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∎ FONTI DEL DIRITTO REGIONALE

Statuti ordinari:

Necessitano di due fasi

- la fase necessaria riguarda l'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale;

- la fase eventuale riguarda l'intervento del corpo elettorale mediante referendum;

Leggi regionali:

Approvata nelle forme e nei modi previsti da ogni statuto regionale, ha gli stessi limiti della legge statale.

Regolamenti regionali:

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, mentre per tutte le

altre materie essa spetta alle regioni.

Statuti speciali:

Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di

autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale

∎ FONTI DEGLI ENTI LOCALI

Statuti:

Atto fondamentale dell'organizzazione dell'ente locale; è previsto un procedimento aggravato di approvazione degli statuti locali,

essi sono deliberati a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Limite = la sola legge dello Stato.

Regolamenti:

Ogni ente locale dispone di potestà regolamentare; la costituzione stabilisce che comuni, province e grandi città abbiano potestà

regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni.

I regolamenti sono subordinati allo statuto.

Limite = legge statale e regionale.

∎ FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA

Fonti che contengono norme astratte e generali, sono abilitate a produrre atti ed efficacia, sono assistite da apparati dello

Stato e hanno il trattamento proprio delle fonti pubbliche.

Tra queste troviamo i contratti collettivi di lavoro, che regolano il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori.

∎ FONTI ESTERNE RICONOSCIUTE

Fonti appartenenti ad un altro ordinamento cui il nostro fa rinvio; si parla in questo caso di rinvio alla fonte: rinvio a tutte

le norme che la fonte richiamata non è in grado di produrre nel tempo.

Rinvio alla disposizione = si ha quando il rinvio avviene nei confronti di una determinata disciplina storicamente individuabile.

Rinvio fisso = ordine di esecuzione.

Adattamento automatico = alle norme generalmente riconosciute dall'ordinamento giuridico.

Le fonti esterne richiamate sono vere e proprie fonti di produzione.

∎ FONTI FATTO

Subordinate alle fonti atto, le fonti fatto integrano le norme costituzionali scritte e si definiscono consuetudini

costituzionali, che a differenza delle consuetudini di diritto privato, hanno rango costituzionale in considerazione dei soggetti e

dei comportamenti che esse disciplinano.

Fonte fatto per eccellenza è la consuetudine: comportamento ripetuto nel tempo e la convinzione che ripetere quel

comportamento sia giuridicamente dovuto; per essere valida deve essere conforme alle norme giuridiche poste da fonti atto, o

al di fuori di qualsiasi norma, sono vietate le consuetudini in contrasto con le fonti atto.

∎ FONTI DI COGNIZIONE

Atti non aventi forza normativa volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo; alcune hanno valore legale(la

Gazzetta Ufficiale), altre valore meramente conoscitivo.

Gazzetta Ufficiale, pubblica:

- leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome;

- regolamenti e direttive dell'Unione europea;

- il testo integrale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale.

Testi unici: testi che raccolgono atti normativi preesistenti che disciplinano una medesima materia; essi sono destinati a

riordinare la legislazione vigente.

Si dividono in testi unici compilativi e testi unici normativi.

DIRITTI FONDAMENTALI

Il primo riconoscimento delle libertà fondamentali fu la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino,proclamata dai

cittadini francesi nel 1789.

Si affermarono man mano..

Diritti civili: o libertà dallo stato, fondate sulla rivendicazione per l'individuo di una sfera propria (libertà personale, di

● domicilio, economica, religiosa, di manifestazione e pensiero, diritto di proprietà).

Diritti politici: o libertà nello stato, si affermano da metà 800 con la progressiva partecipazione alla vita dello stato e

● l'evoluzione di quest'ultimo in liberal-democratico (diritto di voto, di associazione in partiti e sindacati).

Diritti sociali: o libertà attraverso lo stato (diritto all'istruzione, alla salute, alla previdenza sociale,al lavoro e

● all'abitazione).

SITUAZIONI GIURIDICHE

Situazioni f avorevoli :

- potere giuridico = situazione astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici;

- diritto soggettivo = situazione e tutela di un interesse attuale e concreto;il titolare lo esercita immediatamente.

> diritto assoluto (obbliga tutti i soggetti dell'ordinamento a non essere d'intralcio; es. diritti fondam.);

> diritto relativo (la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto ad un soggetto determinato);

- interesse legittimo = designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali in vista

della tutela di un proprio interesse.

Situazioni sfavorevoli:

- obblighi = comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui ;

- doveri = comportamenti dovuti indipendentemente dall'esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno

specifico interesse (doveri costituzionali previsti dalla Costituzione per l'interesse collettivo);

- soggezioni = situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico.

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

Con la rivoluzione francese nasce un nuovo concetto di cittadino: lo è non solo chi appartiene alla comunità ma chi è titolare

di diritti e doveri civili e politici.

Acquisto della cittadinanza:

· per nascita (figlio di cittadino italiano o chi nasce nella Repubblica da cittadini non italiani);

· per estensione o trasmissione (chi è adottato da un cittadino italiano);

· per concessione (un cittadino con determinati requisiti);

· è sempre ammessa la doppia cittadinanza.

Perdita della cittadinanza:

· per espressa rinuncia (per residenza all'estero);

· di diritto (solo se si ignora le intimazioni del governo).

· sono previste forme di agevolazione per riacquistare la cittadinanza.

La Costituzione stabilisce che:

· nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici;

· il cittadino italiano può essere estradato (consegnato ad uno stato straniero dove ha compiuto reato per essere sottoposto alla

giustizia di tale paese);

[straniero = colui che non è cittadino italiano ma di un altro stato

extracomunitario = colui che non è cittadino italiano o di nessun altro stato europeo]

· lo straniero presente nel territorio gode ugualmente dei diritti fondamentali della persona umana;

· agli stranieri con permesso o carta di soggiorno sono riconosciuti i diritti del cittadino italiano;

· a tutti i lavoratori che soggiornano regolarmente parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani;

· lo straniero che non può esercitare le libertà democratiche ha diritto di asilo/rifugio politico.

Espulsione: prevista in caso di

- ingresso o soggiorno illegale nel territorio;

- motivi di sicurezza su ordine del giudice;

- motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

L'espulsione è seguita dal questore tramite accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica; lo straniero può essere

trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per massimo 18 mesi.

DIRITTI INVIOLABILI

La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti come tale dai poteri pubblici e privati e caratterizzati da:

- assolutezza (possono essere fatti valere nei confronti di tutti);

- inalienabilità e indisponibilità (non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare);

- imprescrittibilità (il mancato esercizio di essi non ne comporta la perdita da parte del titolare);

- irrinunciabilità (il titolare non vi può rinunciare, neppure volendo).

DIRITTO ALLA PERSONALITÀ

Diritto alla vita e all'integrità fisica (vietata la pena di morte e l'aborto);

• diritto all'onore (tutela dell'integrità morale, del decoro e della reputazione della persona);

• diritto all'identità personale;

• diritto alla libertà sessuale (disporre liberamente della propria sessualità, e così dell'orientamento);

• diritto alla riservatezza (segretezza e intimità della vita privata – diritto alla privacy).

DOVERI COSTITUZIONALI

- dovere di svolgere un lavoro utile alla società;

- dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli;

- dovere del cittadino di difendere la patria;

- dovere di concorrere alle spese pubbliche;

- dovere di osservare Costituzione e leggi.

DIRITTI SULLA LIBERTÀ PERSONALE

∎ Libertà personale:

- Libertà inviolabile, non ammette atti di coercizione fisica da parte di nessun, essa non include la libertà morale.

- La Costituzione ammette restrizioni della libertà personale ma solo in casi e modi previsti dalla legge.

- Riserva di restrizione (la restrizione è consentita solo se motivata dall'autorità giudiziaria, o in casi eccezionali d'urgenza

(arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato).

- Misure di sicurezza (per neutralizzare la pericolosità del soggetto, funzione di difesa sociale) e prevenzione(per impedire la

commissione di reato).

- Custodia cautelare (carcerazione preventiva, prima che la responsabilità penale sia definitiva).

- Trattamento del detenuto e funzioni della pena (vietata la violenza fisica e morale; la pena ha fine di prevenzione generale,

speciale e di rieducazione).

∎ Libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio:

Libertà del cittadino di muoversi sul territorio e scegliere la propria dimora o residenza, vige il divieto di ogni restrizione per

ragioni politiche.

Il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo.

- Libertà di emigrazione.

∎ Libertà di domicilio

∎ Libertà e segretezza di comunicazione

Garantisce la libertà di comunicare con uno o più individui escludendo altri (intercettazioni consentite in caso di gravi indizi di

reato).

∎ Libertà di manifestazione del pensiero(con qualsiasi mezzo, con limite il buon costume) e diritto all'informazione (diritto

ad informare, ad informarsi e ad essere informati)

I principali strumenti di diffusione di pensiero e informazione sono la stampa, sottoposta ad una rigida disciplina,è il sistema

radiotelevisivo.

∎ Libertà di religione (a partire dallo Statuto Albertino che riconosceva il cattolicesim

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vingiulia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scavone Angelo.