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Funzioni legislative e procedimento legislativo
II.2) Una funzione legislativa di tipo formalistica, ossia la capacità di produrre atti che abbiano forma di legge accettabile.
3) Una funzione legislativa come normale sviluppo e mantenimento dei principi fondamentali che la Costituzione fonda legge, quindi, non solo subordinata alla Costituzione, ma anche un suo sviluppo nel tempo.
Ma come entrano in vigore le leggi?
Attraverso il procedimento legislativo chiamato anche "Iter Legis". Il funzionamento parlamentare è espresso dagli art. 70 71 72 73- 74 Cost.
I soggetti aventi potere di iniziativa delle leggi sono (secondo l'art. 71 Cost.):
- Il Governo
- Le Camere
- Gli organi previsti dalla Cost. (art. 116 e 138 Cost.)
- Il popolo (con la firma di 50.000 elettori di un progetto disposto in articoli)
La dottrina trova tre fasi nel procedimento legislativo:
- Introduttiva.
- Istruttoria e Deliberativa.
- Integrativa dell'efficacia.
dall'art.
711) Parte con la proposta del disegno di legge da parte dei soggetti previstiCost. L'oggetto di iniziativa, al prende il nome di "DisegnoSenato, di Legge", varia il proprio nome a seconda di chi l'abbia proposto: mentre alla Camera, →Se l'ha proposto il Governo "Disegno- di Legge"→ "Progetto"- Se la proposta è Parlamentare→ "Proposta"- Per tutti gli altri casi
I requisiti dell'oggetto di iniziativa sono comuni in tutti i casi e sono:
- L'oggetto di iniziativa deve essere redatto in articoli.
- L'oggetto di iniziativa deve essere accompagnato da un testo discorsivo illustrativo.
Per le proposte del Governo, però, si richiedono anche altri requisiti.
Successivamente l'oggetto di iniziativa si presenta al Presidente di ogni Camera che lo assegna alla commissione Parlamentare più competente (ve ne sono 14 per ogni trovi a metà tra una commissione e
L'altra Camera); e nel caso in cui il disegno siallora il Presidente di ogni Camera può assegnare a più commissioni unite quello stesso disegno di legge. Si fa ciò anche per quanto riguarda la sede di esame, ossia la modalità in cui il disegno di legge verrà esaminato e poi mostrato in assemblea da un membro scelto della commissione.
2) La sede si differenzia in base al maggiore o minore coinvolgimento dell'Assemblea. Essa conferisce le conoscenze necessarie alla commissione per deliberare. In base ai rapporti tra commissione ed Assemblea possiamo individuare 3 sedi possibili:
- Sede Referente (procedura normale)
- Sede Redigente Le sedi "decentrate"
- Sede Deliberante e Legislativa
Questa modalità è obbligatoria per alcune categorie di disegni previste dall'art. 72 Cost.: disegni di legge in materia costituzionale, elettorale di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di...
approvazione dibilancio e consuntivi. Per questa sede si prevede la "Riserva ossia il massimodi Assemblea", coinvolgimento dell'Assemblea. La commissione definisce il testo base che può anche essere un solo testo, successivamente esamina i pareri delle altre commissioni, si esaminano eventuali emendamenti e si conclude con un "Relatore" (un membro della commissione scelto) che ne riferisce il contenuto all'Assemblea. Nel momento in cui il relatore esprime il contenuto, chiunque all'Assemblea può interromperlo per fare un dibattito, il quale consiste in una discussione generale per parlare del disegno di legge per poi ridare la parola al relatore per replicare e risolvere ogni dubbio. Infine, vi è il voto dei singoli articoli (votando, eventualmente, ogni emendamento per ogni articolo) per poi passare al voto finale per il disegno parlamentare nel suo totale. In questo caso vi è l'esame in Assemblea ma è limitato,
ossia si compie solo il voto finale. Gli emendamenti e gli articoli vengono votati in commissione. Non prevede l'Assemblea in quanto si compie il tutto in commissione. La sede che commissione. In ogni caso, la fase "Istruttoria e Deliberativa" si conclude con l'esame dell'identico testo da entrambe le Camere. Nel caso in cui la seconda rifiutasse, allora dovrà rinviarlo alla prima (il processo di "Navette") che rivoterà solo per modificare il testo sulle modifiche fatte dalla seconda Camera. L'idoneità a produrre effetti giuridici si fa attraverso la promulgazione del Presidente della Repubblica (con funzione di garanzia della legittimità Costituzionale) il quale eventualmente potrà, con messaggio motivato, chiede una nuova deliberazione da parte delle Camere e se queste approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (art. 74 Cost.). La promulgazione è tale solo con la firma del Presidente della Repubblica.Repubblica e la controfirma del Presidente del Consiglio (in quanto il Presidente della Repubblica è una figura politicamente irresponsabile, ma lo vedremo più avanti). 30Art. 73 III comma Cost.: "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso." Quindi, dopo la promulgazione, le leggi sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale con un periodo di "Vagatio Legis" di quindici giorni per poi entrare in vigore. Livello degli atti equiparati alla legge. Gli atti equiparati alla legge si possono distinguere in base all'organo titolare della potestà di adottare questi atti o possono distinguersi in base a degli elementi formali: - Emanazione del Presidente della Repubblica Per tutti - Deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri - Pubblicazione - Richiamo (nel preambolo) alla necessità ed urgenzaD.L.→legge di delega e l’art. 76 Cost.- Richiamo (nel preambolo) alla per D.Lgs.Gli atti del Governo, quelli “Governativi”, sono previsti in Costituzione dagli articoli:→- Art. 76 Cost Il Governo può esercitare potestà legislativa solo a condizione→di ricevere la delega dal Parlamento. Decreto Legislativo (D.Lgs)→- Art. 77 Cost. Il Governo può auto-assumersi la potestà normativa in casistraordinari di necessità ed urgenza attraverso atti che hanno efficacia→temporanea e precaria. Decreto Legge (D.L.)Il Governo può, quindi, adottare atti aventi valore di legge sulla base o in connessionealla legge formale.Decreto Legislativo (D.Lgs.)L’art. 76 Cost, consente alle Camere di dellatrasferire al Governo l’eserciziofunzione legislativa. Ne consente l’esercizio, non la titolarità perché non cede il suopotere: il Parlamento resta titolare della potestà legislativa.Ildecreto legislativo è permesso solo con la Legge di Delega da parte del Parlamento che deve avere le seguenti caratteristiche:
- Deve essere approvata da ciascuna Camera in Assemblea plenaria (quindi ha riserva di assemblea).
- Deve riferirsi ad oggetti definiti, per un tempo limitato e con determinazione dei principi e criteri direttivi.
Se dovessero venire a mancare questi requisiti, la legge di delega è affetta d'invalidità rilevabile in qualsiasi momento dalla Corte costituzionale. Quindi la validità del decreto legislativo è subordinata alla validità della legge di delega (ma è anche subordinata al rispetto dei limiti della legge di delega, per cui è condizionata dalla conformità alla legge di delega).
Il parametro per la legittimità costituzionale del decreto delegato non è costituito solo dalla Costituzione, ma anche dalla legge di delega che, in base alla Costituzione, ha reso possibile l'emanazione del decreto.
Quindi la legge di delega è sostanzialmente costituzionale e parametro del giudizio della Corte. La legge di delega è, infatti, norma interposta tra l'art. 76 Cost. ed il singolo decreto legislativo delegato. Per cui possiamo affermare che ad essere soggetti al controllo della Corte sono: 1) I decreti legislativi per violazione della legge di delega Le leggi di delega in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 76 Cost. 2) Potrebbe esserci anche un esercizio frazionato della delega con più atti successivi. Ciò accade spesso quando la delega riguarda una pluralità di oggetti distinti suscettibili di una disciplina separata. Da qui si idearono, da accompagnare al decreto legislativo principale, i decreti legislativi integrativi e correttivi. La legge di delega spesso prevede due termini per l'esercizio della delega: 1) Uno per l'adozione del decreto legislativo principale (da attuare entro sei mesi) 2) Uno per gli eventuali integrativiLa “Rati” è che il decreto principale, monitorato, ha delle ricadute; allora il Governo può, così, essere già autorizzato per migliorare l’originare (anche se, in concreto, si abusò del decreto legislativo).Decreto Legge (D.L)
In questo caso si ha prima il provvedimento Governativo a cui segue, eventualmente, la legge di conversione che deve intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Se ciò non avviene, il decreto legge perde efficacia sin dall’inizio (art. 77 Cost.).
Ma possono esservi effetti contrastanti, magari irreversibili. Il parametro per l’adozione del decreto legge è il ricorrere dei casi straordinari di fondamentale ed invocare quando adotta l’atto necessità ed urgenza che il Governo deve rilevare nel preambolo. 32
Ma chi giudica l’urgenza e necessità? Si ritiene sia il Governo il solo giudice; fermo restando che
vi sono anche altre sedi: - Comitato per la legislazione della Camera - Comitato degli affari costituzionali al Senato - Compiuta preventivamente dal Presidente della Repubblica - Compiuta successivamente dalla Corte Costituzionale Però, nel tempo, il decreto legge è divenuto ordinario anziché straordinario; perciò visono due aspetti da affrontare: 1) Il vizio di evidente mancanza dei presupposti. 2) La reiterazione di decreti legge. 1) Fino alla sentenza 29/95 della Corte costituzionale, i decreti legge convertiti erano assorbiti dalla legge di conversione e non poteva essere praticato alcun presupposto del decreto legislativo per via del periodo di 60 giorni; ed i tempi non coincidevano. Ora, però, il presupposto c