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Come si forma il governo
Il governo si costituisce per nomina del presidente della Repubblica (art. 92.2 Cost.). Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i singoli ministri. Per individuare il nuovo presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica avvia le consultazioni presidenziali, ascoltando i leader di partiti sia di maggioranza che di minoranza. Finite le consultazioni, il pdr nomina con riserva il nuovo presidente del Consiglio e, su sua proposta, il pdr nomina i ministri. Contestualmente alla firma dei decreti di nomina, il presidente del Consiglio e i ministri giurano davanti al presidente della Repubblica. Con il giuramento (art. 93 Cost.), il governo entra in carica. Entro 10 giorni dal giuramento, il nuovo governo si deve presentate alle Camere per l'esposizione delle linee programmatiche del nuovo governo per ottenere la fiducia. Si svolge il dibattito parlamentare prima nell'una e poi
nell'altra camera, e si conclude con l'approvazione di una mozione di fiducia presentata dai capigruppo della maggioranza. Il governo deve ottenere la maggioranza semplice dei voti e avviene a scrutinio palese mediante appello nominale. Il governo deve conservare la fiducia del parlamento che può venir meno se il governo viene sfiduciato dal Parlamento.
CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEL GOVERNO
Il governo cessa dalle sue funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del pdr, tuttavia dal momento in cui entra in crisi svolge solo le funzioni di ordinaria amministrazione. È prassi che il pdc dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettera circolare su ciò che essi possono fare durante la crisi. La crisi di governo è conseguenza delle dimissioni del governo e in particolare, del pdm. Questo deve convocare il consiglio per annunciare il suo intendimento.
Il governo è obbligato a dimettersi in caso di approvazione da parte di una
Le mozioni di sfiducia
Secondo i regolamenti parlamentari, il governo può porre la questione di fiducia in occasione di una qualsiasi deliberazione parlamentare. In questo caso, il voto contrario equivale all'approvazione di una mozione di sfiducia e comporta l'obbligo di dimissioni.
Le mozioni di sfiducia individuali
I singoli ministri non possono essere revocati direttamente, ma il regolamento della camera e la prassi del senato ammettono la presentazione di una mozione di sfiducia individuale contro un singolo ministro.
Le dimissioni del governo
Il governo può anche decidere di dimettersi autonomamente, ad esempio in caso di sconfitta parlamentare.
Il ruolo del presidente della Repubblica
In Italia, il presidente della Repubblica è l'organo preposto a gestire le crisi di governo. Prima di prendere qualsiasi decisione, il presidente deve aprire le consultazioni, ovvero una fase di incontri e colloqui con i leader politici al fine di valutare se il Parlamento sia ancora in grado di esprimere una maggioranza o meno. Se le consultazioni non
hanno dato esiti positivi il presidente della Repubblica può procedere al mandato esplorativo, assegnando questo compito, per esempio, al presidente della Camera o del Senato. Se invece, durante le consultazioni individua una figura che possa avere la maggioranza, il presidente assegna a questa persona l'incarico di formare un nuovo governo. Il presidente della Repubblica può anche decidere di creare un governo tecnico, ovvero affidare il governo a un "tecnico", un esperto in un settore (es. Draghi: economista). Questo tipo di governo è creato in caso di situazioni gravi e di necessità in cui non si vuole andare al voto. La crisi di governo può anche essere risolta attraverso un rimpasto, cioè attraverso la sostituzione di più ministri senza mutamento del programma e dell'indirizzo di governo.
IL PARLAMENTO
Il Parlamento italiano, come il governo, è un organo complesso formato da due camere: la Camera dei deputati,
funzionamento delle istituzioni parlamentari. ● I vicepresidenti delle Camere, che coadiuvano il presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. ● I capigruppo, che rappresentano i vari partiti politici presenti in Parlamento e coordinano l'attività dei deputati o senatori appartenenti al proprio gruppo. ● Le commissioni parlamentari, che si occupano di esaminare e approfondire le proposte di legge e di svolgere indagini e audizioni su temi di interesse pubblico. ● Il presidente del Consiglio dei ministri, che è il capo del governo e viene scelto dal presidente della Repubblica tra i membri del Parlamento. ● Il governo, composto dai ministri e dai sottosegretari, che ha il compito di amministrare il Paese e di proporre leggi al Parlamento. ● Il presidente della Repubblica, che è il capo dello Stato e viene eletto dal Parlamento. Ha il compito di rappresentare l'unità nazionale e di garantire il rispetto della Costituzione.- Le commissioni permanenti (attualmente 14 in entrambe le Camere), sono suddivise in base all'oggetto della loro competenza e svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie ai fini sia del procedimento di formazione delle leggi sia delle procedure di indirizzo, di controllo e di formazione;
- Le commissioni speciali, per istruire progetti particolarmente complessi;
- Le commissioni bicamerali, cioè costituite da un numero pari di deputati e senatori, per svolgere funzioni che spettano a entrambi i rami del Parlamento evitando duplicazioni. Due di queste sono previste da norme costituzionali: la commissione per le questioni regionali e il comitato per i procedimenti di accusa. Altre commissioni bicamerali sono istituite per leggi (es. Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi);
- Le commissioni d'inchiesta (art. 82 Cost.), commissioni temporanee che possono essere
costituite all'interno di ciascuna camera e svolgono funzioni di interesse pubblico e hanno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria;
I gruppi parlamentari, dotati di un proprio statuto e regolamento, sono formati da almeno 20 deputati e 10 senatori.
Il Parlamento può presentare delle interrogazioni (una domanda per iscritto) per ottenere delle spiegazioni relative ad un determinato evento alla quale il governo risponde in forma scritta o orale. L'interrogante dovrà limitarsi a dire se è soddisfatto della risposta o no. Il Parlamento può anche presentare delle interpellanze, ovvero delle domande per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o quell'aspetto della sua politica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune:
- Per eleggere il presidente della Repubblica;
- Per mettere in stato d'accusa il presidente della Repubblica;
- Per il giuramento del
presidente della Repubblica;
4. Per la nomina di 1/3 dei componenti della Corte Costituzionale;
5. Per la nomina di 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura;
6. Per eleggere i 16 componenti estratti da un elenco di 45 cittadini integranti alla Corte Costituzionale per giudicare il presidente della Repubblica messo in stato d'accusa.
CORTE COSTITUZIONALE
La composizione della Corte costituzionale è indicata all'art 135 Cost. È un organo giudicante e giurisdizionale. È composta da 15 giudici vengono scelti per dal presidente della repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dalle magistrature supreme (i giudici civili e amministrativi di grado più elevato). La Corte Costituzionale è composta da soggetti che promanano da diversi poteri dello Stato. I giudici rimangono in carica per 9 anni. Ciascun giudice copre il proprio incarico per 9 anni. Se, per esempio, decade per decorrenza dei 9 anni un giudice di nomina parlamentare,
Il parlamento verrà ad eleggere un nuovo giudice. Non possono essere nominati nuovamente. Il presidente dei 15 giudici viene scelto dagli stessi giudici attraverso un'elezione. Si tratta di un coordinatore dell'attività dei singoli giudici. L'incarico di presidenza dura 3 anni. Contro i giudizi di responsabilità del pdr, il collegio dei 15 giudici è integrato con altri 16 di estrazione popolare da un elenco che viene compilato dal Parlamento in seduta comune.
I compiti della Corte Costituzionale sono elencati all'art. 134. La prima funzione è giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni. La seconda funzione è giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. La terza funzione è quella di giudicare sui conflitti di attribuzione tra Stato e regioni o tra regioni. La quarta funzione è quella del giudizio sulle accuse.
Promosse nei confronti del presidente della Repubblica. La quinta funzione è espressa nell'articolo 75 della Cost., che ci dice che la Corte costituzionale giudica sull'ammissibilità del referendum abrogativo.
La prima funzione (legittimità costituzionale) consiste nel controllare che le leggi statali e le altre fonti di grado primario non siano in contrasto con la Costituzione. Per quanto riguarda il modo di accesso alla Corte Costituzionale può avvenire in via diretta o in via incidentale. Possono accedere in via diretta alla Corte lo Stato o le regioni. Lo Stato può promuovere questioni di legittimità costituzionale nei confronti di ciascuna legge regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Invece, la regione può sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle leggi dello Stato o sulle leggi delle altre regioni, sempre entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Tuttavia, la regione ha dei limiti.
rispetto ai motivi che può sollevare in quanto può motivare la questione di legittimità costituzionale soltanto in relazione all'avvenuta lesione delle sue competenze costituzionalmente riservate. Nel corso di un giudizio il giudice, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, può sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge dello Stato o delle regioni, purché la questione che intende sollevare sia rilevante (cioè deve riguardare una legge o un atto avente forza di legge che il giudice deve necessariamente utilizzare per risolvere la controversia) e non manifestamente infondata. Il giudice solleva la questione attraverso un atto scritto chiamato ordinanza, nel quale indica la rilevanza e la non infondatezza della questione. Attraverso l'ordinanza il giudice sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte. Questo è iluanto viene presentato nel corso di un procedimento giudiziario, è un atto con cui una delle parti del processo solleva una questione accessoria o incidentale rispetto alla questione principale in discussione. Il ricorso in via incidentale può essere presentato sia dalla parte attrice che dalla parte convenuta e può riguardare diverse questioni, come ad esempio l'incompetenza del giudice, la nullità di un atto processuale, la violazione di una norma di legge, ecc. Il ricorso in via incidentale viene solitamente presentato per tutelare i propri interessi nel corso del processo e può essere deciso dal giudice insieme alla questione principale o in un momento successivo.