessa area geografica.
Unione Europea
È qualificata come un ordinamento sovranazionale in quanto la collaborazione fra Stati è più frequente di una semplice organizzazione internazionale.
Storia: Il processo d’integrazione europea si è messo in moto nel 1951 con la sottoscrizione della CECA (produzione carbonio ed acciaio, sotto il controllo di un’autorità comune). Nel 1957 nacque la CEE (con 6 Paesi fondatori), la comunità economica europea, mentre tra il 1992 ed il 1993 ci fu il processo che diede vita all’UE, la quale agisce secondo il metodo comunitario, quindi le decisioni vengono prese a maggioranze modulate.
Organizzazione
- Consiglio europeo, formato dai capi di Stato o ministri degli esteri, decidono le linee di indirizzo politico europee, definisce le priorità europee.
- Consiglio dell’UE, formato dai ministri degli Stati membri, attua gli indirizzi approvati dal europeo, coordina le politiche degli Stati membri, approva il bilancio UE ed elabora la politica estera e di difesa dell’UE. Il consiglio decide con una maggioranza qualificata, con un voto ponderato sul numero dei Paesi e le popolazioni di essi.
- Parlamento, cittadini dell’UE eletti a suffragio universale, ha potere legislativo e funzione di controllo su alcune istituzioni europee.
- Commissione, un commissario per ogni Stato, ha potere d’iniziativa legislativa, gestisce il bilancio UE, vigila sull’applicazione del diritto europeo ed attua le politiche UE.
- Corte di giustizia, organo incaricato d’interpretare il diritto dell’UE in modo che la sua interpretazione sia uniforme nei Paesi membri; costituita da un giudice per ciascun Stato membro ed 11 avvocati generali.
- Tribunale, formato da 47 giudici, affianca la Corte di giustizia.
- Banca centrale, garantisce la stabilità dei prezzi e del valore dell’euro.
- Corte dei conti, verifica la regolarità dei bilanci UE.
Consiglio d’Europa
Unione stretta fra i Paesi membri per tutelare e promuovere i principi comuni, per favorire il progresso economico e sociale e per lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. È composto da 47 Stati, con sede a Strasburgo.
Organi
- Comitato dei ministri, organo decisionale.
- Assemblea parlamentare.
- Congresso dei poteri locali e regionali, garantisce una sede privilegiata di confronto tra regioni e comuni d’Europa.
- Commissario per i diritti umani.
- Segretario generale, responsabile delle attività del Consiglio d’Europa.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, si occupa della salvaguardia dei diritti umani, fa rispettare la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Condanna lo Stato responsabile della violazione al ripristino della situazione anteriore alla violazione.
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono i meccanismi che pongono in essere le regole giuridiche. Le fonti di produzione giuridica pongono in essere nuove regole di comportamento o regole di organizzazione che tutti debbono osservare, quindi la legge.
Fonti sulla produzione giuridica sono i meccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione, quindi prevedono i meccanismi con cui devono essere approvate le leggi. Fonti di cognizione sono i supporti attraverso i quali si rendono conoscibili le fonti di produzione, quindi la Gazzetta Ufficiale a livello nazionale ed il Bollettino Ufficiale a livello regionale.
Quando parliamo delle fonti non possiamo non fare riferimento anche alle antinomie, ovvero le contraddizioni tra due norme giuridiche, e per risolverle ci si affida a tre criteri ordinatori del sistema delle fonti:
- Criterio gerarchico, nel conflitto tra regole poste da due fonti diverse prevale la regola posta dalla fonte superiore, grazie al riferimento ad una scala basata sulla diversa forza degli atti normativi. Dalla violazione di questo principio deriva l’invalidità dell’atto normativo inferiore e la sua annullabilità. Gli effetti dell’annullamento riguardano tutti i soggetti dell’ordinamento, inoltre l’atto è eliminato retroattivamente, per cui gli effetti giuridici vengono meno. L’annullamento è l’istituto giuridico attraverso il quale un atto invalido viene eliminato dal sistema normativo.
- Criterio della competenza, conflitto tra regole poste da due fonti nella quale prevale quella posta dalla fonte competente. Infatti, alle fonti di produzione possono essere assegnate certe materie di competenza. La violazione del principio di competenza comporta l’invalidità dell’atto incompetente e la sua annullabilità.
- Criterio cronologico, nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola più recente. Il decorso del tempo è un fenomeno fisiologico, quindi la regola successiva prende il posto della precedente, senza eliminarla. Abrogazione, si ha quando una norma successiva delimita temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente. Può essere di tre tipi:
- Espressa, quando il legislatore elenca le disposizioni abrogate.
- Tacita, quando l’abrogazione deriva da un’incompatibilità tra nuove norme e quelle precedenti.
- Implicita, il nuovo atto normativo disciplina la materia già disciplinata dall’atto precedente.
Deroga, si ha quando si risolve un’antinomia tra norme diverse sul piano della generalità, ovvero sulla sua attitudine ad applicarsi ai comportamenti presi in considerazione. La norma abrogata non ha efficacia in futuro, quella derogata ha sempre efficacia, ma in un campo delimitato.
Forza normativa, capacità di un atto di produrre nuovo diritto, la quale può essere attiva in quanto attiene alla capacità di creare nuove regole, oppure passiva, quando l’atto ha capacità di resistere all’innovazione portata da un atto diverso.
Fonti atto, fonti di produzione che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche. “Civil law” sistema giuridico dell’Europa occidentale, dove il diritto è prodotto da fonti atto.
Fonti fatto, fatti normativi in cui le regole non nascono dalla volontà espressa di regolare i comportamenti, bensì da accadimenti esterni dalla volontà. “Common law” sistema giuridico dei Paesi di matrice britannica, in cui il diritto consuetudinario ricopre un ampio spazio.
Disposizione, formulazione linguistica che costituisce la fonte.
Norma, significato dell’atto.
Interpretazione giuridica, attività che consente di cogliere il significato di una formulazione normativa. Non è vero che ad un testo di legge ci sia un solo significato.
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