∎ FONTI DEL DIRITTO REGIONALE
Statuti ordinari:
Necessitano di due fasi
- la fase necessaria riguarda l'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale;
- la fase eventuale riguarda l'intervento del corpo elettorale mediante referendum;
Leggi regionali:
Approvata nelle forme e nei modi previsti da ogni statuto regionale, ha gli stessi limiti della legge statale.
Regolamenti regionali:
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, mentre per tutte le
altre materie essa spetta alle regioni.
Statuti speciali:
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale
∎ FONTI DEGLI ENTI LOCALI
Statuti:
Atto fondamentale dell'organizzazione dell'ente locale; è previsto un procedimento aggravato di approvazione degli statuti locali,
essi sono deliberati a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Limite = la sola legge dello Stato.
Regolamenti:
Ogni ente locale dispone di potestà regolamentare; la costituzione stabilisce che comuni, province e grandi città abbiano potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni.
I regolamenti sono subordinati allo statuto.
Limite = legge statale e regionale.
∎ FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA
Fonti che contengono norme astratte e generali, sono abilitate a produrre atti ed efficacia, sono assistite da apparati dello
Stato e hanno il trattamento proprio delle fonti pubbliche.
Tra queste troviamo i contratti collettivi di lavoro, che regolano il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori.
∎ FONTI ESTERNE RICONOSCIUTE
Fonti appartenenti ad un altro ordinamento cui il nostro fa rinvio; si parla in questo caso di rinvio alla fonte: rinvio a tutte
le norme che la fonte richiamata non è in grado di produrre nel tempo.
Rinvio alla disposizione = si ha quando il rinvio avviene nei confronti di una determinata disciplina storicamente individuabile.
Rinvio fisso = ordine di esecuzione.
Adattamento automatico = alle norme generalmente riconosciute dall'ordinamento giuridico.
Le fonti esterne richiamate sono vere e proprie fonti di produzione.
∎ FONTI FATTO
Subordinate alle fonti atto, le fonti fatto integrano le norme costituzionali scritte e si definiscono consuetudini
costituzionali, che a differenza delle consuetudini di diritto privato, hanno rango costituzionale in considerazione dei soggetti e
dei comportamenti che esse disciplinano.
Fonte fatto per eccellenza è la consuetudine: comportamento ripetuto nel tempo e la convinzione che ripetere quel
comportamento sia giuridicamente dovuto; per essere valida deve essere conforme alle norme giuridiche poste da fonti atto, o
al di fuori di qualsiasi norma, sono vietate le consuetudini in contrasto con le fonti atto.
∎ FONTI DI COGNIZIONE
Atti non aventi forza normativa volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo; alcune hanno valore legale(la
Gazzetta Ufficiale), altre valore meramente conoscitivo.
Gazzetta Ufficiale, pubblica:
- leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome;
- regolamenti e direttive dell'Unione europea;
- il testo integrale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale.
Testi unici: testi che raccolgono atti normativi preesistenti che disciplinano una medesima materia; essi sono destinati a
riordinare la legislazione vigente.
Si dividono in testi unici compilativi e testi unici normativi.
DIRITTI FONDAMENTALI
Il primo riconoscimento delle libertà fondamentali fu la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino,proclamata dai
cittadini francesi nel 1789.
Si affermarono man mano..
Diritti civili: o libertà dallo stato, fondate sulla rivendicazione per l'individuo di una sfera propria (libertà personale, di
● domicilio, economica, religiosa, di manifestazione e pensiero, diritto di proprietà).
Diritti politici: o libertà nello stato, si affermano da metà 800 con la progressiva partecipazione alla vita dello stato e
● l'evoluzione di quest'ultimo in liberal-democratico (diritto di voto, di associazione in partiti e sindacati).
Diritti sociali: o libertà attraverso lo stato (diritto all'istruzione, alla salute, alla previdenza sociale,al lavoro e
● all'abitazione).
SITUAZIONI GIURIDICHE
Situazioni f avorevoli :
- potere giuridico = situazione astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici;
- diritto soggettivo = situazione e tutela di un interesse attuale e concreto;il titolare lo esercita immediatamente.
> diritto assoluto (obbliga tutti i soggetti dell'ordinamento a non essere d'intralcio; es. diritti fondam.);
> diritto relativo (la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto ad un soggetto determinato);
- interesse legittimo = designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali in vista
della tutela di un proprio interesse.
Situazioni sfavorevoli:
- obblighi = comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui ;
- doveri = comportamenti dovuti indipendentemente dall'esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno
specifico interesse (doveri costituzionali previsti dalla Costituzione per l'interesse collettivo);
- soggezioni = situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico.
CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
Con la rivoluzione francese nasce un nuovo concetto di cittadino: lo è non solo chi appartiene alla comunità ma chi è titolare
di diritti e doveri civili e politici.
Acquisto della cittadinanza:
· per nascita (figlio di cittadino italiano o chi nasce nella Repubblica da cittadini non italiani);
· per estensione o trasmissione (chi è adottato da un cittadino italiano);
· per concessione (un cittadino con determinati requisiti);
· è sempre ammessa la doppia cittadinanza.
Perdita della cittadinanza:
· per espressa rinuncia (per residenza all'estero);
· di diritto (solo se si ignora le intimazioni del governo).
· sono previste forme di agevolazione per riacquistare la cittadinanza.
La Costituzione stabilisce che:
· nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici;
· il cittadino italiano può essere estradato (consegnato ad uno stato straniero dove ha compiuto reato per essere sottoposto alla
giustizia di tale paese);
[straniero = colui che non è cittadino italiano ma di un altro stato
extracomunitario = colui che non è cittadino italiano o di nessun altro stato europeo]
· lo straniero presente nel territorio gode ugualmente dei diritti fondamentali della persona umana;
· agli stranieri con permesso o carta di soggiorno sono riconosciuti i diritti del cittadino italiano;
· a tutti i lavoratori che soggiornano regolarmente parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani;
· lo straniero che non può esercitare le libertà democratiche ha diritto di asilo/rifugio politico.
Espulsione: prevista in caso di
- ingresso o soggiorno illegale nel territorio;
- motivi di sicurezza su ordine del giudice;
- motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
L'espulsione è seguita dal questore tramite accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica; lo straniero può essere
trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per massimo 18 mesi.
DIRITTI INVIOLABILI
La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti come tale dai poteri pubblici e privati e caratterizzati da:
- assolutezza (possono essere fatti valere nei confronti di tutti);
- inalienabilità e indisponibilità (non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare);
- imprescrittibilità (il mancato esercizio di essi non ne comporta la perdita da parte del titolare);
- irrinunciabilità (il titolare non vi può rinunciare, neppure volendo).
DIRITTO ALLA PERSONALITÀ
Diritto alla vita e all'integrità fisica (vietata la pena di morte e l'aborto);
• diritto all'onore (tutela dell'integrità morale, del decoro e della reputazione della persona);
• diritto all'identità personale;
• diritto alla libertà sessuale (disporre liberamente della propria sessualità, e così dell'orientamento);
• diritto alla riservatezza (segretezza e intimità della vita privata – diritto alla privacy).
•
DOVERI COSTITUZIONALI
- dovere di svolgere un lavoro utile alla società;
- dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli;
- dovere del cittadino di difendere la patria;
- dovere di concorrere alle spese pubbliche;
- dovere di osservare Costituzione e leggi.
DIRITTI SULLA LIBERTÀ PERSONALE
∎ Libertà personale:
- Libertà inviolabile, non ammette atti di coercizione fisica da parte di nessun, essa non include la libertà morale.
- La Costituzione ammette restrizioni della libertà personale ma solo in casi e modi previsti dalla legge.
- Riserva di restrizione (la restrizione è consentita solo se motivata dall'autorità giudiziaria, o in casi eccezionali d'urgenza
(arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato).
- Misure di sicurezza (per neutralizzare la pericolosità del soggetto, funzione di difesa sociale) e prevenzione(per impedire la
commissione di reato).
- Custodia cautelare (carcerazione preventiva, prima che la responsabilità penale sia definitiva).
- Trattamento del detenuto e funzioni della pena (vietata la violenza fisica e morale; la pena ha fine di prevenzione generale,
speciale e di rieducazione).
∎ Libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio:
Libertà del cittadino di muoversi sul territorio e scegliere la propria dimora o residenza, vige il divieto di ogni restrizione per
ragioni politiche.
Il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo.
- Libertà di emigrazione.
∎ Libertà di domicilio
∎ Libertà e segretezza di comunicazione
Garantisce la libertà di comunicare con uno o più individui escludendo altri (intercettazioni consentite in caso di gravi indizi di
reato).
∎ Libertà di manifestazione del pensiero(con qualsiasi mezzo, con limite il buon costume) e diritto all'informazione (diritto
ad informare, ad informarsi e ad essere informati)
I principali strumenti di diffusione di pensiero e informazione sono la stampa, sottoposta ad una rigida disciplina,è il sistema
radiotelevisivo.
∎ Libertà di religione (a partire dallo Statuto Albertino che riconosceva il cattolicesim
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