Istituzioni di diritto Pubblico 1
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Istituzioni di diritto pubblico
Indice
Cos’è il
- diritto
➢ Storia e fondamentali
➢ Ordinamento e giuridicità
➢ Di cosa tratta diritto pubblico
➢ Diritto come linguaggio e significato
➢ Una distinzione fondamentale
➢ Espulsione di norme dall’ordinamento
➢ Problemi dell’ordinamento
➢ Antinomie e criteri di risoluzione
➢ Lacune e criteri di risoluzione
➢ Aspetti fondamentali dello Stato
➢ Distinzione tra forme di Stato e forme di Governo
➢ Forme di Stato
➢ Forme di Governo
➢ La nostra forma di Governo
- Fonti del diritto
➢ Introduzione
➢ Distinzioni tra fonti
➢ Categorie delle fonti
➢ Livello Costituzionale
➢ Livello Parlamentare
➢ Livello degli Atti equiparati alla legge
o Decreto Legislativo
o Decreto Legge
o Referendum Abrogativo
o Regolamenti parlamentari
o Regolamenti costituzionali
o Regolamenti del Presidente della Repubblica 3
➢ Fonti dell’UE
➢ Livello secondario delle fonti
➢ Regionalismo ed enti territoriali
- Il Parlamento
➢ Struttura
➢ Diritto elettorato
➢ Sistemi elettorali
➢ Gli organi del Parlamento
➢ La sua autonomia
➢ I principi di funzionamento delle Camere
- Il Governo
➢ Principi Costituzionali nell’amministrazione pubblica
➢ Storia
➢ Procedimento di formazione
➢ Il rapporto fiduciario
➢ Le crisi di Governo e altro
➢ La composizione del Governo
➢ Le sue funzioni
- Il Presidente della Repubblica
➢ Storia
➢ In Costituzione
- I diritti
➢ Introduzione e storia
➢ La garanzia dei diritti
➢ Il sistema dei diritti della Costituzione
– Diritti inviolabili dell’uomo
o Art. 2 Costituzione –
o Art. 3 Costituzione Principio di eguaglianza
➢ Le libertà individuali
–
o Art. 13 Libertà personale 4
–
o Art. 14 Libertà di domicilio
–
o Art. 16 Libertà di circolazione e soggiorno
–
o Art. 15 Libertà e segretezza delle comunicazioni
–
o Art. 21 Libertà di manifestazione del pensiero con
qualsiasi mezzo
➢ Diritti sociali
- Giurisdizione e Corte costituzionale
➢ Principi in tema di giurisdizione
➢ Giustizia costituzionale
➢ La nostra Corte costituzionale
- Il diritto alla protezione dei dati personali in un sistema delle fonti
multilivello
➢ Rapporto tra privacy e persona umana
➢ La macrocategoria della privacy
➢ Regolamento UE nella protezione dei dati personali
➢ Le finalità del regolamento
➢ Ambito di applicazione territoriale
➢ I principi generali del regolamento al trattamento dei dati
personali
➢ D.Lgs. 101/2018
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Cos’è il diritto
-
Storia e fondamentali.
Il diritto ha l’aspirazione a svolgere una funzione di guida, di controllo e di
stabilizzazione dei comportamenti individuali e collettivi. È un insieme di precetti
rivolti a determinare:
a) La repressione dei comportamenti individuali come socialmente pericolosi dal
soggetto detentore del potere normativo.
L’allocazione ad individui e
b) collettività di beni e servizi.
L’istituzione e allocazione di poteri pubblici.
c)
Ed il diritto può essere, a seconda della sua funzione:
Diritto “penale”
a) Diritto “civile” (o anche “commerciale”)
b) Diritto “costituzionale” (o anche “pubblico”)
c)
Dove il fattor comune è il fine, quale stabilizzare delle aspettative comportamentali
con l’assorbimento del conflitto sociale. Scopo raggiungibile grazie al carattere
coercitivo del diritto.
Come può vedersi anche nella storia Romana, il diritto nasce dal consuetudinario,
ovvero “come ripetizione più o meno uniforme di comportamenti accompagnati dalla
convinzione diffusa dell’obbligatorietà degli stessi”. Consuetudine che porterà, poi,
alla scrittura delle norme ad al generarsi di un’autorità capace di imporre le proprie
decisioni alla collettività su cui domina; processo evolutivo fondatosi
sull’affermazione di un dispositivo di potere che assume, nel tempo, tre possibili
modalità delineate da Max Weber:
Il potere “carismatico” (dedizione totale all’autorità)
I. Il potere “tradizionale” (ad esempio la legittimità sacrale delle regole)
II. Il potere “razionale” (la legalità, base del diritto moderno)
III.
Nella storia Europea si sono affermati due sistemi di ordinamenti che si differenziano
nei modi di produzione delle leggi e nei soggetti coinvolti in questo processo:
1) Ordinamento di COMMON LAW
2) Ordinamento di CIVIL LAW
1) Quello Inglese e Statunitense, che si basa su regole non scritte, e quindi su
“decisioni giurisprudenziali” (le sentenze dei giudici). È chiaro che i soggetti
coinvolti siano i giudici, il cui potere è forte e la loro sentenza acquista valore
normativo. Il principio fondamentale è quello dello “Stare Decisis”, il valore
obbligatorio del precedente giurisprudenziale: nessun giudice può discostarsi dai 6
principi affermati in una precedente pronuncia di un caso analogo a quello che si
trova a giudicare. Il potere, quindi, è nelle mani del giudice e non in quelle del
rapporto Governo-Parlamento.
2) Quello dei Paesi Europei legati alla tradizione romanistica: ordinamenti basati su
regole scritte dove, quindi, la norma giuridica è tale solo se conosciuta in atti a cui
l’ordinamento riconosce la capacità di produrre diritto. Il potere è nel circuito
Governo-Parlamento, in quanto la norma contenuta in una legge va approvata dal
Parlamento nel rispetto della Costituzione. Il giudice deve solo interpretare la regola
scritta ed applicarla al caso concreto.
Nel corso della storia si arrivò all’affermarsi di Costituzioni Rigide (le cui leggi
possono essere modificate solo con particolari processi) che tendono a tutelare un
nucleo di principi fondamentali (non a caso, alcuni pensano che ormai siamo arrivati
ad un “Governo delle leggi” e non degli uomini).
Ordinamento e giuridicità.
Il diritto può essere: indica una pretesa (“ho il diritto di fare qualcosa”).
- Diritto Soggettivo, il quale
- Diritto Oggettivo, il quale indica un insieme di norme giuridiche.
- Diritto come materia di studio, il quale parte dal diritto oggettivo ma vi
aggiunge l’insieme di interpretazioni che hanno dato, o i giudici (quindi si
parlerà di Giurisprudenza), o gli studiosi (quindi si parlerà di Dottrina).
Il diritto oggettivo, come già detto, indica un insieme di norme giuridiche. Un
insieme conosciuto come “Fenomeno (o “Ordinamento”), il quale è
Giuridico”
→
nesso al “Fenomeno “Ubi societas, ivi iuris”: come il fenomeno
Sociale”
giuridico nasce laddove esiste una forma di aggregazione umana, così lo sviluppo
della società si svolge all’interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti
che la compongono.
L’ordinamento giuridico è un complesso di regole (le norme) che si applicano
all’interno di una comunità entro un determinato territorio attraverso
un’organizzazione dotata di un minimo di stabilità (apparato Statale).
di soggetto nell’ordinamento appartiene a tutti gli
Si sottolinea che la qualificazione
individui/persone fisiche che operano nel medesimo ordinamento, anche se privi di
capacità d’agire (ossia “l’idoneità del soggetto a compiere direttamente attività
rilevanti per il diritto”; capacità che si ottiene col raggiungimento dei 18 anni e che
dura, solitamente, fino alla morte). Ma vi sono anche, come soggetti 7
nell’ordinamento, le persone/enti giuridiche (strutture o gruppi di individui volto a
perseguire determinati fini).
L’ordinamento stabilisce che la capacità giuridica delle persone fisiche si acquisti alla
nascita; anche se la soggettività della persona fisica e la sua capacità giuridica
possono venir separate da norme che limitano la capacità giuridica dei soggetti (basti
pensare all’art. 48 Cost. sul diritto di voto accessibile solo dopo aver raggiunto la
maggiore età).
Dell’ordinamento giuridico, la giuridicità è la qualità che attiene alla condotta come
prospettata dalla norma (la regolazione) ed alla condotta come conformemente posta
in essere dal destinatario della norma stessa (la regolarità).
I caratteri di un ordinamento giuridico sono:
- La plurisoggettività, ossia la pluralità di soggetti destinatari delle prescrizioni
di un sistema regolatorio.
- La normazione, nella cui assenza è impensabile un ordinamento.
L’organizzazione, ossia l’effetto dell’esercizio di un potere, che presuppone
- un assetto organizzato del gruppo sociale, affidato ad un apparato che assicura
produzione, applicazione e osservanza di norme.
l’ordinamento non si occupa della regolazione di ogni comportamento
Tuttavia,
umano, ma solo di quelli giuridicamente rilevanti. Inoltre, esso parte sempre da una
“di parte”);
determinata prospettiva di valori che non può che essere parziale (ossia
ciò comporta il succedersi, nel tempo, di diversi ordinamenti riferiti allo stesso
gruppo sociale (e quindi il succedersi di diversi sistemi di valori).
È anche vero che, quello perseguito da ogni singolo ordinamento, è soltanto uno dei
uno dei tanti che è solo un’espressione di
tanti ordini possibili e reali; quei pensieri
dominanti di un certo periodo storico.
Il diritto è l’insieme di norme e vi sono infiniti ordinamenti in cui viviamo, ad
esempio quello religioso, quello del club di tifoseria, quello da cittadini Italiani o
quello da cittadini Europei. Ogni comportamento può essere giudicato secondo le
regole di ciascun ordinamento, ma il solo ordinamento ad avere forza coercitiva è
quello Statale (chiamato, quindi, ordinamento giuridico generale, mentre gli altri sono
chiamati particolari); ed è quest’ultimo a dover risolvere la plurisoggettività di
ordinamenti, regolando i rapporti tra i membri della comunità. 8
Di cosa tratta diritto Pubblico?
Dell’organizzazione dei pubblici poteri e dei rapporti tra autorità pubblica e privati
dominato dalla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato. Per cui, il diritto
privato tratterà dei casi in cui i soggetti privati sono, tra loro, in un rapporto di parità;
il diritto pubblico tratterà dei casi in cui i soggetti privati, rispetto alle autorità, sono
in un rapporto di subordinazione.
Diritto come linguaggio e significato.
Per stabilire quando ci si trova davanti una norma, esistono due approcci: 1) quello
Sostanziale e 2) quello Formale.
1) Un tipo ideale di norma che cerca:
- Generalità: la quale è essenza stessa di concetto di legge generale, ma che si
può declinare in precetti individuali con la costante presenza di
un’indeterminatezza a priori del destinatario.
l’idoneità della
- Astrattezza: norma a trovare indefinite applicazioni concrete.
2) Serve ad accertare se una prescrizione normativa provenga o meno da un fatto
idoneo, senza indugiare ad esaminare il contenuto regolatorio. Quindi norme
create “ad personam” (senza generalità
retroattive che disciplinano rapporti giuridici
o astrattezza).
L’ordinamento giuridico deve comunicare attraverso un linguaggio solitamente
scritto e prescrittivo, in quanto le sue formule hanno forza precettiva (modificano il
comportamento del destinatario). Il linguaggio prevede:
Un testo: l’atto.
-
- Composto da enunciati (espressioni linguistiche di autonomo significato),
chiamati, nel linguaggio prescrittivo, disposizioni (le quali non
necessariamente corrispondono ai commi di un articolo).
→
Esempi: Art. 12 Cost. 1 comma, 1 disposizione
→
Art. 7 Cost. 2 commi, 3 disposizioni
Nel linguaggio è importante attribuire significato alle disposizioni attraverso le
interpretazioni. La concreta produzione del diritto si compie “Ex-Post” e non “Ex-
Ante” (quando si definisce il testo); si compie, quindi, nel momento in cui si
interpreta, ed il significato attribuitogli si definisce “norma”. Per cui l’interpretazione
è quell’attività attraverso la quale l’operatore giuridico trae, dalla disposizione, la
norma. 9
In questo lavoro (assolutamente non meccanico) vi sono due problemi: interpretare le
disposizione e qualificare i fatti. Per cui vi è una doppia interpretazione: quella del
diritto e quella del fatto.
Conosciamo diverse tecniche ermeneutiche (interpretative):
ricava dall’art. 12 Preleggi (disposizioni preliminari al
- Quella Letterale che si
che dice: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire
Codice civile)
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo
del legislatore.” Ma possono esserci
la connessione di esse, e dalla intenzione
espressioni polisense, e quindi vi è l’interpretazione…
- Teleologica che fa riferimento allo stesso articolo, per cui non deve essere
intesa l’intenzione originaria (l’”Intentio” della norma), ma va letta con
(guardare alla “Ratio” della norma).
carattere obiettivo della quale abbiamo l’interpretazione:
- Quella Correttiva
1) Quella Sistematica per la quale il significato viene dato attraverso una
lettura della disposizione secondo la sua sistemazione nell’ordinamento in
generale.
2) Quella Evolutiva, la quale prevede che il significato delle disposizioni
venga ricavato alla stregua del processo di sviluppo che ha subito la
normazione ed il costume (come, ad esempio, il ripudio della guerra se non
spinta dall’ONU).
3) Quella Adeguatrice, ossia quando si attribuisce alle disposizioni il
significato che lo rende conforme a quello di una prescrizione di rango
superiore. Ad esempio, originariamente lo sciopero politico era sempre
vietato (ex art. 503 c.p.), ma, successivamente, venne autorizzato se non per
scopi anticostituzionali (art. 40 Cost.).
L’interpretazione, inoltre, varia a seconda dei soggetti che la compiono:
- Interpretazione Soggettiva (dei privati):
➢ Dottrinale (fatta dalla dottrina)
➢ Dell’avvocato
- Interpretazione Oggettiva (degli ufficiali):
➢ Autentica (fatta dal legislatore)
➢ Giudiziaria (fatta dal giudice)
➢ Della Pubblica Amministrazione 10
Una distinzione fondamentale.
Il diritto ha due passaggi fondamentali:
L’interpretazione (che abbiamo già visto)
- L’applicazione del diritto
-
L’ultima consiste, appunto, nell’applicare una norma generale ed astratta ad un caso
→
particolare e concreto: “per il comportamento x deve esserci una conseguenza y”
lo schema del sillogismo giudiziale, composto da una premessa maggiore (la norma
generale ed astratta), una premessa minore (il fatto concreto) e la conclusione
(l’applicazione della norma al fatto).
Il problema è che in natura non esistono né norme né fatti; perché le prime sono
frutto dell’interpretazione delle disposizioni, ma anche i fatti sono frutto di
interpretazione. Sia norme che fatti vanno costruiti qualificando i singoli
comportamenti secondo le categorie normative.
Per quanto una disposizione possa essere scritta chiaramente, il suo significato non è
mai scontato. Il mito delle disposizioni chiare e univoche è, appunto, solo un mito. La
colpa non è del legislatore, ma del linguaggio: lui tenta tutto pur di evitare di essere
vago o ambiguo arrivando anche a dare l’interpretazione autentica, ossia un
interpretazione scritta da altre norme. Attività che, quindi, corrisponde comunque al
legiferare e non all’interpretare, perché ciò non gli è permesso dalla divisione dei
poteri (ha il solo potere di imporre atti normativi).
Tra giudici e legislatore, oltre a quelle funzionali (i compiti che ricoprono), vi sono
anche differenze strutturali:
- Il legislatore è un organo politico rappresentato dagli elettori ai quali deve
rispondere delle sue scelte.
- Chi applica il diritto vince concorsi pubblici ed è privo di responsabilità
politica.
di norme dall’ordinamento.
Espulsione
Prima fra tutte, l’Abrogazione: per “abrogazione” si intende che di una norma viene
delimitata la sua efficacia giuridica. Esso è un effetto automatico e si verifica quando
entra in vigore una norma più recente della stessa fattispecie (non ha efficacia
retroattiva).
Nell’art. 15 Preleggi si specificano tre tipi di abrogazione:
1) ESPRESSA: il legislatore abroga espressamente le norme incompatibili con le
nuove (incompatibilità decisa dal legislatore). 11
2) TACITA: non espressa dal legislatore; avviene quando, davanti una nuova
precedente, l’interprete
norma della stessa fattispecie e incompatibile con una
prende in considerazione l’incompatibilità tra le due ed applica la più recente.
Oppure vi è il caso dell’abrogazione “innominata”, ossia quando entra in
vigore una nuova norma con la clausola “sono abrogate tutte le norme
con la presente legge”; clausola in cui il legislatore esprime
incompatibili
l’abrogazione di alcune leggi, ma non le specifica. Per cui il compito di
individuare l’incompatibilità ed abrogare le precedenti resta all’interprete
(formalmente è un abrogazione espressa, ma sostanzialmente è
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