Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
6) CONFERIMENTO DELLE ONOREFICIENZE DELLA REPUBBLICA
7) ACCREDITAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI ESTERI
8) DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GUERRA: deliberata dal Parlamento. Al Capo dello Stato sono affidati il comando
delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.
9) INDULTO e AMNISTIA: sono emessi tramite legge del parlamento e riguardano un gruppo di condannati: l’indulto
riduce o cancella la pena ma non cancella il reato, l’amnistia cancella la pena e il reato.
10) PROMULGAZIONE DELLA LEGGE: il P.d.R. deve provvedervi entro un mese dall’avvenuta approvazione
parlamentare, salvo il minor tempo richiesto dalle Camere stesse sul presupposto dell’urgenza. La formula di
promulgazione:
→ accerta che la legge è stata approvata nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento.
→ manifesta la volontà di promulgare la legge;
→ ne ordina la pubblicazione nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;
→ obbliga chiunque ad osservarla e a farla osservare come legge dello Stato.
È vero che il P.d.R. può rinviare la legge alla Camera, ma ove questa sai riapprovata nel medesimo testo, egli è
tenuto alla promulgazione della legge.
11) EMANAZIONE DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI e rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA: Il P.d.R. opera come Presidente di questo organo collegiale e gli
atti posti in essere in tale veste si fondono con la volontà del collegio. La competenza del Consiglio di difesa si estende
ai problemi generali, politici e tecnici in tema di difesa ed alla determinazione dei criteri e delle direttive per
l’organizzazione ed il coordinamento delle attività che comunque la riguardano. Il P.d.R. svolge poteri di convocazione,
di formazione dell’ordine del giorno, di nomina e revoca del segretario del Consiglio.
- SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: tutte le volte in cui il P.d.R. non può adempiere le sue funzioni,
queste sono esercitate dal Presidente del Senato. La supplenza è quindi un istituto che consente la continuità delle
funzioni presidenziali, anche nell’ipotesi nella quale il P.d.R. non possa adempierle a causa di un impedimento. Il
supplente deve attenersi all’esercizio dell’attività di ordinaria amministrazione. Gli impedimenti si distinguono in
impedimenti temporanei e impedimenti permanenti:
Nel caso di IMPEDIMENTO TEMPORANEO, il Presidente del Senato è legittimato all’esercizio delle funzioni
presidenziali, assumendo la funzione di supplente del P.d.R., limitandosi però all’esercizio dell’attività di
ordinaria amministrazione. Cessato l’impedimento, il P.d.R. riacquista il pieno esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di impedimento PERMANENTE (morte o dimissioni), scatta sempre la supplenza del Presidente del
Senato, ma in questo caso il Presidente della Camera dei deputati avvia il procedimento per l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica.
L’accertamento dell’impedimento temporaneo è dichiarato dallo stesso Capo dello Stato e la supplenza opera automaticamente. Più delicato è il caso in cui il P.d.R.
fosse privo delle capacità di intendere e di volere (dato da impedimento permanente), allora va verificato un impedimento tal e da far ritenere legittimo il ricorso
all’istituto di supplenza.
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
- GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione, consente di reagire
a determinate infrazioni della Costituzione rivolgendosi in determinati modi ad un determinato giudice.
Nei sistemi a struttura federale, il primo compito della giustizia costituzionale è di rendere “giustiziabili” i conflitti
tra Stato federale e enti federati, ossia che affidi alla giustizia costituzionale il compito di sindacare il rispetto della Costituzione
da parte del legislatore ordinario. Se non fosse possibile agire di fronte ad un giudice per denunciare la legge che contrasta con la
Costituzione, questa perderebbe il suo significato giuridico, ovvero la sua prevalenza gerarchica rispetto alle altre fonti.
Il modello italiano è prevalentemente orientato verso un giudizio successivo, accentrato, ad accesso indiretto.
SUCCESSIVO perché il giudizio investe leggi già in vigore
ACCENTRATO perché è svolto da un unico organo, la Corte costituzionale
INDIRETTO perché i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale, ma questa può essere
investita soltanto da un giudice
Vi sono perciò alcune attenuazioni di queste caratteristiche:
Innanzitutto, esiste anche una forma di sindacato preventivo: prima della riforma del Titolo V era quello che si
svolgeva sulle leggi regionali, impugnate dal Governo a seguito di riapprovazione della legge precedentemente
rinviata; esso esiste invece per i regolamenti amministrativi governativi o ministeriali, mentre è stato soppresso
per quelli regionali e degli enti locali.
Il sindacato diffuso sulle leggi è presente nel nostro ordinamento solo come strumento sussidiario, che può
attivarsi in caso di non funzionamento della Corte costituzionale.
Il giudizio in via diretta è previsto dalla nostra Costituzione, ma come strumento riservato solo allo Stato, quando
impugna la legge regionale, e alla Regione, quando impugna la legge dello Stato o di un’altra Regione.
Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi è uno strumento attraverso il quale viene estesa l’applicazione del
principio di legalità anche alla funzione legislativa: fondata, disciplinata e limitata da una previa norma della
Costituzione rigida.
- COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
CONTROVERSIE relative alla LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE delle leggi e degli atti con forza di legge, dello Stato
e delle Regioni.
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE tra i poteri dello Stato.
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.
GIUDIZIO PENALE nei CONFRONTI del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (a composizione allargata) per i reati di
alto tradimento o attentato alla Costituzione, dopo essere stato messo in stato d’accusa dal Parlamento
- CORTE COSTITUZIONALE: è il supremo garante della Costituzione (assieme al P.d.R.) composto da 15 giudici. Dunque,
non può essere espressione della maggioranza.
- NEUTRALITÀ: è un organo “neutro”, chiamato ad usare la Costituzione come un testo normativo e a giudicare del
suo rispetto con gli strumenti e le tecniche che sono proprie del giudice. Come raggiungere questa “neutralità” è il
problema con cui devono misurarsi tutte le costituzioni moderne. Ma neutralità rispetto a cosa?
RISPETTO ALLA “POLITICA” IN GENERE: È normale che ai “giudici costituzionali” siano richiesti requisiti tecnici elevati,
perché essi hanno da interpretare ed applicare la Costituzione come testo normativo, impiegando degli strumenti e
le tecniche tipiche del giurista. È la stessa Costituzione a indicare i requisiti professionali dei componenti della Corte:
a) Magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
b) Avvocati con più di 20 anni di esercizio professionale
c) Professori universitari in materie giuridiche
RISPETTO ALLE “PARTI”: In Italia, l’organizzazione regionale della Repubblica non si riflette in alcun modo sulla
composizione della Corte costituzionale. Invece la composizione della Corte riflette la natura “pattizia” della
Costituzione italiana. Sono i “poteri” dello Stato a ripartirsi la nomina dei 15 giudici costituzionali:
5 sono ELETTI dal PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE.
5 sono NOMINATI dal P.D.R. Per convenzione, la scelta dei giudici è propria del Capo dello Stato, senza alcuna
proposta governativa: la controfirma apposta dal Presidente del Consiglio dei ministri esprime in questo caso un
semplice controllo esterno.
5 sono NOMINATI dalle SUPREME MAGISTRATURE: 3 eletti dai magistrati della Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio
di Stato, 1 dalla Corte dei conti.
AGLI INTERESSI POLITICI E PRIVATI: In Italia i giudici durano in carica 9 anni, e il loro mandato non è rinnovabile. A
scadenza del loro mandato il giudice viene subito sostituito con un altro, in tal modo la Corte è un organo permanente
con frequenti rinnovi parziali. Durante il loro mandato i giudici della Corte costituzionale “non possono svolgere
attività inerente ad una associazione o partito politico”.
- GARANZIE DI “NEUTRALITÀ” della Corte e dei suoi giudici:
1) INSINDACABILITÀ E INVIOLABILITÀ: “I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Inoltre, i giudici, finché durano in
carica, godono della stessa immunità penale che l’art. 68.2 accorda ai parlamentari.
2) INAMOVIBILITÀ: I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non a
seguito di una deliberazione della stessa Corte, presa a maggioranza dei 2/3 dei presenti, e solo per sopravvenuta
incapacità fisica o civile o “per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni”.
3) CONVALIDA DELLE NOMINE: spetta alla stessa Corte costituzionale, che delibera a maggioranza assoluta, la convalida
della nomina dei suoi membri.
4) INCOMPATIBILITÀ: con altre cariche pubbliche o private (e divieto di svolgere attività relative a un’associazione o a
un partito politico).
5) TRATTAMENTO ECONOMICO: I giudici della Corte hanno un trattamento economico che non può essere inferiore a
quello del magistrato ordinario investito delle più alte funzioni.
6) AUTONOMIA FINANZIARIA E NORMATIVA: La Corte amministra un proprio bilancio, il cui ammontare è fissato dal
bilancio dallo Stato. Ha un proprio regolamento contabile che si affianca agli altri strumenti normativi di cui la Corte
si può dotare per regolare il proprio funzionamento.
7) AUTODICHIA: Così com’è per le Camere, anche la Corte costituzionale gode di competenza esclusiva per giudicare i
ricorsi in materia di impiego dei propri dipendenti.
- MANDATO E FUNZIONAMENTO: I giudici della Corte durano in carica 9 anni. Il rinnovo della composizione della Corte
è parziale: i giudici non scadono tutti insieme, ma uno alla volta. La Corte è infatti un organo permanente con
frequenti rinnovi parziali. Il periodo del mandato ha inizio dal giorno del giuramento: alla scadenza, il giudice cessa
“dalla carica e dall’esercizio delle funzioni”. Ciò significa che ai giudici costituzionali non si applica il regime della
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.