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Manca 1. Slides 24/30 settembre (argomenti introduttivi che non chiederà all’esame)

PLURALISMO, FORMAZIONI SOCIALI E POLITICHE, STATO DEMOCRATICO, FORME DI GOVERNO

- Stato di democrazia pluralista: si basa su suffragio universale, segretezza e libertà di voto, elezioni periodiche e

pluripartitismo.

- Le Costituzioni degli stati di democrazia pluralistica contengono le più ampie garanzie del pluralismo politico, sociale,

economico, religioso, culturale… che presuppongono l’accoglimento del principio di tolleranza, secondo cui il dissenso

non deve essere represso, ma anzi va garantito.

- Pluralismo costituzionalmente garantito: non garantisce solo idee e valori, ma è anche le formazioni sociali e le

formazioni politiche (art. 2 Cost.). Le prime operano per la realizzazione di interessi comuni ai loro componenti. Le

seconde hanno come finalità il controllo del potere politico dello Stato e degli enti politici sub-statali, a seguito di

libere elezioni, ai fini di imprimere agli stessi un determinato indirizzo politico riguardante l’intera società.

- Il pluralismo è garantito dal riconoscimento costituzionale di alcune libertà: di associazione, di formazione di partiti

politici, sindacale, di confessione religiosa, di manifestazione del pensiero, pluralismo dei mezzi di comunicazione …

- Attraverso il pluralismo dei centri di potere già presenti nella società si raggiungono due obiettivi:

 Si limita il potere dello Stato che è costretto a confrontarsi con essi.

 Attraverso le formazioni sociali e i partiti politici si creano canali di partecipazione permanente dei cittadini

all’attività dello Stato.

- L’affermazione del pluralismo conduce all’idea secondo cui non esiste un interesse generale (o bene comune) che

abbia una sua consistenza oggettiva; solamente attraverso il confronto tra le idee e le opinioni diverse, si può

raggiungere una concezione particolare dell’interesse generale.

- Strumenti per garantire la coesistenza dei diversi soggetti del pluralismo:

a) Decisioni basate su regola di maggioranza

b) Sottrazione di alcune decisioni alle regole di maggioranza

c) Promozione dell’eguaglianza sostanziale

d) Riconoscimento delle autonomie locali

- Uno Stato è democratico quando esiste sostanziale corrispondenza tra governanti e governati (art.1 Cost.: sovranità

popolare) e quando sono riconosciuti e garantiti:

 Principio di maggioranza

 Rispetto delle minoranze (partecipazione-controllo)

 Libere elezioni periodiche (e garanzie funzionali: i diritti politici, le libertà di espressione, di riunione e

associazione: il metodo democratico)

 Controllo delle decisioni della maggioranza da parte di organi indipendenti

- POPOLO (cittadini) ≠ POPOLAZIONE (coloro che risiedono nel territorio, anche apolidi e stranieri)

- POPOLO (fa riferimento all’elemento volontaristico, sono coloro che manifestano la volontà di vivere insieme,

condividono una serie di principi e valori comuni. È la comunità complessiva in senso ampio, che si esprime nella

Repubblica, infatti gli art. 67 o 98 Cost. non indicano una nazionalità) ≠ NAZIONE (fa riferimento a caratteristiche di

lingua, cultura, storia, costumi, religione, cioè concetto basato elementi materiali: nazione=ethnos)

- La Costituzione italiana accoglie una concezione “personalista” e universalista dei diritti fondamentali: il soggetto è

valorizzato esclusivamente in relazione alla sua natura umana. Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell’uomo.”

Inoltre, l’art. 10 Cost., come interpretato dalle corte costituzionale: “Tra le norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute rientrano anche quelle che - nel garantire i diritti inviolabili della persona - vietano

discriminazioni nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.” e dunque “Una

volta che il diritto a soggiornare […] non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei

loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona ,riconosciuti invece ai

cittadini.”.

- La “cittadinanza” che risulta dalla lettura combinata delle disposizioni degli articoli 2 e 10 Cost. è una condizione

giuridica protetta (art. 22), che però non ha nulla a che fare con il godimento dei diritti fondamentali. In conclusione,

la rubrica “Diritti e doveri dei cittadini”, parte I Cost., non va presa alla lettera, ma interpretata sistematicamente.

- Stranieri regolari: NON solo coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno lungo periodo (ottenibile dopo 5

anni di regolare soggiorno), ma anche quelli semplicemente regolari, cioè dotati di permesso di soggiorno,

indipendentemente dalla sua durata. Allo straniero vanno riconosciuti tutti i diritti fondamentali che la Costituzione

riconosce spettanti alla persona, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri

umani.

- FORMA DI STATO = Identifica le finalità complessive dell’ordinamento, in relazione alla collettività ed al territorio.

- FORMA DI GOVERNO = Identifica i modi in cui i massimi poteri dello Stato sono distribuiti tra i diversi organi dello

Stato.

1) Monarchia: forma di governo in cui la carica di capo di Stato è esercitata da una sola persona. Esistono 3 tipi di

monarchia:

 Assoluta: il sovrano detiene il potere assoluto, cioè ha il monopolio del potere esecutivo, legislativo e giudiziario.

 Costituzionale: si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale. Si caratterizza per la netta

separazione dei poteri tra il re (titolare potere esecutivo ed amministrativo) ed il parlamento (titolare del potere

legislativo). Il potere del sovrano è limitato da una Costituzione.

 Parlamentare: il sovrano sostanzialmente svolge una funzione di rappresentanza: il governo necessita della

fiducia parlamentare

2) Repubblica: forma di governo in cui la sovranità viene esercitata dal popolo secondo forme stabilite dal sistema

politico:

 Presidenziale: potere legislativo al Parlamento, mentre il potere esecutivo ed amministrativo al capo di Stato,

eletto direttamente dal popolo. Il governo è emanazione del capo dello Stato.

 Semipresidenziale: potere legislativo al Parlamento, mentre il capo dello Stato è eletto direttamente dai

cittadini. Il governo è emanato dal capo dello Stato, ma necessita della fiducia delle camere.

 Parlamentare: il capo dello Stato pur conservando alcune importanti prerogative, sostanzialmente svolge una

funzione di rappresentanza: il governo deve godere della fiducia delle camere.

- Elementi distintivi forma di governo parlamentare (Monarchia o Repubblica):

 Rapporto di fiducia tra governo e parlamento (il governo è emanazione permanente del parlamento)

 Capo dello Stato (Re o Presidente della Repubblica) è potere neutro

 Il Governo (che ha la FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO, art. 95 Cost.): ha l’obiettivo e il fine politico di

determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento della politica interna ed esterna dello

Stato e la loro attuazione. Le linee generali dell’indirizzo politico sono indicate nel programma di governo

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (abbreviato P.d.C.) ed approvato dalle camere col voto di

fiducia. Il P.d.C. dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico

ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

 Il programma di governo viene attuato con:

 Leggi del parlamento (ma è molto rilevante il condizionamento del governo sulla funzione legislativa)

 Con i decreti e regolamenti del governo

 Tramite la direzione dell’amministrazione statale svolta dal governo

- Tratti essenziali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano: art.1 Cost.: “L’Italia è una Repubblica democratica…”

L’espressione traccia i caratteri essenziali dello Stato. Riassume le disposizioni costituzionali che: garantiscono gli

individui rispetto allo Stato e che danno allo Stato un’organizzazione democratica. La forma di governo italiana,

delineata dalla Costituzione, è una forma di governo parlamentale a debole razionalizzazione.

 Organi dello Stato:

-Individuali (Es. il PdR)

-Collegiali (Es. la corte costituzionale)

-Complessi (Es. il consiglio dei ministri)

 Organi dell’ente Stato:

-Centrali (Es. ministero)

-Periferici (Es. prefettura)

 Organi dello Stato:

-Burocratici

-Rappresentativi

- Gli organi costituzionali (elementi necessari e indefettibili dello Stato, hanno fondamento in Costituzione e sono in

posizione di parità ed indipendenza tra loro):

 Il Presidente della Repubblica

 Il Parlamento

 La Corte costituzionale

 Il Governo della Repubblica italiana

 La Magistratura

- Le scelte del legislatore non sono “libere”, ma soggette a vincoli di ordine costituzionale, come ad esempio:

 Rispetto del principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.): non vi possono essere distinzioni di trattamento tra stranieri

e cittadini riguardo al godimento dei diritti fondamentali che attengono ai bisogni primari della persona in quanto

essere umano.

 Rispetto degli obblighi europei: la direttiva n. 2003/109/CE, ““Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso

trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: […] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la

prestazione sociale ai sensi della legislazione nazionale.”

FONTI ATTO, FONTI FATTO, ESCLUSIVITÀ, RINVII, ANTINOMIE

- FONTI DEL DIRITTO: ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Nell’ambito

delle fonti del diritto distinguiamo:

FONTI DI PRODUZIONE: Gli atti e i fatti da cui hanno origine le norme giuridiche distinguibili a loro volta in FONTI-

ATTO (o atti normativi) (es: la legge, i decreti-legge e i decreti legislativi…) e FONTI-FATTO.

 FONTI-ATTO: “è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità

di porre in essere norme giuridiche”. Le fonti-atto, cioè, hanno la capacità di porre norme vincolanti per

tutti tramite l’agire volontario di un organo a ciò abilitato dall’ordinamento giuridico. Es. legge, decreto-

legge, decreto legislativo… Si parla di tipicità delle fonti atto: ogni fonte atto ha una sua forma essenziale

(intestazione, nomen juris, procedimento di formazione il cui risultato finale è l’emanazione dell’atto

normativo…). Qualsiasi atto la cui formazione non rispetti il procedimento prescritto ha un vizio di forma.

 FONTI-FATTO: sono una categoria residuale, cioè tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce e di cui

ordina o consente l’applicazione, non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto indicato

dall’ordinamento, ma per il semplice fatto di esistere. Includono: le consuetudini internazionali e tutte le

fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento, ma non prodotte da esso (es. fonti/norme

prodotte dall’UE, norme di diritto internazionale…). L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle

consuetudini internazionali è automatico (rinvio mobile), mentre nel caso delle altre fonti fatto può essere

utilizzato sia un rinvio fisso che mobile a seconda della fonte.

FONTI SULLA PRODUZIONE: Indicano i modi di produzione del diritto e i soggetti deputati a produrre norme

giuridiche. Esse individuano:

 i soggetti titolari di potere normativo

 i tipi di atti normativi

 i relativi procedimenti di formazione.

La Costituzione è la massima fonte del diritto ed è sia fonte di produzione che fonte sulla produzione.

FONTI DI COGNIZIONE: Quei documenti che rendono conoscibile “la norma”, ovvero, grazie alla pubblicazione

su questi documenti la norma diviene da quel momento (di solito 15 gg dopo, periodo di “vacatio legis”, ma

l’atto stesso può prevedere espressamente un termine diverso, più lungo o più breve) EFFICACE, ovvero

vincolante e obbligatorio, che implica presunzione di conoscenza della legge e obbligo del giudice di applicarla

(es. Gazzetta Ufficiale). GAZZETTA UFFICIALE: si compone di 4 parti:

1) Serie generale (leggi e altri atti normativi, atti degli organi costituzionali, decreti presidenziali, decreti,

delibere e ordinanze ministeriali, decreti e delibere di altre autorità)

2) Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)

3) Comunità europee (regolamenti e direttive): entrano nel nostro sistema come FATTI normativi, non atti

come nei casi precedenti cioè sono regole scritte in documenti che non sono parte del nostro ordinamento.

4) Regioni (leggi e regolamenti regionali)

FONTI ATIPICHE: è ogni fonte a competenza specializzata, che presenta delle peculiarità rispetto alle “tipiche”

fonti di produzione (es. leggi di approvazione del bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati

internazionali, ecc.)

- IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ: è l’espressione della sovranità dello Stato ed attribuisce a questo il potere esclusivo di

riconoscere le proprie fonti, cioè indicare i “fatti” e gli “atti” che possono produrre norme nell’ordinamento.

Per consentire alle norme prodotte da altri ordinamenti (altri Stati o ordinamenti internazionali come l’UE) di operare

all’interno dell'ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio, che può essere rinvio “fisso” o rinvio

“mobile”.

 RINVIO FISSO: Meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale richiama un determinato atto in

vigore in un altro ordinamento e si dice “fisso” perché si riferisce a un singolo e specifico atto, ordinando ai

soggetti che applicano il diritto di applicare le norme ricavabili da questo atto esterno come se fossero norme

interne (es. Protocollo di Kyoto. Le norme di quel trattato internazionale entrano attraverso la Costituzione italiana nel nostro ordinamento ma devono

L’atto per entrare nel nostro ordinamento deve essere normalizzato

essere “normalizzate” attraverso una legge di ratificazione).

attraverso una legge di ratificazione. Una variazione dell’atto da parte dell’altro ordinamento è indifferente per

l’ordinamento italiano senza un altro apposito atto di recepimento. Il rinvio fisso pone quindi ai soggetti

dell’applicazione solo il compito di interpretare il testo normativo richiamato come se fosse un atto interno.

 RINVIO MOBILE: Meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale richiama non uno specifico atto

di un altro ordinamento, ma una fonte di esso. L’atto entra nell’ordinamento italiano senza necessità di un atto

di recepimento. Quindi con questo rinvio l’ordinamento statale si adegua automaticamente a tutte le modifiche

che nell’altro ordinamento si producono nella normativa posta dalla fonte richiamata (ad esempio, disposizioni del diritto

Il rinvio mobile pone quindi ai soggetti dell’applicazione

internazionale privato o un richiamo alle norme consuetudinarie internazionali).

anche il compito di ricercare le disposizioni in vigore nell’ordinamento “straniero”, dovendo tenere conto anche

di tutti i mutamenti che in esso si sono prodotti

- POSSIBILI RELAZIONI TRA UN ORDINAMENTO E UN ALTRO:

 l’ordinamento riconosce l’ordinamento separato come tale (altro/fuori da sé): es. Stato e Chiesa cattolica, Stato

e ordinamento comunitario. Si parla quindi di COORDINAZIONE fra ordinamenti “originali” tramite la tecnica del

“rinvio”.

 l’ordinamento (statale) riconosce l’altro ordinamento come soggetto di diritto (titolare di una sfera di autonomia,

ma all’interno di sé): es. autonomie territoriali (art. 5). Si parla quindi di DERIVAZIONE fra ordinamento

“originario” e ordinamento “derivato” tramite il principio di prevalenza.

 l’ordinamento (statale) ignora il diverso ordinamento o confligge con esso: es. mafia. Si parla quindi di

OPPOSIZIONE fra ordinamenti “originari”.

- LA FUNZIONE DELL’INTERPRETAZIONE: l’atto normativo è un documento scritto dotato di determinate

caratteristiche formali e attraverso cui il legislatore esprime la volontà di disciplinare una determinata materia.

L’atto normativo è articolato in enunciati, espressioni linguistiche che hanno una forma grammaticale compiuta e

che esprimono la volontà normativa del legislatore.

Per questa loro caratteristica “imperativa”, gli enunciati degli atti normativi sono detti “disposizioni”. Non sempre gli

enunciati hanno un significato preciso e univoco, dato dalla somma dei significati delle singole parole. Il linguaggio

è complesso e le stesse singole parole possono avere significati e sfumature diverse. Ricordiamo inoltre che lo stesso

legislatore è un organo politico, perlopiù un organo collegiale. Quindi, vi deve essere un interprete che ha il compito

di riportare a coerenza e univocità il sistema delle disposizioni.

Distinguiamo innanzitutto l'interpretazione dall'applicazione del diritto: l’applicazione del diritto consiste

nell’applicazione di una norma generale e astratta a un caso particolare e concreto (attraverso il sillogismo giudiziale:

norma, fatto, applicazione della norma al fatto). La norma è il frutto dell’interpretazione delle disposizioni, cioè il loro

significato.

MANCANO I DIVERSI TIPI DI INTERPRETAZIONE (che non chiederà all’esame)

- IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI: L’art. 11 delle “Preleggi” prevede che la legge disponga solo per l’avvenire, cioè vige

il principio di irretroattività degli atti normativi (a tutela del “principio della certez

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zuriku di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Colaluca Cinzia.
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